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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1698/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 06.12.2024 da
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Catalini
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno e residente ad Appignano del TO (AP) in c.da Valle San Martino n.44/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Autilia Cavezza
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.12.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno chiesto congiuntamente di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 06.12.2024, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
- in data 23 ottobre 2011 in Offida (AP) la sig.ra aveva contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. , nato il [...] in [...] Controparte_1
Piceno (c.f. ) e residente ad Appignano del TO (AP) in C.F._2
c.da Valle San Martino n.44/A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- il relativo atto era stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Offida Anno 2011 Numero 42 Parte II Serie A Ufficio 1;
- dall'unione erano nati , nato ad [...] il [...] c.f. Persona_1
, e , nata ad [...] il [...] C.F._3 Parte_2
c.f. , entrambi di cittadinanza italiana e residenti a [...]di C.F._4
Lama (AP) via Carrafo n.13;
- in data 23.09.2021 le parti sottoscrivevano accordo di separazione, autorizzato dal
PM in data 12.11.2021 ed omologata il 15.11.2021;
- l'accordo prevedeva: a) Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in via Carrafo n. 13 di Castel di Lama (AP); b) diritto di visita del padre;
disponendo “che il padre possa tenere con sè i figli minori nei fine settimana alternati (compreso il pernotto) e, precisamente, dal venerdì sera ore 18,30 sino alla domenica ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa dalla madre. Nelle settimane in cui avrà il turno Parte_1
di lavoro pomeridiano, il padre potrà tenere con sè i figli tutti i giorni dalle ore 18,30 alle ore 21,00 ed in tali settimane trascorreranno il weekend con il padre. Invece, quando la madre avrà il turno di mattina, i minori staranno con il papà un pomeriggio a settimana dalle 18,30 alle 21,00 ed il weekend con la madre. c) versamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 500,00
(Eurocinquecento/00) oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
d) assegni familiari per i figli minori percepiti - in qualità di genitore collocatario - da e) le parti non prevedevano alcun assegno di mantenimento per il Parte_1
coniuge, essendosi dichiarate entrambe economicamente indipendenti;
la moglie svolgeva e svolge ancora la professione di operaia, mentre il marito è imprenditore edile;
- erano trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data della separazione, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione, pertanto, sussistevano tutti i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dalla separazione i presupposti sulla base dei quali era stato concluso l'accordo di separazione erano mutati, cosicchè appariva giustificata una richiesta di modifica delle condizioni della separazione, in sede divorzile;
- inutili erano stati i tentativi di raggiungere un accordo stragiudiziale per la proposizione di un ricorso congiunto;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il Sig. (che nel corso del Controparte_1
giudizio, aderiva alle richieste di controparte) alle seguenti
CONDIZIONI
1) confermare l'affidamento dei figli minori nata ad [...] Parte_2
il 17.05.2016 c.f. e di , nato ad [...] C.F._4 Persona_1
Piceno il 07.03.2012 c.f. congiuntamente ad entrambi i C.F._3 genitori con collocazione prevalente con la madre – presso la casa coniugale di proprietà nella misura del 50% di entrambi i coniugi e sita in via Carrafo n. 13 di
Castel di Lama (AP) – che per l'effetto viene assegnata alla - disponendo che Pt_1
il padre possa tenere con sè i figli minori secondo le seguenti modalità: nelle settimane in cui avrà il turno di lavoro pomeridiano, il padre terrà con Parte_1
sè i figli dal lunedì al giovedì dalle 18,30 alle 21,00 e nel week end dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica alle 21:00;
2) nelle settimane in cui la madre avrà il turno di mattina, i minori staranno con il papà solo il mercoledì pomeriggio dalle 18,30 alle 21,00 ed il week end con la madre. I genitori si impegnano, comunque - data l'età dei minori - a non ostacolare in alcun modo la volontà di questi ultimi, eventualmente manifestata, di trascorrere maggiore tempo con il padre e/o con la madre rispetto a quanto qui concordato il tutto anche in base agli impegni scolastici e ludico sportivi dei minori e fatti salvi gli impegni di lavoro dei genitori.
3) Durante il periodo estivo (giugno, luglio o agosto), i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, liberi i genitori di portarli in vacanza con sé, comunicando all'altro genitore, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto. Per le vacanze di Natale, Capodanno, Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 25 aprile, compleanni dei minori e per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i minori trascorreranno con il papà il compleanno del padre e con la mamma il compleanno della madre;
nello specifico, per le feste natalizie i minori trascorreranno una settimana (che comprende vigilia di Natale, Natale e
Santo Stefano) con un genitore e una settimana (che comprende vigilia di
Capodanno, Capodanno ed Epifania) con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni;
nell'interesse dei minori ed al fine di garantire loro un corretto sviluppo emotivo oltrechè socio-relazionale, si precisa che – nei giorni in cui i Controparte_1
minori saranno a lui affidati – si assicurerà che gli stessi svolgano i compiti, impegnandosi, inoltre, ad accompagnarli alle varie attività pomeridiane scolastiche e/o extra scolastiche (es. catechismo, riunioni scolastiche, campi estivi, recuperi o corsi di potenziamento scolastico, feste di compleanno degli amici ecc). Pari impegno viene assunto da per i giorni in cui i figli resteranno a lei Parte_1
affidati;
4) verserà la somma mensile pari ad Euro 573,00 Controparte_1
(cinquecentosettantatre/00) corrispondente all'importo stabilito in sede di separazione (€ 500,00) aggiornato secondo gli indici ISTAT sino a febbraio 2025 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, rivalutabile annualmente a febbraio in base agli indici ISTAT per la città di Ascoli Piceno, entro il 20 (venti) di ogni mese sul conto corrente di l'assegno di Parte_1
mantenimento verrà nuovamente rivalutato a febbraio 2026. A tal proposito le parti concordano che a tacitazione di ogni pretesa relativa al mancato versamento della somma dovuta – a titolo di arretrati per la mancata rivalutazione ISTAT il sig.re verserà alla sig.ra la somma di euro 1.356,00 CP_1 Pt_1
(milletrecentocinquantasei/00) con rate mensili da € 150,00 da versarsi unitamente alla rata di mantenimento, a partire dal mese di maggio 2025;
5) porre a carico di il 50% delle spese straordinarie per i figli così Controparte_1
come individuate e regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Ascoli Piceno da rimborsare entro 10 giorni decorrenti dalla presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. La documentazione fiscale attestante i pagamenti delle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli – in modo da poter garantire ad entrambi i coniugi le detrazioni al 50% con modello
730; pertanto, le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno a vantaggio di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Ove uno dei due genitori non abbia capienza fiscale e/o non possa usufruire delle detrazioni fiscali in esame avrà cura di comunicarlo all'altro genitore consentendogli fin d'ora il godimento – nel caso di specie e al verificarsi delle suddette condizioni - delle detrazioni al 100% per le spese eccedenti;
6) le parti dichiarano che l'ammontare dell'assegno unico universale erogato dall' per i figli sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
CP_2
7) confermare che in relazione al mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale presso Banca Intesa San Paolo n. 08/44842908, con decorrenza Anno
2012 e con durata 25 anni, intestato ad entrambi i coniugi e con garanzia prestata dalla Sig.ra madre di , secondo Persona_2 Parte_1 Controparte_1
quanto concordato nel ricorso per separazione continui a versare mensilmente sul conto della tramite bonifico bancario, la somma corrispondente al 50% della Pt_1
rata di mutuo oltre al 50% del premio assicurativo della Polizza ad esso correlata accesa pure presso Banca Intesa San Paolo. Sarà poi la ad effettuare il Pt_1
versamento con una rata unica.
8) le parti concordano, inoltre, che al raggiungimento della autonomia economica dei figli e la casa familiare - ove nessuno dei due comproprietari abbia Per_1 Pt_2
interesse ad acquistare la quota di proprietà dell'altro - dovrà essere venduta e la somma ricavata verrà divisa fra i comproprietari nella misura del 50% (cinquanta) ciascuno previa estinzione del residuo mutuo, se non già integralmente rimborsato.
Si specifica che, le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della sig.ra in qualità di assegnataria mentre Pt_1
le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei comproprietari in misura del 50% (cinquanta) ciascuno;
lo stesso varrà per la manutenzione straordinaria dell'immobile ove non imputabile a cattivo uso e/o usura dello stesso;
9) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa relativa all'assegno divorzile;
10) con l'esatto adempimento del presente accordo le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e di aver definitivamente regolamentato ogni e qualunque questione economico – patrimoniale e fra gli stessi pendenti ad eccezione di quanto indicato al punto h) del presente accordo;
11) le spese di giudizio sono integralmente compensate fra le parti. In data 11.12.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 22.05.2025.
In data 22.04.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, fissava, per la comparizione (virtuale) delle parti e per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, l'udienza del 22.05.2025.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente, cui parte resistente ha aderito, merita accoglimento in quanto non vi è alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, come appare evidente dal contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dai coniugi.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché quelle dei loro figli minori.
Le spese di lite, considerato l'accordo intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti per come in epigrafe rappresentate alle condizioni concordate tra le parti medesime per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Offida in quanto l'atto
è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Offida Anno 2011
Numero 42 Parte II Serie A Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1698/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 06.12.2024 da
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Catalini
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno e residente ad Appignano del TO (AP) in c.da Valle San Martino n.44/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Autilia Cavezza
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.12.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno chiesto congiuntamente di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 06.12.2024, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
- in data 23 ottobre 2011 in Offida (AP) la sig.ra aveva contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. , nato il [...] in [...] Controparte_1
Piceno (c.f. ) e residente ad Appignano del TO (AP) in C.F._2
c.da Valle San Martino n.44/A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- il relativo atto era stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Offida Anno 2011 Numero 42 Parte II Serie A Ufficio 1;
- dall'unione erano nati , nato ad [...] il [...] c.f. Persona_1
, e , nata ad [...] il [...] C.F._3 Parte_2
c.f. , entrambi di cittadinanza italiana e residenti a [...]di C.F._4
Lama (AP) via Carrafo n.13;
- in data 23.09.2021 le parti sottoscrivevano accordo di separazione, autorizzato dal
PM in data 12.11.2021 ed omologata il 15.11.2021;
- l'accordo prevedeva: a) Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in via Carrafo n. 13 di Castel di Lama (AP); b) diritto di visita del padre;
disponendo “che il padre possa tenere con sè i figli minori nei fine settimana alternati (compreso il pernotto) e, precisamente, dal venerdì sera ore 18,30 sino alla domenica ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa dalla madre. Nelle settimane in cui avrà il turno Parte_1
di lavoro pomeridiano, il padre potrà tenere con sè i figli tutti i giorni dalle ore 18,30 alle ore 21,00 ed in tali settimane trascorreranno il weekend con il padre. Invece, quando la madre avrà il turno di mattina, i minori staranno con il papà un pomeriggio a settimana dalle 18,30 alle 21,00 ed il weekend con la madre. c) versamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 500,00
(Eurocinquecento/00) oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
d) assegni familiari per i figli minori percepiti - in qualità di genitore collocatario - da e) le parti non prevedevano alcun assegno di mantenimento per il Parte_1
coniuge, essendosi dichiarate entrambe economicamente indipendenti;
la moglie svolgeva e svolge ancora la professione di operaia, mentre il marito è imprenditore edile;
- erano trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data della separazione, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione, pertanto, sussistevano tutti i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dalla separazione i presupposti sulla base dei quali era stato concluso l'accordo di separazione erano mutati, cosicchè appariva giustificata una richiesta di modifica delle condizioni della separazione, in sede divorzile;
- inutili erano stati i tentativi di raggiungere un accordo stragiudiziale per la proposizione di un ricorso congiunto;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il Sig. (che nel corso del Controparte_1
giudizio, aderiva alle richieste di controparte) alle seguenti
CONDIZIONI
1) confermare l'affidamento dei figli minori nata ad [...] Parte_2
il 17.05.2016 c.f. e di , nato ad [...] C.F._4 Persona_1
Piceno il 07.03.2012 c.f. congiuntamente ad entrambi i C.F._3 genitori con collocazione prevalente con la madre – presso la casa coniugale di proprietà nella misura del 50% di entrambi i coniugi e sita in via Carrafo n. 13 di
Castel di Lama (AP) – che per l'effetto viene assegnata alla - disponendo che Pt_1
il padre possa tenere con sè i figli minori secondo le seguenti modalità: nelle settimane in cui avrà il turno di lavoro pomeridiano, il padre terrà con Parte_1
sè i figli dal lunedì al giovedì dalle 18,30 alle 21,00 e nel week end dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica alle 21:00;
2) nelle settimane in cui la madre avrà il turno di mattina, i minori staranno con il papà solo il mercoledì pomeriggio dalle 18,30 alle 21,00 ed il week end con la madre. I genitori si impegnano, comunque - data l'età dei minori - a non ostacolare in alcun modo la volontà di questi ultimi, eventualmente manifestata, di trascorrere maggiore tempo con il padre e/o con la madre rispetto a quanto qui concordato il tutto anche in base agli impegni scolastici e ludico sportivi dei minori e fatti salvi gli impegni di lavoro dei genitori.
3) Durante il periodo estivo (giugno, luglio o agosto), i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, liberi i genitori di portarli in vacanza con sé, comunicando all'altro genitore, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto. Per le vacanze di Natale, Capodanno, Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 25 aprile, compleanni dei minori e per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i minori trascorreranno con il papà il compleanno del padre e con la mamma il compleanno della madre;
nello specifico, per le feste natalizie i minori trascorreranno una settimana (che comprende vigilia di Natale, Natale e
Santo Stefano) con un genitore e una settimana (che comprende vigilia di
Capodanno, Capodanno ed Epifania) con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni;
nell'interesse dei minori ed al fine di garantire loro un corretto sviluppo emotivo oltrechè socio-relazionale, si precisa che – nei giorni in cui i Controparte_1
minori saranno a lui affidati – si assicurerà che gli stessi svolgano i compiti, impegnandosi, inoltre, ad accompagnarli alle varie attività pomeridiane scolastiche e/o extra scolastiche (es. catechismo, riunioni scolastiche, campi estivi, recuperi o corsi di potenziamento scolastico, feste di compleanno degli amici ecc). Pari impegno viene assunto da per i giorni in cui i figli resteranno a lei Parte_1
affidati;
4) verserà la somma mensile pari ad Euro 573,00 Controparte_1
(cinquecentosettantatre/00) corrispondente all'importo stabilito in sede di separazione (€ 500,00) aggiornato secondo gli indici ISTAT sino a febbraio 2025 quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, rivalutabile annualmente a febbraio in base agli indici ISTAT per la città di Ascoli Piceno, entro il 20 (venti) di ogni mese sul conto corrente di l'assegno di Parte_1
mantenimento verrà nuovamente rivalutato a febbraio 2026. A tal proposito le parti concordano che a tacitazione di ogni pretesa relativa al mancato versamento della somma dovuta – a titolo di arretrati per la mancata rivalutazione ISTAT il sig.re verserà alla sig.ra la somma di euro 1.356,00 CP_1 Pt_1
(milletrecentocinquantasei/00) con rate mensili da € 150,00 da versarsi unitamente alla rata di mantenimento, a partire dal mese di maggio 2025;
5) porre a carico di il 50% delle spese straordinarie per i figli così Controparte_1
come individuate e regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Ascoli Piceno da rimborsare entro 10 giorni decorrenti dalla presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. La documentazione fiscale attestante i pagamenti delle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli – in modo da poter garantire ad entrambi i coniugi le detrazioni al 50% con modello
730; pertanto, le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno a vantaggio di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Ove uno dei due genitori non abbia capienza fiscale e/o non possa usufruire delle detrazioni fiscali in esame avrà cura di comunicarlo all'altro genitore consentendogli fin d'ora il godimento – nel caso di specie e al verificarsi delle suddette condizioni - delle detrazioni al 100% per le spese eccedenti;
6) le parti dichiarano che l'ammontare dell'assegno unico universale erogato dall' per i figli sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
CP_2
7) confermare che in relazione al mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale presso Banca Intesa San Paolo n. 08/44842908, con decorrenza Anno
2012 e con durata 25 anni, intestato ad entrambi i coniugi e con garanzia prestata dalla Sig.ra madre di , secondo Persona_2 Parte_1 Controparte_1
quanto concordato nel ricorso per separazione continui a versare mensilmente sul conto della tramite bonifico bancario, la somma corrispondente al 50% della Pt_1
rata di mutuo oltre al 50% del premio assicurativo della Polizza ad esso correlata accesa pure presso Banca Intesa San Paolo. Sarà poi la ad effettuare il Pt_1
versamento con una rata unica.
8) le parti concordano, inoltre, che al raggiungimento della autonomia economica dei figli e la casa familiare - ove nessuno dei due comproprietari abbia Per_1 Pt_2
interesse ad acquistare la quota di proprietà dell'altro - dovrà essere venduta e la somma ricavata verrà divisa fra i comproprietari nella misura del 50% (cinquanta) ciascuno previa estinzione del residuo mutuo, se non già integralmente rimborsato.
Si specifica che, le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della sig.ra in qualità di assegnataria mentre Pt_1
le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei comproprietari in misura del 50% (cinquanta) ciascuno;
lo stesso varrà per la manutenzione straordinaria dell'immobile ove non imputabile a cattivo uso e/o usura dello stesso;
9) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa relativa all'assegno divorzile;
10) con l'esatto adempimento del presente accordo le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e di aver definitivamente regolamentato ogni e qualunque questione economico – patrimoniale e fra gli stessi pendenti ad eccezione di quanto indicato al punto h) del presente accordo;
11) le spese di giudizio sono integralmente compensate fra le parti. In data 11.12.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 22.05.2025.
In data 22.04.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, fissava, per la comparizione (virtuale) delle parti e per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, l'udienza del 22.05.2025.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente, cui parte resistente ha aderito, merita accoglimento in quanto non vi è alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, come appare evidente dal contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dai coniugi.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché quelle dei loro figli minori.
Le spese di lite, considerato l'accordo intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti per come in epigrafe rappresentate alle condizioni concordate tra le parti medesime per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Offida in quanto l'atto
è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Offida Anno 2011
Numero 42 Parte II Serie A Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi