Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2024, proposto dal sig. UH UZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
-dei provvedimenti n. P-IS/L/Q/2024/100356 e n. P-IS/L/Q/2024/100361 con i quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) di Isernia, in data 3 settembre 2024, ha respinto le istanze rispettivamente presentate dall’interessato per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
-di ogni altro atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha fatto ingresso in Italia in data 23 novembre 2023 mediante il c.d. “ decreto flussi ” ed in forza del nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli dalla Prefettura di Caserta in data 24 maggio 2023, n. prot. P-CE/L/Q/2023/111365, su richiesta del datore di lavoro sig. Antonio Cimmino.
1.1. Con una successiva istanza del 23.02.2024, presentata sempre alla Prefettura di Caserta, l’interessato ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la procedura di assunzione con il datore di lavoro a favore del quale era stato rilasciato nulla osta per l’ingresso del lavoratore straniero, secondo il decreto flussi 2023.
Su questo segmento dell’azione amministrativa, e in particolare contro il silenzio ivi serbato dalla Questura di Caserta, è stato incardinato autonomo ricorso innanzi al T.A.R. Campania, iscritto al n. 5482/2024 R.G..
1.2. Nelle more, egli è stato assunto da altra impresa situata in provincia di Isernia, così con due successive istanze del 21.03.2024, il cittadino straniero ha domandato alla Prefettura di Isernia la conversione del permesso di soggiorno/nulla osta stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (il modulo di domanda richiamava l’abrogato art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 394 del 1999; cfr. allegati denominati “ istanza 1 ” e “ istanza 2 ” alla produzione della parte ricorrente del 5.11.2024).
1.3. Con i provvedimenti di diniego del 3.09.2024, lo sportello unico per l’immigrazione di Isernia ha rigettato la domanda per difetto del permesso di soggiorno originario (cfr. all.ti “ rigetto 1 ” e “ rigetto 2 ” alla produzione della parte ricorrente citata).
2. Contro siffatti dinieghi l’interessato ha presentato il presente ricorso, affidandosi ai seguenti motivi di gravame così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 10 TU IMMIGRAZIONE. POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER OTTENERE LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO STAGIONALE IN PERMESSO PER LAVORO STAGIONALE »;
II- « ILLEGITTIMITA’. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 5 TU IMMIGRAZIONE »;
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che il ricorrente avrebbe maturato i requisiti prescritti dalla legge per ottenere la conversione dell’originario titolo di ingresso (il nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Caserta) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione).
3. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, in particolare deducendo che “ Compiuti gli accertamenti prescritti in materia dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta ha provveduto a revocare il su citato nulla osta al lavoro, a causa della riscontrata incapacità economica del datore di lavoro del sig. UA ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 27.11.2024 a pag. 2).
4. Alla camera di consiglio del 4.12.2024, l’affare cautelare è stato cancellato dal ruolo su richiesta della difesa della parte ricorrente (mossa dalla necessità di avanzare motivi aggiunti, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. Campania, contro la revoca del nulla osta di cui ha assunto di avere avuto conoscenza solo dalla memoria della difesa erariale), come da verbale d’udienza.
5. Pronunciando sulla successiva istanza di misure cautelari avanzata dalla parte ricorrente in data 21.02.2025, con l’ordinanza cautelare n. 32 del 19.03.2025, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati sulla base della seguente motivazione: « Premesso che:
- il T.A.R. Campania, con l’ordinanza n. 364 del 21 febbraio 2025, ha sospeso l’efficacia della revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato originariamente in favore dell’odierno ricorrente dal S.U.I. della Prefettura di Napoli (n. P-CE/L/Q/2023/111365);
- nell’ambito del suddetto giudizio l’interessato ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza da lui presentata per la “definizione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno”;
- in quella sede, pertanto, si trova sub iudice l’inerzia amministrativa dalla quale sarebbe scaturito, almeno secondo parte ricorrente, il mancato rilascio del pregresso titolo di soggiorno la cui assenza è stata posta dal S.U.I. di Isernia a base dei provvedimenti impugnati in questa sede;
Considerato, alla luce di quanto appena esposto, che l’eventuale illegittimità della sopra citata inerzia amministrativa potrebbe riverberare i propri effetti anche sulle sorti delle determinazioni gravate in questa sede;
Rilevato, infine, che la domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente si presenta meritevole di accoglimento anche in quanto sorretta dal requisito di un consistente periculum in mora, atteso che l’esecuzione dei provvedimenti qui impugnati priverebbe l’interessato di un titolo in grado di rendere legittima la sua presenza sul territorio nazionale » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 32 del 19.03.2025).
6. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e documenti.
In particolare con la produzione del 9.01.2026, la parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 4909 del 1°.07.2025, con la quale il T.A.R. Campania ha infine accolto il ricorso n. 5482/2025 R.G., annullando la revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di Caserta (cfr. all. alla produzione della parte ricorrente del 9.01.2026).
7. All’udienza pubblica del 14.01.2026, dato atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente presentata dalla difesa della parte ricorrente e udita la difesa erariale riportarsi ai propri scritti, la causa è trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va accolto.
8.1. Innanzitutto, va rimarcato che l’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998, rubricato “ Lavoro stagionale ” dispone che:
- “ Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza …” (comma 1);
- “ Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto …” (comma 2);
- “ Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo ” (comma 4);
- “ Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi ” (comma 7);
- “ Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. …” (comma 8);
- “ Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ” (comma 10).
8.2. La parte ricorrente ha lamentato che “ Nel caso di specie, il ricorrente è entrato in Italia, ha lavorato per conto di un datore di lavoro diverso da quello che lo ha richiesto per oltre tre mesi e gli è stato offerto un contratto di lavoro subordinato. Pertanto, l’unico impedimento che si frappone all’accoglimento dell’istanza di conversione è il ritardo- inadempimento della Prefettura di Napoli, la quale non ha, ad oggi, effettuato gli adempimenti prescritti in caso di ingresso dello straniero in Italia, con grave pregiudizio per il ricorrente ” (cfr. il ricorso a pag. 3).
8.3. Di contro la difesa erariale ha eccepito che “ soltanto il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciatogli per motivi di lavoro stagionale può presentare istanza di conversione del titolo de quo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ” mentre “ il procedimento amministrativo scaturente dalla presentazione, da parte del sig. UZ, dell’istanza prot. n. P-CE/L/Q/2023/111365 presso la Prefettura di Caserta si è invero concluso con l’adozione di provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 27.11.2024 alle pagine 3 e 4).
8.4. Sennonché, con la sentenza n. 4909 del 1°.07.2025 del T.A.R. Campania la revoca del nulla osta invocata dalla difesa erariale a sostegno delle sue conclusioni è stata definitivamente annullata proprio sul rilievo che “ l’Amministrazione non ha tenuto conto della rilevante circostanza rappresentata dal fatto che il cittadino straniero, pervenuto legittimamente nel territorio nazionale, è stato assunto nelle more da altro datore di lavoro. Egli, infatti, ha trovato occasione di essere impiegato come lavoratore stagionale presso una azienda agricola con decorrenza del contratto dal 7 febbraio 2024 al 30 aprile 2024 ” e che “ In questi casi, l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare a favore del lavoratore un diverso titolo di soggiorno che gli consenta una regolare permanenza nel territorio dello stato, in presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi in capo allo stesso ”.
In quella sede il T.A.R. Campania, inoltre, ha chiarito che: “ Nel caso di specie, il provvedimento di revoca è stato adottato in ragione di profili attinenti esclusivamente alla posizione economica del datore di lavoro, non noti al lavoratore, e verificati dall’amministrazione solo successivamente al suo ingresso nel territorio nazionale. Trattasi di fattispecie nella quale, dunque, non emergono profili di insussistenza del rapporto di lavoro né indici che inducano a ritenere fraudolenta la richiesta di nulla osta. In questo caso, dunque, assume rilevanza la condotta del cittadino straniero che, nelle more della adozione del provvedimento di revoca del nulla osta, ha acquisito una nuova occasione di lavoro stagionale, all’esito della quale egli ha chiesto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 24 del TUI, il rilascio a suo favore di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 10. In sede di riedizione del potere, l’amministrazione dovrà valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla richiamata norma e determinarsi, valutando la possibilità di rilascio a favore del ricorrente del titolo di soggiorno richiesto. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio ” (cfr. T.A.R. Campania, sentenza n. 4909 del 1°.07.2025).
8.5. Ora, i provvedimenti in questa sede impugnati hanno rigettato le istanze di conversione presentate dall’interessato sulla base della seguente motivazione: “ mancanza di permesso di soggiorno ” (cfr. i provvedimenti impugnati).
Ma la parte ricorrente, come ha chiarito la sentenza del T.A.R. Campania n. 4909 del 1°.07.2025 annullando il provvedimento di revoca, risulta munito di regolare nulla osta al lavoro stagionale: fino a quando la Prefettura di Caserta si ridetermini sulla sua istanza di rilascio di un regolare permesso di lavoro per attesa occupazione.
Il che vuol dire che i provvedimenti di diniego in esame risultano basati su una motivazione errata.
Da qui l’assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso.
9. In conclusione, alla luce delle ragioni dinanzi esposte, il ricorso va accolto con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sulle istanze di conversione presentate dall’interessato tenendo conto del fatto che il cittadino straniero in questione era ed è munito di nulla osta al lavoro stagionale (e comunque risulta in attesa della concessione, da parte della Prefettura di Caserta, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione).
10. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, devono infine essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio LI, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | Orazio LI |
IL SEGRETARIO