TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1790
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Collegio ha ritenuto che la procura fosse assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, in particolare l'art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede una procura speciale che indichi l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità competente e altri elementi identificativi della controversia. È stato escluso che la procura potesse essere considerata 'apposta in calce' al ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché tale modalità non garantisce la consapevolezza della parte riguardo all'atto rappresentativo conferito. Inoltre, è stata esclusa la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e la possibilità di concedere l'errore scusabile, dato che la pronuncia della Sezione Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1790
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1790
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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