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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 966/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5285/2025 depositato il 22/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250029465155000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250029465155000 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso, nei confronti dell'agente della riscossione, e del Comune di Castrovillari avverso cartella di pagamento n. 03420250029465155000, dell'importo complessivo di €.
23.925,00, emessa a causa dell'omesso pagamento di tributi IMU annualità 2017/2018. A sostegno della propria domanda l'istante deduce i seguenti motivi: - l'omessa e/o inesistente notifica degli atti prodromici;
- la prescrizione e decadenza dal diritto di riscuotere i crediti;
- in via istruttoria, chiede l'ammissione di CTU al fine di accertare l'infondatezza della pretesa per l'inagibilità dell'immobile .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita ADER non si è costituito il Comune sebbene ritualmente citato.
Il ricorso è fondato per la assorbente considerazione della mancata dimostrazione della notificazione degli avvisi di accertamento presupoosti che non sono prodotti da ader tantomeno dal Comune che non si è costituito sebbene sia stato ritualmente citato
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000 oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5285/2025 depositato il 22/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250029465155000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250029465155000 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso, nei confronti dell'agente della riscossione, e del Comune di Castrovillari avverso cartella di pagamento n. 03420250029465155000, dell'importo complessivo di €.
23.925,00, emessa a causa dell'omesso pagamento di tributi IMU annualità 2017/2018. A sostegno della propria domanda l'istante deduce i seguenti motivi: - l'omessa e/o inesistente notifica degli atti prodromici;
- la prescrizione e decadenza dal diritto di riscuotere i crediti;
- in via istruttoria, chiede l'ammissione di CTU al fine di accertare l'infondatezza della pretesa per l'inagibilità dell'immobile .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita ADER non si è costituito il Comune sebbene ritualmente citato.
Il ricorso è fondato per la assorbente considerazione della mancata dimostrazione della notificazione degli avvisi di accertamento presupoosti che non sono prodotti da ader tantomeno dal Comune che non si è costituito sebbene sia stato ritualmente citato
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000 oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.