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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1944/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020; tra cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]9, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Alessandro Recchiuti (C.F. , sito in Roseto degli Abruzzi (TE), CodiceFiscale_2
Via Triboletti n. 9, che lo rappresenta e difende;
-opponente-
e
( , con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Rossi e domiciliata presso il suo studio in Verona, vicolo S. Bernardino, 5°;
-opposta -
CONCLUSIONI: per parte opponente:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa:
1)-In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo per la carenza di prova della domanda di credito monitoriamente azionata dalla e per l'effetto dichiarare che CP_1 nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
2)-In via principale, determinare il Tasso Annuo Nominale, il Tasso Annuo Effettivo ed il Tasso
Annuo Effettivo globale dell'indicato rapporto di finanziamento n. 4628324 del 31/01/2013 per
l'importo di € 10.000;
3)-Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto finanziamento ex art.1419, comma 2
c.c. nelle clausole relative agli interessi applicati e qualsivoglia remunerazione a favore della banca convenuta per violazione dell'art.644 c.p. e della Legge 7 marzo 1996 n.108 disponendo la ripetizione, ex art. 1815 c.c. , a favore degli odierni attori ovvero l'accertamento negativo del credito
, di tutti gli interessi ed ogni remunerazione addebitata nel corso del rapporto;
4)-ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e
1418 ,2° comma, c.c., della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri (anatocismo) applicata nel corso dell'intero rapporto.
5)-Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamento degli interessi ultralegali adempiute da parte attrice, in relazione al contratto di finanziamento contestato, per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso, disponendo il riconteggio, previa C.T.U. tecnico contabile, del saldo mediante l'applicazione di interessi passivi al tasso legale o tasso BOT (ex art.
117 TUB) per la durata del rapporto contrattuale di cui è causa.
6)-Per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, a qualsiasi titolo, ovvero all'accertamento del credito , oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal giudice, oltre al risarcimento del danno morale ex delicto nella misura che il giudice riterrà di giustizia, con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei ratei al soddisfo oltre al rimborso delle spese di mediazione e spese di CTP, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
7)-Porre a carico della convenuta le spese di CTP e CTU.
8)-Il tutto con condanna della al pagamento delle spese e competenze di causa, da CP_1
distrarre in favore del procuratore antistatario."
Per parte opposta:
“ 1) Che venga rigettata ogni domanda dell'opponente, confermato il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertato che è creditrice nei confronti di della CP_1 Parte_1 somma di € 8.916,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta
e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi di mora al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996 (ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna del debitore al pagamento delle predette somme a favore di CP_1
[...]
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%””
OGGETTO: contratti bancari RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto la revoca del provvedimento monitorio emesso a favore dell'opposta , con cui il CP_1
Tribunale di Teramo gli ha ingiunto il pagamento di € 8.916,84 a titolo di capitale ed interessi in relazione ad un contratto di credito al consumo n. 4628324 sottoscritto tra l'odierno attore e la cedente il credito sub iudice. Controparte_2
Nello specifico, l'opponente ha dedotto: a) l'applicazione di un tasso di mora usurario, stante la vigenza – al tempo della stipula – di un tasso soglia del 17,65% e l'applicazione di un tasso di mora nella misura del 15,96%, come previsto da contratto, oltre al 15% di spese su insoluto ed all'8% sull'importo scaduto dovuto;
b) l'indeterminatezza del TAEG in quanto, pur essendo stato contrattualmente pattuito nella misura pari a 10.72%, la avrebbe applicato in concreto un CP_2
TAEG pari a 12,87% con relativa indeterminatezza/indeterminabilità del medesimo e l'applicazione del disposto di cui all'art. 117 co. 3 TUB, c) l'applicazione di interessi anatocistici.
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione a fronte della sua evidente genericità, ha dedotto, ad ogni buon conto, la legittimità dei tassi pattuiti, stante l'erroneità del calcolo effettuato dall'opponente, dal momento che il tasso di mora concordato sarebbe ben al di sotto dello stesso limite dell'usura applicato ad i tassi corrispettivi e, quindi, a fortiori, di quelli moratori;
ha poi sottolineato la determinatezza dei criteri adoperati per la pattuizione del TAEG e la genericità delle censure relative all'applicazione illegittima del fenomeno anatocistico.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, in punto di onere della prova, posto che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase a cognizione piena, occorre compiere delle precisazioni in punto di riparto dell'onere della prova, nelle azioni di adempimento in generale e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo che qui occupa.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della prova della stipula del contratto di finanziamento da parte della (circostanza, per vero, non contestata) e dell'allegazione dell'adempimento, il creditore CP_2
ha assolto il proprio onere probatorio, gravando sul debitore convenuto in via sostanziale allegare fatti impeditivi modificativi od estintivi della pretesa.
Ebbene, tutte le censure articolate non colgono nel segno.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi di mora, sul tema dell'applicabilità della disciplina dell'usura ai tassi moratori sono intervenute le Sezioni Unite, con Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, che hanno stabilito: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
Alla stregua dei suddetti principi, la verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU degli interessi di mora va effettuata confrontando il saggio applicato con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato della metà (da maggio 2011 il TSU per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
Da quanto sopra esposto, dunque, appare evidente come il tasso di mora pattuito - 15,95% -fosse al di sotto della stessa soglia usura relativa agli interessi corrispettivi, e quindi, a fortiori, essa si pone al di sotto del limite risultante dalla maggiorazione per il calcolo del tasso usurario di mora.
Peraltro l'opponente ha incautamente calcolato, nel determinare il tasso in concreto pattuito, le penali ad estinzione anticipata contrattualmente stabilite.
Ai fini del superamento del tasso soglia usurario, va rimarcato che tutti i costi e le commissioni di estinzione anticipata non vanno inseriti nel computo del TEG, da confrontare con il TSU, trattandosi di un costo che non rileva ai fini della valutazione, rispettivamente, dell'usurarietà degli interessi e del costo complessivo del contratto di finanziamento.
Difatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare (quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Essendo una sua facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
Rispetto alla doglianza relativa all'indeterminatezza del TAEG applicato e, più nello specifico, alla difformità tra quello pattuito e quello in concreto applicato, deve osservarsi come la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16552 del 06/08/2015, Rv. 636500-01).
Tanto premesso, la perizia versata in atti presenta profili di genericità tali da non consentire – neppure esaminandola congiuntamente agli allegati – di comprendere l'iter e la metodologia di calcolo seguiti dall'ausiliario di parte nel computo del TAEG. Il tecnico, infatti, si è limitato a dedurre: “Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali”, giungendo, poi, a ritenere che il TAEG applicato (12,87%) fosse superiore a quello pattuito (10,72%).
Tale costrutto non consente di verificare la discrasia tra il TAEG concordato e previsto in sede contrattuale e quello applicato nel corso del rapporto negoziale.
Né maggiormente esplicativo è il contenuto della citazione, la quale ripoggia le conclusioni giuridiche su un mero rinvio per relationem alla perizia di parte.
L'oscurità sotto il profilo tecnico delle operazioni sulle quali simili conclusioni si fondano consente di ritenere assolutamente generica e incompleta l'allegazione della diversità tra TAEG pattizio e
TAEG effettivo.
Le deficienze sul piano allegatorio non possono che riverberarsi su quello della prova, non raggiunta, del fatto costitutivo su cui si fonda la richiesta di applicazione della tutela ex artt. 117 e 125-bis T.U.B.
Infatti, la contestazione in esame è all'evidenza generica ed indeterminata: invero, la medesima non chiarisce le ragioni di tale erronea indicazione e, nello specifico, non individua le voci di costo che sarebbero state escluse dal calcolo del TAEG. Nella fattispecie, dunque, non risulta possibile neppure verificare se ricorrano o meno i presupposti per l'applicazione dell'invocato art. 125 bis Tub, mentre,
d'altro canto, è comunque esclusa l'invocabilità dell'art. 117, comma 7, lett. a), Tub, posto che il TAEG “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti
a quelli pattuiti” (Cass. 39169/2021).
Infine, anche la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici appare eminentemente generica, al punto da non poter superare il vaglio di cui all'art. 115 c.p.c. Come noto, infatti, il principio di non contestazione opera anche rispetto alle contestazioni meramente generiche e non supportate dalla concreta allegazione dei fatti posti a fondamento delle doglianze articolate.
L'opposizione, dunque, va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento delle tabelle allegate al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria, per la quale si ritiene opportuno applicare i parametri minimi in quanto integralmente documentale.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1
confronti di : CP_1 - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Teramo, 4.6.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1944/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020; tra cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]9, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Alessandro Recchiuti (C.F. , sito in Roseto degli Abruzzi (TE), CodiceFiscale_2
Via Triboletti n. 9, che lo rappresenta e difende;
-opponente-
e
( , con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Rossi e domiciliata presso il suo studio in Verona, vicolo S. Bernardino, 5°;
-opposta -
CONCLUSIONI: per parte opponente:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa:
1)-In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo per la carenza di prova della domanda di credito monitoriamente azionata dalla e per l'effetto dichiarare che CP_1 nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
2)-In via principale, determinare il Tasso Annuo Nominale, il Tasso Annuo Effettivo ed il Tasso
Annuo Effettivo globale dell'indicato rapporto di finanziamento n. 4628324 del 31/01/2013 per
l'importo di € 10.000;
3)-Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto finanziamento ex art.1419, comma 2
c.c. nelle clausole relative agli interessi applicati e qualsivoglia remunerazione a favore della banca convenuta per violazione dell'art.644 c.p. e della Legge 7 marzo 1996 n.108 disponendo la ripetizione, ex art. 1815 c.c. , a favore degli odierni attori ovvero l'accertamento negativo del credito
, di tutti gli interessi ed ogni remunerazione addebitata nel corso del rapporto;
4)-ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e
1418 ,2° comma, c.c., della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri (anatocismo) applicata nel corso dell'intero rapporto.
5)-Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamento degli interessi ultralegali adempiute da parte attrice, in relazione al contratto di finanziamento contestato, per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso, disponendo il riconteggio, previa C.T.U. tecnico contabile, del saldo mediante l'applicazione di interessi passivi al tasso legale o tasso BOT (ex art.
117 TUB) per la durata del rapporto contrattuale di cui è causa.
6)-Per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, a qualsiasi titolo, ovvero all'accertamento del credito , oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal giudice, oltre al risarcimento del danno morale ex delicto nella misura che il giudice riterrà di giustizia, con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei ratei al soddisfo oltre al rimborso delle spese di mediazione e spese di CTP, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
7)-Porre a carico della convenuta le spese di CTP e CTU.
8)-Il tutto con condanna della al pagamento delle spese e competenze di causa, da CP_1
distrarre in favore del procuratore antistatario."
Per parte opposta:
“ 1) Che venga rigettata ogni domanda dell'opponente, confermato il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertato che è creditrice nei confronti di della CP_1 Parte_1 somma di € 8.916,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta
e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi di mora al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996 (ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna del debitore al pagamento delle predette somme a favore di CP_1
[...]
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%””
OGGETTO: contratti bancari RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto la revoca del provvedimento monitorio emesso a favore dell'opposta , con cui il CP_1
Tribunale di Teramo gli ha ingiunto il pagamento di € 8.916,84 a titolo di capitale ed interessi in relazione ad un contratto di credito al consumo n. 4628324 sottoscritto tra l'odierno attore e la cedente il credito sub iudice. Controparte_2
Nello specifico, l'opponente ha dedotto: a) l'applicazione di un tasso di mora usurario, stante la vigenza – al tempo della stipula – di un tasso soglia del 17,65% e l'applicazione di un tasso di mora nella misura del 15,96%, come previsto da contratto, oltre al 15% di spese su insoluto ed all'8% sull'importo scaduto dovuto;
b) l'indeterminatezza del TAEG in quanto, pur essendo stato contrattualmente pattuito nella misura pari a 10.72%, la avrebbe applicato in concreto un CP_2
TAEG pari a 12,87% con relativa indeterminatezza/indeterminabilità del medesimo e l'applicazione del disposto di cui all'art. 117 co. 3 TUB, c) l'applicazione di interessi anatocistici.
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione a fronte della sua evidente genericità, ha dedotto, ad ogni buon conto, la legittimità dei tassi pattuiti, stante l'erroneità del calcolo effettuato dall'opponente, dal momento che il tasso di mora concordato sarebbe ben al di sotto dello stesso limite dell'usura applicato ad i tassi corrispettivi e, quindi, a fortiori, di quelli moratori;
ha poi sottolineato la determinatezza dei criteri adoperati per la pattuizione del TAEG e la genericità delle censure relative all'applicazione illegittima del fenomeno anatocistico.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, in punto di onere della prova, posto che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase a cognizione piena, occorre compiere delle precisazioni in punto di riparto dell'onere della prova, nelle azioni di adempimento in generale e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo che qui occupa.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della prova della stipula del contratto di finanziamento da parte della (circostanza, per vero, non contestata) e dell'allegazione dell'adempimento, il creditore CP_2
ha assolto il proprio onere probatorio, gravando sul debitore convenuto in via sostanziale allegare fatti impeditivi modificativi od estintivi della pretesa.
Ebbene, tutte le censure articolate non colgono nel segno.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi di mora, sul tema dell'applicabilità della disciplina dell'usura ai tassi moratori sono intervenute le Sezioni Unite, con Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, che hanno stabilito: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
Alla stregua dei suddetti principi, la verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU degli interessi di mora va effettuata confrontando il saggio applicato con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato della metà (da maggio 2011 il TSU per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
Da quanto sopra esposto, dunque, appare evidente come il tasso di mora pattuito - 15,95% -fosse al di sotto della stessa soglia usura relativa agli interessi corrispettivi, e quindi, a fortiori, essa si pone al di sotto del limite risultante dalla maggiorazione per il calcolo del tasso usurario di mora.
Peraltro l'opponente ha incautamente calcolato, nel determinare il tasso in concreto pattuito, le penali ad estinzione anticipata contrattualmente stabilite.
Ai fini del superamento del tasso soglia usurario, va rimarcato che tutti i costi e le commissioni di estinzione anticipata non vanno inseriti nel computo del TEG, da confrontare con il TSU, trattandosi di un costo che non rileva ai fini della valutazione, rispettivamente, dell'usurarietà degli interessi e del costo complessivo del contratto di finanziamento.
Difatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare (quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Essendo una sua facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
Rispetto alla doglianza relativa all'indeterminatezza del TAEG applicato e, più nello specifico, alla difformità tra quello pattuito e quello in concreto applicato, deve osservarsi come la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16552 del 06/08/2015, Rv. 636500-01).
Tanto premesso, la perizia versata in atti presenta profili di genericità tali da non consentire – neppure esaminandola congiuntamente agli allegati – di comprendere l'iter e la metodologia di calcolo seguiti dall'ausiliario di parte nel computo del TAEG. Il tecnico, infatti, si è limitato a dedurre: “Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali”, giungendo, poi, a ritenere che il TAEG applicato (12,87%) fosse superiore a quello pattuito (10,72%).
Tale costrutto non consente di verificare la discrasia tra il TAEG concordato e previsto in sede contrattuale e quello applicato nel corso del rapporto negoziale.
Né maggiormente esplicativo è il contenuto della citazione, la quale ripoggia le conclusioni giuridiche su un mero rinvio per relationem alla perizia di parte.
L'oscurità sotto il profilo tecnico delle operazioni sulle quali simili conclusioni si fondano consente di ritenere assolutamente generica e incompleta l'allegazione della diversità tra TAEG pattizio e
TAEG effettivo.
Le deficienze sul piano allegatorio non possono che riverberarsi su quello della prova, non raggiunta, del fatto costitutivo su cui si fonda la richiesta di applicazione della tutela ex artt. 117 e 125-bis T.U.B.
Infatti, la contestazione in esame è all'evidenza generica ed indeterminata: invero, la medesima non chiarisce le ragioni di tale erronea indicazione e, nello specifico, non individua le voci di costo che sarebbero state escluse dal calcolo del TAEG. Nella fattispecie, dunque, non risulta possibile neppure verificare se ricorrano o meno i presupposti per l'applicazione dell'invocato art. 125 bis Tub, mentre,
d'altro canto, è comunque esclusa l'invocabilità dell'art. 117, comma 7, lett. a), Tub, posto che il TAEG “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti
a quelli pattuiti” (Cass. 39169/2021).
Infine, anche la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici appare eminentemente generica, al punto da non poter superare il vaglio di cui all'art. 115 c.p.c. Come noto, infatti, il principio di non contestazione opera anche rispetto alle contestazioni meramente generiche e non supportate dalla concreta allegazione dei fatti posti a fondamento delle doglianze articolate.
L'opposizione, dunque, va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento delle tabelle allegate al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria, per la quale si ritiene opportuno applicare i parametri minimi in quanto integralmente documentale.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1
confronti di : CP_1 - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Teramo, 4.6.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo