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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4583/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9/4/25 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Di Girolamo ( con studio in Piazza Ettore Troilo 18 di C.F._2
Pescara ATTORE contro
P.I. con sede in Bologna, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n° 45, quale Impresa designata a norma dell'art. 20 L. 990/1969, modificata dal
D.lgs. 07/09/2005 n.209, art. 283, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del procuratore ad negotia, Dott.
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Persona_1
speciale del 25.06.2021, in autentica Notaio dott. di Bologna, ai nn. Persona_2
95252/1189 di rep./racc., elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza Unione n° 4, presso lo studio dell'avv. Marino DI FELICE (C.F. - e-mail C.F._3
- pec: , che la rappresenta e Email_1 Email_2
difende CONVENUTO
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha citato chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
autoveicolo sconosciuto nella causazione del sinistro occorso al in data Parte_1
10.7.2021 alle ore 2,15-2,30 circa in località Pescara Via Colle Scorrano con conseguente condanna della detta compagnia in qualità di impresa designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la ai sensi per gli effetti di cui Parte_2 all' art. 283 1 comma lettera B D.Lgs , 209 del 7 settembre 2005 all'immediato risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 227.942,80 per lesioni personali , ovvero di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
il tutto mediante sentenza provvisoriamente esecutiva e con il favore delle spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda ha esposto : che in data 10.7.2021 verso alle ore 2,15 – 2,30 circa in località Pescara in via Colle Scorrano nei pressi del n. civico 31, l'attore viaggiava a bordo della moto Piaggio Tg. X5HHR9 di proprietà del padre con Persona_3
direzione monti mare;
che giunto all' altezza del civico n 31 un' autovettura sconosciuta proveniente in senso opposto ad una velocità sostenuta e con fari abbaglianti invadeva la carreggiata percorsa in senso opposto dal urtando la moto sul lato sinistro;
il Parte_1
a causa dell' urto laterale, sbandava finendo per collidere il guard- rail posto Parte_1 sulla destra e sbalzando con il corpo sull' autovettura Fiat 500 Tg. FK 141 ZR in sosta di proprietà di;
che a seguito del sinistro de quo, intervenivano nelle Controparte_3
immediatezze per un primo soccorso sia il Sig. per verificare le condizioni Parte_3 di salute che successivamente l' ambulanza 118 per il trasporto presso il P.S. di Pescara del che detto sinistro si verificava per fatto e colpa esclusiva del conducente Parte_1
del mezzo sconosciuto, il quale non arrestava il proprio veicolo per verificare le condizioni e i gravi danni subiti dall'attuale attore, proseguendo oltre senza possibilità da parte del danneggiato di annotare gli estremi della targa e del veicolo investitore;
che in conseguenza del suindicato sinistro il riportava lesioni personali ed era costretto al ricovero Parte_1 urgente presso l' ospedale clinicizzato di S.S. Annunziata di Pescara riportando come diagnosi frattura scomposta del terzo distale tibia e perone destro con escoriazione e ferita pagina 2 di 8 puntiforme della gamba, frattura del processo articolare di C7, fratture intraspongiose dei somi da D4 a D6, venendo dimesso a seguito di interventi chirurgici in data 27.7.2021.
Sosteneva l'attore che il danno patito è pari ad € 227.942,80 così calcolato: ITT al 100% gg 90 € 8.910,00, ITP al 75% gg 60 € 2.970,00, Danno biologico € 170.000,00, Danno morale ¼ € € 45.480,00; spese mediche sostenute come da fatture in allegati € 1.492,80.
Nel costituirsi la convenuta in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della , quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ad essere convenuta nel presente giudizio, poiché non esistono elementi sufficienti per desumere che la responsabilità delle lesioni lamentate dalla controparte sia da ricondurre alla condotta del conducente di un veicolo non identificato. Dunque la prova dell'aspetto della domanda relativo all'an debeatur, assolutamente assorbente e prioritaria rispetto alla quantificazione del danno patito dal danneggiato, impone che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e per esso la
Compagnia di Assicurazione designata, può essere legittimato e quindi obbligato al risarcimento solo in presenza di circostanze comprovanti in maniera assoluta e oggettiva la responsabilità del conducente di un mezzo ignoto nella produzione dell' evento dannoso.
Nel caso di specie mancherebbero del tutto elementi dai quali evincere la fondatezza dell'avversa pretesa. In particolare, nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attore: non v'è stato l'intervento delle autorità; il non ha neanche sporto una denuncia Parte_1
querela contro ignoti nei giorni immediatamente successivi al riferito sinistro;
all'evento così come raccontato avrebbe assistito unicamente un amico dell'attore che lo seguiva il quale, comunque, non ha fornito la benché minima indicazione sia in relazione al colore, alla dimensione e/o tipologia del veicolo presunto invasore della corsia di marcia percorsa dall'attore, sia sull'eventuale utilizzo degli abbaglianti da parte del medesimo;
dagli accertamenti eseguiti dal Centro Investigativo Abruzzese, in persona del Per.Ind.
, per conto della società convenuta, è emerso che il mezzo incidentato sia Persona_4
stato anche rottamato subito dopo il sinistro;
quindi, tale circostanza ha impedito alla
Compagnia di Assicurazione di eseguire una perizia di riscontro sulla moto condotta dal pagina 3 di 8 al fine di attribuire la necessaria attendibilità a quanto riferito dall'amico del Parte_1
danneggiato.
In secondo luogo, relativamente alla dedotta dinamica del sinistro e condotta di guida del si evidenziava che dagli accertamenti eseguiti dal Centro Investigativo Parte_1
Abruzzese e, nello specifico, dalla documentazione fotografica in atti si evince che la Via
Colle Scorrano di Pescara è illuminata e presenta ottime condizioni di visibilità. Ed ancora, il fatto che il abbia terminato la corsa contro un'autovettura parcheggiata sul Parte_1
lato della carreggiata consente di desumere che lo stesso non viaggiasse, come avrebbe dovuto, in prossimità del margine destro della stessa ma, piuttosto, spostato verso il centro.
Infine, la tipologia e l'entità del danno presenti sull'autovettura Fiat 500 sulla quale l'attore
è finito, consentono di affermare ragionevolmente che egli non procedesse ad una velocità adeguata alla circolazione nelle ore notturne in un centro abitato. Diversamente, pur volendo ammettere che vi sia stata un'invasione di carreggiata da parte di altro mezzo, una condotta di guida rispettosa delle norme del Codice della Strada, avrebbe consentito al di scongiurare la produzione del sinistro o, quanto meno, di limitarne Parte_1
notevolmente le conseguenze dannose.
Infine parte convenuta svolgeva contestazioni anche sul quantum per la dedotta eccessività della pretesa attorea.
La causa è pervenuta in decisione all'esito di istruttoria orale e documentale, esprimendo peraltro l'attore adesione alla perizia medico legale svolta nell'interesse della Compagnia.
Ebbene, la causa va definita tenendo presente anzitutto i principi conclamati dalla giurisprudenza in punto di onere probatorio in caso di sinistro asseritamente provocato da veicolo rimasto sconosciuto.
Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell' altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
pagina 4 di 8 E' stato rilevato, anche con recente sentenza ( Cass 9 gennaio 2025 n. n.450) che nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. Cass., n.
3019/2016; Cass., 12304/2005).
Con sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31107, la Corte affermava che in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01), entrambe le suddette circostanze potendo, al più, costituire meri indizi dell'effettivo pagina 5 di 8 avveramento (o del non avveramento) del sinistro (Cass. n. 20066 del 02/09/2013, Rv.
627683; n. 3019 del 17/02/2016, Rv. 638633).
Ebbene, nel caso di specie, l'elemento cardine offerto a sostegno della tesi attorea è dato dalla testimonianza di :…Sono un amico dell'attore. …Ero presente al momento Parte_3
del sinistro. Il 10 luglio 2021, dopo la mezzanotte percorrevo con la mia auto la Via Colle
Scorrano di Pescara e seguivo da circa 100/150 metri il motorino guidato dall'attore…
All'altezza del civico 31 la strada è in leggera discesa, come rappresentato nella foto n. 4 che mi si mostra e svolta verso sinistra… All'altezza della curva un'auto proveniente dal senso opposto di marcia si era allargata invadendo la nostra corsia ed urtava il lato sinistro del motorino;
io riuscii a fermarmi. L'auto dopo l'urto si rimetteva in carreggiata. Più precisamente il punto di impatto tra i mezzi fu la parte posteriore sinistra del motorino e la parte anteriore sinistra della macchina…A seguito dell'urto, mentre il motorino proseguiva la corsa, l'attore era sbalzato dallo stesso, urtando un guardrail ed un muretto posti sulla destra della carreggiata e finiva sul cofano di un'auto parcheggiata, precisamente una Fiat 500 L …L'auto investitrice non si arrestò, fui solo io a fermarmi. L'auto era di medie dimensioni, non ricordo il colore né altro. Subito dopo l'incidente scese un signore, che si qualificò proprietario dell'auto parcheggiata 500 L 8 Il mio amico rimase a terra gridando e lamentando dolore alla schiena, al collo ed alla gamba destra. Il proprietario della 500 L avvertì il 118, giunse poco dopo un'ambulanza, che portò
l'attore al pronto soccorso 10) Io raccolsi la moto e la spostai dalla strada 11)Non ricordo se passò una vettura di vigilanti…Riconosco nelle foto che mi si mostrano le condizioni del motorino dopo il sinistro..
Ebbene, le sole dichiarazioni testimoniali di cui sopra non sono sufficienti a comprovare in modo rigoroso l'effettivo coinvolgimento del veicolo sconosciuto. Alcuni dubbi in proposito derivano da alcuni elementi già messi in evidenza dalla difesa della Compagnia, ed in particolare il non aver l'interessato proposto alcuna denuncia/ querela contro il responsabile, a parte non aver chiamato nell'immediato le forze dell'ordine, e l'impossibilità di ogni verifica sul ciclomotore in quanto rottamato.
pagina 6 di 8 La testimonianza del peraltro, neppure è stata oggetto di riscontro quanto meno Pt_3 indiretto da parte di altre persone quali quelle intervenute nell'immediato. Si aggiunga inoltre che nel verbale CID sottoscritto tra l'attuale attore ed il proprietario del mezzo urtato dal ciclomotore, il si limitava a dichiarare di essere stato abbagliato da altro Parte_1 veicolo senza alcuna menzione dell'eventuale urto ricevuto.
Si deve per completezza anche rilevare che non c'è totale coincidenza tra gli asserti del teste, sopra richiamati e quelli resi dall'attore al fiduciario dell'assicurazione, laddove così si esprimeva : mi trovavo a bordo del mezzo LIBERTY azzurro targato X5HHR9, solo a bordo e procedevo su Strada Colle Scorrano con direzione di marcia monti mare. Ero insieme ad un mio amico che procedeva a circa 50/100 mt dietro di me, Parte_3
(ritornavamo da una festa di compleanno della compagna di ) per tornare Parte_3
verso le nostre abitazioni. Giunti in corrispondenza del civico 31 di predetta via, affrontando una curva sinistrorsa e proprio in quel frangente un mezzo (non so specificare colore, modello e grandezza del mezzo) veniva a strusciarmi con la parte spigolare anteriore sx, la parte laterale posteriore sx, quindi mi faceva perdere il controllo del mezzo ed andavo ad impattare con il guardrail presente sulla mia dx. Lì la moto continuava la corsa ed andava a raggiungere posizione di quiete circa 20/30 mt dopo sull'opposta corsia di marcia, urtando il muro, io invece dopo l'urto con il guardrail andavo a finire sopra un mezzo (una 500L verdone, presente davanti il civico 31 di predetta via), scaraventato lì per via dell'impatto con il guardrail. Rovinavo a terra dopo aver impattato con la 500L, tutto insanguinato per via del forte urto e con una gamba rotta.
Neppure risultano del tutto collidenti le dichiarazioni rese dal al fiduciario rispetto Pt_3
a quelle rese in giudizio. Infatti, il ha in quest'ultima sede precisato che l'auto Pt_3
sconosciuta era di medie dimensioni mentre al perito assicurativo aveva dichiarato non so specificare il mezzo, la grandezza ed il colore, praticamente nulla.
Per quanto sin qui osservato è a ritenersi che l'attore non si sia premunito di fornire una prova certa e inequivoca dell'effettivo coinvolgimento di un veicolo non autorizzato.
La domanda va pertanto respinta. Tuttavia appare congruo compensare le spese di giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le spese compensando le spese.
Pescara, 27 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4583/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9/4/25 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Di Girolamo ( con studio in Piazza Ettore Troilo 18 di C.F._2
Pescara ATTORE contro
P.I. con sede in Bologna, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n° 45, quale Impresa designata a norma dell'art. 20 L. 990/1969, modificata dal
D.lgs. 07/09/2005 n.209, art. 283, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del procuratore ad negotia, Dott.
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Persona_1
speciale del 25.06.2021, in autentica Notaio dott. di Bologna, ai nn. Persona_2
95252/1189 di rep./racc., elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza Unione n° 4, presso lo studio dell'avv. Marino DI FELICE (C.F. - e-mail C.F._3
- pec: , che la rappresenta e Email_1 Email_2
difende CONVENUTO
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha citato chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
autoveicolo sconosciuto nella causazione del sinistro occorso al in data Parte_1
10.7.2021 alle ore 2,15-2,30 circa in località Pescara Via Colle Scorrano con conseguente condanna della detta compagnia in qualità di impresa designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la ai sensi per gli effetti di cui Parte_2 all' art. 283 1 comma lettera B D.Lgs , 209 del 7 settembre 2005 all'immediato risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 227.942,80 per lesioni personali , ovvero di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
il tutto mediante sentenza provvisoriamente esecutiva e con il favore delle spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda ha esposto : che in data 10.7.2021 verso alle ore 2,15 – 2,30 circa in località Pescara in via Colle Scorrano nei pressi del n. civico 31, l'attore viaggiava a bordo della moto Piaggio Tg. X5HHR9 di proprietà del padre con Persona_3
direzione monti mare;
che giunto all' altezza del civico n 31 un' autovettura sconosciuta proveniente in senso opposto ad una velocità sostenuta e con fari abbaglianti invadeva la carreggiata percorsa in senso opposto dal urtando la moto sul lato sinistro;
il Parte_1
a causa dell' urto laterale, sbandava finendo per collidere il guard- rail posto Parte_1 sulla destra e sbalzando con il corpo sull' autovettura Fiat 500 Tg. FK 141 ZR in sosta di proprietà di;
che a seguito del sinistro de quo, intervenivano nelle Controparte_3
immediatezze per un primo soccorso sia il Sig. per verificare le condizioni Parte_3 di salute che successivamente l' ambulanza 118 per il trasporto presso il P.S. di Pescara del che detto sinistro si verificava per fatto e colpa esclusiva del conducente Parte_1
del mezzo sconosciuto, il quale non arrestava il proprio veicolo per verificare le condizioni e i gravi danni subiti dall'attuale attore, proseguendo oltre senza possibilità da parte del danneggiato di annotare gli estremi della targa e del veicolo investitore;
che in conseguenza del suindicato sinistro il riportava lesioni personali ed era costretto al ricovero Parte_1 urgente presso l' ospedale clinicizzato di S.S. Annunziata di Pescara riportando come diagnosi frattura scomposta del terzo distale tibia e perone destro con escoriazione e ferita pagina 2 di 8 puntiforme della gamba, frattura del processo articolare di C7, fratture intraspongiose dei somi da D4 a D6, venendo dimesso a seguito di interventi chirurgici in data 27.7.2021.
Sosteneva l'attore che il danno patito è pari ad € 227.942,80 così calcolato: ITT al 100% gg 90 € 8.910,00, ITP al 75% gg 60 € 2.970,00, Danno biologico € 170.000,00, Danno morale ¼ € € 45.480,00; spese mediche sostenute come da fatture in allegati € 1.492,80.
Nel costituirsi la convenuta in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della , quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ad essere convenuta nel presente giudizio, poiché non esistono elementi sufficienti per desumere che la responsabilità delle lesioni lamentate dalla controparte sia da ricondurre alla condotta del conducente di un veicolo non identificato. Dunque la prova dell'aspetto della domanda relativo all'an debeatur, assolutamente assorbente e prioritaria rispetto alla quantificazione del danno patito dal danneggiato, impone che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e per esso la
Compagnia di Assicurazione designata, può essere legittimato e quindi obbligato al risarcimento solo in presenza di circostanze comprovanti in maniera assoluta e oggettiva la responsabilità del conducente di un mezzo ignoto nella produzione dell' evento dannoso.
Nel caso di specie mancherebbero del tutto elementi dai quali evincere la fondatezza dell'avversa pretesa. In particolare, nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attore: non v'è stato l'intervento delle autorità; il non ha neanche sporto una denuncia Parte_1
querela contro ignoti nei giorni immediatamente successivi al riferito sinistro;
all'evento così come raccontato avrebbe assistito unicamente un amico dell'attore che lo seguiva il quale, comunque, non ha fornito la benché minima indicazione sia in relazione al colore, alla dimensione e/o tipologia del veicolo presunto invasore della corsia di marcia percorsa dall'attore, sia sull'eventuale utilizzo degli abbaglianti da parte del medesimo;
dagli accertamenti eseguiti dal Centro Investigativo Abruzzese, in persona del Per.Ind.
, per conto della società convenuta, è emerso che il mezzo incidentato sia Persona_4
stato anche rottamato subito dopo il sinistro;
quindi, tale circostanza ha impedito alla
Compagnia di Assicurazione di eseguire una perizia di riscontro sulla moto condotta dal pagina 3 di 8 al fine di attribuire la necessaria attendibilità a quanto riferito dall'amico del Parte_1
danneggiato.
In secondo luogo, relativamente alla dedotta dinamica del sinistro e condotta di guida del si evidenziava che dagli accertamenti eseguiti dal Centro Investigativo Parte_1
Abruzzese e, nello specifico, dalla documentazione fotografica in atti si evince che la Via
Colle Scorrano di Pescara è illuminata e presenta ottime condizioni di visibilità. Ed ancora, il fatto che il abbia terminato la corsa contro un'autovettura parcheggiata sul Parte_1
lato della carreggiata consente di desumere che lo stesso non viaggiasse, come avrebbe dovuto, in prossimità del margine destro della stessa ma, piuttosto, spostato verso il centro.
Infine, la tipologia e l'entità del danno presenti sull'autovettura Fiat 500 sulla quale l'attore
è finito, consentono di affermare ragionevolmente che egli non procedesse ad una velocità adeguata alla circolazione nelle ore notturne in un centro abitato. Diversamente, pur volendo ammettere che vi sia stata un'invasione di carreggiata da parte di altro mezzo, una condotta di guida rispettosa delle norme del Codice della Strada, avrebbe consentito al di scongiurare la produzione del sinistro o, quanto meno, di limitarne Parte_1
notevolmente le conseguenze dannose.
Infine parte convenuta svolgeva contestazioni anche sul quantum per la dedotta eccessività della pretesa attorea.
La causa è pervenuta in decisione all'esito di istruttoria orale e documentale, esprimendo peraltro l'attore adesione alla perizia medico legale svolta nell'interesse della Compagnia.
Ebbene, la causa va definita tenendo presente anzitutto i principi conclamati dalla giurisprudenza in punto di onere probatorio in caso di sinistro asseritamente provocato da veicolo rimasto sconosciuto.
Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell' altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
pagina 4 di 8 E' stato rilevato, anche con recente sentenza ( Cass 9 gennaio 2025 n. n.450) che nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. Cass., n.
3019/2016; Cass., 12304/2005).
Con sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31107, la Corte affermava che in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01), entrambe le suddette circostanze potendo, al più, costituire meri indizi dell'effettivo pagina 5 di 8 avveramento (o del non avveramento) del sinistro (Cass. n. 20066 del 02/09/2013, Rv.
627683; n. 3019 del 17/02/2016, Rv. 638633).
Ebbene, nel caso di specie, l'elemento cardine offerto a sostegno della tesi attorea è dato dalla testimonianza di :…Sono un amico dell'attore. …Ero presente al momento Parte_3
del sinistro. Il 10 luglio 2021, dopo la mezzanotte percorrevo con la mia auto la Via Colle
Scorrano di Pescara e seguivo da circa 100/150 metri il motorino guidato dall'attore…
All'altezza del civico 31 la strada è in leggera discesa, come rappresentato nella foto n. 4 che mi si mostra e svolta verso sinistra… All'altezza della curva un'auto proveniente dal senso opposto di marcia si era allargata invadendo la nostra corsia ed urtava il lato sinistro del motorino;
io riuscii a fermarmi. L'auto dopo l'urto si rimetteva in carreggiata. Più precisamente il punto di impatto tra i mezzi fu la parte posteriore sinistra del motorino e la parte anteriore sinistra della macchina…A seguito dell'urto, mentre il motorino proseguiva la corsa, l'attore era sbalzato dallo stesso, urtando un guardrail ed un muretto posti sulla destra della carreggiata e finiva sul cofano di un'auto parcheggiata, precisamente una Fiat 500 L …L'auto investitrice non si arrestò, fui solo io a fermarmi. L'auto era di medie dimensioni, non ricordo il colore né altro. Subito dopo l'incidente scese un signore, che si qualificò proprietario dell'auto parcheggiata 500 L 8 Il mio amico rimase a terra gridando e lamentando dolore alla schiena, al collo ed alla gamba destra. Il proprietario della 500 L avvertì il 118, giunse poco dopo un'ambulanza, che portò
l'attore al pronto soccorso 10) Io raccolsi la moto e la spostai dalla strada 11)Non ricordo se passò una vettura di vigilanti…Riconosco nelle foto che mi si mostrano le condizioni del motorino dopo il sinistro..
Ebbene, le sole dichiarazioni testimoniali di cui sopra non sono sufficienti a comprovare in modo rigoroso l'effettivo coinvolgimento del veicolo sconosciuto. Alcuni dubbi in proposito derivano da alcuni elementi già messi in evidenza dalla difesa della Compagnia, ed in particolare il non aver l'interessato proposto alcuna denuncia/ querela contro il responsabile, a parte non aver chiamato nell'immediato le forze dell'ordine, e l'impossibilità di ogni verifica sul ciclomotore in quanto rottamato.
pagina 6 di 8 La testimonianza del peraltro, neppure è stata oggetto di riscontro quanto meno Pt_3 indiretto da parte di altre persone quali quelle intervenute nell'immediato. Si aggiunga inoltre che nel verbale CID sottoscritto tra l'attuale attore ed il proprietario del mezzo urtato dal ciclomotore, il si limitava a dichiarare di essere stato abbagliato da altro Parte_1 veicolo senza alcuna menzione dell'eventuale urto ricevuto.
Si deve per completezza anche rilevare che non c'è totale coincidenza tra gli asserti del teste, sopra richiamati e quelli resi dall'attore al fiduciario dell'assicurazione, laddove così si esprimeva : mi trovavo a bordo del mezzo LIBERTY azzurro targato X5HHR9, solo a bordo e procedevo su Strada Colle Scorrano con direzione di marcia monti mare. Ero insieme ad un mio amico che procedeva a circa 50/100 mt dietro di me, Parte_3
(ritornavamo da una festa di compleanno della compagna di ) per tornare Parte_3
verso le nostre abitazioni. Giunti in corrispondenza del civico 31 di predetta via, affrontando una curva sinistrorsa e proprio in quel frangente un mezzo (non so specificare colore, modello e grandezza del mezzo) veniva a strusciarmi con la parte spigolare anteriore sx, la parte laterale posteriore sx, quindi mi faceva perdere il controllo del mezzo ed andavo ad impattare con il guardrail presente sulla mia dx. Lì la moto continuava la corsa ed andava a raggiungere posizione di quiete circa 20/30 mt dopo sull'opposta corsia di marcia, urtando il muro, io invece dopo l'urto con il guardrail andavo a finire sopra un mezzo (una 500L verdone, presente davanti il civico 31 di predetta via), scaraventato lì per via dell'impatto con il guardrail. Rovinavo a terra dopo aver impattato con la 500L, tutto insanguinato per via del forte urto e con una gamba rotta.
Neppure risultano del tutto collidenti le dichiarazioni rese dal al fiduciario rispetto Pt_3
a quelle rese in giudizio. Infatti, il ha in quest'ultima sede precisato che l'auto Pt_3
sconosciuta era di medie dimensioni mentre al perito assicurativo aveva dichiarato non so specificare il mezzo, la grandezza ed il colore, praticamente nulla.
Per quanto sin qui osservato è a ritenersi che l'attore non si sia premunito di fornire una prova certa e inequivoca dell'effettivo coinvolgimento di un veicolo non autorizzato.
La domanda va pertanto respinta. Tuttavia appare congruo compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le spese compensando le spese.
Pescara, 27 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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