Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 899
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Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    nullità derivata per pendenza di giudizio sull'atto presupposto

    Le censure avverso l'intimazione implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

  • Rigettato
    nullità per provenienza da indirizzo pec non censito

    La presentazione dell'istanza di rateizzazione implica il sostanziale superamento di questo motivo di gravame, stante l'ammissione di conoscenza della cartella di pagamento da parte del contribuente.

  • Rigettato
    difetto di motivazione

    La cartella di pagamento, nonché gli atti presupposti, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo. La Corte di Cassazione ha sottolineato che è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione. Nel caso di specie, l'atto prodromico ha già determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonché la relativa decorrenza, sicché deve escludersi che, in sede di emissione della cartella di pagamento successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresì l'indicazione specifica delle modalità di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.

  • Rigettato
    Istanza di estinzione del giudizio

    L'avvenuta rateizzazione della cartella non implica il verificarsi di alcuna ipotesi prevista dal D.Leg.vo 546/92 di cessazione della materia del contendere e/o estinzione del giudizio, in assenza di esplicita rinuncia ed accettazione della rinuncia al ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 899
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 899
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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