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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
NO RT, OR
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3741/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026706346000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 16.07.2025, la ricorrente soc. Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante del Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la cartella di pagamento n.
10020250026706346000 con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento di
€ 417.449,32, cartella originata dall'atto di recupero n. TF9CRM400362/2024 emesso per il recupero dei crediti di imposta anni 2023/2022/2021, deducendo la nullita' della stessa per nullità derivata in conseguenza della pendenza di giudizio in ordine all'atto presupposto (I), nullità della cartella in quanto proveniente da indirizzo pec non censito (II), difetto motivazionale (III) e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate-Riscossione, che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva quale semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non avente titolo nel merito dell'iscrizione a ruolo, l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con nota del 22.01.26, la ricorrente depositava comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di approvazione della istanza di rateizzazione della cartella oggetto di giudizio unitamente alla prova del pagamento delle prime tre rate ed instava per l'estinzione del giudizio e/o cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va disattesa l'istanza di estinzione del giudizio e/o cessata la materia del contendere avanzata dalla ricorrente a seguito della definizione in via amministrativa dell'impugnata cartella di pagamento, a mezzo istanza di rateizzazione della medesima cartella;
nel caso di specie l'avvenuta rateizzazione della cartella non implica il verificarsi di alcuna ipotesi prevista dal D.Leg.vo 546/92 di cessazione della materia del contendere e/o estinzione del giudizio, in assenza di esplicita rinuncia ed accettazione della rinuncia al ricorso.
Sempre in via preliminare va evidenziata che la presentazione dell'istanza di rateizzazione implica il sostanziale superamento del II motivo di gravame stante l'ammissione di conoscenza della cartella di pagamento da parte del contribuente.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica del solo atto prodromico alla riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti alla cartella di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre questioni.
A tal fine va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, prima della notifica della cartella di pagamento n. 10020250026706346000, ha correttamente notificato, l'atto di recupero n. TF9CRM400362/2024 emesso per il recupero dei crediti di imposta anni 2023/2022/2021, oggetto di gravame dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Salerno con R.G. 818/2025, e la cartella costituisce iscrizione provvisoria del ruolo degli importi dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione risulta preclusa.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92 e del principio del “ne bis in idem”.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
III Va inoltre osservato che con la impugnata cartella di pagamento venivano richiesti gli importi originati da atto di recupero di crediti d'imposta notificato alla ricorrente. Nella cartella di pagamento si fa riferimento alla comunicazione inviata in precedenza dall' ente impositore riportante la quantificazione del dovuto. La impugnata cartella di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione della cartella di pagamento successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La pendenza del giudizio di merito e l'avvenuta definizione amministrativa delle somme dovute, suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
NO RT, OR
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3741/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026706346000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 16.07.2025, la ricorrente soc. Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante del Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la cartella di pagamento n.
10020250026706346000 con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento di
€ 417.449,32, cartella originata dall'atto di recupero n. TF9CRM400362/2024 emesso per il recupero dei crediti di imposta anni 2023/2022/2021, deducendo la nullita' della stessa per nullità derivata in conseguenza della pendenza di giudizio in ordine all'atto presupposto (I), nullità della cartella in quanto proveniente da indirizzo pec non censito (II), difetto motivazionale (III) e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate-Riscossione, che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva quale semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non avente titolo nel merito dell'iscrizione a ruolo, l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con nota del 22.01.26, la ricorrente depositava comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di approvazione della istanza di rateizzazione della cartella oggetto di giudizio unitamente alla prova del pagamento delle prime tre rate ed instava per l'estinzione del giudizio e/o cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va disattesa l'istanza di estinzione del giudizio e/o cessata la materia del contendere avanzata dalla ricorrente a seguito della definizione in via amministrativa dell'impugnata cartella di pagamento, a mezzo istanza di rateizzazione della medesima cartella;
nel caso di specie l'avvenuta rateizzazione della cartella non implica il verificarsi di alcuna ipotesi prevista dal D.Leg.vo 546/92 di cessazione della materia del contendere e/o estinzione del giudizio, in assenza di esplicita rinuncia ed accettazione della rinuncia al ricorso.
Sempre in via preliminare va evidenziata che la presentazione dell'istanza di rateizzazione implica il sostanziale superamento del II motivo di gravame stante l'ammissione di conoscenza della cartella di pagamento da parte del contribuente.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica del solo atto prodromico alla riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti alla cartella di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre questioni.
A tal fine va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, prima della notifica della cartella di pagamento n. 10020250026706346000, ha correttamente notificato, l'atto di recupero n. TF9CRM400362/2024 emesso per il recupero dei crediti di imposta anni 2023/2022/2021, oggetto di gravame dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Salerno con R.G. 818/2025, e la cartella costituisce iscrizione provvisoria del ruolo degli importi dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione risulta preclusa.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92 e del principio del “ne bis in idem”.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
III Va inoltre osservato che con la impugnata cartella di pagamento venivano richiesti gli importi originati da atto di recupero di crediti d'imposta notificato alla ricorrente. Nella cartella di pagamento si fa riferimento alla comunicazione inviata in precedenza dall' ente impositore riportante la quantificazione del dovuto. La impugnata cartella di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione della cartella di pagamento successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La pendenza del giudizio di merito e l'avvenuta definizione amministrativa delle somme dovute, suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi