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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 607 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/02/2023 ed iscritto al n 607 - 2023 RG , vertente tra
- ( C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Roberto Pizzi ( ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Condofuri M.(RC) in via Peripoli 91, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- in persona del Presidente e legale rappresentante CP_1 pro-tempore, geom. con sede in Roma, Lungotevere CP_2
Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, c.f.
, giusta procura in atti;
C.F._3
- resistente- Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 16.02.2023, l'odierno opponente propone tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 251 del 23.12.2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro e notificato in data 12.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 47.637,39.
1 La pretesa azionata riguarda gli importi dovuti dal sig. alla a Pt_1 CP_1 titolo di contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. L'opposizione si fonda sulla generica allegazione di nulla dovere per la cancellazione dall'albo chiesta con decorrenza dal 10.6.2002, data dalla quale asserisce di non svolgere più l'attività di geometra, di non essere più titolare della partiva iva di geometra e di svolgere attività di tributarista. Aggiunge che le richieste di cancellazione sono rimaste senza riscontro. In via subordinata nelle conclusioni chiede “annullare il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione per gli anni 2003,2004, 2013,2014,2015,2016,2017”.
§ 2. Si è costituita resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. In relazione ai presupposti impositivi premette che l'odierno ricorrente è stato volontariamente iscritto all'albo professionale dei geometri di Reggio Calabria dal 26.07.1983 al 21.06.2019 (docc. 3 e 14). La scelta discrezionale di iscriversi (e di conservare l'iscrizione) all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967, e dell'art. 5 dello Statuto della – l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria e CP_1
l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi anche a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione (ex pluribus, Cass. 28.09.2022, n. 28188). Che oltre ad essere iscritto all'albo professionale dei geometri, è stato socio della società “Costa Ionica s.n.c. di AN DI e C.”, nonché direttore tecnico e liquidatore della società “Sistem Verde Ambiente s.r.l.”, che svolgono attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri (doc. 13). Tali posizioni, alla stregua del diritto vivente, costituiscono una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale di geometra. L'iscrizione all'albo, e – a maggior ragione – l'utilizzo delle competenze professionali nella forma di cui sopra, danno ex se luogo all'iscrizione d'ufficio alla previdenza di categoria e all'obbligo di versare la contribuzione minima. Eccepisce poi l'inammissibilità della contestazione della sussistenza della pretesa impositiva per i contributi dovuti alla per il periodo Pt_2
d'imposta 2003-2017, in quanto prima dell'avvio dell'azione monitoria, l' (a seguire anche solo “ ”) aveva Controparte_3 CP_4 notificato al contribuente le cartelle di pagamento per i contributi in questione e precisamente:
i n. , relativamente alle annualità d'imposta PartitaIVA_3
2002 e 2003, notificata in data 9.09.2004;
2 ii n. 09420050030653658000, relativamente all'annualità d'imposta 2004, notificata in data 19.11.2005; iii n. 09420160004139357000, relativamente all'annualità d'imposta
2013, notificata in data 26.05.2016; iv n. 09420170001268771000, relativamente all'annualità d'imposta
2014, notificata in data 11.04.2017; v n. 09420180004454715000, relativamente all'annualità d'imposta
2015, notificata in data 8.06.2018; vi n. 09420190005764273000, relativamente all'annualità d'imposta
2016, notificata in data 11.06.2019; vii n. 09420200003596548000, relativamente all'annualità d'imposta
2017, notificata in data 16.11.2021. Allega che tali cartelle non sono state impugnate e la pretesa contributiva è divenuta irrevocabile. Precisa che “non è precluso all'ente previdenziale l'avvio di un procedimento monitorio dopo aver formato il titolo paragiudiziale, non costituendo tale modus operandi una violazione del ne bis in idem (ex aliis, Cass. 28.11.2011, 25024), se la decadenza produce «l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo» (SS.UU. n. 23397/2016), esso non può essere contestato ex post – salvo che fatti estintivi sopravvenuti – a prescindere dallo strumento azionato dall'Ente impositore per il soddisfacimento della pretesa. Ribadisce che facendo applicazione dei principi e delle norme applicabili al rapporto previdenziale de quo (ai sensi degli artt. 1, l. 37/1967 e 5 dello Statuto), il sig. era tenuto ad adempiere ai doveri di solidarietà Pt_1 endocategoriale, sub specie di contribuzione minima, nella qualità di iscritto all'albo dei geometri;
e ciò, in linea con i principi sanciti dalla Suprema Corte (tra cui Cass. 19.02.2021, n. 4568). Argomenta che l'obbligo di versare la contribuzione minima (e, più precisamente, soggettivo minimo, integrativo minimo, oltre al contributo di maternità) da parte del geometra iscritto all'Albo non assolve a una funzione previdenziale in senso stretto, ma si collega agli scopi della previdenza di categoria e partecipa all'obiettivo del finanziamento endo-categoriale; senza alcuno spazio, dunque, per gli accertamenti in ordine alla continuità e/o effettività dell'attività libero- professionale, ovvero per il profilo dell'effettiva sussistenza di un reddito imponibile. Da ciò, «[…] ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi CP_1 minimi a prescindere dal reddito» (Cass. n. 4568/2021). Osserva: “Né, tantomeno, potrebbe assumere alcun rilievo il mancato riscontro da parte della alle presunte richiesta di cancellazione CP_1 dall'albo.
3 Come spiegato, l'iscrizione alla si basa sulla presunzione di cui Pt_2 all'art. 5 dello Statuto, che discende dall'iscrizione all'albo professionale. Ne consegue che la non ha il potere/dovere di accertare lo status CP_1 professionale degli iscritti;
né, tantomeno, di verificare l'effettivo esercizio della professione di geometra, dal momento che – si è già detto – che l'iscrizione previdenziale è automatica per tutti gli iscritti agli albi;
fatta salva la cd. prova contraria da parte del contribuente, con le forme e nei termini stabiliti tassativamente dall'Ente (da ultimo, cfr. delibera CdA n. 123/2009). La definizione degli elenchi degli iscritti alla dipende, Pt_2 quindi, dalle informazioni dei Collegi professionali;
che, periodicamente, sono tenuti a comunicare le variazioni degli albi, ivi comprese le cancellazioni per qualsiasi causa (cfr. artt. 8, reg. att. stat. e 27, reg. contr.). Per cui, ai fini previdenziali, la comunicazione di cancellazione dall'albo ha valore costitutivo (come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità; ex aliis, Cass. 7.02.1998, n. 1311).In ultimo argomenta sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sia per gli atti interruttivi posti in essere sia con riguardo alla decorrenza della prescrizione stante la mancata trasmissione alla Cassa previdenziale della dichiarazione dei redditi.
§ 3. La difesa dell'opponente ha replicato alla memoria di costituzione di controparte deducendo: “impugna e contesta quanto affermato dalla Cassa Geometri, in quanto il sig. , dalla data di richiesta della Parte_1 cancellazione all'albo avvenuta il 10.06.2002, non ha compiuto nessun atto come geometra nè con carattere continuativo né con carattere occasionale. Dalla documentazione in atti depositata il sig. risulta Parte_1 esercitare la professione di Tributarista minimamente riconducibile a quella di geometra. Né tantomeno si può contestare al ricorrente che ricoprire la carica di socio in una società con attività lavorativa specifiche, rientri presumibilmente nelle competenze di geometra….il sig. per gli anni Pt_1
2002 / 2017 non solo ha fornito la prova di non aver svolto l'attività professionale, così superando la presunzione di cui all'art. 5 dello Statuto ma che avendo ricoperto la carica di socio di una società ha svolto una attività non riconducibile per estensione alla figura del geometra. Infine parte ricorrente insiste per l'intervenuta prescrizione del credito azionato in riferimento alle annualità da pagare.”
§ 4. L'opposizione è solo parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4.1. In primo luogo si osserva che proprio la odierna resistente allega CP_1 che l'odierno opponente è stato cancellato dall'Albo con decorrenza 21.6.2019 e produce al doc. 14 la comunicazione della stessa CP_1
Ragione per cui per l'annualità 2020 nulla è dovuto alla e già solo per CP_1 questo il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4 § 4.2. Nel resto l'opposizione è infondata. E' infondata l'eccezione di prescrizione per gli anni 2003,2004, 2013,2014,2015,2016,2017. Stante il mancato invio da parte del professionista delle dichiarazioni reddituali obbligatorie inerenti le diverse annualità oggetto di causa, si ha la mancata decorrenza del termine di prescrizione. Secondo univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità:
“« in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la Parte_3 prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale» (da ultimo Cass. Sez. Lav. 06/06/2023 n.15787).” (Cass.5338/2025). Nel caso in esame è pacifico che l'odierno opponente iscritto all'Albo dei geometri non abbia mai presentato la dichiarazione dei redditi e del volume d'affari per le annualità in contestazione, come previsto dall'art.17 della legge n.773/182. Ne consegue che, come dedotto dalla il termine di CP_1 prescrizione per i contributi dovuti per le annualità in contestazione non ha mai iniziato a decorrere. Così diventa irrilevante e superflua la disamina degli atti interruttivi allegati dalla in quanto l'interruzione della CP_1 prescrizione postula che il termine sia iniziato a decorrere.
§ 4.3. Dal doc. 14 fascicolo resistente si evince che la cancellazione dall'Albo è stata disposta dal Consiglio di Disciplina del Collegio di appartenenza e quindi per motivi che nulla hanno a che fare con eventuale richiesta dell'iscritto di cancellazione. Inoltre si consideri che parte opponente non ha neppure allegato di aver mai inoltrato richiesta di cancellazione dall'Albo al Collegio di appartenenza. L'opponente produce solo due comunicazioni racc. ar. (rispettivamente del 27.6.2016 e del 8.5.2017 ) inviate alla CP_1
5 La prima comunicazione è del seguente tenore:
-
- La seconda comunicazione è del seguente tenore:
6 La richiesta di “cancellazione dalla ” contenuta nella prima CP_1 comunicazione e quella di “cancellazione dalla a partire dal CP_1
10/06/2002” contenuta nella seconda comunicazione, entrambe inviate alla e sopra testualmente riprodotte, non potevano sortire alcun effetto. CP_1
Infatti la richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere inoltrata al Consiglio del proprio Ordine di appartenenza, nel caso di specie quello dei Geometri. L'odierno opponente invece ha mantenuto l'iscrizione all'Albo fino a quando la delibera del Consiglio di Disciplina del Collegio di appartenenza ne ha disposto la cancellazione con decorrenza 21.6.2019.
7 Ne discende la tenutezza al pagamento dei contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Infatti l'iscrizione all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 (“Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”) e dell'art. 5 dello Statuto della – l'automatica iscrizione alla previdenza di CP_1 categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi anche a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione. In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione Parte_3 minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura CP_1 occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” ( Cass. 4568/2021 e successive conformi tra cui Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021). Si tratta di un orientamento pacifico e consolidato e applicabile alla fattispecie in esame, in presenza dell' iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. La Suprema Corte ha inoltre precisato che:
“Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV. (65731-01) che, in tema di ai fini Parte_3 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_5 obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione CP_1 legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può
8 incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle CP_1 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del Cd.
1. della , CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la può attivare i controlli necessari in CP_1 concreto per verificare l'effettività della situazione dichiarata dal professionista. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie in ogni caso gli obblighi contributivi minimi dei professionisti iscritti all'albo e, dall'altro lato, nell'ammettere che la prova circa la ricorrenza delle condizioni dall'esonero possa essere data in giudizio sebbene non documentata previamente secondo le forme indicate dalla delibera 124/09 della , non si e attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in CP_1 accoglimento dei motivi di ricorso principale.” (Cass. 6694/2023). E di recente Cass. 5338/2025 ha ribadito e dato continuità a detti principi, osservando: “ Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_5
(specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non CP_1 viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.”.
9 In conclusione, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, risulta accertata la sussistenza della pretesa contributiva. A ciò si aggiunga che l'opponente nulla ha dedotto in merito all'allegazione della di aver notificato tramite il concessionario le cartelle di CP_1 pagamento sopra specificate e mai opposte, con conseguente decadenza maturata ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999, nella parte relativa alle annualità 2003- 2017. Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Le spese legali vengono compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e per la restante metà seguono la soccombenza liquidate ex DM 55/2024 come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto: a) revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 251 del 23.12.2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
b) dichiara che nulla deve il ricorrente alla titolo di CP_1 contributi previdenziali minimi obbligatori per l'anno d'imposta 2020; c) condanna l'opponente al pagamento alla dei CP_1 contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, oltre accessori come per legge;
d) compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.636,50 per CP_1 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 607 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/02/2023 ed iscritto al n 607 - 2023 RG , vertente tra
- ( C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Roberto Pizzi ( ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Condofuri M.(RC) in via Peripoli 91, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- in persona del Presidente e legale rappresentante CP_1 pro-tempore, geom. con sede in Roma, Lungotevere CP_2
Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, c.f.
, giusta procura in atti;
C.F._3
- resistente- Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 16.02.2023, l'odierno opponente propone tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 251 del 23.12.2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro e notificato in data 12.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 47.637,39.
1 La pretesa azionata riguarda gli importi dovuti dal sig. alla a Pt_1 CP_1 titolo di contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. L'opposizione si fonda sulla generica allegazione di nulla dovere per la cancellazione dall'albo chiesta con decorrenza dal 10.6.2002, data dalla quale asserisce di non svolgere più l'attività di geometra, di non essere più titolare della partiva iva di geometra e di svolgere attività di tributarista. Aggiunge che le richieste di cancellazione sono rimaste senza riscontro. In via subordinata nelle conclusioni chiede “annullare il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione per gli anni 2003,2004, 2013,2014,2015,2016,2017”.
§ 2. Si è costituita resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. In relazione ai presupposti impositivi premette che l'odierno ricorrente è stato volontariamente iscritto all'albo professionale dei geometri di Reggio Calabria dal 26.07.1983 al 21.06.2019 (docc. 3 e 14). La scelta discrezionale di iscriversi (e di conservare l'iscrizione) all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967, e dell'art. 5 dello Statuto della – l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria e CP_1
l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi anche a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione (ex pluribus, Cass. 28.09.2022, n. 28188). Che oltre ad essere iscritto all'albo professionale dei geometri, è stato socio della società “Costa Ionica s.n.c. di AN DI e C.”, nonché direttore tecnico e liquidatore della società “Sistem Verde Ambiente s.r.l.”, che svolgono attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri (doc. 13). Tali posizioni, alla stregua del diritto vivente, costituiscono una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale di geometra. L'iscrizione all'albo, e – a maggior ragione – l'utilizzo delle competenze professionali nella forma di cui sopra, danno ex se luogo all'iscrizione d'ufficio alla previdenza di categoria e all'obbligo di versare la contribuzione minima. Eccepisce poi l'inammissibilità della contestazione della sussistenza della pretesa impositiva per i contributi dovuti alla per il periodo Pt_2
d'imposta 2003-2017, in quanto prima dell'avvio dell'azione monitoria, l' (a seguire anche solo “ ”) aveva Controparte_3 CP_4 notificato al contribuente le cartelle di pagamento per i contributi in questione e precisamente:
i n. , relativamente alle annualità d'imposta PartitaIVA_3
2002 e 2003, notificata in data 9.09.2004;
2 ii n. 09420050030653658000, relativamente all'annualità d'imposta 2004, notificata in data 19.11.2005; iii n. 09420160004139357000, relativamente all'annualità d'imposta
2013, notificata in data 26.05.2016; iv n. 09420170001268771000, relativamente all'annualità d'imposta
2014, notificata in data 11.04.2017; v n. 09420180004454715000, relativamente all'annualità d'imposta
2015, notificata in data 8.06.2018; vi n. 09420190005764273000, relativamente all'annualità d'imposta
2016, notificata in data 11.06.2019; vii n. 09420200003596548000, relativamente all'annualità d'imposta
2017, notificata in data 16.11.2021. Allega che tali cartelle non sono state impugnate e la pretesa contributiva è divenuta irrevocabile. Precisa che “non è precluso all'ente previdenziale l'avvio di un procedimento monitorio dopo aver formato il titolo paragiudiziale, non costituendo tale modus operandi una violazione del ne bis in idem (ex aliis, Cass. 28.11.2011, 25024), se la decadenza produce «l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo» (SS.UU. n. 23397/2016), esso non può essere contestato ex post – salvo che fatti estintivi sopravvenuti – a prescindere dallo strumento azionato dall'Ente impositore per il soddisfacimento della pretesa. Ribadisce che facendo applicazione dei principi e delle norme applicabili al rapporto previdenziale de quo (ai sensi degli artt. 1, l. 37/1967 e 5 dello Statuto), il sig. era tenuto ad adempiere ai doveri di solidarietà Pt_1 endocategoriale, sub specie di contribuzione minima, nella qualità di iscritto all'albo dei geometri;
e ciò, in linea con i principi sanciti dalla Suprema Corte (tra cui Cass. 19.02.2021, n. 4568). Argomenta che l'obbligo di versare la contribuzione minima (e, più precisamente, soggettivo minimo, integrativo minimo, oltre al contributo di maternità) da parte del geometra iscritto all'Albo non assolve a una funzione previdenziale in senso stretto, ma si collega agli scopi della previdenza di categoria e partecipa all'obiettivo del finanziamento endo-categoriale; senza alcuno spazio, dunque, per gli accertamenti in ordine alla continuità e/o effettività dell'attività libero- professionale, ovvero per il profilo dell'effettiva sussistenza di un reddito imponibile. Da ciò, «[…] ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi CP_1 minimi a prescindere dal reddito» (Cass. n. 4568/2021). Osserva: “Né, tantomeno, potrebbe assumere alcun rilievo il mancato riscontro da parte della alle presunte richiesta di cancellazione CP_1 dall'albo.
3 Come spiegato, l'iscrizione alla si basa sulla presunzione di cui Pt_2 all'art. 5 dello Statuto, che discende dall'iscrizione all'albo professionale. Ne consegue che la non ha il potere/dovere di accertare lo status CP_1 professionale degli iscritti;
né, tantomeno, di verificare l'effettivo esercizio della professione di geometra, dal momento che – si è già detto – che l'iscrizione previdenziale è automatica per tutti gli iscritti agli albi;
fatta salva la cd. prova contraria da parte del contribuente, con le forme e nei termini stabiliti tassativamente dall'Ente (da ultimo, cfr. delibera CdA n. 123/2009). La definizione degli elenchi degli iscritti alla dipende, Pt_2 quindi, dalle informazioni dei Collegi professionali;
che, periodicamente, sono tenuti a comunicare le variazioni degli albi, ivi comprese le cancellazioni per qualsiasi causa (cfr. artt. 8, reg. att. stat. e 27, reg. contr.). Per cui, ai fini previdenziali, la comunicazione di cancellazione dall'albo ha valore costitutivo (come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità; ex aliis, Cass. 7.02.1998, n. 1311).In ultimo argomenta sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sia per gli atti interruttivi posti in essere sia con riguardo alla decorrenza della prescrizione stante la mancata trasmissione alla Cassa previdenziale della dichiarazione dei redditi.
§ 3. La difesa dell'opponente ha replicato alla memoria di costituzione di controparte deducendo: “impugna e contesta quanto affermato dalla Cassa Geometri, in quanto il sig. , dalla data di richiesta della Parte_1 cancellazione all'albo avvenuta il 10.06.2002, non ha compiuto nessun atto come geometra nè con carattere continuativo né con carattere occasionale. Dalla documentazione in atti depositata il sig. risulta Parte_1 esercitare la professione di Tributarista minimamente riconducibile a quella di geometra. Né tantomeno si può contestare al ricorrente che ricoprire la carica di socio in una società con attività lavorativa specifiche, rientri presumibilmente nelle competenze di geometra….il sig. per gli anni Pt_1
2002 / 2017 non solo ha fornito la prova di non aver svolto l'attività professionale, così superando la presunzione di cui all'art. 5 dello Statuto ma che avendo ricoperto la carica di socio di una società ha svolto una attività non riconducibile per estensione alla figura del geometra. Infine parte ricorrente insiste per l'intervenuta prescrizione del credito azionato in riferimento alle annualità da pagare.”
§ 4. L'opposizione è solo parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4.1. In primo luogo si osserva che proprio la odierna resistente allega CP_1 che l'odierno opponente è stato cancellato dall'Albo con decorrenza 21.6.2019 e produce al doc. 14 la comunicazione della stessa CP_1
Ragione per cui per l'annualità 2020 nulla è dovuto alla e già solo per CP_1 questo il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4 § 4.2. Nel resto l'opposizione è infondata. E' infondata l'eccezione di prescrizione per gli anni 2003,2004, 2013,2014,2015,2016,2017. Stante il mancato invio da parte del professionista delle dichiarazioni reddituali obbligatorie inerenti le diverse annualità oggetto di causa, si ha la mancata decorrenza del termine di prescrizione. Secondo univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità:
“« in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la Parte_3 prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale» (da ultimo Cass. Sez. Lav. 06/06/2023 n.15787).” (Cass.5338/2025). Nel caso in esame è pacifico che l'odierno opponente iscritto all'Albo dei geometri non abbia mai presentato la dichiarazione dei redditi e del volume d'affari per le annualità in contestazione, come previsto dall'art.17 della legge n.773/182. Ne consegue che, come dedotto dalla il termine di CP_1 prescrizione per i contributi dovuti per le annualità in contestazione non ha mai iniziato a decorrere. Così diventa irrilevante e superflua la disamina degli atti interruttivi allegati dalla in quanto l'interruzione della CP_1 prescrizione postula che il termine sia iniziato a decorrere.
§ 4.3. Dal doc. 14 fascicolo resistente si evince che la cancellazione dall'Albo è stata disposta dal Consiglio di Disciplina del Collegio di appartenenza e quindi per motivi che nulla hanno a che fare con eventuale richiesta dell'iscritto di cancellazione. Inoltre si consideri che parte opponente non ha neppure allegato di aver mai inoltrato richiesta di cancellazione dall'Albo al Collegio di appartenenza. L'opponente produce solo due comunicazioni racc. ar. (rispettivamente del 27.6.2016 e del 8.5.2017 ) inviate alla CP_1
5 La prima comunicazione è del seguente tenore:
-
- La seconda comunicazione è del seguente tenore:
6 La richiesta di “cancellazione dalla ” contenuta nella prima CP_1 comunicazione e quella di “cancellazione dalla a partire dal CP_1
10/06/2002” contenuta nella seconda comunicazione, entrambe inviate alla e sopra testualmente riprodotte, non potevano sortire alcun effetto. CP_1
Infatti la richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere inoltrata al Consiglio del proprio Ordine di appartenenza, nel caso di specie quello dei Geometri. L'odierno opponente invece ha mantenuto l'iscrizione all'Albo fino a quando la delibera del Consiglio di Disciplina del Collegio di appartenenza ne ha disposto la cancellazione con decorrenza 21.6.2019.
7 Ne discende la tenutezza al pagamento dei contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Infatti l'iscrizione all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 (“Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”) e dell'art. 5 dello Statuto della – l'automatica iscrizione alla previdenza di CP_1 categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi anche a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione. In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione Parte_3 minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura CP_1 occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” ( Cass. 4568/2021 e successive conformi tra cui Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021). Si tratta di un orientamento pacifico e consolidato e applicabile alla fattispecie in esame, in presenza dell' iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. La Suprema Corte ha inoltre precisato che:
“Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV. (65731-01) che, in tema di ai fini Parte_3 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_5 obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione CP_1 legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può
8 incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle CP_1 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del Cd.
1. della , CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la può attivare i controlli necessari in CP_1 concreto per verificare l'effettività della situazione dichiarata dal professionista. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie in ogni caso gli obblighi contributivi minimi dei professionisti iscritti all'albo e, dall'altro lato, nell'ammettere che la prova circa la ricorrenza delle condizioni dall'esonero possa essere data in giudizio sebbene non documentata previamente secondo le forme indicate dalla delibera 124/09 della , non si e attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in CP_1 accoglimento dei motivi di ricorso principale.” (Cass. 6694/2023). E di recente Cass. 5338/2025 ha ribadito e dato continuità a detti principi, osservando: “ Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_5
(specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non CP_1 viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.”.
9 In conclusione, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, risulta accertata la sussistenza della pretesa contributiva. A ciò si aggiunga che l'opponente nulla ha dedotto in merito all'allegazione della di aver notificato tramite il concessionario le cartelle di CP_1 pagamento sopra specificate e mai opposte, con conseguente decadenza maturata ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999, nella parte relativa alle annualità 2003- 2017. Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. Le spese legali vengono compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e per la restante metà seguono la soccombenza liquidate ex DM 55/2024 come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto: a) revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 251 del 23.12.2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
b) dichiara che nulla deve il ricorrente alla titolo di CP_1 contributi previdenziali minimi obbligatori per l'anno d'imposta 2020; c) condanna l'opponente al pagamento alla dei CP_1 contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, oltre accessori come per legge;
d) compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.636,50 per CP_1 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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