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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 4.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5896/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 30/04/1982 in MODICA (RG), c.f. Parte_1 C.F._1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. FRESTA STEFANIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1)
è stata riscontrata affetta da “Disturbo dell'apprendimento Parte_2 scolastico. QI totale 75”; 2) l'infermità è la stessa con la conseguente eguale incidenza funzionale riconosciuta dalla Commissione Medica dell'ASL di Acireale nella seduta del
07-10-2024 e ha concretizzato e continua a concretizzare in atto uno stato di MINORE
NON INVALIDO, e senza difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della sua età”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla minore , dei requisiti sanitari per il Parte_2 riconoscimento dello stato di minore invalido con diritto a percepire l'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(02.09.2024), così come richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di ATP;
- per
l'effetto condannare l' in persona del presidente pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente procedimento, nonché del procedimento di ATP (R.G.
11/2025)”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “La minore di anni 12 è affetta da Parte_2
“MODESTO DISTURBO DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO con Q.I. 75”. Si conferma il precedente giudizio medicolegale di NON INVALIDO e non abbisognevole di indennità di frequenza”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 04/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 4.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5896/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 30/04/1982 in MODICA (RG), c.f. Parte_1 C.F._1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. FRESTA STEFANIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1)
è stata riscontrata affetta da “Disturbo dell'apprendimento Parte_2 scolastico. QI totale 75”; 2) l'infermità è la stessa con la conseguente eguale incidenza funzionale riconosciuta dalla Commissione Medica dell'ASL di Acireale nella seduta del
07-10-2024 e ha concretizzato e continua a concretizzare in atto uno stato di MINORE
NON INVALIDO, e senza difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della sua età”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla minore , dei requisiti sanitari per il Parte_2 riconoscimento dello stato di minore invalido con diritto a percepire l'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(02.09.2024), così come richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di ATP;
- per
l'effetto condannare l' in persona del presidente pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente procedimento, nonché del procedimento di ATP (R.G.
11/2025)”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “La minore di anni 12 è affetta da Parte_2
“MODESTO DISTURBO DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO con Q.I. 75”. Si conferma il precedente giudizio medicolegale di NON INVALIDO e non abbisognevole di indennità di frequenza”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 04/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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