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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63931 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Parte_1 M. Prestinari 13, presso lo studio dell'avv. Saverio Gianni, che la rappresenta e difende con l'avv. Marco Giorgio di Venezia come da procura in atti opponente E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Controparte_1 Civitavecchia, via V. Bernini 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Serpa, che la rappresenta e difende come da procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI All'udienza del 24.10.2024 i procuratori delle parti così concludevano: parte opponente come da prima e seconda memoria ex art. 183 cpc;
l'opposta come da comparsa di risposta con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.10.2022 la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 12160/2022, notificato il 13.9.2022, emesso ad istanza della (in prosieguo Controparte_1
Cont anche solamente ) per la somma di € 100.915,66 oltre accessori a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza professionale.
Parte opponente contestava l'avversa richiesta di pagamento in relazione alle distinte fatture indicate nel ricorso monitorio, assumendo che nulla era dovuto e facendo rilevare altresì la sproporzione e incongruità dei
Cont compensi richiesti, l'avvenuto pagamento integrale della fattura 317/21 e l'inadempimento della che aveva provocato danni, per i quali la si riservava di agire separatamente. L'opponente chiedeva Parte_1
pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Cont Nel costituirsi tardivamente in data 6.6.2023 la società contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese. Con ordinanza del 12.6.2023 veniva rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
Con ordinanza del 17.11.2023 venivano disattese le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per le conclusioni.
All'udienza del 24.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente – con riferimento alle richieste istruttorie dell'opponente reiterate in sede di conclusioni – va confermata la valutazione di non ammissione di cui all'ordinanza del 17.11.2023.
Invero è inammissibile la richiesta di acquisizione (presso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza) di informazioni ex artt. 213/210 c.p.c., in quanto esplorativa e formulata genericamente con riferimento alle attività
del Gruppo HSC e quale risultano nel PVC allegato all'atto di opposizione (cfr. ex multis v. Controparte_1
Cass. 17602/2011; 9514/99…).
Inoltre non è necessario disporre la richiesta ctu, che risulta in parte anche esplorativa laddove si chiede di demandare al consulente l'accertamento della regolarità o meno delle certificazioni fiscali effettuate e, quindi,
della fondatezza o meno degli addebiti di cui al pvc (doc. 3).
Ciò posto l'opposizione è fondata e va accolta.
Cont La ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento in virtù di n. 4 fatture (riportate nei libri contabili)
relative a prestazioni connesse a un incarico di “assistenza professionale”.
La nell'atto di opposizione ha sollevato distinte contestazioni con riferimento alle singole fatture. Parte_1
Orbene per quanto concerne la fattura n. 31/2021 del 24.2.2021 va premesso che la stessa è stata emessa
“per attività di ricerca e sviluppo anno 2019” per la somma di € 90.967,78 (Iva compresa).
L'opponente – oltre ad aver contestato comunque l'eccessività del compenso richiesto – ha principalmente
Cont addebitato alla un inadempimento nello svolgimento dell'attività (che avrebbe causato danni alla committente, per i quali si riservava separata azione), sollevando quindi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. In particolare la assume – sin dall'atto introduttivo - con riferimento all'attività svolta da Parte_1
Cont
senza la necessaria diligenza, che l'opponente è stata assoggettata ad accertamento tributario per l'indebito utilizzo dei crediti di imposta.
Cont Nel costituirsi la ha dedotto, in sintesi, che la prestazione professionale commissionatale e oggetto di fatturazione sarebbe stata regolarmente posta in essere e che il credito derivante dalla ricerca e sviluppo era stato certificato e utilizzato dall'opponente, tanto che lo stesso era stato riportato in bilancio. Ciò posto, osserva il giudicante che dalla documentazione in atti emerge che già al momento dell'introduzione del presente giudizio di opposizione la era stata sottoposta ad accertamento fiscale con la Parte_1
contestazione di un indebito utilizzo in compensazione di crediti per attività di ricerca e sviluppo e altri crediti d'imposta anche per l'anno 2019 (v. processo verbale di contestazione dell'Agenzia delle Entrate del
29.6.2022, doc. 3).
L'indebito utilizzo di tali inesistenti crediti di imposta posti in compensazione, trova altresì riscontro nel parere
“pro veritate” del dott. prodotto dall'opponente (all. 4). Per_1
Per di più in corso di giudizio in data 20.9.2023 è stata notificata alla una cartella di pagamento Parte_1
emessa dall per l'importo di € 339.603,31 contenente addebiti relativi al Controparte_2
“recupero credito d'imposta indebit. compens. – agevolaz. per attitività di ricerca e sviluppo” proprio con riferimento all'anno 2019 (v. doc. 15 allegato alla terza memoria ex art. 183 cpc).
Cont Di conseguenza non ha pregio l'assunto difensivo di per cui il credito derivante dalla ricerca e sviluppo era stato certificato e utilizzato dall'opponente, che lo aveva anche riportato in bilancio. Infatti è proprio l'utilizzo di tali crediti inesistenti che è stato ritenuto indebito e ha formato oggetto di contestazione in sede tributaria.
Piuttosto deve ritenersi – stando a quanto sopra esposto – che la società opposta non abbia adempiuto correttamente alla propria obbligazione, avendo posto in essere una condotta negligente per non aver consentito alla committente di individuare correttamente i crediti che potevano essere legittimamente posti in compensazione, sì da evitare ogni addebito al riguardo.
Cont Alla luce di quanto precede è evidente, pertanto, che l'operato della configuri inadempimento contrattuale e che sia meritevole di accoglimento l'eccezione della , ex art. 1460 c.c., essendo essa idonea a Parte_1
paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Per quanto concerne la fattura n. 317/2021 si osserva che la stessa è stata emessa per “consulenza e perizia
tecnica attività di investimento in R&S Agevolabili ai sensi della legge n. 190/2014 art. 1 comma 35” per la somma di € 34.160,00 (Iva compresa).
Parte opponente deduce che l'importo è stato interamente saldato a seguito del versamento di complessive €
42.433,32 (per la residua somma imputabile anche a una diversa fattura non oggetto del ricorso monitorio).
Cont Orbene la stessa soc. riconosce nel ricorso monitorio (v. pag. 2 sub 3) di aver ricevuto il pagamento della
Cont suddetta somma di € 42.433,52 e anche nel riepilogo su carta intestata della (v. doc. 6 di parte opponente,
non disconosciuto) viene dato atto dell'incasso in data 23.9.2001 della somma di € 34.160,00 “a saldo” fattura
317/2021.
Ne consegue che nulla è ulteriormente dovuto dall'opponente in relazione alla citata fattura. Restano, pertanto, assorbite le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente circa il merito della relativa pretesa di pagamento.
Per quanto concerne la fattura n. 423/2021 si evidenzia che la stessa è stata emessa “per standard fee –
come da contratto Legge 205/2017” per la somma di € 1.952,00 (Iva compresa).
Il debito è contestato dall'opponente, che ha anche sollevato questione sulla legittimazione dell'opposta a pretendere il pagamento.
Cont Orbene la (che ne aveva l'onere) non ha fornito prova del proprio credito.
In primo luogo si osserva che nella fattura è genericamente richiamato un non meglio identificato contratto,
che neppure risulta prodotto dall'opposta, la quale anzi, nelle sue difese, contesta che la fonte negoziale possa essere individuata nel contratto prodotto dalla (doc. 9). Parte_1
Senonchè la HSC, vuoi nel ricorso monitorio vuoi nella presente fase, non ha prodotto alcun contratto dal quale desumere la pattuizione di detta voce “standard fee”; per di più nessuna prova la HSC ha offerto circa l'effettuazione della prestazione e la sussistenza del vantato credito.
Per quanto concerne infine la fattura n. 424/2021 giova rilevare che la stessa è stata emessa “per attività di
formazione 4.0 – Legge 205/2017 – Anno 2020” per la somma di € 7.995,88 (Iva compresa).
Merita osservare che lo svolgimento di tale attività di formazione non è stata contestata dall'opponente nelle sue difese, avendo piuttosto la contestato (oltre che la diligenza nell'esecuzione) in particolar modo Parte_1
la congruità del compenso richiesto e la sua mancata pattuizione (v. citazione pag. 9 ultime righe).
Astrattamente, dunque, sarebbe configurabile il diritto della HSC al corrispettivo per l'attività prestata.
Tuttavia osserva il giudicante che, da un lato, difetta la prova della pattuizione fra le parti del corrispettivo
Cont dovuto e, d'altro lato, che la (che ne aveva l'onere, anche a fronte della contestazione dell'opponente)
non ha fornito alcun elemento per consentirne una quantificazione da parte del giudicante.
Invero l'opposta non ha neppure dedotto e allegato – né tantomeno dimostrato – in che cosa sarebbe consistita tale attività di formazione, per quanto tempo essa sarebbe stata prestata, con quali modalità si sarebbe svolta.
Difetta, pertanto, ogni idoneo elemento di valutazione tale da consentire una quantificazione e liquidazione del corrispettivo anche in via equitativa.
La relativa pretesa di pagamento va, quindi, disattesa per difetto di prova.
Atteso quanto innanzi va revocata l'opposta ingiunzione e deve essere respinta la domanda di pagamento
Cont della soc. .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa. Ci si discosta in parte dalla nota spese depositata in quanto si reputa di applicare sì i parametri prossimi ai valori medi ma soltanto per le prime tre fasi, mentre si computano quelli minimi per la fase decisoria, in considerazione del fatto che è
mancata un'attività istruttoria espletata da esaminare e che le questioni analizzate in conclusionale non presentano carattere di novità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 12160/2022 e respinge la domanda di pagamento della società opposta;
2) condanna la al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali che Controparte_1
liquida in € 11.900,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 14 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63931 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Parte_1 M. Prestinari 13, presso lo studio dell'avv. Saverio Gianni, che la rappresenta e difende con l'avv. Marco Giorgio di Venezia come da procura in atti opponente E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Controparte_1 Civitavecchia, via V. Bernini 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Serpa, che la rappresenta e difende come da procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI All'udienza del 24.10.2024 i procuratori delle parti così concludevano: parte opponente come da prima e seconda memoria ex art. 183 cpc;
l'opposta come da comparsa di risposta con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.10.2022 la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 12160/2022, notificato il 13.9.2022, emesso ad istanza della (in prosieguo Controparte_1
Cont anche solamente ) per la somma di € 100.915,66 oltre accessori a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza professionale.
Parte opponente contestava l'avversa richiesta di pagamento in relazione alle distinte fatture indicate nel ricorso monitorio, assumendo che nulla era dovuto e facendo rilevare altresì la sproporzione e incongruità dei
Cont compensi richiesti, l'avvenuto pagamento integrale della fattura 317/21 e l'inadempimento della che aveva provocato danni, per i quali la si riservava di agire separatamente. L'opponente chiedeva Parte_1
pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Cont Nel costituirsi tardivamente in data 6.6.2023 la società contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese. Con ordinanza del 12.6.2023 veniva rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
Con ordinanza del 17.11.2023 venivano disattese le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per le conclusioni.
All'udienza del 24.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente – con riferimento alle richieste istruttorie dell'opponente reiterate in sede di conclusioni – va confermata la valutazione di non ammissione di cui all'ordinanza del 17.11.2023.
Invero è inammissibile la richiesta di acquisizione (presso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza) di informazioni ex artt. 213/210 c.p.c., in quanto esplorativa e formulata genericamente con riferimento alle attività
del Gruppo HSC e quale risultano nel PVC allegato all'atto di opposizione (cfr. ex multis v. Controparte_1
Cass. 17602/2011; 9514/99…).
Inoltre non è necessario disporre la richiesta ctu, che risulta in parte anche esplorativa laddove si chiede di demandare al consulente l'accertamento della regolarità o meno delle certificazioni fiscali effettuate e, quindi,
della fondatezza o meno degli addebiti di cui al pvc (doc. 3).
Ciò posto l'opposizione è fondata e va accolta.
Cont La ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento in virtù di n. 4 fatture (riportate nei libri contabili)
relative a prestazioni connesse a un incarico di “assistenza professionale”.
La nell'atto di opposizione ha sollevato distinte contestazioni con riferimento alle singole fatture. Parte_1
Orbene per quanto concerne la fattura n. 31/2021 del 24.2.2021 va premesso che la stessa è stata emessa
“per attività di ricerca e sviluppo anno 2019” per la somma di € 90.967,78 (Iva compresa).
L'opponente – oltre ad aver contestato comunque l'eccessività del compenso richiesto – ha principalmente
Cont addebitato alla un inadempimento nello svolgimento dell'attività (che avrebbe causato danni alla committente, per i quali si riservava separata azione), sollevando quindi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. In particolare la assume – sin dall'atto introduttivo - con riferimento all'attività svolta da Parte_1
Cont
senza la necessaria diligenza, che l'opponente è stata assoggettata ad accertamento tributario per l'indebito utilizzo dei crediti di imposta.
Cont Nel costituirsi la ha dedotto, in sintesi, che la prestazione professionale commissionatale e oggetto di fatturazione sarebbe stata regolarmente posta in essere e che il credito derivante dalla ricerca e sviluppo era stato certificato e utilizzato dall'opponente, tanto che lo stesso era stato riportato in bilancio. Ciò posto, osserva il giudicante che dalla documentazione in atti emerge che già al momento dell'introduzione del presente giudizio di opposizione la era stata sottoposta ad accertamento fiscale con la Parte_1
contestazione di un indebito utilizzo in compensazione di crediti per attività di ricerca e sviluppo e altri crediti d'imposta anche per l'anno 2019 (v. processo verbale di contestazione dell'Agenzia delle Entrate del
29.6.2022, doc. 3).
L'indebito utilizzo di tali inesistenti crediti di imposta posti in compensazione, trova altresì riscontro nel parere
“pro veritate” del dott. prodotto dall'opponente (all. 4). Per_1
Per di più in corso di giudizio in data 20.9.2023 è stata notificata alla una cartella di pagamento Parte_1
emessa dall per l'importo di € 339.603,31 contenente addebiti relativi al Controparte_2
“recupero credito d'imposta indebit. compens. – agevolaz. per attitività di ricerca e sviluppo” proprio con riferimento all'anno 2019 (v. doc. 15 allegato alla terza memoria ex art. 183 cpc).
Cont Di conseguenza non ha pregio l'assunto difensivo di per cui il credito derivante dalla ricerca e sviluppo era stato certificato e utilizzato dall'opponente, che lo aveva anche riportato in bilancio. Infatti è proprio l'utilizzo di tali crediti inesistenti che è stato ritenuto indebito e ha formato oggetto di contestazione in sede tributaria.
Piuttosto deve ritenersi – stando a quanto sopra esposto – che la società opposta non abbia adempiuto correttamente alla propria obbligazione, avendo posto in essere una condotta negligente per non aver consentito alla committente di individuare correttamente i crediti che potevano essere legittimamente posti in compensazione, sì da evitare ogni addebito al riguardo.
Cont Alla luce di quanto precede è evidente, pertanto, che l'operato della configuri inadempimento contrattuale e che sia meritevole di accoglimento l'eccezione della , ex art. 1460 c.c., essendo essa idonea a Parte_1
paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Per quanto concerne la fattura n. 317/2021 si osserva che la stessa è stata emessa per “consulenza e perizia
tecnica attività di investimento in R&S Agevolabili ai sensi della legge n. 190/2014 art. 1 comma 35” per la somma di € 34.160,00 (Iva compresa).
Parte opponente deduce che l'importo è stato interamente saldato a seguito del versamento di complessive €
42.433,32 (per la residua somma imputabile anche a una diversa fattura non oggetto del ricorso monitorio).
Cont Orbene la stessa soc. riconosce nel ricorso monitorio (v. pag. 2 sub 3) di aver ricevuto il pagamento della
Cont suddetta somma di € 42.433,52 e anche nel riepilogo su carta intestata della (v. doc. 6 di parte opponente,
non disconosciuto) viene dato atto dell'incasso in data 23.9.2001 della somma di € 34.160,00 “a saldo” fattura
317/2021.
Ne consegue che nulla è ulteriormente dovuto dall'opponente in relazione alla citata fattura. Restano, pertanto, assorbite le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente circa il merito della relativa pretesa di pagamento.
Per quanto concerne la fattura n. 423/2021 si evidenzia che la stessa è stata emessa “per standard fee –
come da contratto Legge 205/2017” per la somma di € 1.952,00 (Iva compresa).
Il debito è contestato dall'opponente, che ha anche sollevato questione sulla legittimazione dell'opposta a pretendere il pagamento.
Cont Orbene la (che ne aveva l'onere) non ha fornito prova del proprio credito.
In primo luogo si osserva che nella fattura è genericamente richiamato un non meglio identificato contratto,
che neppure risulta prodotto dall'opposta, la quale anzi, nelle sue difese, contesta che la fonte negoziale possa essere individuata nel contratto prodotto dalla (doc. 9). Parte_1
Senonchè la HSC, vuoi nel ricorso monitorio vuoi nella presente fase, non ha prodotto alcun contratto dal quale desumere la pattuizione di detta voce “standard fee”; per di più nessuna prova la HSC ha offerto circa l'effettuazione della prestazione e la sussistenza del vantato credito.
Per quanto concerne infine la fattura n. 424/2021 giova rilevare che la stessa è stata emessa “per attività di
formazione 4.0 – Legge 205/2017 – Anno 2020” per la somma di € 7.995,88 (Iva compresa).
Merita osservare che lo svolgimento di tale attività di formazione non è stata contestata dall'opponente nelle sue difese, avendo piuttosto la contestato (oltre che la diligenza nell'esecuzione) in particolar modo Parte_1
la congruità del compenso richiesto e la sua mancata pattuizione (v. citazione pag. 9 ultime righe).
Astrattamente, dunque, sarebbe configurabile il diritto della HSC al corrispettivo per l'attività prestata.
Tuttavia osserva il giudicante che, da un lato, difetta la prova della pattuizione fra le parti del corrispettivo
Cont dovuto e, d'altro lato, che la (che ne aveva l'onere, anche a fronte della contestazione dell'opponente)
non ha fornito alcun elemento per consentirne una quantificazione da parte del giudicante.
Invero l'opposta non ha neppure dedotto e allegato – né tantomeno dimostrato – in che cosa sarebbe consistita tale attività di formazione, per quanto tempo essa sarebbe stata prestata, con quali modalità si sarebbe svolta.
Difetta, pertanto, ogni idoneo elemento di valutazione tale da consentire una quantificazione e liquidazione del corrispettivo anche in via equitativa.
La relativa pretesa di pagamento va, quindi, disattesa per difetto di prova.
Atteso quanto innanzi va revocata l'opposta ingiunzione e deve essere respinta la domanda di pagamento
Cont della soc. .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa. Ci si discosta in parte dalla nota spese depositata in quanto si reputa di applicare sì i parametri prossimi ai valori medi ma soltanto per le prime tre fasi, mentre si computano quelli minimi per la fase decisoria, in considerazione del fatto che è
mancata un'attività istruttoria espletata da esaminare e che le questioni analizzate in conclusionale non presentano carattere di novità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 12160/2022 e respinge la domanda di pagamento della società opposta;
2) condanna la al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali che Controparte_1
liquida in € 11.900,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 14 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)