TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2642/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/05/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Maria Elisabetta Cavallaro) Parte_1 nei confronti di , in persona del direttore pro tempore Controparte_1
(difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio)
nonché nei confronti della in Controparte_2 persona del direttore pro tempore(CONTUMACE)
viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente , così definitivamente provvede
“ Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione opposte .
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
e nulla sulle spese.
[...]
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. in via cautelare: accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
1 2. in via preliminare accertare e dichiarare: l'annullamento delle ordinanze - ingiunzione n. OI-
001892022 e n. OI- 000498192, entrambe notificate in data 09.05.2024, nonché degli accertamenti prodromici per le causali di cui in narrativa;
3. nel merito accertare e dichiarare: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato nelle ordinanze - ingiunzione opposte.
Parte ricorrente deduceva che agiva avverso :
1) l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001892022, notificata in data 09.05.2024 di euro
11.564,90, irrogata dall' - sede di Reggio CP_1 Controparte_1
Calabria - con riguardo all'atto di accertamento n. 6700.07/10/2019.0353664 del CP_1
07.10.2019, riferito all'anno 2018, emesso per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638;
2) nonché avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000498192, notificata in data 09.05.2024 di euro 6.645,66, irrogata dall' - sede di Controparte_1
Reggio Calabria - con riguardo all'atto di accertamento n. 6700.10/11/2021.0503038 CP_1 del 10.11.2021, riferito all'anno 2019, emesso per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638
- che in data 09.05.2024 gli veniva notificata l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001892022, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa per un totale di euro 11.564,90, emessa dall' con riguardo all'atto di accertamento n. 6700.07/10/2019.0353664 del 07.10.2019, CP_1 CP_1 riferito all'anno 2018, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
in pari data veniva notificata, altresì, l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000498192 avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa per un totale di euro 6.645,66, emessa dall' con CP_1 riguardo all'atto di accertamento n. 6700.10/11/2021.0503038 del 10.11.2021, riferito CP_1 all'anno 2019, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638;
Parte resistente si costituiva contestando la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
Sono impugnate due ordinanze n. OI- 001892022 e n. OI- 000498192 notificate il 9.5.2024 .
L' opposizione è tempestiva.
2 In ordine alla vi è difetto di legittimazione passiva non essendo soggetto che ha emesso CP_3 gli atti opposti né il ricorrente prova la cessione dei crediti
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sarebbe avvenuta con accertamenti notificati per ordinanza ingiunzione OI-001892022 – periodo 2018, , notificato in data 25.10.2019;
e per l' ordinanza ingiunzione OI-000498192 – periodo 2019, , sulla base dell'accertamento notificato in data 02.12.2021.
CP_ L' però non produce né avviso di ricevimento né prova di consegna telematica per cui manca già la prova della notifica prodromica .
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' comunque nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
3 Asserisce che <Considerato che la lavorazione degli illeciti è stata resa disponibile in procedura centralizzata in data 20.08.2020, si conferma che l' ha operato in un tempo congruo ad CP_1 acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della concreta formulazione della contestazione, in ossequio al principio di ragionevolezza. >.
Orbene in primo luogo la disponibilità sarebbe successiva all'accertamento del 2019 e rispetto al secondo risulterebbero trascorsi ben oltre i 90 giorni
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
4 Restano assorbiti i restanti motivi .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 1.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2642/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/05/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Maria Elisabetta Cavallaro) Parte_1 nei confronti di , in persona del direttore pro tempore Controparte_1
(difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio)
nonché nei confronti della in Controparte_2 persona del direttore pro tempore(CONTUMACE)
viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente , così definitivamente provvede
“ Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione opposte .
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
e nulla sulle spese.
[...]
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. in via cautelare: accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
1 2. in via preliminare accertare e dichiarare: l'annullamento delle ordinanze - ingiunzione n. OI-
001892022 e n. OI- 000498192, entrambe notificate in data 09.05.2024, nonché degli accertamenti prodromici per le causali di cui in narrativa;
3. nel merito accertare e dichiarare: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato nelle ordinanze - ingiunzione opposte.
Parte ricorrente deduceva che agiva avverso :
1) l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001892022, notificata in data 09.05.2024 di euro
11.564,90, irrogata dall' - sede di Reggio CP_1 Controparte_1
Calabria - con riguardo all'atto di accertamento n. 6700.07/10/2019.0353664 del CP_1
07.10.2019, riferito all'anno 2018, emesso per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638;
2) nonché avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000498192, notificata in data 09.05.2024 di euro 6.645,66, irrogata dall' - sede di Controparte_1
Reggio Calabria - con riguardo all'atto di accertamento n. 6700.10/11/2021.0503038 CP_1 del 10.11.2021, riferito all'anno 2019, emesso per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638
- che in data 09.05.2024 gli veniva notificata l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001892022, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa per un totale di euro 11.564,90, emessa dall' con riguardo all'atto di accertamento n. 6700.07/10/2019.0353664 del 07.10.2019, CP_1 CP_1 riferito all'anno 2018, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
in pari data veniva notificata, altresì, l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000498192 avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa per un totale di euro 6.645,66, emessa dall' con CP_1 riguardo all'atto di accertamento n. 6700.10/11/2021.0503038 del 10.11.2021, riferito CP_1 all'anno 2019, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638;
Parte resistente si costituiva contestando la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
Sono impugnate due ordinanze n. OI- 001892022 e n. OI- 000498192 notificate il 9.5.2024 .
L' opposizione è tempestiva.
2 In ordine alla vi è difetto di legittimazione passiva non essendo soggetto che ha emesso CP_3 gli atti opposti né il ricorrente prova la cessione dei crediti
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sarebbe avvenuta con accertamenti notificati per ordinanza ingiunzione OI-001892022 – periodo 2018, , notificato in data 25.10.2019;
e per l' ordinanza ingiunzione OI-000498192 – periodo 2019, , sulla base dell'accertamento notificato in data 02.12.2021.
CP_ L' però non produce né avviso di ricevimento né prova di consegna telematica per cui manca già la prova della notifica prodromica .
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' comunque nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
3 Asserisce che <Considerato che la lavorazione degli illeciti è stata resa disponibile in procedura centralizzata in data 20.08.2020, si conferma che l' ha operato in un tempo congruo ad CP_1 acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della concreta formulazione della contestazione, in ossequio al principio di ragionevolezza. >.
Orbene in primo luogo la disponibilità sarebbe successiva all'accertamento del 2019 e rispetto al secondo risulterebbero trascorsi ben oltre i 90 giorni
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
4 Restano assorbiti i restanti motivi .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 1.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5