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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1442/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8382/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240053347759 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 771/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento riferita alla Tassa
Automobilistica Regionale anno 2017 dell'importo di Euro 412,57 notificata il 03.02.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente sostiene che l'atto presupposto non risultava mai effettivamente ricevuto.
Deduce ancora che la cartella di pagamento è priva di specificità non risultando alcuna indicazione analitica delle singole voci che le compongono ed esiste solamente un costante riferimento a codici conosciuti soltanto dagli addetti ai lavori e non chiariti al contribuente;
inoltre che i crediti, di cui alla cartella di pagamento che si impugna riferiti al 2017, sono oramai prescritti, in quanto vige la prescrizione triennale che decorre dall'anno successivo a quello dell'anno di riferimento della scadenza della tassa.
Lamenta ancora omessa indicazione del termine e dell'autorita' cui ricorrere ed altri vizi.
Si chiede- previa concessione della sospensione- l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che- con riferimento alle asserite prescrizione e decadenza (ed alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore)- eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione.
Controdeduce punto per punto sulle altre averse tesi ivi inclusa l'asserita carenza di motivazione della cartella e della misura degli interessi.
Si oppone alla richiesta di sospensione per carenza dei presupposti di legge.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Risulta altresì costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Alla luce di quanto risulta dal deposito delle notifiche effettuato, nella fattispecie opera la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione
Nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
Si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica di avviso di accertamento n. 734064064869 per tassa 2017 riferito al veicolo Targa_1 (ricevuto il 4/1/2021), nonché i dati dell'avvenuta notifica del successivo atto di accertamento riemesso n. 734362014719, quest'ultimo propedeutico alla cartella impugnata (ricezione del 06/05/2023). Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, dal che scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania nel costituirsi ha viceversa esibito documentazione probante la notifica di un primo e di un secondo accertamento per la causale di cui alla cartella esattamente nel domicilio fiscale del contribuente, entrambe effettuate nel termine triennale di legge.
Ne consegue che risulta radicalmente smentita per tabulas la tesi attorea;
non essendo stati peraltro impugnati detti atti impositivi la pretesa tributaria deve considerarsi consolidata.
Quanto alle doglianze circa il contenuto della cartella esse sono palesemente infondate e contrastate dall'elementare esame della stessa, contenente tutti i dati necessari, ivi inclusa l'autorità giudiziaria da adire per impugnare l'atto.
Restano assorbite le altre eccezioni e deduzioni di ambo le parti, nonché l'istanza di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 a favore della Regione Campania a 100,00 a favore di ADER.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8382/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240053347759 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 771/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento riferita alla Tassa
Automobilistica Regionale anno 2017 dell'importo di Euro 412,57 notificata il 03.02.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente sostiene che l'atto presupposto non risultava mai effettivamente ricevuto.
Deduce ancora che la cartella di pagamento è priva di specificità non risultando alcuna indicazione analitica delle singole voci che le compongono ed esiste solamente un costante riferimento a codici conosciuti soltanto dagli addetti ai lavori e non chiariti al contribuente;
inoltre che i crediti, di cui alla cartella di pagamento che si impugna riferiti al 2017, sono oramai prescritti, in quanto vige la prescrizione triennale che decorre dall'anno successivo a quello dell'anno di riferimento della scadenza della tassa.
Lamenta ancora omessa indicazione del termine e dell'autorita' cui ricorrere ed altri vizi.
Si chiede- previa concessione della sospensione- l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che- con riferimento alle asserite prescrizione e decadenza (ed alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore)- eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione.
Controdeduce punto per punto sulle altre averse tesi ivi inclusa l'asserita carenza di motivazione della cartella e della misura degli interessi.
Si oppone alla richiesta di sospensione per carenza dei presupposti di legge.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Risulta altresì costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Alla luce di quanto risulta dal deposito delle notifiche effettuato, nella fattispecie opera la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione
Nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
Si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica di avviso di accertamento n. 734064064869 per tassa 2017 riferito al veicolo Targa_1 (ricevuto il 4/1/2021), nonché i dati dell'avvenuta notifica del successivo atto di accertamento riemesso n. 734362014719, quest'ultimo propedeutico alla cartella impugnata (ricezione del 06/05/2023). Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, dal che scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania nel costituirsi ha viceversa esibito documentazione probante la notifica di un primo e di un secondo accertamento per la causale di cui alla cartella esattamente nel domicilio fiscale del contribuente, entrambe effettuate nel termine triennale di legge.
Ne consegue che risulta radicalmente smentita per tabulas la tesi attorea;
non essendo stati peraltro impugnati detti atti impositivi la pretesa tributaria deve considerarsi consolidata.
Quanto alle doglianze circa il contenuto della cartella esse sono palesemente infondate e contrastate dall'elementare esame della stessa, contenente tutti i dati necessari, ivi inclusa l'autorità giudiziaria da adire per impugnare l'atto.
Restano assorbite le altre eccezioni e deduzioni di ambo le parti, nonché l'istanza di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 a favore della Regione Campania a 100,00 a favore di ADER.