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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/12/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 786/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 786/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]; difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv.
ER OT (C.F: ) del Foro di VE (AQ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in VE (AQ), alla via Oslavia, 32;
E
(codice fiscale ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._3
29.12.1991, residente in [...]dei Marsi (AQ), Contrada Petogna, 17, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv. Elisa Di Giacomo (C.F.: ) C.F._4
del Foro di VE (AQ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Capistrello (AQ), alla G. Di Vittorio n. 7;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori nati da convivenza more uxorio. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato il 6 novembre 2025, chiedono congiuntamente la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori nati da convivenza more uxorio stabilite nella sentenza pubblicata, in data 1.08.2023, dal Tribunale di VE e ad oggi passata in giudicato, alle seguenti
CONDIZIONI
1) AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PREVALENTE
I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in VE (AQ), alla via degli alpini n. 5;
2) RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il padre manterrà la propria residenza, domicilio e abitazione presso l'unità immobiliare di sua proprietà sita in Luco Dei Marsi (AQ), Contrada Petogna 17;
3) RESPONSABILITÁ GENITORIALE – DECISIONI SUI FIGLI
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori. E, più in particolare:
3.1 - Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno di essi.
3.2 Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
3.3 Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni inerenti alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
3.4 Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
3.5 Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei bambini;
3.6 Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i bambini;
3.7 Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
3.8 Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali la questione verrà sottoposta ai rispettivi legali e nel caso in cui l'intervento degli Avvocati non dovesse essere risolutivo allora verrà adito il Tribunale competente;
3.9 i genitori di comune accordo si impegnano a non coinvolgere i minori nelle discussioni che tra essi dovessero sorgere;
a non riferire ai minori informazioni denigranti, squalificanti o alienanti di un genitore nei confronti dell'altro; a non usare i minori come tramite per consegna di beni o come mezzo di comunicazione tra di essi;
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese in favore della Parte_2 sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli, la somma globale di € 500,00 (cinquecento/00) ritenuta attualmente congrua ex art. 337 ter, comma IV c.c., in relazione alla situazione patrimoniale dei ricorrenti.
Tale importo, che sarà rivalutato annualmente a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso secondo la variazione degli indici ISTAT, dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento nelle mani della sig.ra che ne rilascerà quietanza, oppure mediante Parte_1 bonifico ordinario, intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...].
Il contributo comprende quanto espressamente indicato nel Protocollo di Intesa per l'individuazione delle spese in favore dei figli nei procedimenti in materia di famiglia, vigente presso il Tribunale di VE (Allegato n. 2) - che per espresso accordo costituisce parte integrante ed inscindibile della presente intesa - e quindi le spese della quotidianità (vitto, abbigliamento, abitazione ed utenze, trasporto urbano, ricarica cellulare, carburante, etc..), scolastiche (tasse della scuola dell'obbligo, materiale scolastico, mensa, servizio pre-scuola e doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare), di salute (farmaci da banco e antibiotici) ricreative ( cinema, feste e conviviali) e varie (parrucchiere, animali domestici).
Le parti concordano che l'importo, individuato al minimo e parametrato all'attuale stipendio mensile del potrà subire proporzionali variazioni in ragione di eventuali variazioni stipendiali Pt_2 migliorative del medesimo.
5. SPESE STRAORDINARIE
I ricorrenti si impegnano a partecipare, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie obbligatorie effettuate senza necessità di previo consenso, ai sensi del richiamato protocollo di intesa del Tribunale di VE (e quindi libri scolastici, materiale didattico specifico, uscite scolastiche in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti farmaci prescritti ad eccezione di quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche urgenti e indifferibili, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese protesiche).
Il preventivo accordo tra i genitori sarà invece necessario, ai sensi del richiamato ed allegato protocollo, per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie scolastiche (iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali e/o militari, e conservatorio;
iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e/o private;
ripetizioni master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o concorsi o test di ammissione a scuole e/o corsi universitari, comprese le spese per acquisto di materiale didattico, retta, viaggio ed eventuale pernottamento fuori sede), di salute (spese per interventi chirurgici spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, fisioterapia e logopedia), attività ricreative/formative (corsi per attività artistiche, quali musica, disegno, pittura, corsi di informatica, corsi per lingue straniere, viaggi di istruzione/gita scolastica con pernottamento, soggiorni all'estero per studio) varie (vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di veicolo ad uso del figlio, quale automobile, motorino, minicar ecc.), patente di guida, pre-scuola, servizio di baby sitting e centri estivi se non esistenti precedentemente, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli), sportive (attività sportiva comprensiva di iscrizione, retta, certificati medici, abbigliamento, attrezzatura, spese di trasferta per incontri sportivi, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, abbonamento autobus/treno per trasporto e per palestra).
Le spese straordinarie di cui al presente articolo (5) non saranno anticipate dalla sig.ra Pt_1
ma saranno corrisposte dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, direttamente
[...] all'erogatore del bene e/o servizio al momento della spesa.
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_2 fintanto che gli stessi continueranno a convivere ed essere collocati in misura prevalente con la madre e saranno economicamente indipendenti.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente documentate dal genitore richiedente il quale, anche per le vie brevi (messagistica breve et similia), avanzerà in tal senso la proposta all'altro genitore. Se in disaccordo, il dissenso dovrà essere motivato e manifestato in forma scritta entro dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso e il rimborso pro quota sarà dovuto entro quindici giorni che decorrono dalla richiesta.
6. SS LI - saranno attributi, giusto richiamato protocollo, al genitore collocatario, e quindi alla sig.ra Parte_1
7. A' CA
Giusto richiamato protocollo, la detrazione a fini Irpef delle spese straordinarie sarà operata da entrambi in genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione dei figli a carico sarà effettuata al 100% dalla sig.ra Parte_1 8. PASSAPORTI
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i nominativi dei figli nel proprio passaporto.
9. ISTRUZIONE
I genitori di comune accordo, all'inizio di un nuovo percorso/ciclo scolastico sceglieranno l'istituto scolastico pubblico/privato a cui iscrivere i minori tenendo conto anche delle rispettive condizioni economiche.
Il pagamento di eventuali rette scolastiche sarà, ai sensi dell'art. 5 della presente scrittura, equamente ripartito al 50% tra i genitori, così come per l'acquisto del materiale scolastico extra (da intendersi cartelle, zaini, tempere particolari) mentre invece quaderni, penne, matite etc. rientrano nella spesa ordinaria.
Lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati ai figli minori per casa è seguito prevalentemente dalla madre e dai nonni materni, sigg.ri e Ciò non toglie che Persona_1 Controparte_1 quando i bambini staranno con il padre, saranno seguiti da quest'ultimo o anche dai nonni paterni, i quali poi riferiranno alla madre dei bambini.
10. - ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI
I genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari dei figli minori. Resta inteso che la scelta dell'attività va fatta in funzione delle attitudini dei figli e delle possibilità economiche dei rispettivi genitori. Qualora un genitore non avesse la possibilità di supportare la spesa extrascolastica bisognerà motivare il dissenso, onde evitare pretestuose posizioni che vanno a danneggiare unicamente i figli.
I figli minori verranno accompagnati alle attività extra-curriculari dal genitore che in quel momento li ha con sé e, quindi, lo stesso genitore provvederà a tutte le necessità del caso. Se il genitore risulta impossibilitato per motivi lavorativi e/o di salute può delegare i nonni (materni e/o paterni) o gli zii.
I costi delle suddette attività extra-curriculari saranno pagati da entrambi i genitori così come i costi relativi all'acquisto di divise ed equipaggiamento.
Per ciò che riguarda considerata la tenera età, al momento, non frequenta corsi. Nel futuro Per_2
i genitori sceglieranno, nell'interesse del bambino, il corso più idoneo al minore, valutando capacità/ attitudini/ desideri dello stesso. Anche per i costi del corso dovranno ripartirsi al 50% tra i Per_2 genitori (il costo del corso e l'attrezzatura necessaria).
Non può avvenire nessun cambiamento senza il consenso scritto di entrambi i genitori.
I costi relativi alla partecipazione dei figli ai campi estivi, indispensabili ai minori al fine di un'educazione sociale sportiva, dovranno essere sostenuti da entrambi i genitori al 50%. In merito alla frequentazione dei campi estivi si precisa, sin da ora, che risulta essere necessaria per entrambi i minori poiché sia la madre (collocataria in via prevalente) sia il padre (genitore non collocatario) sono impegnati lavorativamente anche durante l'estate e sono sottoposti a turnazione. Quindi nell'interesse dei bambini è bene che questi frequentino i centri estivi trascorrendo il tempo con i loro coetanei e con insegnanti qualificati. La frequentazione dei centri estivi verrà sospesa solo in quei periodi in cui i genitori, alternativamente, trascorreranno con i bambini le ferie estive programmate per i 15 gg consecutivi così come concordate. 11. - VISITE MEDICHE
I genitori valuteranno tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche necessarie.
In caso di urgenze come la malattia, incidente od ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore il quale dovrà adoperarsi nell'immediato per intervenire e dare supporto alla gestione del minore.
Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore non appena ne è a conoscenza o comunque 5 giorni prima in modo che costui possa partecipare.
Resta inteso che ad oggi i genitori hanno concordato i seguenti operatori sanitari:
Pediatra Dott. ; Persona_3
AT ( ; Controparte_2
Oculista Dott. Persona_4
Gastroenterologa Dott.ssa dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma per il Controparte_3 secondogenito, il quale dovrà essere sottoposto ad accertamenti più specifici per allergie / Per_2 intolleranze alimentari;
Dermatologa Dott.ssa per controllo dei nei. Persona_5
Ai sensi dell'art. 5 della presente scrittura tutte le spese mediche su riportate (intendendo: visite mediche, apparecchi specifici richiesti, farmaci e prodotti specifici da assumere) dovranno essere pagate da entrambi i genitori al 50%.
12. - RELIGIONE
I genitori sono d'accordo sul fatto che i figli saranno educati nel rispetto della religione Cattolica e tutte le spese che si riterranno necessarie in merito saranno ripartite equamente al 50%.
A. I costi saranno pagati da: x Madre 50% x Padre 50%
B. Il trasporto è a carico di: x Madre 50% x Padre 50%
Si precisa sin da ora che sebbene gli eventi relativi alla vita dei minori (a titolo esemplificativo: pranzi, cene buffet per Comunione, Cresima, compleanni etc. dei minori, tralasciando il momento della cerimonia religiosa) saranno organizzati separatamente tra i genitori provvedendo ciascuno in via autonoma alle rispettive spese, tuttavia i genitori saranno tenuti entrambi a presenziare al rito religioso in chiesa. Sul punto i ricorrenti convengono che il giorno in cui ricade l'evento i figli dovranno festeggiare l'evento con la sig.ra consentendo invece che festeggino in Parte_1 altra data con il padre Parte_2
13. CALENDARIZZAZIONE SCOLASTICA
Entro il mese di settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere una copia del calendario scolastico che possono reperire in via autonoma al fine di adattare il calendario delle frequentazioni.
I genitori seguiranno il calendario scolastico delle rispettive scuole frequentate da entrambi i bambini.
14. DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il sig. si impegna a rispettare il diritto /dovere di visita dei suoi figli ed Pt_2 Per_6 Per_2 rispettivamente di anni 6 ed anni 2 e sei mesi.
Si ricorda che entrambi i genitori sono sottoposti a turni lavorativi i quali si articolano nel seguente modo:
La madre, sig.ra svolge in modo alternato una settimana con orario che va dalle Parte_1
7,00 alle 13,00 e la settimana successiva con orario che va dalle 13,00 alle 19,00. La settimana lavorativa per la sig.ra inizia il lunedì e termina il sabato mattina, mantenendo Parte_1 libero il sabato pomeriggio e la domenica intera giornata.
Il padre, sig. fino al mese di settembre 2024, era sottoposto alla medesima turnazione della Pt_2 sig.ra Essendo mutata, ad oggi, la sua turnazione nel seguente modo: Parte_1
due mattine, due pomeriggi, due notti, smontante, riposo (La turnazione inizia dal lunedì e scala progressivamente di un giorno la settimana, es: lunedì: mattina, martedì: mattina, mercoledì: pomeriggio, giovedì: pomeriggio, venerdì: notte, sabato: notte, domenica: smontante, lunedì: riposo, martedì: mattina, mercoledì: mattina, giovedì: pomeriggio, venerdì: pomeriggio, sabato: notte, domenica: notte, lunedì: smontante, martedì: riposo, mercoledì: mattina, giovedì: mattina, venerdì: pomeriggio, sabato: pomeriggio, domenica: notte, lunedì: notte, martedì: smontante, mercoledì: riposo, ecc.).
Il suo diritto di visita dovrà essere modificato come segue:
1) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA MATTINA, potrà vedere i bambini nei giorni infrasettimanali del martedì e del mercoledì trascorrendo con il pomeriggio a partire Per_6 dall'uscita di scuola sino alla cena;
mentre con potrà trascorrere il pomeriggio dall'uscita di Per_2 scuola per due ore e 30 minuti, dopodiché riporterà il minore dalla madre (ciò fino al compimento dei tre anni del piccolo successivamente al compimento del terzo anno di età le frequentazioni Per_2 del piccolo avverranno secondo le medesime modalità previste per ); Per_2 Per_6 2) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DEL POMERIGGIO, non potendo vedere i bambini nei giorni infrasettimanali, il ha la facoltà di tenerli con sé nelle due settimane successive per Pt_2 tre giorni, concordando l'ulteriore giorno di frequentazione con l'altro genitore tenendo contro principalmente delle esigenze lavorative del avendo cura, quest'ultimo, di accompagnare il Pt_2 piccolo dopo due ore e trenta minuti dalla madre;
Per_2
3) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA NOTTE, potrà vedere i bambini nei giorni stabiliti del martedì e del mercoledì almeno sino alle ore 18 per poi riportarli entrambi a casa.
14.1 – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO NEL FINE SETTIMANA Il padre oltre al diritto di visita infrasettimanale precisato nei precedenti punti dovrà tenere con sé i minori per due fine settimana al mese (alternati con la madre). In tali circostanze il figlio maggiore ( ) starà con il padre dal sabato mattina sino alla domenica dopo cena, mentre il secondogenito Per_6
( starà con il padre dal sabato mattina per due ore e trenta minuti per poi essere riportato Per_2 dalla madre.
Quando ciò non sarà possibile per le esigenze lavorative del (es. turno lavorativo nella Pt_2 giornata del sabato sulla domenica), lo stesso pernotterà con i figli la notte della domenica sul lunedì avendo cura di accompagnarli a scuola il lunedì mattina, per a partire dal compimento dei Per_2 tre anni.
Quando, invece, il sig. svolgerà il turno lavorativo di mattina, nei finesettimana di sua Pt_2 spettanza, terrà con sé il Figlio il sabato pomeriggio per due ore e trenta minuti per poi essere Per_2 riportato dalla madre (sempre fino al compimento del terzo anno di età).
Ricordiamo infatti che sino al compimento dei tre anni del secondogenito ( quest'ultimo Per_2 dovrà dormire con la madre, sig.ra successivamente si Parte_1 inserirà il pernottamento anche per presso l'abitazione paterna ma sempre in modo graduale Per_2
e rispettando le esigenze del minore. La gradualità sarà garantita da un pernottamento inziale di un finesettimana al mese per un periodo di mesi due e, se non dovessero riscontrarsi problemi per il piccolo, si consentirà il pernottamento secondo le regole di cui al punto 14 della presente scrittura.
Inoltre è necessario che i genitori si comunichino tempestivamente variazioni della loro turnazione lavorativa almeno una settimana prima nell'interesse della gestione dei minori. Se ciò non verrà rispettato, il genitore che subirà la variazione del turno lavorativo dovrà provvedere autonomamente alla gestione dei figli.
Infine, nel caso in cui i bambini dovessero attraversare malanni come influenze, raffreddori molto forti, virus gastrointestinali etc., è bene non obbligarli ad uscire dalla loro casa nel rispetto dei loro tempi e dei loro spazi. Se tutto ciò dovesse capitare nei giorni del diritto di visita del genitore non collocatario, quest'ultimo potrà recuperare con un giorno infrasettimanale che dovrà essere concordato con l'altro genitore nella settimana successiva rispetto a quella di guarigione del minore. Il giorno di recupero non potrà essere richiesto nei giorni del weekend, salvo il caso in cui il malanno si dovesse verificare durante il fine settimana spettante al padre;
in tale ipotesi questi ha la facoltà di recuperare il diritto/dovere di visita in un fine settimana successivo spettante alla madre, comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa ostativa alla frequentazione.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
15. VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i figli non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola privata come sopra indicata (art. 13 della presente scrittura). Quando i minori verranno iscritti alla scuola primaria, si seguirà il nuovo calendario.
- Nelle PAUSE SCOLASTICHE si rispetterà comunque il diritto di visita infrasettimanale e del weekend alternato come indicato al paragrafo precedente n. 14.
- PER I GIORNI FESTIVI i genitori terranno con sé i figli in funzione della turnazione prestabilita. A titolo esemplificativo: se il giorno del primo novembre (giorno festivo) capita di martedì, essendo il giorno del diritto di visita da riconoscersi al padre, quest'ultimo potrà tenere con sé i figli nella stessa modalità indicata nell'art. 14. Sempre a titolo esemplificativo, se il primo novembre capiterà di sabato nel weekend spettante al padre, quest'ultimo prenderà con sé i figli distinguendo la gestione tra i due come indicata al paragrafo 14.
Tale gestione varrà quindi per i singoli giorni festivi come il giorno 8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, etc. Vacanze di Natale: I figli, ed trascorreranno le vacanze di Per_6 Per_2
Natale in modalità alternata rispettando il seguente programma:
Un anno, il 24 dicembre dalla mattina il padre prenderà con sé i figli e trascorrerà due ore e trenta minuti con mentre terrà con sé sino alla mattina del 25 dicembre, giorno in cui Per_2 Per_6 riporterà il primogenito alla madre, mentre l'anno successivo il padre trascorrerà con i figli il giorno del 25 Dicembre con le stesse modalità sopraindicate, fino al compimento dei tre anni del piccolo
Per_2
Il giorno 26 dicembre i figli staranno sempre con la madre;
il giorno 27 dicembre staranno sempre con il padre con le stesse modalità per il diritto di visita già più volte indicato.
Per ciò che attiene, invece, al 31 dicembre ed al 1° gennaio i genitori, secondo un criterio di alternanza annuale, trascorreranno il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua: i figli trascorreranno le festività della Pasqua e della Pasquetta in modo alternato, un giorno con la madre ed un giorno con il padre.
Compleanno della madre, 19 gennaio i figli lo trascorreranno con la madre. Compleanno del padre, 29 dicembre il padre ha la facoltà di tenere con sé i figli, salvo il caso in cui il compleanno non capiti nei giorni di martedì o mercoledì, oppure in un fine settimana di sua spettanza.
Compleanno dei figli in modo alternato, un anno con la madre ed un anno con il padre.
Vacanze estive: durante i mesi estivi i genitori, alternativamente, potranno trascorrere 15 giorni consecutivi o non consecutivi con i figli. Tale periodo va preventivamente concordato tra i ricorrenti i quali dovranno comunicare, reciprocamente, come già previsto nel precedente accordo omologato.
Tuttavia, la settimana di Ferragosto, essendo la più appetibile, sarà trascorsa alternativamente un anno con la madre e un anno col padre. Si fa presente che nell'anno 2024, così come nel 2023, entrambi i minori hanno trascorso l'intera settimana con la madre e i suoi parenti, pertanto il si Pt_2 riserva di trascorrere la settimana di Ferragosto 2025 con entrambi i minori, con le prestabilite fasce orarie. Ne deriva che, per il futuro, la settimana di Ferragosto verrà regolata come segue:
-negli anni pari (es: 2026, 28, 30, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con la madre;
-negli anni dispari (es: 2025, 27, 29, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con il padre.
Il periodo di vacanza, comunque, inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola e termina la sera prima dell'inizio del primo giorno di scuola.
La sig.ra potendo pernottare con entrambi i figli minori, dovrà comunicare al Parte_1 dove trascorrerà le vacanze, la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza e Pt_2 dovrà garantire il contatto telefonico tra i figli ed il padre.
Il potrà trascorre detto periodo di vacanza presso altra località solo con il figlio più grande, Pt_2
, comunicando alla madre la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza, Per_6 garantendo alla sig.ra il contatto telefonico con il minore. Per quanto attiene al Parte_1 piccolo si garantirà il diritto di frequentazione ma sempre limitato alle due ore e trenta Per_2 minuti senza il pernottamento fino al compimento dei tre anni di età dello stesso.
Tale periodo va espressamente comunicato al fine di renderlo compatibile con la frequentazione del centro estivo, considerato necessario dai genitori come precedentemente esposto.
Viaggio estero:
Non è consentito condurre i figli fuori dall'Italia senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere il periodo di vacanza (giorno di partenza e di rientro), itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. É consentito l'espatrio solo nei Paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli Aspetti civili della sottrazione dei minori.
16. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Quando i minori si spostano da una casa all'altra è utile che il genitore che prende con sé i bambini sia informato in merito all'andamento della giornata del figlio. Le informazioni possono essere acquisite con un breve messaggio o scambiate personalmente, l'importante è che si trasmettano indicazioni in merito a:
• medicine prese o da prendere (in confezione originale) e relativi dosaggi;
• compiti a casa, progetti scolastici;
• attività sociali e relativo equipaggiamento;
• appuntamenti;
• orari dei pasti e del riposo.
Inoltre, quando i minori vengono consegnati da un genitore all'altro è necessaria la presenza fisica del genitore o comunque di un familiare come un nonno.
Durante i trasferimenti nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza nei confronti dell'altro in presenza dei figli. Il genitore al momento della consegna fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli.
Ogni genitore deve garantire che gli spostamenti dei bambini avvengano in sicurezza provvedendo ad assumere tutte le misure che, per legge, disciplinano il trasporto di minori (seggiolino in automobile, cintura di sicurezza etc..).
Ogni genitore deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Se si necessita di un abbigliamento particolare per una gita fuori porta (es. costume per il mare, tuta da sci ...), sarà cura del genitore che organizza la gita avvisare l'altro. Resta inteso, però, che la consegna dell'abbigliamento specifico richiesto potrà essere fatta solo e soltanto se il genitore che consegna il minore ne è in possesso;
diversamente il costo del suddetto abbigliamento sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.Ogni genitore deve prendersi cura della igiene personale dei figli quando questi trascorrono il tempo con loro e riportarli puliti, nutriti, con i vestiti di cambio, effetti personali e giocattoli che hanno portato con sé.
Il genitore non collocatario, in rispetto del diritto di visita infrasettimanale e del weekend spettante, provvederà a prendere i figli per portarli con sé e poi riconsegnarli alla madre.
Gli scambi dei bambini potranno avvenire: a scuola e/o a casa, a seconda del luogo in cui si trovino i bambini.
In caso in cui il genitore non collocatario porti un ritardo di un'ora nel prendere i bambini senza un preavviso, l'altro genitore potrà organizzarsi come crede, ritenendosi libero da ogni impegno ed il giorno di ritardo si considererà come se l'incontro con l'altro genitore fosse avvenuto.
Oltre ai genitori, potranno riprendere i bambini da scuola anche i nonni materni e paterni nonché gi zii muniti di delega. 17. COMUNICAZIONE CON IL/I FIGLIO/I
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile alla costante e continua reperibilità necessaria ad intervenire in caso di situazioni di emergenza inerenti alla vita dei figli.
I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere vietati, interrotti o controllati dall'altro genitore.
I figli possono telefonare ad entrambi i genitori in qualsiasi momento.
I contatti telefonici avverranno per mezzo dei telefoni cellulari dei rispettivi genitori ed avranno una durata tale da consentire al genitore ed al figlio/i di poter interloquire serenamente.
Non sono previsti costi perché ciascun genitore provvederà per sé. I contatti telefonici con i figli verranno presi liberamente dai genitori, avendo entrambi il diritto di chiamarli in ogni momento.
I figli non possono comunicare su blog, album internet, servizi fotografici e social network.
Quando i minori raggiungeranno l'età per la quale sarà possibile dotarli di un pc, di un cellulare smartphone e della connessione ad internet, i genitori dovranno monitorare l'uso che i figli faranno del computer e dello smartphone per garantire la loro sicurezza. Sarà, comunque, cura dei genitori installare programmi di controllo del computer/ipad/cellulare.
18. COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
I genitori comunicheranno di persona o attraverso il telefono cellulare, con messaggi sms o Whatsapp.
I genitori dovranno sempre essere reperibili l'uno con l'altro al fine di rendersi disponibili ad affrontare eventuali situazioni di emergenza relative alla gestione dei minori.
19. PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEI MINORI
I genitori concordano che le seguenti persone possono provvedere alla cura dei figli:
madre e nonni materni, padre e nonni paterni. Non sono esclusi, comunque, i rispettivi familiari come ad esempio uno/a zio/a dei minori purché a stretto contatto con gli stessi nonché baby - sitter.
Tutte le persone indicate dovranno, però, rispettare le abitudini di entrambi i bambini attenendosi a quanto indicato dalla madre, quale genitore collocatario, con la quale i minori trascorrono la maggior Per parte del tempo, costruendo con le proprie abitudini di vita, ma comunque sentito il parere del padre.
Ciascun genitore si preoccuperà di mantenere un sano rapporto affettivo e di frequentazione dei bambini con le proprie rispettive famiglie di appartenenza. Ciò comporterà che ed frequenteranno i nonni materni quando trascorreranno il Per_6 Per_2 tempo con la madre e frequenteranno i nonni paterni quando staranno con il papà.
20. DIVISIONE ORO DEI MINORI
I genitori, entro la data di sottoscrizione del presente accordo, eseguiranno, di comune accordo, un inventario dell'oro ricevuto in regalo dai figli ed provvedendo a dividerselo Per_6 Per_2 reciprocamente con lo scopo esclusivo di custodirlo fino al compimento della maggiore età dei figli.
Fino al compimento dei diciotto anni di ed pertanto, i genitori non potranno disporre Per_6 Per_2 in nessun modo di tali preziosi.
21. NUOVI PARTNER
Conformemente a quanto stabilito dall'interpretazione giuridica più autorevole i genitori potranno presentare i nuovi partener ai figli, consentendo anche una frequentazione con loro, solo ed esclusivamente quando si tratti di una relazione equilibrata e stabile. Tanto al fine di consentire un graduale inserimento dei nuovi compagni nella vita dei figli avendo come scopo il benessere di questi ultimi. I genitori dovranno aver cura e premura di far comprendere ai figli che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali (Tribunale di Milano, sez. IX, ord. 23/03/2013).
22. SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle presenti condizioni che accettano e sottoscrivono.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 novembre 2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato tribunale per ivi sentir modificare le condizioni Parte_2
previste nella sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n.
3/2023 pubblicata il 01.10.2023 dal Tribunale di VE, ad oggi passata in giudicato.
Le parti, in ragione del maturare di nuove esigenze, hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui alla precedente sentenza, in particolare in ordine al Diritto di visita di cui al punto C) delle stesse;
infatti, gli odierni ricorrenti non intendono apportare modifiche al rapporto di natura economica nei confronti dei figli in quanto il contributo economico disposto in sentenza, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, è ritenuto attualmente congruo in relazione alla situazione patrimoniale dei genitori;
All'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, le parti hanno confermato di voler procedere con la modifica delle condizioni di cui alla separazione, mediante le nuove disposizioni di cui al ricorso depositato in data
6.11.2025. in tal sede, inoltre le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico percepito dalla sig.ra corrisponde ad euro 470,80 mensili. Parte_1
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritenute congrue alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA gli accordi di modifica della sentenza n. 3/2023 relativamente:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in VE (AQ), alla via degli alpini n. 5;
-al diritto di visita paterno (come modificato):
Il sig. si impegna a rispettare il diritto /dovere di visita dei suoi figli ed Pt_2 Per_6 Per_2 rispettivamente di anni 6 ed anni 2 e sei mesi.
Si ricorda che entrambi i genitori sono sottoposti a turni lavorativi i quali si articolano nel seguente modo:
La madre, sig.ra svolge in modo alternato una settimana con orario che va dalle Parte_1
7,00 alle 13,00 e la settimana successiva con orario che va dalle 13,00 alle 19,00. La settimana lavorativa per la sig.ra inizia il lunedì e termina il sabato mattina, mantenendo Parte_1 libero il sabato pomeriggio e la domenica intera giornata.
Il padre, sig. fino al mese di settembre 2024, era sottoposto alla medesima turnazione della Pt_2 sig.ra Essendo mutata, ad oggi, la sua turnazione nel seguente modo: Parte_1 due mattine, due pomeriggi, due notti, smontante, riposo (La turnazione inizia dal lunedì e scala progressivamente di un giorno la settimana, es: lunedì: mattina, martedì: mattina, mercoledì: pomeriggio, giovedì: pomeriggio, venerdì: notte, sabato: notte, domenica: smontante, lunedì: riposo, martedì: mattina, mercoledì: mattina, giovedì: pomeriggio, venerdì: pomeriggio, sabato: notte, domenica: notte, lunedì: smontante, martedì: riposo, mercoledì: mattina, giovedì: mattina, venerdì: pomeriggio, sabato: pomeriggio, domenica: notte, lunedì: notte, martedì: smontante, mercoledì: riposo, ecc.).
Il suo diritto di visita dovrà essere modificato come segue:
1) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA MATTINA, potrà vedere i bambini nei giorni infrasettimanali del martedì e del mercoledì trascorrendo con il pomeriggio a partire Per_6 dall'uscita di scuola sino alla cena;
mentre con potrà trascorrere il pomeriggio dall'uscita di Per_2 scuola per due ore e 30 minuti, dopodiché riporterà il minore dalla madre (ciò fino al compimento dei tre anni del piccolo successivamente al compimento del terzo anno di età le frequentazioni Per_2 del piccolo avverranno secondo le medesime modalità previste per ); Per_2 Per_6
2) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DEL POMERIGGIO, non potendo vedere i bambini nei giorni infrasettimanali, il ha la facoltà di tenerli con sé nelle due settimane successive per Pt_2 tre giorni, concordando l'ulteriore giorno di frequentazione con l'altro genitore tenendo contro principalmente delle esigenze lavorative del avendo cura, quest'ultimo, di accompagnare il Pt_2 piccolo dopo due ore e trenta minuti dalla madre;
Per_2
3) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA NOTTE, potrà vedere i bambini nei giorni stabiliti del martedì e del mercoledì almeno sino alle ore 18 per poi riportarli entrambi a casa.
14.1 – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO NEL FINE SETTIMANA
Il padre oltre al diritto di visita infrasettimanale precisato nei precedenti punti dovrà tenere con sé i minori per due fine settimana al mese (alternati con la madre). In tali circostanze il figlio maggiore
( ) starà con il padre dal sabato mattina sino alla domenica dopo cena, mentre il secondogenito Per_6
( starà con il padre dal sabato mattina per due ore e trenta minuti per poi essere riportato Per_2 dalla madre.
Quando ciò non sarà possibile per le esigenze lavorative del (es. turno lavorativo nella Pt_2 giornata del sabato sulla domenica), lo stesso pernotterà con i figli la notte della domenica sul lunedì avendo cura di accompagnarli a scuola il lunedì mattina, per a partire dal compimento dei Per_2 tre anni.
Quando, invece, il sig. svolgerà il turno lavorativo di mattina, nei finesettimana di sua Pt_2 spettanza, terrà con sé il Figlio il sabato pomeriggio per due ore e trenta minuti per poi essere Per_2 riportato dalla madre (sempre fino al compimento del terzo anno di età).
Ricordiamo infatti che sino al compimento dei tre anni del secondogenito ( quest'ultimo Per_2 dovrà dormire con la madre, sig.ra successivamente si Parte_1 inserirà il pernottamento anche per presso l'abitazione paterna ma sempre in modo graduale Per_2 e rispettando le esigenze del minore. La gradualità sarà garantita da un pernottamento inziale di un finesettimana al mese per un periodo di mesi due e, se non dovessero riscontrarsi problemi per il piccolo, si consentirà il pernottamento secondo le regole di cui al punto 14 della presente scrittura.
Inoltre è necessario che i genitori si comunichino tempestivamente variazioni della loro turnazione lavorativa almeno una settimana prima nell'interesse della gestione dei minori. Se ciò non verrà rispettato, il genitore che subirà la variazione del turno lavorativo dovrà provvedere autonomamente alla gestione dei figli.
Infine, nel caso in cui i bambini dovessero attraversare malanni come influenze, raffreddori molto forti, virus gastrointestinali etc., è bene non obbligarli ad uscire dalla loro casa nel rispetto dei loro tempi e dei loro spazi. Se tutto ciò dovesse capitare nei giorni del diritto di visita del genitore non collocatario, quest'ultimo potrà recuperare con un giorno infrasettimanale che dovrà essere concordato con l'altro genitore nella settimana successiva rispetto a quella di guarigione del minore.
Il giorno di recupero non potrà essere richiesto nei giorni del weekend, salvo il caso in cui il malanno si dovesse verificare durante il fine settimana spettante al padre;
in tale ipotesi questi ha la facoltà di recuperare il diritto/dovere di visita in un fine settimana successivo spettante alla madre, comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa ostativa alla frequentazione.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
15. VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i figli non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola privata come sopra indicata (art. 13 della presente scrittura). Quando i minori verranno iscritti alla scuola primaria, si seguirà il nuovo calendario.
- Nelle PAUSE SCOLASTICHE si rispetterà comunque il diritto di visita infrasettimanale e del weekend alternato come indicato al paragrafo precedente n. 14.
- PER I GIORNI FESTIVI i genitori terranno con sé i figli in funzione della turnazione prestabilita.
A titolo esemplificativo: se il giorno del primo novembre (giorno festivo) capita di martedì, essendo il giorno del diritto di visita da riconoscersi al padre, quest'ultimo potrà tenere con sé i figli nella stessa modalità indicata nell'art. 14. Sempre a titolo esemplificativo, se il primo novembre capiterà di sabato nel weekend spettante al padre, quest'ultimo prenderà con sé i figli distinguendo la gestione tra i due come indicata al paragrafo 14. Tale gestione varrà quindi per i singoli giorni festivi come il giorno 8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, etc. Vacanze di Natale: I figli, ed trascorreranno le vacanze di Per_6 Per_2
Natale in modalità alternata rispettando il seguente programma:
Un anno, il 24 dicembre dalla mattina il padre prenderà con sé i figli e trascorrerà due ore e trenta minuti con mentre terrà con sé sino alla mattina del 25 dicembre, giorno in cui Per_2 Per_6 riporterà il primogenito alla madre, mentre l'anno successivo il padre trascorrerà con i figli il giorno del 25 Dicembre con le stesse modalità sopraindicate, fino al compimento dei tre anni del piccolo
Per_2
Il giorno 26 dicembre i figli staranno sempre con la madre;
il giorno 27 dicembre staranno sempre con il padre con le stesse modalità per il diritto di visita già più volte indicato.
Per ciò che attiene, invece, al 31 dicembre ed al 1° gennaio i genitori, secondo un criterio di alternanza annuale, trascorreranno il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua: i figli trascorreranno le festività della Pasqua e della Pasquetta in modo alternato, un giorno con la madre ed un giorno con il padre.
Compleanno della madre, 19 gennaio i figli lo trascorreranno con la madre.
Compleanno del padre, 29 dicembre il padre ha la facoltà di tenere con sé i figli, salvo il caso in cui il compleanno non capiti nei giorni di martedì o mercoledì, oppure in un fine settimana di sua spettanza.
Compleanno dei figli in modo alternato, un anno con la madre ed un anno con il padre.
Vacanze estive: durante i mesi estivi i genitori, alternativamente, potranno trascorrere 15 giorni consecutivi o non consecutivi con i figli. Tale periodo va preventivamente concordato tra i ricorrenti i quali dovranno comunicare, reciprocamente, come già previsto nel precedente accordo omologato.
Tuttavia, la settimana di Ferragosto, essendo la più appetibile, sarà trascorsa alternativamente un anno con la madre e un anno col padre. Si fa presente che nell'anno 2024, così come nel 2023, entrambi i minori hanno trascorso l'intera settimana con la madre e i suoi parenti, pertanto il si Pt_2 riserva di trascorrere la settimana di Ferragosto 2025 con entrambi i minori, con le prestabilite fasce orarie. Ne deriva che, per il futuro, la settimana di Ferragosto verrà regolata come segue:
-negli anni pari (es: 2026, 28, 30, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con la madre;
-negli anni dispari (es: 2025, 27, 29, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con il padre.
Il periodo di vacanza, comunque, inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola e termina la sera prima dell'inizio del primo giorno di scuola. La sig.ra potendo pernottare con entrambi i figli minori, dovrà comunicare al Parte_1 dove trascorrerà le vacanze, la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza e Pt_2 dovrà garantire il contatto telefonico tra i figli ed il padre.
Il potrà trascorre detto periodo di vacanza presso altra località solo con il figlio più grande, Pt_2
, comunicando alla madre la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza, Per_6 garantendo alla sig.ra il contatto telefonico con il minore. Per quanto attiene al Parte_1 piccolo si garantirà il diritto di frequentazione ma sempre limitato alle due ore e trenta Per_2 minuti senza il pernottamento fino al compimento dei tre anni di età dello stesso.
Tale periodo va espressamente comunicato al fine di renderlo compatibile con la frequentazione del centro estivo, considerato necessario dai genitori come precedentemente esposto.
Viaggio estero:
Non è consentito condurre i figli fuori dall'Italia senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere il periodo di vacanza (giorno di partenza e di rientro), itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. É consentito l'espatrio solo nei Paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli Aspetti civili della sottrazione dei minori.
16. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Quando i minori si spostano da una casa all'altra è utile che il genitore che prende con sé i bambini sia informato in merito all'andamento della giornata del figlio. Le informazioni possono essere acquisite con un breve messaggio o scambiate personalmente, l'importante è che si trasmettano indicazioni in merito a:
• medicine prese o da prendere (in confezione originale) e relativi dosaggi;
• compiti a casa, progetti scolastici;
• attività sociali e relativo equipaggiamento;
• appuntamenti;
• orari dei pasti e del riposo.
Inoltre, quando i minori vengono consegnati da un genitore all'altro è necessaria la presenza fisica del genitore o comunque di un familiare come un nonno.
Durante i trasferimenti nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza nei confronti dell'altro in presenza dei figli. Il genitore al momento della consegna fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli.
Ogni genitore deve garantire che gli spostamenti dei bambini avvengano in sicurezza provvedendo ad assumere tutte le misure che, per legge, disciplinano il trasporto di minori (seggiolino in automobile, cintura di sicurezza etc..). Ogni genitore deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Se si necessita di un abbigliamento particolare per una gita fuori porta (es. costume per il mare, tuta da sci ...), sarà cura del genitore che organizza la gita avvisare l'altro. Resta inteso, però, che la consegna dell'abbigliamento specifico richiesto potrà essere fatta solo e soltanto se il genitore che consegna il minore ne è in possesso;
diversamente il costo del suddetto abbigliamento sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%.Ogni genitore deve prendersi cura della igiene personale dei figli quando questi trascorrono il tempo con loro e riportarli puliti, nutriti, con i vestiti di cambio, effetti personali e giocattoli che hanno portato con sé.
Il genitore non collocatario, in rispetto del diritto di visita infrasettimanale e del weekend spettante, provvederà a prendere i figli per portarli con sé e poi riconsegnarli alla madre.
Gli scambi dei bambini potranno avvenire: a scuola e/o a casa, a seconda del luogo in cui si trovino i bambini.
In caso in cui il genitore non collocatario porti un ritardo di un'ora nel prendere i bambini senza un preavviso, l'altro genitore potrà organizzarsi come crede, ritenendosi libero da ogni impegno ed il giorno di ritardo si considererà come se l'incontro con l'altro genitore fosse avvenuto.
Oltre ai genitori, potranno riprendere i bambini da scuola anche i nonni materni e paterni nonché gi zii muniti di delega.
-al contributo di mantenimento per i figli:
Il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese in favore della Parte_2 sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli, la somma globale di € 500,00 (cinquecento/00) ritenuta attualmente congrua ex art. 337 ter, comma IV c.c., in relazione alla situazione patrimoniale dei ricorrenti.
Tale importo, che sarà rivalutato annualmente a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso secondo la variazione degli indici ISTAT, dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento nelle mani della sig.ra che ne rilascerà quietanza, oppure mediante Parte_1 bonifico ordinario, intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...].
Il contributo comprende quanto espressamente indicato nel Protocollo di Intesa per l'individuazione delle spese in favore dei figli nei procedimenti in materia di famiglia, vigente presso il Tribunale di
VE (Allegato n. 2) - che per espresso accordo costituisce parte integrante ed inscindibile della presente intesa - e quindi le spese della quotidianità (vitto, abbigliamento, abitazione ed utenze, trasporto urbano, ricarica cellulare, carburante, etc..), scolastiche (tasse della scuola dell'obbligo, materiale scolastico, mensa, servizio pre-scuola e doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare), di salute (farmaci da banco e antibiotici) ricreative ( cinema, feste e conviviali) e varie
(parrucchiere, animali domestici).
Le parti concordano che l'importo, individuato al minimo e parametrato all'attuale stipendio mensile del potrà subire proporzionali variazioni in ragione di eventuali variazioni stipendiali Pt_2 migliorative del medesimo.
5. SPESE STRAORDINARIE
I ricorrenti si impegnano a partecipare, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie obbligatorie effettuate senza necessità di previo consenso, ai sensi del richiamato protocollo di intesa del Tribunale di VE (e quindi libri scolastici, materiale didattico specifico, uscite scolastiche in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti farmaci prescritti ad eccezione di quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche urgenti e indifferibili, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese protesiche).
Il preventivo accordo tra i genitori sarà invece necessario, ai sensi del richiamato ed allegato protocollo, per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie scolastiche (iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali e/o militari, e conservatorio;
iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e/o private;
ripetizioni master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o concorsi o test di ammissione a scuole e/o corsi universitari, comprese le spese per acquisto di materiale didattico, retta, viaggio ed eventuale pernottamento fuori sede), di salute (spese per interventi chirurgici spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, fisioterapia e logopedia), attività ricreative/formative (corsi per attività artistiche, quali musica, disegno, pittura, corsi di informatica, corsi per lingue straniere, viaggi di istruzione/gita scolastica con pernottamento, soggiorni all'estero per studio) varie (vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di veicolo ad uso del figlio, quale automobile, motorino, minicar ecc.), patente di guida, pre-scuola, servizio di baby sitting e centri estivi se non esistenti precedentemente, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli), sportive (attività sportiva comprensiva di iscrizione, retta, certificati medici, abbigliamento, attrezzatura, spese di trasferta per incontri sportivi, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, abbonamento autobus/treno per trasporto e per palestra). Le spese straordinarie di cui al presente articolo (5) non saranno anticipate dalla sig.ra Pt_1
ma saranno corrisposte dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, direttamente
[...] all'erogatore del bene e/o servizio al momento della spesa.
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_2 fintanto che gli stessi continueranno a convivere ed essere collocati in misura prevalente con la madre e saranno economicamente indipendenti.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente documentate dal genitore richiedente il quale, anche per le vie brevi (messagistica breve et similia), avanzerà in tal senso la proposta all'altro genitore. Se in disaccordo, il dissenso dovrà essere motivato e manifestato in forma scritta entro dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso e il rimborso pro quota sarà dovuto entro quindici giorni che decorrono dalla richiesta.
6. SS LI - saranno attributi, giusto richiamato protocollo, al genitore collocatario,
e quindi alla sig.ra Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo da intendersi integralmente richiamate in questa sede
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 786/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]; difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv.
ER OT (C.F: ) del Foro di VE (AQ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in VE (AQ), alla via Oslavia, 32;
E
(codice fiscale ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._3
29.12.1991, residente in [...]dei Marsi (AQ), Contrada Petogna, 17, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv. Elisa Di Giacomo (C.F.: ) C.F._4
del Foro di VE (AQ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Capistrello (AQ), alla G. Di Vittorio n. 7;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori nati da convivenza more uxorio. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato il 6 novembre 2025, chiedono congiuntamente la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori nati da convivenza more uxorio stabilite nella sentenza pubblicata, in data 1.08.2023, dal Tribunale di VE e ad oggi passata in giudicato, alle seguenti
CONDIZIONI
1) AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PREVALENTE
I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in VE (AQ), alla via degli alpini n. 5;
2) RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il padre manterrà la propria residenza, domicilio e abitazione presso l'unità immobiliare di sua proprietà sita in Luco Dei Marsi (AQ), Contrada Petogna 17;
3) RESPONSABILITÁ GENITORIALE – DECISIONI SUI FIGLI
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori. E, più in particolare:
3.1 - Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno di essi.
3.2 Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
3.3 Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni inerenti alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
3.4 Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
3.5 Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei bambini;
3.6 Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i bambini;
3.7 Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
3.8 Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali la questione verrà sottoposta ai rispettivi legali e nel caso in cui l'intervento degli Avvocati non dovesse essere risolutivo allora verrà adito il Tribunale competente;
3.9 i genitori di comune accordo si impegnano a non coinvolgere i minori nelle discussioni che tra essi dovessero sorgere;
a non riferire ai minori informazioni denigranti, squalificanti o alienanti di un genitore nei confronti dell'altro; a non usare i minori come tramite per consegna di beni o come mezzo di comunicazione tra di essi;
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese in favore della Parte_2 sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli, la somma globale di € 500,00 (cinquecento/00) ritenuta attualmente congrua ex art. 337 ter, comma IV c.c., in relazione alla situazione patrimoniale dei ricorrenti.
Tale importo, che sarà rivalutato annualmente a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso secondo la variazione degli indici ISTAT, dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento nelle mani della sig.ra che ne rilascerà quietanza, oppure mediante Parte_1 bonifico ordinario, intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...].
Il contributo comprende quanto espressamente indicato nel Protocollo di Intesa per l'individuazione delle spese in favore dei figli nei procedimenti in materia di famiglia, vigente presso il Tribunale di VE (Allegato n. 2) - che per espresso accordo costituisce parte integrante ed inscindibile della presente intesa - e quindi le spese della quotidianità (vitto, abbigliamento, abitazione ed utenze, trasporto urbano, ricarica cellulare, carburante, etc..), scolastiche (tasse della scuola dell'obbligo, materiale scolastico, mensa, servizio pre-scuola e doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare), di salute (farmaci da banco e antibiotici) ricreative ( cinema, feste e conviviali) e varie (parrucchiere, animali domestici).
Le parti concordano che l'importo, individuato al minimo e parametrato all'attuale stipendio mensile del potrà subire proporzionali variazioni in ragione di eventuali variazioni stipendiali Pt_2 migliorative del medesimo.
5. SPESE STRAORDINARIE
I ricorrenti si impegnano a partecipare, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie obbligatorie effettuate senza necessità di previo consenso, ai sensi del richiamato protocollo di intesa del Tribunale di VE (e quindi libri scolastici, materiale didattico specifico, uscite scolastiche in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti farmaci prescritti ad eccezione di quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche urgenti e indifferibili, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese protesiche).
Il preventivo accordo tra i genitori sarà invece necessario, ai sensi del richiamato ed allegato protocollo, per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie scolastiche (iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali e/o militari, e conservatorio;
iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e/o private;
ripetizioni master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o concorsi o test di ammissione a scuole e/o corsi universitari, comprese le spese per acquisto di materiale didattico, retta, viaggio ed eventuale pernottamento fuori sede), di salute (spese per interventi chirurgici spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, fisioterapia e logopedia), attività ricreative/formative (corsi per attività artistiche, quali musica, disegno, pittura, corsi di informatica, corsi per lingue straniere, viaggi di istruzione/gita scolastica con pernottamento, soggiorni all'estero per studio) varie (vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di veicolo ad uso del figlio, quale automobile, motorino, minicar ecc.), patente di guida, pre-scuola, servizio di baby sitting e centri estivi se non esistenti precedentemente, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli), sportive (attività sportiva comprensiva di iscrizione, retta, certificati medici, abbigliamento, attrezzatura, spese di trasferta per incontri sportivi, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, abbonamento autobus/treno per trasporto e per palestra).
Le spese straordinarie di cui al presente articolo (5) non saranno anticipate dalla sig.ra Pt_1
ma saranno corrisposte dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, direttamente
[...] all'erogatore del bene e/o servizio al momento della spesa.
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_2 fintanto che gli stessi continueranno a convivere ed essere collocati in misura prevalente con la madre e saranno economicamente indipendenti.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente documentate dal genitore richiedente il quale, anche per le vie brevi (messagistica breve et similia), avanzerà in tal senso la proposta all'altro genitore. Se in disaccordo, il dissenso dovrà essere motivato e manifestato in forma scritta entro dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso e il rimborso pro quota sarà dovuto entro quindici giorni che decorrono dalla richiesta.
6. SS LI - saranno attributi, giusto richiamato protocollo, al genitore collocatario, e quindi alla sig.ra Parte_1
7. A' CA
Giusto richiamato protocollo, la detrazione a fini Irpef delle spese straordinarie sarà operata da entrambi in genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione dei figli a carico sarà effettuata al 100% dalla sig.ra Parte_1 8. PASSAPORTI
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i nominativi dei figli nel proprio passaporto.
9. ISTRUZIONE
I genitori di comune accordo, all'inizio di un nuovo percorso/ciclo scolastico sceglieranno l'istituto scolastico pubblico/privato a cui iscrivere i minori tenendo conto anche delle rispettive condizioni economiche.
Il pagamento di eventuali rette scolastiche sarà, ai sensi dell'art. 5 della presente scrittura, equamente ripartito al 50% tra i genitori, così come per l'acquisto del materiale scolastico extra (da intendersi cartelle, zaini, tempere particolari) mentre invece quaderni, penne, matite etc. rientrano nella spesa ordinaria.
Lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati ai figli minori per casa è seguito prevalentemente dalla madre e dai nonni materni, sigg.ri e Ciò non toglie che Persona_1 Controparte_1 quando i bambini staranno con il padre, saranno seguiti da quest'ultimo o anche dai nonni paterni, i quali poi riferiranno alla madre dei bambini.
10. - ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI
I genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari dei figli minori. Resta inteso che la scelta dell'attività va fatta in funzione delle attitudini dei figli e delle possibilità economiche dei rispettivi genitori. Qualora un genitore non avesse la possibilità di supportare la spesa extrascolastica bisognerà motivare il dissenso, onde evitare pretestuose posizioni che vanno a danneggiare unicamente i figli.
I figli minori verranno accompagnati alle attività extra-curriculari dal genitore che in quel momento li ha con sé e, quindi, lo stesso genitore provvederà a tutte le necessità del caso. Se il genitore risulta impossibilitato per motivi lavorativi e/o di salute può delegare i nonni (materni e/o paterni) o gli zii.
I costi delle suddette attività extra-curriculari saranno pagati da entrambi i genitori così come i costi relativi all'acquisto di divise ed equipaggiamento.
Per ciò che riguarda considerata la tenera età, al momento, non frequenta corsi. Nel futuro Per_2
i genitori sceglieranno, nell'interesse del bambino, il corso più idoneo al minore, valutando capacità/ attitudini/ desideri dello stesso. Anche per i costi del corso dovranno ripartirsi al 50% tra i Per_2 genitori (il costo del corso e l'attrezzatura necessaria).
Non può avvenire nessun cambiamento senza il consenso scritto di entrambi i genitori.
I costi relativi alla partecipazione dei figli ai campi estivi, indispensabili ai minori al fine di un'educazione sociale sportiva, dovranno essere sostenuti da entrambi i genitori al 50%. In merito alla frequentazione dei campi estivi si precisa, sin da ora, che risulta essere necessaria per entrambi i minori poiché sia la madre (collocataria in via prevalente) sia il padre (genitore non collocatario) sono impegnati lavorativamente anche durante l'estate e sono sottoposti a turnazione. Quindi nell'interesse dei bambini è bene che questi frequentino i centri estivi trascorrendo il tempo con i loro coetanei e con insegnanti qualificati. La frequentazione dei centri estivi verrà sospesa solo in quei periodi in cui i genitori, alternativamente, trascorreranno con i bambini le ferie estive programmate per i 15 gg consecutivi così come concordate. 11. - VISITE MEDICHE
I genitori valuteranno tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche necessarie.
In caso di urgenze come la malattia, incidente od ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore il quale dovrà adoperarsi nell'immediato per intervenire e dare supporto alla gestione del minore.
Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore non appena ne è a conoscenza o comunque 5 giorni prima in modo che costui possa partecipare.
Resta inteso che ad oggi i genitori hanno concordato i seguenti operatori sanitari:
Pediatra Dott. ; Persona_3
AT ( ; Controparte_2
Oculista Dott. Persona_4
Gastroenterologa Dott.ssa dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma per il Controparte_3 secondogenito, il quale dovrà essere sottoposto ad accertamenti più specifici per allergie / Per_2 intolleranze alimentari;
Dermatologa Dott.ssa per controllo dei nei. Persona_5
Ai sensi dell'art. 5 della presente scrittura tutte le spese mediche su riportate (intendendo: visite mediche, apparecchi specifici richiesti, farmaci e prodotti specifici da assumere) dovranno essere pagate da entrambi i genitori al 50%.
12. - RELIGIONE
I genitori sono d'accordo sul fatto che i figli saranno educati nel rispetto della religione Cattolica e tutte le spese che si riterranno necessarie in merito saranno ripartite equamente al 50%.
A. I costi saranno pagati da: x Madre 50% x Padre 50%
B. Il trasporto è a carico di: x Madre 50% x Padre 50%
Si precisa sin da ora che sebbene gli eventi relativi alla vita dei minori (a titolo esemplificativo: pranzi, cene buffet per Comunione, Cresima, compleanni etc. dei minori, tralasciando il momento della cerimonia religiosa) saranno organizzati separatamente tra i genitori provvedendo ciascuno in via autonoma alle rispettive spese, tuttavia i genitori saranno tenuti entrambi a presenziare al rito religioso in chiesa. Sul punto i ricorrenti convengono che il giorno in cui ricade l'evento i figli dovranno festeggiare l'evento con la sig.ra consentendo invece che festeggino in Parte_1 altra data con il padre Parte_2
13. CALENDARIZZAZIONE SCOLASTICA
Entro il mese di settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere una copia del calendario scolastico che possono reperire in via autonoma al fine di adattare il calendario delle frequentazioni.
I genitori seguiranno il calendario scolastico delle rispettive scuole frequentate da entrambi i bambini.
14. DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il sig. si impegna a rispettare il diritto /dovere di visita dei suoi figli ed Pt_2 Per_6 Per_2 rispettivamente di anni 6 ed anni 2 e sei mesi.
Si ricorda che entrambi i genitori sono sottoposti a turni lavorativi i quali si articolano nel seguente modo:
La madre, sig.ra svolge in modo alternato una settimana con orario che va dalle Parte_1
7,00 alle 13,00 e la settimana successiva con orario che va dalle 13,00 alle 19,00. La settimana lavorativa per la sig.ra inizia il lunedì e termina il sabato mattina, mantenendo Parte_1 libero il sabato pomeriggio e la domenica intera giornata.
Il padre, sig. fino al mese di settembre 2024, era sottoposto alla medesima turnazione della Pt_2 sig.ra Essendo mutata, ad oggi, la sua turnazione nel seguente modo: Parte_1
due mattine, due pomeriggi, due notti, smontante, riposo (La turnazione inizia dal lunedì e scala progressivamente di un giorno la settimana, es: lunedì: mattina, martedì: mattina, mercoledì: pomeriggio, giovedì: pomeriggio, venerdì: notte, sabato: notte, domenica: smontante, lunedì: riposo, martedì: mattina, mercoledì: mattina, giovedì: pomeriggio, venerdì: pomeriggio, sabato: notte, domenica: notte, lunedì: smontante, martedì: riposo, mercoledì: mattina, giovedì: mattina, venerdì: pomeriggio, sabato: pomeriggio, domenica: notte, lunedì: notte, martedì: smontante, mercoledì: riposo, ecc.).
Il suo diritto di visita dovrà essere modificato come segue:
1) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA MATTINA, potrà vedere i bambini nei giorni infrasettimanali del martedì e del mercoledì trascorrendo con il pomeriggio a partire Per_6 dall'uscita di scuola sino alla cena;
mentre con potrà trascorrere il pomeriggio dall'uscita di Per_2 scuola per due ore e 30 minuti, dopodiché riporterà il minore dalla madre (ciò fino al compimento dei tre anni del piccolo successivamente al compimento del terzo anno di età le frequentazioni Per_2 del piccolo avverranno secondo le medesime modalità previste per ); Per_2 Per_6 2) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DEL POMERIGGIO, non potendo vedere i bambini nei giorni infrasettimanali, il ha la facoltà di tenerli con sé nelle due settimane successive per Pt_2 tre giorni, concordando l'ulteriore giorno di frequentazione con l'altro genitore tenendo contro principalmente delle esigenze lavorative del avendo cura, quest'ultimo, di accompagnare il Pt_2 piccolo dopo due ore e trenta minuti dalla madre;
Per_2
3) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA NOTTE, potrà vedere i bambini nei giorni stabiliti del martedì e del mercoledì almeno sino alle ore 18 per poi riportarli entrambi a casa.
14.1 – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO NEL FINE SETTIMANA Il padre oltre al diritto di visita infrasettimanale precisato nei precedenti punti dovrà tenere con sé i minori per due fine settimana al mese (alternati con la madre). In tali circostanze il figlio maggiore ( ) starà con il padre dal sabato mattina sino alla domenica dopo cena, mentre il secondogenito Per_6
( starà con il padre dal sabato mattina per due ore e trenta minuti per poi essere riportato Per_2 dalla madre.
Quando ciò non sarà possibile per le esigenze lavorative del (es. turno lavorativo nella Pt_2 giornata del sabato sulla domenica), lo stesso pernotterà con i figli la notte della domenica sul lunedì avendo cura di accompagnarli a scuola il lunedì mattina, per a partire dal compimento dei Per_2 tre anni.
Quando, invece, il sig. svolgerà il turno lavorativo di mattina, nei finesettimana di sua Pt_2 spettanza, terrà con sé il Figlio il sabato pomeriggio per due ore e trenta minuti per poi essere Per_2 riportato dalla madre (sempre fino al compimento del terzo anno di età).
Ricordiamo infatti che sino al compimento dei tre anni del secondogenito ( quest'ultimo Per_2 dovrà dormire con la madre, sig.ra successivamente si Parte_1 inserirà il pernottamento anche per presso l'abitazione paterna ma sempre in modo graduale Per_2
e rispettando le esigenze del minore. La gradualità sarà garantita da un pernottamento inziale di un finesettimana al mese per un periodo di mesi due e, se non dovessero riscontrarsi problemi per il piccolo, si consentirà il pernottamento secondo le regole di cui al punto 14 della presente scrittura.
Inoltre è necessario che i genitori si comunichino tempestivamente variazioni della loro turnazione lavorativa almeno una settimana prima nell'interesse della gestione dei minori. Se ciò non verrà rispettato, il genitore che subirà la variazione del turno lavorativo dovrà provvedere autonomamente alla gestione dei figli.
Infine, nel caso in cui i bambini dovessero attraversare malanni come influenze, raffreddori molto forti, virus gastrointestinali etc., è bene non obbligarli ad uscire dalla loro casa nel rispetto dei loro tempi e dei loro spazi. Se tutto ciò dovesse capitare nei giorni del diritto di visita del genitore non collocatario, quest'ultimo potrà recuperare con un giorno infrasettimanale che dovrà essere concordato con l'altro genitore nella settimana successiva rispetto a quella di guarigione del minore. Il giorno di recupero non potrà essere richiesto nei giorni del weekend, salvo il caso in cui il malanno si dovesse verificare durante il fine settimana spettante al padre;
in tale ipotesi questi ha la facoltà di recuperare il diritto/dovere di visita in un fine settimana successivo spettante alla madre, comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa ostativa alla frequentazione.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
15. VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i figli non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola privata come sopra indicata (art. 13 della presente scrittura). Quando i minori verranno iscritti alla scuola primaria, si seguirà il nuovo calendario.
- Nelle PAUSE SCOLASTICHE si rispetterà comunque il diritto di visita infrasettimanale e del weekend alternato come indicato al paragrafo precedente n. 14.
- PER I GIORNI FESTIVI i genitori terranno con sé i figli in funzione della turnazione prestabilita. A titolo esemplificativo: se il giorno del primo novembre (giorno festivo) capita di martedì, essendo il giorno del diritto di visita da riconoscersi al padre, quest'ultimo potrà tenere con sé i figli nella stessa modalità indicata nell'art. 14. Sempre a titolo esemplificativo, se il primo novembre capiterà di sabato nel weekend spettante al padre, quest'ultimo prenderà con sé i figli distinguendo la gestione tra i due come indicata al paragrafo 14.
Tale gestione varrà quindi per i singoli giorni festivi come il giorno 8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, etc. Vacanze di Natale: I figli, ed trascorreranno le vacanze di Per_6 Per_2
Natale in modalità alternata rispettando il seguente programma:
Un anno, il 24 dicembre dalla mattina il padre prenderà con sé i figli e trascorrerà due ore e trenta minuti con mentre terrà con sé sino alla mattina del 25 dicembre, giorno in cui Per_2 Per_6 riporterà il primogenito alla madre, mentre l'anno successivo il padre trascorrerà con i figli il giorno del 25 Dicembre con le stesse modalità sopraindicate, fino al compimento dei tre anni del piccolo
Per_2
Il giorno 26 dicembre i figli staranno sempre con la madre;
il giorno 27 dicembre staranno sempre con il padre con le stesse modalità per il diritto di visita già più volte indicato.
Per ciò che attiene, invece, al 31 dicembre ed al 1° gennaio i genitori, secondo un criterio di alternanza annuale, trascorreranno il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua: i figli trascorreranno le festività della Pasqua e della Pasquetta in modo alternato, un giorno con la madre ed un giorno con il padre.
Compleanno della madre, 19 gennaio i figli lo trascorreranno con la madre. Compleanno del padre, 29 dicembre il padre ha la facoltà di tenere con sé i figli, salvo il caso in cui il compleanno non capiti nei giorni di martedì o mercoledì, oppure in un fine settimana di sua spettanza.
Compleanno dei figli in modo alternato, un anno con la madre ed un anno con il padre.
Vacanze estive: durante i mesi estivi i genitori, alternativamente, potranno trascorrere 15 giorni consecutivi o non consecutivi con i figli. Tale periodo va preventivamente concordato tra i ricorrenti i quali dovranno comunicare, reciprocamente, come già previsto nel precedente accordo omologato.
Tuttavia, la settimana di Ferragosto, essendo la più appetibile, sarà trascorsa alternativamente un anno con la madre e un anno col padre. Si fa presente che nell'anno 2024, così come nel 2023, entrambi i minori hanno trascorso l'intera settimana con la madre e i suoi parenti, pertanto il si Pt_2 riserva di trascorrere la settimana di Ferragosto 2025 con entrambi i minori, con le prestabilite fasce orarie. Ne deriva che, per il futuro, la settimana di Ferragosto verrà regolata come segue:
-negli anni pari (es: 2026, 28, 30, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con la madre;
-negli anni dispari (es: 2025, 27, 29, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con il padre.
Il periodo di vacanza, comunque, inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola e termina la sera prima dell'inizio del primo giorno di scuola.
La sig.ra potendo pernottare con entrambi i figli minori, dovrà comunicare al Parte_1 dove trascorrerà le vacanze, la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza e Pt_2 dovrà garantire il contatto telefonico tra i figli ed il padre.
Il potrà trascorre detto periodo di vacanza presso altra località solo con il figlio più grande, Pt_2
, comunicando alla madre la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza, Per_6 garantendo alla sig.ra il contatto telefonico con il minore. Per quanto attiene al Parte_1 piccolo si garantirà il diritto di frequentazione ma sempre limitato alle due ore e trenta Per_2 minuti senza il pernottamento fino al compimento dei tre anni di età dello stesso.
Tale periodo va espressamente comunicato al fine di renderlo compatibile con la frequentazione del centro estivo, considerato necessario dai genitori come precedentemente esposto.
Viaggio estero:
Non è consentito condurre i figli fuori dall'Italia senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere il periodo di vacanza (giorno di partenza e di rientro), itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. É consentito l'espatrio solo nei Paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli Aspetti civili della sottrazione dei minori.
16. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Quando i minori si spostano da una casa all'altra è utile che il genitore che prende con sé i bambini sia informato in merito all'andamento della giornata del figlio. Le informazioni possono essere acquisite con un breve messaggio o scambiate personalmente, l'importante è che si trasmettano indicazioni in merito a:
• medicine prese o da prendere (in confezione originale) e relativi dosaggi;
• compiti a casa, progetti scolastici;
• attività sociali e relativo equipaggiamento;
• appuntamenti;
• orari dei pasti e del riposo.
Inoltre, quando i minori vengono consegnati da un genitore all'altro è necessaria la presenza fisica del genitore o comunque di un familiare come un nonno.
Durante i trasferimenti nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza nei confronti dell'altro in presenza dei figli. Il genitore al momento della consegna fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli.
Ogni genitore deve garantire che gli spostamenti dei bambini avvengano in sicurezza provvedendo ad assumere tutte le misure che, per legge, disciplinano il trasporto di minori (seggiolino in automobile, cintura di sicurezza etc..).
Ogni genitore deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Se si necessita di un abbigliamento particolare per una gita fuori porta (es. costume per il mare, tuta da sci ...), sarà cura del genitore che organizza la gita avvisare l'altro. Resta inteso, però, che la consegna dell'abbigliamento specifico richiesto potrà essere fatta solo e soltanto se il genitore che consegna il minore ne è in possesso;
diversamente il costo del suddetto abbigliamento sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.Ogni genitore deve prendersi cura della igiene personale dei figli quando questi trascorrono il tempo con loro e riportarli puliti, nutriti, con i vestiti di cambio, effetti personali e giocattoli che hanno portato con sé.
Il genitore non collocatario, in rispetto del diritto di visita infrasettimanale e del weekend spettante, provvederà a prendere i figli per portarli con sé e poi riconsegnarli alla madre.
Gli scambi dei bambini potranno avvenire: a scuola e/o a casa, a seconda del luogo in cui si trovino i bambini.
In caso in cui il genitore non collocatario porti un ritardo di un'ora nel prendere i bambini senza un preavviso, l'altro genitore potrà organizzarsi come crede, ritenendosi libero da ogni impegno ed il giorno di ritardo si considererà come se l'incontro con l'altro genitore fosse avvenuto.
Oltre ai genitori, potranno riprendere i bambini da scuola anche i nonni materni e paterni nonché gi zii muniti di delega. 17. COMUNICAZIONE CON IL/I FIGLIO/I
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile alla costante e continua reperibilità necessaria ad intervenire in caso di situazioni di emergenza inerenti alla vita dei figli.
I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere vietati, interrotti o controllati dall'altro genitore.
I figli possono telefonare ad entrambi i genitori in qualsiasi momento.
I contatti telefonici avverranno per mezzo dei telefoni cellulari dei rispettivi genitori ed avranno una durata tale da consentire al genitore ed al figlio/i di poter interloquire serenamente.
Non sono previsti costi perché ciascun genitore provvederà per sé. I contatti telefonici con i figli verranno presi liberamente dai genitori, avendo entrambi il diritto di chiamarli in ogni momento.
I figli non possono comunicare su blog, album internet, servizi fotografici e social network.
Quando i minori raggiungeranno l'età per la quale sarà possibile dotarli di un pc, di un cellulare smartphone e della connessione ad internet, i genitori dovranno monitorare l'uso che i figli faranno del computer e dello smartphone per garantire la loro sicurezza. Sarà, comunque, cura dei genitori installare programmi di controllo del computer/ipad/cellulare.
18. COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
I genitori comunicheranno di persona o attraverso il telefono cellulare, con messaggi sms o Whatsapp.
I genitori dovranno sempre essere reperibili l'uno con l'altro al fine di rendersi disponibili ad affrontare eventuali situazioni di emergenza relative alla gestione dei minori.
19. PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEI MINORI
I genitori concordano che le seguenti persone possono provvedere alla cura dei figli:
madre e nonni materni, padre e nonni paterni. Non sono esclusi, comunque, i rispettivi familiari come ad esempio uno/a zio/a dei minori purché a stretto contatto con gli stessi nonché baby - sitter.
Tutte le persone indicate dovranno, però, rispettare le abitudini di entrambi i bambini attenendosi a quanto indicato dalla madre, quale genitore collocatario, con la quale i minori trascorrono la maggior Per parte del tempo, costruendo con le proprie abitudini di vita, ma comunque sentito il parere del padre.
Ciascun genitore si preoccuperà di mantenere un sano rapporto affettivo e di frequentazione dei bambini con le proprie rispettive famiglie di appartenenza. Ciò comporterà che ed frequenteranno i nonni materni quando trascorreranno il Per_6 Per_2 tempo con la madre e frequenteranno i nonni paterni quando staranno con il papà.
20. DIVISIONE ORO DEI MINORI
I genitori, entro la data di sottoscrizione del presente accordo, eseguiranno, di comune accordo, un inventario dell'oro ricevuto in regalo dai figli ed provvedendo a dividerselo Per_6 Per_2 reciprocamente con lo scopo esclusivo di custodirlo fino al compimento della maggiore età dei figli.
Fino al compimento dei diciotto anni di ed pertanto, i genitori non potranno disporre Per_6 Per_2 in nessun modo di tali preziosi.
21. NUOVI PARTNER
Conformemente a quanto stabilito dall'interpretazione giuridica più autorevole i genitori potranno presentare i nuovi partener ai figli, consentendo anche una frequentazione con loro, solo ed esclusivamente quando si tratti di una relazione equilibrata e stabile. Tanto al fine di consentire un graduale inserimento dei nuovi compagni nella vita dei figli avendo come scopo il benessere di questi ultimi. I genitori dovranno aver cura e premura di far comprendere ai figli che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali (Tribunale di Milano, sez. IX, ord. 23/03/2013).
22. SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle presenti condizioni che accettano e sottoscrivono.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 novembre 2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato tribunale per ivi sentir modificare le condizioni Parte_2
previste nella sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n.
3/2023 pubblicata il 01.10.2023 dal Tribunale di VE, ad oggi passata in giudicato.
Le parti, in ragione del maturare di nuove esigenze, hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui alla precedente sentenza, in particolare in ordine al Diritto di visita di cui al punto C) delle stesse;
infatti, gli odierni ricorrenti non intendono apportare modifiche al rapporto di natura economica nei confronti dei figli in quanto il contributo economico disposto in sentenza, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, è ritenuto attualmente congruo in relazione alla situazione patrimoniale dei genitori;
All'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, le parti hanno confermato di voler procedere con la modifica delle condizioni di cui alla separazione, mediante le nuove disposizioni di cui al ricorso depositato in data
6.11.2025. in tal sede, inoltre le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico percepito dalla sig.ra corrisponde ad euro 470,80 mensili. Parte_1
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritenute congrue alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA gli accordi di modifica della sentenza n. 3/2023 relativamente:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in VE (AQ), alla via degli alpini n. 5;
-al diritto di visita paterno (come modificato):
Il sig. si impegna a rispettare il diritto /dovere di visita dei suoi figli ed Pt_2 Per_6 Per_2 rispettivamente di anni 6 ed anni 2 e sei mesi.
Si ricorda che entrambi i genitori sono sottoposti a turni lavorativi i quali si articolano nel seguente modo:
La madre, sig.ra svolge in modo alternato una settimana con orario che va dalle Parte_1
7,00 alle 13,00 e la settimana successiva con orario che va dalle 13,00 alle 19,00. La settimana lavorativa per la sig.ra inizia il lunedì e termina il sabato mattina, mantenendo Parte_1 libero il sabato pomeriggio e la domenica intera giornata.
Il padre, sig. fino al mese di settembre 2024, era sottoposto alla medesima turnazione della Pt_2 sig.ra Essendo mutata, ad oggi, la sua turnazione nel seguente modo: Parte_1 due mattine, due pomeriggi, due notti, smontante, riposo (La turnazione inizia dal lunedì e scala progressivamente di un giorno la settimana, es: lunedì: mattina, martedì: mattina, mercoledì: pomeriggio, giovedì: pomeriggio, venerdì: notte, sabato: notte, domenica: smontante, lunedì: riposo, martedì: mattina, mercoledì: mattina, giovedì: pomeriggio, venerdì: pomeriggio, sabato: notte, domenica: notte, lunedì: smontante, martedì: riposo, mercoledì: mattina, giovedì: mattina, venerdì: pomeriggio, sabato: pomeriggio, domenica: notte, lunedì: notte, martedì: smontante, mercoledì: riposo, ecc.).
Il suo diritto di visita dovrà essere modificato come segue:
1) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA MATTINA, potrà vedere i bambini nei giorni infrasettimanali del martedì e del mercoledì trascorrendo con il pomeriggio a partire Per_6 dall'uscita di scuola sino alla cena;
mentre con potrà trascorrere il pomeriggio dall'uscita di Per_2 scuola per due ore e 30 minuti, dopodiché riporterà il minore dalla madre (ciò fino al compimento dei tre anni del piccolo successivamente al compimento del terzo anno di età le frequentazioni Per_2 del piccolo avverranno secondo le medesime modalità previste per ); Per_2 Per_6
2) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DEL POMERIGGIO, non potendo vedere i bambini nei giorni infrasettimanali, il ha la facoltà di tenerli con sé nelle due settimane successive per Pt_2 tre giorni, concordando l'ulteriore giorno di frequentazione con l'altro genitore tenendo contro principalmente delle esigenze lavorative del avendo cura, quest'ultimo, di accompagnare il Pt_2 piccolo dopo due ore e trenta minuti dalla madre;
Per_2
3) nei giorni in cui il padre svolgerà il turno DELLA NOTTE, potrà vedere i bambini nei giorni stabiliti del martedì e del mercoledì almeno sino alle ore 18 per poi riportarli entrambi a casa.
14.1 – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO NEL FINE SETTIMANA
Il padre oltre al diritto di visita infrasettimanale precisato nei precedenti punti dovrà tenere con sé i minori per due fine settimana al mese (alternati con la madre). In tali circostanze il figlio maggiore
( ) starà con il padre dal sabato mattina sino alla domenica dopo cena, mentre il secondogenito Per_6
( starà con il padre dal sabato mattina per due ore e trenta minuti per poi essere riportato Per_2 dalla madre.
Quando ciò non sarà possibile per le esigenze lavorative del (es. turno lavorativo nella Pt_2 giornata del sabato sulla domenica), lo stesso pernotterà con i figli la notte della domenica sul lunedì avendo cura di accompagnarli a scuola il lunedì mattina, per a partire dal compimento dei Per_2 tre anni.
Quando, invece, il sig. svolgerà il turno lavorativo di mattina, nei finesettimana di sua Pt_2 spettanza, terrà con sé il Figlio il sabato pomeriggio per due ore e trenta minuti per poi essere Per_2 riportato dalla madre (sempre fino al compimento del terzo anno di età).
Ricordiamo infatti che sino al compimento dei tre anni del secondogenito ( quest'ultimo Per_2 dovrà dormire con la madre, sig.ra successivamente si Parte_1 inserirà il pernottamento anche per presso l'abitazione paterna ma sempre in modo graduale Per_2 e rispettando le esigenze del minore. La gradualità sarà garantita da un pernottamento inziale di un finesettimana al mese per un periodo di mesi due e, se non dovessero riscontrarsi problemi per il piccolo, si consentirà il pernottamento secondo le regole di cui al punto 14 della presente scrittura.
Inoltre è necessario che i genitori si comunichino tempestivamente variazioni della loro turnazione lavorativa almeno una settimana prima nell'interesse della gestione dei minori. Se ciò non verrà rispettato, il genitore che subirà la variazione del turno lavorativo dovrà provvedere autonomamente alla gestione dei figli.
Infine, nel caso in cui i bambini dovessero attraversare malanni come influenze, raffreddori molto forti, virus gastrointestinali etc., è bene non obbligarli ad uscire dalla loro casa nel rispetto dei loro tempi e dei loro spazi. Se tutto ciò dovesse capitare nei giorni del diritto di visita del genitore non collocatario, quest'ultimo potrà recuperare con un giorno infrasettimanale che dovrà essere concordato con l'altro genitore nella settimana successiva rispetto a quella di guarigione del minore.
Il giorno di recupero non potrà essere richiesto nei giorni del weekend, salvo il caso in cui il malanno si dovesse verificare durante il fine settimana spettante al padre;
in tale ipotesi questi ha la facoltà di recuperare il diritto/dovere di visita in un fine settimana successivo spettante alla madre, comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa ostativa alla frequentazione.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
15. VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i figli non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola privata come sopra indicata (art. 13 della presente scrittura). Quando i minori verranno iscritti alla scuola primaria, si seguirà il nuovo calendario.
- Nelle PAUSE SCOLASTICHE si rispetterà comunque il diritto di visita infrasettimanale e del weekend alternato come indicato al paragrafo precedente n. 14.
- PER I GIORNI FESTIVI i genitori terranno con sé i figli in funzione della turnazione prestabilita.
A titolo esemplificativo: se il giorno del primo novembre (giorno festivo) capita di martedì, essendo il giorno del diritto di visita da riconoscersi al padre, quest'ultimo potrà tenere con sé i figli nella stessa modalità indicata nell'art. 14. Sempre a titolo esemplificativo, se il primo novembre capiterà di sabato nel weekend spettante al padre, quest'ultimo prenderà con sé i figli distinguendo la gestione tra i due come indicata al paragrafo 14. Tale gestione varrà quindi per i singoli giorni festivi come il giorno 8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, etc. Vacanze di Natale: I figli, ed trascorreranno le vacanze di Per_6 Per_2
Natale in modalità alternata rispettando il seguente programma:
Un anno, il 24 dicembre dalla mattina il padre prenderà con sé i figli e trascorrerà due ore e trenta minuti con mentre terrà con sé sino alla mattina del 25 dicembre, giorno in cui Per_2 Per_6 riporterà il primogenito alla madre, mentre l'anno successivo il padre trascorrerà con i figli il giorno del 25 Dicembre con le stesse modalità sopraindicate, fino al compimento dei tre anni del piccolo
Per_2
Il giorno 26 dicembre i figli staranno sempre con la madre;
il giorno 27 dicembre staranno sempre con il padre con le stesse modalità per il diritto di visita già più volte indicato.
Per ciò che attiene, invece, al 31 dicembre ed al 1° gennaio i genitori, secondo un criterio di alternanza annuale, trascorreranno il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua: i figli trascorreranno le festività della Pasqua e della Pasquetta in modo alternato, un giorno con la madre ed un giorno con il padre.
Compleanno della madre, 19 gennaio i figli lo trascorreranno con la madre.
Compleanno del padre, 29 dicembre il padre ha la facoltà di tenere con sé i figli, salvo il caso in cui il compleanno non capiti nei giorni di martedì o mercoledì, oppure in un fine settimana di sua spettanza.
Compleanno dei figli in modo alternato, un anno con la madre ed un anno con il padre.
Vacanze estive: durante i mesi estivi i genitori, alternativamente, potranno trascorrere 15 giorni consecutivi o non consecutivi con i figli. Tale periodo va preventivamente concordato tra i ricorrenti i quali dovranno comunicare, reciprocamente, come già previsto nel precedente accordo omologato.
Tuttavia, la settimana di Ferragosto, essendo la più appetibile, sarà trascorsa alternativamente un anno con la madre e un anno col padre. Si fa presente che nell'anno 2024, così come nel 2023, entrambi i minori hanno trascorso l'intera settimana con la madre e i suoi parenti, pertanto il si Pt_2 riserva di trascorrere la settimana di Ferragosto 2025 con entrambi i minori, con le prestabilite fasce orarie. Ne deriva che, per il futuro, la settimana di Ferragosto verrà regolata come segue:
-negli anni pari (es: 2026, 28, 30, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con la madre;
-negli anni dispari (es: 2025, 27, 29, ecc.) entrambi i minori trascorreranno il periodo con il padre.
Il periodo di vacanza, comunque, inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola e termina la sera prima dell'inizio del primo giorno di scuola. La sig.ra potendo pernottare con entrambi i figli minori, dovrà comunicare al Parte_1 dove trascorrerà le vacanze, la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza e Pt_2 dovrà garantire il contatto telefonico tra i figli ed il padre.
Il potrà trascorre detto periodo di vacanza presso altra località solo con il figlio più grande, Pt_2
, comunicando alla madre la località, l'alloggio in cui trascorrerà il periodo di vacanza, Per_6 garantendo alla sig.ra il contatto telefonico con il minore. Per quanto attiene al Parte_1 piccolo si garantirà il diritto di frequentazione ma sempre limitato alle due ore e trenta Per_2 minuti senza il pernottamento fino al compimento dei tre anni di età dello stesso.
Tale periodo va espressamente comunicato al fine di renderlo compatibile con la frequentazione del centro estivo, considerato necessario dai genitori come precedentemente esposto.
Viaggio estero:
Non è consentito condurre i figli fuori dall'Italia senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere il periodo di vacanza (giorno di partenza e di rientro), itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. É consentito l'espatrio solo nei Paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli Aspetti civili della sottrazione dei minori.
16. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Quando i minori si spostano da una casa all'altra è utile che il genitore che prende con sé i bambini sia informato in merito all'andamento della giornata del figlio. Le informazioni possono essere acquisite con un breve messaggio o scambiate personalmente, l'importante è che si trasmettano indicazioni in merito a:
• medicine prese o da prendere (in confezione originale) e relativi dosaggi;
• compiti a casa, progetti scolastici;
• attività sociali e relativo equipaggiamento;
• appuntamenti;
• orari dei pasti e del riposo.
Inoltre, quando i minori vengono consegnati da un genitore all'altro è necessaria la presenza fisica del genitore o comunque di un familiare come un nonno.
Durante i trasferimenti nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza nei confronti dell'altro in presenza dei figli. Il genitore al momento della consegna fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli.
Ogni genitore deve garantire che gli spostamenti dei bambini avvengano in sicurezza provvedendo ad assumere tutte le misure che, per legge, disciplinano il trasporto di minori (seggiolino in automobile, cintura di sicurezza etc..). Ogni genitore deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Se si necessita di un abbigliamento particolare per una gita fuori porta (es. costume per il mare, tuta da sci ...), sarà cura del genitore che organizza la gita avvisare l'altro. Resta inteso, però, che la consegna dell'abbigliamento specifico richiesto potrà essere fatta solo e soltanto se il genitore che consegna il minore ne è in possesso;
diversamente il costo del suddetto abbigliamento sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%.Ogni genitore deve prendersi cura della igiene personale dei figli quando questi trascorrono il tempo con loro e riportarli puliti, nutriti, con i vestiti di cambio, effetti personali e giocattoli che hanno portato con sé.
Il genitore non collocatario, in rispetto del diritto di visita infrasettimanale e del weekend spettante, provvederà a prendere i figli per portarli con sé e poi riconsegnarli alla madre.
Gli scambi dei bambini potranno avvenire: a scuola e/o a casa, a seconda del luogo in cui si trovino i bambini.
In caso in cui il genitore non collocatario porti un ritardo di un'ora nel prendere i bambini senza un preavviso, l'altro genitore potrà organizzarsi come crede, ritenendosi libero da ogni impegno ed il giorno di ritardo si considererà come se l'incontro con l'altro genitore fosse avvenuto.
Oltre ai genitori, potranno riprendere i bambini da scuola anche i nonni materni e paterni nonché gi zii muniti di delega.
-al contributo di mantenimento per i figli:
Il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese in favore della Parte_2 sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli, la somma globale di € 500,00 (cinquecento/00) ritenuta attualmente congrua ex art. 337 ter, comma IV c.c., in relazione alla situazione patrimoniale dei ricorrenti.
Tale importo, che sarà rivalutato annualmente a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso secondo la variazione degli indici ISTAT, dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento nelle mani della sig.ra che ne rilascerà quietanza, oppure mediante Parte_1 bonifico ordinario, intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...].
Il contributo comprende quanto espressamente indicato nel Protocollo di Intesa per l'individuazione delle spese in favore dei figli nei procedimenti in materia di famiglia, vigente presso il Tribunale di
VE (Allegato n. 2) - che per espresso accordo costituisce parte integrante ed inscindibile della presente intesa - e quindi le spese della quotidianità (vitto, abbigliamento, abitazione ed utenze, trasporto urbano, ricarica cellulare, carburante, etc..), scolastiche (tasse della scuola dell'obbligo, materiale scolastico, mensa, servizio pre-scuola e doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare), di salute (farmaci da banco e antibiotici) ricreative ( cinema, feste e conviviali) e varie
(parrucchiere, animali domestici).
Le parti concordano che l'importo, individuato al minimo e parametrato all'attuale stipendio mensile del potrà subire proporzionali variazioni in ragione di eventuali variazioni stipendiali Pt_2 migliorative del medesimo.
5. SPESE STRAORDINARIE
I ricorrenti si impegnano a partecipare, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie obbligatorie effettuate senza necessità di previo consenso, ai sensi del richiamato protocollo di intesa del Tribunale di VE (e quindi libri scolastici, materiale didattico specifico, uscite scolastiche in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti farmaci prescritti ad eccezione di quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche urgenti e indifferibili, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese protesiche).
Il preventivo accordo tra i genitori sarà invece necessario, ai sensi del richiamato ed allegato protocollo, per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie scolastiche (iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali e/o militari, e conservatorio;
iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e/o private;
ripetizioni master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o concorsi o test di ammissione a scuole e/o corsi universitari, comprese le spese per acquisto di materiale didattico, retta, viaggio ed eventuale pernottamento fuori sede), di salute (spese per interventi chirurgici spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, fisioterapia e logopedia), attività ricreative/formative (corsi per attività artistiche, quali musica, disegno, pittura, corsi di informatica, corsi per lingue straniere, viaggi di istruzione/gita scolastica con pernottamento, soggiorni all'estero per studio) varie (vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di veicolo ad uso del figlio, quale automobile, motorino, minicar ecc.), patente di guida, pre-scuola, servizio di baby sitting e centri estivi se non esistenti precedentemente, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli), sportive (attività sportiva comprensiva di iscrizione, retta, certificati medici, abbigliamento, attrezzatura, spese di trasferta per incontri sportivi, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, abbonamento autobus/treno per trasporto e per palestra). Le spese straordinarie di cui al presente articolo (5) non saranno anticipate dalla sig.ra Pt_1
ma saranno corrisposte dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, direttamente
[...] all'erogatore del bene e/o servizio al momento della spesa.
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_2 fintanto che gli stessi continueranno a convivere ed essere collocati in misura prevalente con la madre e saranno economicamente indipendenti.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente documentate dal genitore richiedente il quale, anche per le vie brevi (messagistica breve et similia), avanzerà in tal senso la proposta all'altro genitore. Se in disaccordo, il dissenso dovrà essere motivato e manifestato in forma scritta entro dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso e il rimborso pro quota sarà dovuto entro quindici giorni che decorrono dalla richiesta.
6. SS LI - saranno attributi, giusto richiamato protocollo, al genitore collocatario,
e quindi alla sig.ra Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo da intendersi integralmente richiamate in questa sede
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo