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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 28 aprile 2025, esaurita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1004 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TE) il 4 agosto 1947, residente a [...] alla C.da Acquaviva snc, elettivamente domiciliato a Chieti, al Corso Marrucino, n. 153, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Di Loreto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente - contro
(C. F. e P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede a Teramo – Loc. Ponte Vezzola, elettivamente domiciliata a Teramo, in via F. Savini, n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Mirco Di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 28 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo,
[...]
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ Controparte_1 [...]
) ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 115/2021 nei CP_1 confronti di , con cui è stato intimato a quest'ultimo il Parte_1 pagamento della somma di € 6.600,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria e ulteriori occorrende) dovuta per mancato saldo della fattura n.
52/2015.
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 3 febbraio 2021 e notificato in data 9 febbraio 2021, il sig. ha spiegato rituale Pt_1 opposizione con atto di citazione, notificato in data 22 marzo 2021, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto al Tribunale di “ - revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'eccepito inadempimento della
Ditta opposta al contratto intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 1460 c.c., laddove si preveda che nei contratti a prestazione corrispettiva, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria;
sicché, tale prospettazione nonché la mancanza del ripristino dello status quo ante e di agibilità dei locali interessati ai lavori, derivante da responsabilità della pposta, appare come vizio di diritto CP_2 riconducibile all'art. 1667 c.c., con applicazione pratica degli estremi del c.d. “aliud pro alio”; ovvero, con qualsiasi altra formula;
- con vittoria delle spese e competenze tutte di lite, 15,00% per spese generali e fiscali”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, Controparte_1 previa concessione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con richiesta altresì di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 22 settembre 2021 celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare del procedimento, ritenendo che “l'opposizione non appare fondata su prova scritta né suscettibile di prognosi di accoglimento, alla luce delle eccezioni di prescrizione/decadenza sollevate dall'opposta” e rilevando che “viceversa, il credito dell'opposta può ritenersi
2 assistito da un fumus di sussistenza, alla luce del titolo contrattuale prodotto in atti
(doc. 1 fasc. opposta) e non essendo contestata, sul piano dell'an, l'avvenuta esecuzione dei lavori”, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i richiesti termini ex art. 183, co. VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19 aprile 2022, al cui esito, ritenute inammissibili le prove richieste dalle parti, ha formulato alle parti “la seguente proposta conciliativa: riconoscimento da parte dell'opponente del credito dell'opposta per euro 6.000,00 oltre ad un contributo di euro 1.500 a titolo di rimborso forfettario di spese di lite”.
Constatato all'udienza del 19 aprile 2023 il “fallimento del tentativo conciliativo” per mancata accettazione da parte dell'opponente, il precedente titolare della causa l'ha rinviata al 9 aprile 2025, che è stata in un primo momento differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024, all'udienza del 15 luglio 2026 e successivamente anticipata all'udienza odierna, con concessione di termine per l'eventuale deposito di note conclusive.
Quindi, alla odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez.
III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie di cui l'opponente ha reiterato la richiesta di ammissione, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione risulta infondata per le ragioni che di seguito si espongono.
Al fine di poter apprezzare le ragioni sottese al rigetto dell'opposizione spiegata da con conseguente integrale conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, giova ricostruire sinteticamente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n. 115/2021 emesso
(nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 3361/2021) in favore della società con il quale il Tribunale di Teramo ha Controparte_1 ingiunto al sig. di pagare la somma di € 6.600,00 (oltre interessi e spese Pt_1 della procedura monitoria).
3 A sostegno dell'opposizione, il sig. ha, in sostanza, sollevato Pt_1 eccezione ex art. 1460 c.c. nei confronti della società opposta, la quale, nel corso dei lavori edili dalla stessa espletati presso i locali di proprietà di esso opponente, sarebbe incorsa in una “serie di inadempienze”, che le “venivano contestate” (p. 2 citazione), posto che, contrariamente a quanto convenuto con la ditta opposta circa il ripristino nello stato originario dei locali oggetto di lavorazione, la società avrebbe invece provveduto a Controparte_1
“demolire il primo solaio del locale, facendolo rovinare a terra sul pavimento ivi insistente, causandone il totale ammaloramento;
inoltre, gli stessi locali venivano adoperati arbitrariamente quali rimessa per attrezzi di cantiere e dell'escavatore utilizzato per i lavori nonché della pala gommata e della minipala bobcat, la quale ultima peraltro veniva utilizzata dissennatamente sui pavimenti stessa” (p. 2 citazione), oltre ad aver lasciato “i locali con lavorazioni ancora da ultimare”, che per l'effetto “erano e sono di fatto inagibili, non avendo quest'ultima terminato ed ultimato il proprio dovuto intervento ripristinatore.”, essendo quindi “la mancanza di agibilità conseguente alla incompleta ristrutturazione” (p. 4 citazione);
l'opponente ha quindi invocato la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., osservando come “la mancanza del ripristino di agibilità, derivante da responsabilità della Ditta opposta, appare come vizio di diritto riconducibile all'art.
1667 c.c., con applicazione pratica degli estremi del c.d. “aliud pro alio” (p. 5 citazione).
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società Controparte_1 ha anzitutto evidenziato come ogni pretesa ad azione avversaria sia ormai irrimediabilmente prescritta, posto che la censura di inadempimento è stata formulata per la prima volta soltanto con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno procedimento, quindi a distanza di circa sette anni dall'ultimazione delle opere commissionate, senza alcuna precedente contestazione, né al momento della consegna, né negli anni successivi, neppure a fronte della diffida inviata al sig. in data 26 marzo 2019. A Pt_1 tal proposito, infatti, la società opposta evidenzia come controparte abbia volutamente sottaciuto il tipo di rapporto contrattuale esistente fra le stesse avente ad oggetto i lavori commissionati ed eseguiti, e cioè contratto di appalto, che è stato stipulato in data 2 agosto 2014 e nel quale sono specificate le lavorazioni da eseguirsi a cura di essa opposta, nonché il termine di
4 ultimazione, fissato per il 30 settembre 2014, eccependo quindi la decadenza del committente/opponente da ogni possibile contestazione, così come la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Inoltre, l'opposta ha contestato anche nel merito l'opposizione avversaria, siccome sfornita di qualsivoglia riscontro (fatta eccezione per due fotografie, che peraltro nulla provano in merito all'asserito “arbitrario” utilizzo del locale di proprietà del sig. ) ed evidenziando come, in Pt_1 realtà, i lavori oggetto di appalto siano stati tutti regolarmente eseguiti, con riconsegna nei termini pattuiti del locale in favore dell'opponente ed in assenza di contestazione di sorta da parte di quest'ultimo per ben sette anni.
Così ricostruite sinteticamente le posizioni delle parti e muovendo dal presupposto, documentalmente dimostrato, secondo cui il rapporto contrattuale sussistente fra le odierne parti processuali è regolato da un contratto di appalto, che è stato stipulato in data 2 agosto 2014 (cfr. doc. 1 – A allegato alla comparsa di costituzione), il Tribunale ritiene doveroso osservare, in via preliminare, che l'eccezione di inadempimento costituisce un istituto di carattere generale previsto dall'art. 1460 c.c. (a mente del quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”), che è applicabile anche in materia di appalto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive” (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. VI, n. 26365 del 26 novembre 2013).
Ancora, è doveroso ricordare che, in tema di disciplina specifica dell'appalto, l'art. 1667 c.c. (rubricato “Difformità e vizi dell'opera”), prevede che
“L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore” (comma I), “Il committente deve, a pena di decadenza,
5 denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati” (comma II), “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”
(comma III).
Ora, la società opposta afferma espressamente in comparsa che l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. proposta da parte opponente sarebbe “tardiva ed afflitta da decadenza, in quanto le supposte difformità di mancata esecuzione non sono mai state contestate, né alla consegna, né negli anni successivi”, oltre che “comunque infondata (n.d.r.: profilo, quest'ultimo, su cui si tornerà nel prosieguo) ed infatti senza riscontro di sorta, riferita a ritenute mancate esecuzioni, mai convenute, e comunque non anche previste nel contratto da cui origina la pretesa di pagamento;
ed invero persino incompatibili con il contratto stesso” (cfr.
p. 7 e p. 8 comparsa di costituzione).
Quindi, in sostanza, dal tenore della difesa coltivata, sembrerebbe che l'opposta sostenga che l'eccezione ex art. 1460 c.c. sia sì applicabile anche in presenza di un contratto di appalto, ma che essa soggiaccia a tutti gli stringenti termini previsti dalla disciplina speciale in tema di contratto di appalto sopra richiamata (i.e. l'art. 1667 c.c.) e riportata infatti anche nella stessa comparsa di costituzione (in particolare a pagina 4).
Senonché, al riguardo, la Corte di Cassazione, sul presupposto che l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. è espressione di un principio generale in materia di contratti, ha chiarito che, “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può
– al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via
6 riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 9333 del 17 maggio 2004).
Ancora, “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.” (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 7041 del 9 marzo 2023).
Ora, come condivisibilmente osservato dalla più recente giurisprudenza di merito che ha richiamato, confermandone la portata, anche la citata pronuncia di legittimità n. 7041/2023, i vizi riferiti (solo) in sede dell'odierno procedimento dalla parte opponente/committente “non possono giustificare il rifiuto del pagamento del corrispettivo ex art. 1460 cc, in quanto non è stata effettuata una tempestiva denuncia di essi.”: occorre sottolineare infatti “che la garanzia per i vizi di cui all'art. 1667 cc può essere fatta valere, oltre che in via di azione, anche in via di eccezione dal committente. Infatti, quest'ultimo, qualora sia convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo può sempre far valere la garanzia, sempre che le difformità o i vizi siano stati denunciati entro il termine previsto a pena di decadenza. Ora, la disciplina di cui all'art. 1667 cc è espressiva di un principio generale dell'ordinamento in materia di contratti, applicabile di conseguenza anche all'ipotesi disciplinata dall'art. 1669 cc, cosicché si deve ritenere che il committente possa certamente far valere la garanzia di cui alla norma citata in via di eccezione per paralizzare la domanda di adempimento al pagamento del prezzo proposta dall'appaltatore anche se la relativa azione è prescritta, sempre che, tuttavia, risulti che il committente abbia tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi entro un anno dalla scoperta.”
Dunque, sulla scorta della giurisprudenza e di legittimità e di merito sopra richiamate, è possibile sostenere che il committente, nel momento in cui decida di agire in giudizio contro l'appaltatore, deve rispettare rigorosamente
7 i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla disciplina di cui agli artt.
1667 ss. c.c.; nell'ipotesi in cui invece il committente intenda far valere la garanzia per vizi come eccezione - e quindi la invochi al fine di opporsi, paralizzandola, ad una richiesta di pagamento del prezzo avanzata dall'appaltatore, come nel caso di specie -, il termine di prescrizione non si applica allo stesso modo, nel senso che il committente può comunque opporsi ad una simile richiesta di pagamento sollevando l'eccezione relativi ai vizi (in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, che viene in sostanza richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c.) anche se la relativa azione è prescritta, “sempre che, tuttavia, risulti che il committente abbia tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi entro un anno dalla scoperta” e quindi sempre che sia stata effettuata una denuncia tempestiva dei vizi (cfr.
Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1528 del 7 agosto 2024).
Risulta, pertanto, essenziale - se non dirimente - per il committente, al fine di poter far valere la garanzia in via di eccezione (anche se è decaduto dal termine in via di azione), il rispetto di quello previsto dalla legge per la denuncia dei relativi vizi, circostanza questa che, tuttavia, nel caso per cui è processo, non ricorre affatto, posto che il sig. non ha tempestivamente Pt_1 denunciato all'appaltatore, né formulato, alcun tipo di contestazione circa la presenza di difetti, danni da esecuzione o mancate esecuzioni e/o difformità delle lavorazioni, né all'epoca della riconsegna dell'immobile (2014), né successivamente, né a fronte della fattura n. 52/2015 emessa dalla società opposta per il compenso convenuto, a corpo, per le opere realizzato, ed ancora neppure a seguito della formale contestazione e diffida di pagamento dell'importo insoluto formulata in data 26 marzo 2019 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio), che è stata ricevuta dal sig. (il quale infatti la cita persino Pt_1 nel proprio libello oppositivo), ma alla quale nessuna risposta e/o contestazione
è mai seguita.
Ne consegue che, in assenza di tempestiva denuncia da parte del sig.
(in alcun modo dimostrata), questi, in veste di parte committente, è Pt_1 irrimediabilmente decaduto dal diritto di far valere, in via di eccezione, la garanzia ex art. 1667 c.c., con conseguente rigetto della opposizione dallo stesso spiegata, posto che, da un lato, quest'ultima si regge esclusivamente sulla eccezione de qua, e, dall'altro lato e dal canto suo, la società opposta, in veste di
8 attore sostanziale, ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio sulla medesima incombente, avendo documentalmente dimostrato il titolo contrattuale a fondamento della richiesta ingiuntiva (i.e. il contratto di appalto stipulato in data 2 agosto 2014, cfr. doc. 1 – A allegato alla comparsa di costituzione), il quale specifica le lavorazioni commissionatele ed il relativo corrispettivo per la somma di € 6.600,00 (i.e. € 6.000,00, oltre IVA in misura del
10%) e la fattura n. 52/2015 emessa per tale importo.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della stessa, che era stato già dichiarato, con provvedimento emesso dal precedente titolare del procedimento in data 23 settembre 2021, provvisoriamente esecutivo e che, per l'effetto, deve considerarsi ora definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1004/2021 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 115/2021 (emesso dal Tribunale di
Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 3361/2020) oggetto della presente opposizione, dichiarato già provvisoriamente esecutivo in data 23 settembre 2021, e da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
9 2. CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 540,00.
Così deciso in Teramo, ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 28 aprile 2025, esaurita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1004 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TE) il 4 agosto 1947, residente a [...] alla C.da Acquaviva snc, elettivamente domiciliato a Chieti, al Corso Marrucino, n. 153, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Di Loreto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente - contro
(C. F. e P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede a Teramo – Loc. Ponte Vezzola, elettivamente domiciliata a Teramo, in via F. Savini, n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Mirco Di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 28 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo,
[...]
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ Controparte_1 [...]
) ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 115/2021 nei CP_1 confronti di , con cui è stato intimato a quest'ultimo il Parte_1 pagamento della somma di € 6.600,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria e ulteriori occorrende) dovuta per mancato saldo della fattura n.
52/2015.
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 3 febbraio 2021 e notificato in data 9 febbraio 2021, il sig. ha spiegato rituale Pt_1 opposizione con atto di citazione, notificato in data 22 marzo 2021, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto al Tribunale di “ - revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'eccepito inadempimento della
Ditta opposta al contratto intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 1460 c.c., laddove si preveda che nei contratti a prestazione corrispettiva, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria;
sicché, tale prospettazione nonché la mancanza del ripristino dello status quo ante e di agibilità dei locali interessati ai lavori, derivante da responsabilità della pposta, appare come vizio di diritto CP_2 riconducibile all'art. 1667 c.c., con applicazione pratica degli estremi del c.d. “aliud pro alio”; ovvero, con qualsiasi altra formula;
- con vittoria delle spese e competenze tutte di lite, 15,00% per spese generali e fiscali”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, Controparte_1 previa concessione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con richiesta altresì di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 22 settembre 2021 celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare del procedimento, ritenendo che “l'opposizione non appare fondata su prova scritta né suscettibile di prognosi di accoglimento, alla luce delle eccezioni di prescrizione/decadenza sollevate dall'opposta” e rilevando che “viceversa, il credito dell'opposta può ritenersi
2 assistito da un fumus di sussistenza, alla luce del titolo contrattuale prodotto in atti
(doc. 1 fasc. opposta) e non essendo contestata, sul piano dell'an, l'avvenuta esecuzione dei lavori”, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i richiesti termini ex art. 183, co. VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19 aprile 2022, al cui esito, ritenute inammissibili le prove richieste dalle parti, ha formulato alle parti “la seguente proposta conciliativa: riconoscimento da parte dell'opponente del credito dell'opposta per euro 6.000,00 oltre ad un contributo di euro 1.500 a titolo di rimborso forfettario di spese di lite”.
Constatato all'udienza del 19 aprile 2023 il “fallimento del tentativo conciliativo” per mancata accettazione da parte dell'opponente, il precedente titolare della causa l'ha rinviata al 9 aprile 2025, che è stata in un primo momento differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024, all'udienza del 15 luglio 2026 e successivamente anticipata all'udienza odierna, con concessione di termine per l'eventuale deposito di note conclusive.
Quindi, alla odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez.
III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie di cui l'opponente ha reiterato la richiesta di ammissione, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione risulta infondata per le ragioni che di seguito si espongono.
Al fine di poter apprezzare le ragioni sottese al rigetto dell'opposizione spiegata da con conseguente integrale conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, giova ricostruire sinteticamente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n. 115/2021 emesso
(nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 3361/2021) in favore della società con il quale il Tribunale di Teramo ha Controparte_1 ingiunto al sig. di pagare la somma di € 6.600,00 (oltre interessi e spese Pt_1 della procedura monitoria).
3 A sostegno dell'opposizione, il sig. ha, in sostanza, sollevato Pt_1 eccezione ex art. 1460 c.c. nei confronti della società opposta, la quale, nel corso dei lavori edili dalla stessa espletati presso i locali di proprietà di esso opponente, sarebbe incorsa in una “serie di inadempienze”, che le “venivano contestate” (p. 2 citazione), posto che, contrariamente a quanto convenuto con la ditta opposta circa il ripristino nello stato originario dei locali oggetto di lavorazione, la società avrebbe invece provveduto a Controparte_1
“demolire il primo solaio del locale, facendolo rovinare a terra sul pavimento ivi insistente, causandone il totale ammaloramento;
inoltre, gli stessi locali venivano adoperati arbitrariamente quali rimessa per attrezzi di cantiere e dell'escavatore utilizzato per i lavori nonché della pala gommata e della minipala bobcat, la quale ultima peraltro veniva utilizzata dissennatamente sui pavimenti stessa” (p. 2 citazione), oltre ad aver lasciato “i locali con lavorazioni ancora da ultimare”, che per l'effetto “erano e sono di fatto inagibili, non avendo quest'ultima terminato ed ultimato il proprio dovuto intervento ripristinatore.”, essendo quindi “la mancanza di agibilità conseguente alla incompleta ristrutturazione” (p. 4 citazione);
l'opponente ha quindi invocato la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., osservando come “la mancanza del ripristino di agibilità, derivante da responsabilità della Ditta opposta, appare come vizio di diritto riconducibile all'art.
1667 c.c., con applicazione pratica degli estremi del c.d. “aliud pro alio” (p. 5 citazione).
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società Controparte_1 ha anzitutto evidenziato come ogni pretesa ad azione avversaria sia ormai irrimediabilmente prescritta, posto che la censura di inadempimento è stata formulata per la prima volta soltanto con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno procedimento, quindi a distanza di circa sette anni dall'ultimazione delle opere commissionate, senza alcuna precedente contestazione, né al momento della consegna, né negli anni successivi, neppure a fronte della diffida inviata al sig. in data 26 marzo 2019. A Pt_1 tal proposito, infatti, la società opposta evidenzia come controparte abbia volutamente sottaciuto il tipo di rapporto contrattuale esistente fra le stesse avente ad oggetto i lavori commissionati ed eseguiti, e cioè contratto di appalto, che è stato stipulato in data 2 agosto 2014 e nel quale sono specificate le lavorazioni da eseguirsi a cura di essa opposta, nonché il termine di
4 ultimazione, fissato per il 30 settembre 2014, eccependo quindi la decadenza del committente/opponente da ogni possibile contestazione, così come la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Inoltre, l'opposta ha contestato anche nel merito l'opposizione avversaria, siccome sfornita di qualsivoglia riscontro (fatta eccezione per due fotografie, che peraltro nulla provano in merito all'asserito “arbitrario” utilizzo del locale di proprietà del sig. ) ed evidenziando come, in Pt_1 realtà, i lavori oggetto di appalto siano stati tutti regolarmente eseguiti, con riconsegna nei termini pattuiti del locale in favore dell'opponente ed in assenza di contestazione di sorta da parte di quest'ultimo per ben sette anni.
Così ricostruite sinteticamente le posizioni delle parti e muovendo dal presupposto, documentalmente dimostrato, secondo cui il rapporto contrattuale sussistente fra le odierne parti processuali è regolato da un contratto di appalto, che è stato stipulato in data 2 agosto 2014 (cfr. doc. 1 – A allegato alla comparsa di costituzione), il Tribunale ritiene doveroso osservare, in via preliminare, che l'eccezione di inadempimento costituisce un istituto di carattere generale previsto dall'art. 1460 c.c. (a mente del quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”), che è applicabile anche in materia di appalto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive” (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. VI, n. 26365 del 26 novembre 2013).
Ancora, è doveroso ricordare che, in tema di disciplina specifica dell'appalto, l'art. 1667 c.c. (rubricato “Difformità e vizi dell'opera”), prevede che
“L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore” (comma I), “Il committente deve, a pena di decadenza,
5 denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati” (comma II), “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”
(comma III).
Ora, la società opposta afferma espressamente in comparsa che l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. proposta da parte opponente sarebbe “tardiva ed afflitta da decadenza, in quanto le supposte difformità di mancata esecuzione non sono mai state contestate, né alla consegna, né negli anni successivi”, oltre che “comunque infondata (n.d.r.: profilo, quest'ultimo, su cui si tornerà nel prosieguo) ed infatti senza riscontro di sorta, riferita a ritenute mancate esecuzioni, mai convenute, e comunque non anche previste nel contratto da cui origina la pretesa di pagamento;
ed invero persino incompatibili con il contratto stesso” (cfr.
p. 7 e p. 8 comparsa di costituzione).
Quindi, in sostanza, dal tenore della difesa coltivata, sembrerebbe che l'opposta sostenga che l'eccezione ex art. 1460 c.c. sia sì applicabile anche in presenza di un contratto di appalto, ma che essa soggiaccia a tutti gli stringenti termini previsti dalla disciplina speciale in tema di contratto di appalto sopra richiamata (i.e. l'art. 1667 c.c.) e riportata infatti anche nella stessa comparsa di costituzione (in particolare a pagina 4).
Senonché, al riguardo, la Corte di Cassazione, sul presupposto che l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. è espressione di un principio generale in materia di contratti, ha chiarito che, “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può
– al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via
6 riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 9333 del 17 maggio 2004).
Ancora, “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.” (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 7041 del 9 marzo 2023).
Ora, come condivisibilmente osservato dalla più recente giurisprudenza di merito che ha richiamato, confermandone la portata, anche la citata pronuncia di legittimità n. 7041/2023, i vizi riferiti (solo) in sede dell'odierno procedimento dalla parte opponente/committente “non possono giustificare il rifiuto del pagamento del corrispettivo ex art. 1460 cc, in quanto non è stata effettuata una tempestiva denuncia di essi.”: occorre sottolineare infatti “che la garanzia per i vizi di cui all'art. 1667 cc può essere fatta valere, oltre che in via di azione, anche in via di eccezione dal committente. Infatti, quest'ultimo, qualora sia convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo può sempre far valere la garanzia, sempre che le difformità o i vizi siano stati denunciati entro il termine previsto a pena di decadenza. Ora, la disciplina di cui all'art. 1667 cc è espressiva di un principio generale dell'ordinamento in materia di contratti, applicabile di conseguenza anche all'ipotesi disciplinata dall'art. 1669 cc, cosicché si deve ritenere che il committente possa certamente far valere la garanzia di cui alla norma citata in via di eccezione per paralizzare la domanda di adempimento al pagamento del prezzo proposta dall'appaltatore anche se la relativa azione è prescritta, sempre che, tuttavia, risulti che il committente abbia tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi entro un anno dalla scoperta.”
Dunque, sulla scorta della giurisprudenza e di legittimità e di merito sopra richiamate, è possibile sostenere che il committente, nel momento in cui decida di agire in giudizio contro l'appaltatore, deve rispettare rigorosamente
7 i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla disciplina di cui agli artt.
1667 ss. c.c.; nell'ipotesi in cui invece il committente intenda far valere la garanzia per vizi come eccezione - e quindi la invochi al fine di opporsi, paralizzandola, ad una richiesta di pagamento del prezzo avanzata dall'appaltatore, come nel caso di specie -, il termine di prescrizione non si applica allo stesso modo, nel senso che il committente può comunque opporsi ad una simile richiesta di pagamento sollevando l'eccezione relativi ai vizi (in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, che viene in sostanza richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c.) anche se la relativa azione è prescritta, “sempre che, tuttavia, risulti che il committente abbia tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi entro un anno dalla scoperta” e quindi sempre che sia stata effettuata una denuncia tempestiva dei vizi (cfr.
Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1528 del 7 agosto 2024).
Risulta, pertanto, essenziale - se non dirimente - per il committente, al fine di poter far valere la garanzia in via di eccezione (anche se è decaduto dal termine in via di azione), il rispetto di quello previsto dalla legge per la denuncia dei relativi vizi, circostanza questa che, tuttavia, nel caso per cui è processo, non ricorre affatto, posto che il sig. non ha tempestivamente Pt_1 denunciato all'appaltatore, né formulato, alcun tipo di contestazione circa la presenza di difetti, danni da esecuzione o mancate esecuzioni e/o difformità delle lavorazioni, né all'epoca della riconsegna dell'immobile (2014), né successivamente, né a fronte della fattura n. 52/2015 emessa dalla società opposta per il compenso convenuto, a corpo, per le opere realizzato, ed ancora neppure a seguito della formale contestazione e diffida di pagamento dell'importo insoluto formulata in data 26 marzo 2019 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio), che è stata ricevuta dal sig. (il quale infatti la cita persino Pt_1 nel proprio libello oppositivo), ma alla quale nessuna risposta e/o contestazione
è mai seguita.
Ne consegue che, in assenza di tempestiva denuncia da parte del sig.
(in alcun modo dimostrata), questi, in veste di parte committente, è Pt_1 irrimediabilmente decaduto dal diritto di far valere, in via di eccezione, la garanzia ex art. 1667 c.c., con conseguente rigetto della opposizione dallo stesso spiegata, posto che, da un lato, quest'ultima si regge esclusivamente sulla eccezione de qua, e, dall'altro lato e dal canto suo, la società opposta, in veste di
8 attore sostanziale, ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio sulla medesima incombente, avendo documentalmente dimostrato il titolo contrattuale a fondamento della richiesta ingiuntiva (i.e. il contratto di appalto stipulato in data 2 agosto 2014, cfr. doc. 1 – A allegato alla comparsa di costituzione), il quale specifica le lavorazioni commissionatele ed il relativo corrispettivo per la somma di € 6.600,00 (i.e. € 6.000,00, oltre IVA in misura del
10%) e la fattura n. 52/2015 emessa per tale importo.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della stessa, che era stato già dichiarato, con provvedimento emesso dal precedente titolare del procedimento in data 23 settembre 2021, provvisoriamente esecutivo e che, per l'effetto, deve considerarsi ora definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1004/2021 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 115/2021 (emesso dal Tribunale di
Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 3361/2020) oggetto della presente opposizione, dichiarato già provvisoriamente esecutivo in data 23 settembre 2021, e da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
9 2. CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 540,00.
Così deciso in Teramo, ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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