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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/08/2024, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
R.G. 437/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 437/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.4.2024, e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARI MARZIO presso il cui studio Parte_1 in Perugia, Via Baldo n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attore E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BECECCO PATRIZIA, presso il cui studio in Terni, Via L. Lanzi n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: responsabilità professionale CONCLUSIONI:
- per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni Gi designando In Via Istruttoria Disporre il rinnovo della CTU medica, con sostituzione dei CCTTUU precedentemente nominati, risultando inaccettabili sia le conclusioni rese nell'elaborato depositato che le risposte alle successive precisazioni del giudicante per i motivi già espressi in atti. Nel merito Accertare la responsabilità della , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto condannare l , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice a causa e per effetto del ritardo e dell'errato intervento, come esposto in narrativa, nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese generali”.
- per la convenuta: “Si insiste, quindi, per l'integrale rigetto della domanda attorea e contestuale accertamento della mancanza di responsabilità dei Sanitari della convenuta per i fatti oggetto di causa e in ogni caso, CP_2 della carenza del nesso causale tra la condotta degli stessi ed il danno lamentato. In subordine, nella non creduta ipotesi di accertate responsabilità dei chiede qualificarsi, in capo ai medesimi, una responsabilità colposa CP_2 di tipo lieve con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c., cit.. In via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di accertate responsabilità, rigettarsi e/o ridursi le pretese avanzate e liquidarsi il danno secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta. Con vittoria di
1 spese di lite. In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze di parte attrice e ci si oppone alla rinnovazione della CTU”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 22.2.2021 evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Terni l' per ivi sentir Controparte_1 accertare la responsabilità della convenuta, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore a causa del ritardato e dell'errato intervento chirurgico eseguito il 24.10.2016 presso l'Ospedale di Foligno, maggiorati per effetto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dal sinistro sino al soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese processuali. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attore sosteneva che i sanitari dell'Ospedale di Foligno si erano resi responsabili di un tardivo ed incongruo intervento chirurgico di etmoidectomia, resezione sottomucosa del setto nasale e turbinectomia mediante diatermia/criochirurgia eseguito sul paziente il 24.10.2016, per effetto del quale quest'ultimo aveva subito una perdita del gusto e dell'olfatto. A sostegno dell'assunto, esponeva che in data 21.4.2015 aveva eseguito una visita specialistica presso la S.C. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Foligno, nel corso della quale gli era stata diagnosticata un'ostruzione nasale e a cui era seguito un esame TC del massiccio facciale il successivo 6.5.2015, da cui era emersa una deviazione del setto nasale. All'esito di una successiva visita specialistica del 30.6.2015 presso la struttura ospedaliera di Foligno U.O. Otorinolaringoiatria l'attore era stato inserito, con diagnosi di sinusite etmoido mascellare bilaterale e deviosetto, in lista d'attesa (lettera C) per una settoplastica FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) da eseguire entro 180 giorni, con data di ricovero prevista per il 27.12.2015. Deduceva, però, che l'Ospedale non aveva poi rispettato tale tempistica. Ed anzi, in data 27.9.2016 era stato trasportato in ambulanza in Pronto Soccorso e poi ricoverato presso la U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Foligno con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta in pz fumatore con asma bronchiale allergico (in immunoterapia) e cardiopatia ipertensiva”, da cui era stato dimesso il successivo 3.10.2016. Era stato, poi, convocato il 24.10.2016 per essere ricoverato presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Foligno ed ivi sottoposto al previsto intervento chirurgico di etmoidectomia, con resezione sottomucosa del setto nasale e turbinectomia, da eseguire mediante diatermia o criochirurgia. Sosteneva che l'insufficienza respiratoria che lo aveva condotto in Pronto Soccorso era dovuta al mancato intervento chirurgico per poliposi nel termine stabilito. Nonostante l'intervento chirurgico del 24.10.2016, inoltre, gli era permasta una sintomatologia algodisfunzionale ed una iposmia. Pertanto, l'attore si era recato presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale “San Luca” della CP_1
2 di Lucca, ove, riscontrata una recidiva di poliposi naso-sinusale, gli era stata consigliata terapia topica,
[...] con controllo a 2-3 mesi, e, poi, in data 5.2.2018, era stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, all'esito del quale era stato dimesso con diagnosi di “recidiva di poliposi naso-sinusale”. A tale nuovo intervento erano seguiti controlli specialistici - l'ultimo a novembre 2019 – da cui era emersa una piccola recidiva a destra e piccolissime recidive a sinistra. Alla luce di tali premesse, sosteneva che l'intervento chirurgico di e settoturbinoplastica Pt_1 CP_3
(in anestesia generale) era stato tardivamente eseguito presso l Controparte_4
– tanto che, nelle more, aveva sofferto di un'insufficienza respiratoria acuta - e, comunque,
[...] che si era dimostrato, oltre che inefficace (per aver reso necessario un secondo intervento), anche dannoso. In particolare, lamentava di aver patito un danno biologico legato alla perdita irreversibile del gusto e dell'olfatto (anosmia e ageusia totali), oltre ad un pregiudizio morale, e di aver diritto al risarcimento di tali danni, necessariamente da personalizzare in base al caso concreto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.6.2021 - in vista della prima udienza del 16.6.2021 - si costituiva in giudizio l' Controparte_1
2
[...] chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata o, in subordine, di ridurre la pretesa creditoria avanzata. Il tutto con vittoria delle spese di lite. A tal fine, la convenuta evidenziava che non poteva essere mossa alcuna censura al personale sanitario dell'Ospedale di Foligno né in punto di diagnosi, né di esecuzione dell'intervento chirurgico del 24.10.2016, in quanto privo di complicanze e con decorso post-operatorio normale. Secondo la ricostruzione della l'intervento non era stato eseguito tardivamente e, comunque, l'attore non Pt_2 aveva dedotto di aver patito danni a causa del decorso temporale tra la data preventivata e quella effettiva dell'intervento, non essendo stato lamentato un peggioramento delle condizioni di salute specificamente derivante da tale ritardo. Inoltre, segnalava che l'attore era affetto da una malattia cronica rispetto alla quale il trattamento chirurgico non avrebbe potuto essere risolutivo. Pertanto, l'intervento in discussione non poteva ritenersi inadeguato per il sol fatto della ricomparsa del medesimo quadro di poliposi naso-sinusale a distanza di breve tempo. Argomentava, richiamando letteratura scientifica, che il 20% dei pazienti sottoposti a tale intervento necessita di una revisione e che tale percentuale aumenta in caso di rinosinusite cronica del paziente. Sottolineava, poi, che il giorno dell'intervento l'attore era stato reso edotto che tra le complicanze funzionali vi erano anche la perdita e/o la riduzione dell'olfatto. Pertanto, sosteneva che l'intervento era stato eseguito nel rispetto delle linee guida e che le complicanze sorte non potevano ascriversi ad una condotta colposa dei sanitari, bensì ai rischi (noti all'attore) legati alla tipologia di intervento eseguito. Da ultimo, censurava l'indeterminatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal
. Pt_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo c.t.u. medico-legale. Con ordinanza del 21.12.2022 venivano richiesti chiarimenti scritti ai c.t.u. in ordine alla consulenza depositata il 28.10.2022, poi depositati in data 3.2.2023. Con successiva ordinanza del 6.3.2024, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., il Giudice sollevava officiosamente la questione relativa all'applicabilità dell'art. 2236 c.c. al caso di specie, assegnando alle parti termine di 30 giorni per il deposito di note difensive sul punto. Successivamente, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.4.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le rispettive note di trattazione scritta, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni) e memorie di replica (20 giorni).
2. Anzitutto, va dato atto della procedibilità della domanda giudiziale, avendo l'attore previamente esperito un tentativo di mediazione con la convenuta dinanzi all'organismo di mediazione forense territorialmente competente e ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017 (Gelli- Bianco) nella formulazione vigente ratione temporis (cfr. all. T citazione – verbale con esito negativo del
3.9.2020).
3. Prima di esaminare compiutamente il merito, è opportuno svolgere alcune considerazioni, rilevanti anche in punto di ripartizione dell'onere probatorio. Va, infatti, ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria (cfr. ex multis Cass. n. 4058/2005) va inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale (cfr. Cass., S.U. n. 577/2008), con conseguente applicazione dei correlativi regimi di ripartizione dell'onere probatorio, del grado della colpa e della prescrizione. La fonte di tale tipo di responsabilità riposa nella conclusione, al momento dell'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, di un contratto di prestazione d'opera atipico (contratto di spedalità), da cui sorge per la struttura sia l'obbligo di adempiere prestazioni principali di natura sanitaria, sia prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere. Pertanto, la struttura
3 risponde sia per inadempimenti propri, sia per quelli direttamente imputabili ai medici di cui si avvale, in virtù dell'art. 1228 c.c. in tema di responsabilità per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Premesso, poi, che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 28994/2019) ha chiarito che le norme sostanziali contenute nella Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) non possono essere applicate retroattivamente a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore (1.4.2017) nel caso di specie, in ragione del tempo in cui si sono verificati i fatti in discussione (24.10.2016), trova applicazione il Decreto AL (D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012). Considerato, allora, che il D.L. AL non conteneva alcun espresso inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria sono pienamente applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza e poc'anzi richiamati. Così ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, passando alla distribuzione dell'onere probatorio va ricordato che “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, solo ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704/2018; conf. Cass. n. 26700/2018 e Cass. nn. 28991 e 28992 dell'11.11.2019). In sostanza, il danneggiato è esonerato dal provare la negligenza del sanitario, potendosi limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del personale di cui si è avvalso la struttura, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto di spedalità e a dimostrare il nesso causale tra l'azione e/o l'omissione dei sanitari ed il danno-evento lamentato. Una volta dimostrato il nesso eziologico, grava sulla struttura convenuta dimostrare che l'inadempimento non è fonte di risarcimento del danno ex artt. 1218 o 1228 c.c. poiché il danno-evento è dovuto ad una causa non imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia. A tal fine, è necessario che la convenuta dimostri la correttezza della diagnosi e del trattamento sanitario eseguito ovvero dell'insussistenza dell'omissione addebitata. Si noti, infine, che, in tema di contratto di prestazione d'opera ex art. 2236 c.c., il giudice può rilevare officiosamente che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 13874/2020).
4. Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche ora richiamate, va rilevato che non è in discussione il rapporto negoziale intercorso tra le parti, sorto con l'accettazione di Parte_1
presso il nosocomio di Foligno dapprima in data 30.6.2015, allorquando veniva prescritto e
[...] programmato un intervento chirurgico di settoplastica e FESS, e poi il successivo 24.10.2016 per eseguire l'intervento in questione.
5. Passando, ora, al vaglio i profili di inadempimento censurati dall'attore va osservato quanto segue. Quanto alla consulenza tecnica espletata, va richiamato il principio secondo cui il giudice che ritiene convincenti le conclusioni dei c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, posto che l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n.
4 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso di specie, la c.t.u., anche alla luce dei chiarimenti resi dal collegio in data 3.2.2023, appare condivisibile nelle sue conclusioni, in quanto immune da vizi logici e metodologici nel ragionamento che le supportano e frutto di un motivato iter logico-espositivo. Pertanto, si è ritenuta non necessaria la rinnovazione della perizia, richiesta, invece, dall'attore anche in sede di precisazione delle conclusioni. Premesso ciò, va osservato che, in base alla documentazione clinica in atti (cfr. all. B citazione), nel maggio 2015 l'attore risultava affetto da una “marcata deviazione sinistro-convessa del setto nasale” e che “le celle etmoidali
[erano] completamente occupate da tessuto a densità delle parti molli di tipo polipoide che si estende[va] in basso ad occupare parzialmente le fosse nasali, soprattutto la sinistra […], mentre in alto raggiunge[va] e occupa[va] pressoché completamente i seni frontali con obliterazione dei recessi frontonasali”, oltre ad un “marcato ispessimento infiammatorio cronico del rivestimento mucoso di entrambi i seni mascellari” ed un “lieve ispessimento infiammatorio cronico […] del rivestimento mucoso del seno sfenoidale”. Pertanto, data la diagnosi di “sinusite etnoido mascellare bil. - deviosetto”, in data 30.6.2015 il paziente era stato inserito in lista di ricovero, con priorità di classe C, per un intervento chirurgico di settoplastica e FESS, da eseguire entro 180 giorni e, quindi, entro il 27.12.2015 (cfr. all. C citazione). I c.t.u. nominati dal Tribunale hanno descritto la “rinosinusite cronica con poliposi naso-sinusale” come una
“condizione infiammatoria cronica della mucosa naso-sinusale […] che si associa, frequentemente, a comorbidità come asma e intolleranza ai FANS”, avendo un “notevole impatto sulla qualità della vita dei pazienti” (cfr. pag. 12 c.t.u.). Analizzando quest'ultimo aspetto è emerso che “un'infiammazione rinosinusale cronica porta a modificazioni anatomiche della mucosa, nonché ad alterazioni della normale fisiologia nasale, tra cui la funzione di difesa aspecifica sostenuta dal sistema muco-ciliare” (cfr. pag. 17 c.t.u.). Ed ancora, premesso che “il quadro sintomatologico è dipendente dal grado di ostruzione nasale”, “i sintomi più precoci della poliposi nasale sono simili a quelli delle riniti vasomotorie e si originano perché i polipi impediscono il normale flusso aereo nasale. Il paziente presenta ostruzione nasale a carattere peggiorativo, rinolalia chiusa, diminuzione dell'olfatto, cefalea, rinorrea mucosa o purulenta anteriore e posteriore. L'eccessivo accrescimento dei polipi può anche determinare un'ostruzione nasale totale e impedimento al drenaggio dei seni paranasali con sinusite secondaria.” (cfr. pag. 18 c.t.u.). In sostanza, “i disturbi dell'olfatto sono molto comuni nei pazienti affetti da questa patologia. […] I disturbi olfattivi possono essere distinti in una iposmia (riduzione parziale dell'olfatto) ed in una anosmia (perdita totale dell'olfatto)” (cfr. pag. 19 c.t.u.). E' quindi un dato scientifico noto che “i pazienti affetti da rinosinusite cronica con poliposi nasale soffr[a]no, frequentemente, di disturbi dell'olfatto” (cfr. pag. 19 c.t.u.), poiché esiste “una correlazione tra disturbi dell'olfatto ed infiammazione, soprattutto concernente gli infiltrati eosinofili e delle mast-cellule” (cfr. pag. 20 c.t.u.), con la precisazione che “uno studio longitudinale ha dimostrato che l'eosinofilia nasale rappresenta un fattore predittivo negativo per il recupero dell'olfatto dopo la chirurgia” (cfr. pag. 19 c.t.u.). Passando ad altro aspetto della patologia da cui era affetto prima Parte_1 dell'intervento del 24.10.2016, i c.t.u. hanno sottolineato che “la poliposi naso-sinusale è una malattia […] recidivante”, poiché “per quanto accuratamente e radicalmente i polipi possano essere trattati chirurgicamente esistono alte probabilità di una recidiva”, stimando l'incidenza “tra il 10% e il 50% indipendentemente dalla tecnica chirurgica adottata e dal buon esito dell'intervento” (cfr. pag. 23 c.t.u.). Pertanto, per prevenire le recidive che possono insorgere anche dopo l'intervento chirurgico si reputa fondamentale il prosieguo di una terapia farmacologica di mantenimento (cfr. pag. 23 c.t.u.), così da poter giungere ad una diagnosi precoce che consente “di affrontare la recidiva con tecniche di chirurgia mini-invasiva (chirurgia endoscopica laser assistita o con micro- debrider), ambulatorialmente ed in anestesia locale” (cfr. pag. 24 c.t.u.). In sintesi, i c.t.u. hanno definito la patologia dell'attore come “raramente […] suscettibile di terapia definitiva” (cfr. pag. 24 c.t.u.). Inoltre, si tratterebbe di una condizione patologica complessa per via della sua patogenesi sconosciuta, nonché per le difficoltà di trattamento e le frequenti recidive (cfr. pag. 12 c.t.u.).
5 I polipi, in quanto “espressione di un'alterazione diffusa della mucosa nasale” (cfr. pag. 13 c.t.u.), sono raramente singoli, con la precisazione che “i seni mascellare e frontale sono interessati soltanto quando è presente una contemporanea patologia etmoidale” (cfr. pag. 14 c.t.u.). I c.t.u. hanno affermato che “a tutt'oggi non esiste dimostrazione di un'eziologia unica per tale patologia nasale, bensì si ritiene che i polipi nasali siano una risposta relativamente omogenea della mucosa nasosinusale a molteplici fattori causali in grado di determinare una infiammazione cronica” (cfr. pag. 15 c.t.u.). Anzitutto, “i polipi originano nei ristretti spazi dell'etmoide e accrescendosi devono, a causa dei limiti anatomici, seguire il percorso di minore resistenza che li porta a estroflettersi nei meati medio o inferiore. Qui si ingrandiscono sia per effetto della gravità, con organizzazione ed edema in masse polipoidi, sia per aspirazione secondaria alla pressione negativa determinata dal flusso aereo (effetto Bernoulli) sulle pareti laterali delle fosse nasali. Il blocco degli osti sinusali da parte del polipo induce ipossia e stasi endosinusale, che aumentano l'edema” (cfr. pag. 18 c.t.u).
“L'estensione della patologia mostra un'ampia varietà di situazioni che vanno dai polipi isolati alla poliposi massiva che riempie completamente le fosse nasali e le cavità paranasali” (cfr. pag. 19 c.t.u). Così ricostruita la patologia da cui era affetto l'attore, gli ausiliari del Tribunale hanno precisato che
“nessuna terapia a tutt'oggi consente di curare la poliposi nasale agendo in modo preciso sull'eziologia, lo scopo del trattamento è quello di alleviare i sintomi del paziente ricostituendo la pervietà' aerea rinosinusale, riducendo la rinorrea e la congestione nasale, migliorando l'iposmia e prevenendo le recidive”, poiché “il miglioramento delle condizioni rinosinusali comporta spesso una riduzione delle sovrainfezioni e un miglioramento della possibile sintomatologia broncopolmonare eventualmente associata” (cfr. pag. 21 c.t.u.). Ebbene, in caso di inefficacia di terapie mediche, secondo il collegio peritale si può fare ricorso alla “terapia chirurgica funzionale endoscopica” (cfr. pag. 22 c.t.u.), nota come FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery), a cui è stato, infatti, sottoposto l'attore presso l'Ospedale di Foligno in data 24.10.2016 e di cui è stata censurata la tardività ed imperita esecuzione. Poiché tale intervento “permette di rimuovere il tessuto infiammatorio, alleviando la sintomatologia ostruttiva nasale e potenziando, in tal modo, l'efficacia delle terapie topiche”, i c.t.u. hanno affermato che la terapia chirurgica “non è curativa” ma solo funzionale a “migliorare l'accesso a terapie mediche topiche future” (cfr. pag. 22 c.t.u.). Poiché
“un aspetto importante della rinosinusopatia cronica con poliposi nasale è rappresentato dai disturbi dell'olfatto (e dei conseguenti disturbi del gusto) che sono determinati dalla suddetta condizione infiammatoria di base”, “la terapia chirurgica della poliposi nasale ha il solo scopo di rimuovere l'ostruzione nasale ma, spesso, la funzione olfattoria viene ripristinata solo parzialmente e temporaneamente, anche in caso di intervento radicale” (cfr. pagg. 24-25 c.t.u.). Gli ausiliari hanno aggiunto che “molti pazienti, purtroppo, presentano delle recidive e possono richiedere molteplici interventi chirurgici”: “una significativa percentuale di pazienti non [trae] beneficio […] dalla chirurgia, residuando sintomi
o presentando recidive dei polipi” (cfr. pag. 22 c.t.u.). Per i cosiddetti “pazienti “difficili da trattare””, ossia quelli che “non hanno un accettabile controllo della sintomatologia nonostante una appropriata terapia medica e chirurgica”,
“l'unica possibilità terapeutica, negli ultimi anni, era quella di effettuare multipli interventi chirurgici con un sensibile aumento del rischio di complicanze perioperatorie ed un progressivo accorciamento del periodo di tempo, vissuto in assenza di sintomi, tra una chirurgia e l'altra” (cfr. pag. 22 c.t.u.). Dall'esaustiva ricostruzione eseguita dai c.t.u. è emerso che nel tempo i piani terapeutici sono, inoltre, cambiati. Citando uno studio del 2019, hanno affermato che ora, per i pazienti con rinosinusite cronica polipoide severa e non controllata con evidenza di una infiammazione di tipo 2, la patologia può esser trattata con anticorpi monoclonali antagonisti dei mediatori pro-infiammatori (cfr. pagg. 22 e 23 c.t.u.). Fatte queste premesse generali sulla patologia che ci interessa, i c.t.u. hanno rilevato che nel mese di aprile 2015 si era sottoposto ad una visita specialistica otorinolaringoiatrica “per una sintomatologia Pt_1 ostruttiva nasale, con successiva diagnosi di rinosinusopatia polipoide pansinusale. Tale diagnosi si accompagnava alla presenza di comorbilità quali bronchite asmatica, broncopneumopatia cronica ostruttiva associata ad un quadro enfisematoso, oltre ad intolleranza all'acido acetilsalicilico” (cfr. pag. 24 c.t.u.). In particolare, secondo gli ausiliari
6 del Tribunale “tale associazione (asma, poliposi nasale ed intolleranza all'acido acetilsalicilico), già nota come “triade di Widal” e, più recentemente denominata “NSAIDs Exacerbated Respiratory Disease N-ERD “(malattia respiratoria esacerbata dai farmaci antinfiammatori non steroidei, caratterizzata dalla coesistenza di asma, da moderato a severo, da rinosinusite cronica con poliposi nasale), rappresenta una condizione infiammatoria cronica delle vie aeree, scarsamente sensibile alla terapia medica, con tendenza alla recidiva degli episodi asmatici e della poliposi nasale” (cfr. pag. 24 c.t.u.). Ciò posto, ricordata la limitata efficacia della terapia chirurgica, i c.t.u. hanno evidenziato che “nonostante la “radicalità” del secondo intervento”, visitando l'attore, avevano riscontrato “la presenza di una neoformazione polipoide nella fossa ansale sinistra” e che anche in sede di operazioni peritali aveva Pt_1 Parte_1 lamentato anosmia ed ageusia (cfr. pag. 25 c.t.u.). Ciò posto, dopo aver affermato che nell'attore la patologia si era mostrata più persistente che recidivante, tenendo conto che non esistono “linee guida ufficiali nel Sistema Nazionale delle Linee Guida”, i c.t.u. hanno concluso che l'intervento chirurgico del 24.10.2016 aveva “determinato un parziale miglioramento clinico della condizione preesistente a causa, verosimilmente, di una incompleta exeresi delle neoformazioni polipoidi” (cfr. pagg. 25- 26 c.t.u.). Riscontrato ciò, hanno altresì escluso profili di colpa relativi alla tempistica dell'operazione: dato che la poliposi nasale è un processo infiammatorio cronico a lento decorso, l'attore era stato correttamente inserito nella classe di priorità C, che identifica i casi clinici “che non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio per la prognosi” (cfr. pag. 31 c.t.u.). Peraltro, a differenza della classe A, “l'arco temporale di 180 giorni di tempo massimo di attesa rappresenta una guida orientativa, non un rigido protocollo schematico” (cfr. pag. 31 c.t.u.).
Per questi motivi
, gli ausiliari hanno escluso che “il superamento del limite massimo indicato […] abbia determinato” o “[…] concorso a determinare le conseguenze lamentate dall'attore” (cfr. pag. 31 c.t.u.). Va, quindi, escluso che sussista un inadempimento imputabile alla struttura sanitaria convenuta per tardiva esecuzione dell'intervento di settoplastica e FESS, eseguito sulla persona dell'attore in data 24.10.2016. Del resto, non è emerso che il superamento del limite di attesa per l'intervento abbia determinato o concorso a determinare le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore e, quindi, si può ben affermare che non sia stata raggiunta la prova del nesso eziologico. Tuttavia, pur considerando l'intervento del 24.10.2016 tempestivo e regolare, a parere dei c.t.u., dal “breve periodo post-operatorio di miglioramento clinico e radiologico” doveva verosimilmente desumersi che l'exeresi delle neoformazioni polipoidi non era stata completa (cfr. pag. 27 c.t.u.). A tale conclusione gli ausiliari sono giunti ricordando che “tra i postumi normalmente ricollegabili all'intervento sanitario correttamente praticato rientra la recidiva di poliposi naso-sinusale”. Hanno, quindi, valorizzato il fatto che all'attore erano “residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento sanitario correttamente praticato identificabili nella verosimile persistenza post-operatoria della poliposi naso-sinusale con incidenza sulla durata del periodo di inabilità temporanea conseguente alla necessità di un reintervento” (cfr. pag. 27 c.t.u.). In sede di chiarimenti, gli ausiliari hanno risolto l'apparente contraddizione della perizia, affermando anzitutto che “l'intervento chirurgico eseguito ( FESS con debrider più settoplastica e turbinoplastica inferiore bilaterale) rappresenta la tecnica chirurgica attualmente adottata in ogni Reparto di otorinolaringoiatria”, per cui l'intervento deve ritenersi “eseguito nel rispetto delle leges artis specialistiche della materia, rispettando i protocolli e le buone pratiche clinico- assistenziali (consistite in un adeguato supporto nel post-operatorio immediato)” (cfr. pag. 32 c.t.u.). A tale conclusione sono giunti spiegando che l'incompletezza dell'exeresi era da ascrivere al fatto che “i polipi naso-sinusali, proprio per la loro capacità di diffondersi in distretti anatomici di difficile accesso, spesso sono di difficile od impossibile asportazione in toto, anche con le moderne tecniche chirurgiche” (cfr. pag. 32 c.t.u.), tanto che “una significativa percentuale di pazienti non traggono beneficio dai trattamenti medici proposti e né dalla chirurgia” (cfr. pag. 32 c.t.u.). Per cui, secondo i c.t.u., una exeresi incompleta delle neoformazioni polipoidi non entra in contraddizione
7 con il fatto che i sanitari avevano adottato una tecnica chirurgica moderna e all'avanguardia (FESS con debrider più settoplastica e turbinoplastica inferiore bilaterale) (cfr. pag. 32 c.t.u.). Va, quindi, approfondito se nel caso concreto era o meno esigibile dai sanitari dell'Ospedale di Foligno una diversa condotta, poiché solo in caso affermativo potrebbe ravvisarsi un profilo colposo che faccia sorgere un obbligo risarcitorio in capo alla struttura sanitaria. A tal fine, è importante ricordare che la struttura sanitaria assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui il mancato raggiungimento di quest'ultimo non si traduce di per sé in un inadempimento, che consiste, invece, nell'aver tenuto un comportamento non conforme agli standard di diligenza, prudenza e perizia richiesti. Premesso che è qui in discussione la perizia con cui è stato eseguito l'intervento chirurgico del 24.10.2016, alla luce dei rilievi svolti dai c.t.u., va anzitutto osservato che al tempo non vi erano linee-guida accreditate che i sanitari avrebbero dovuto seguire. Per quanto non abbiano rilevanza normativa o “parascriminante” (cfr. Cass. n. 34516/2023), le linee guida rappresentano un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, contribuendo alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 13510/2022). Al riguardo, i c.t.u. hanno, però, convincentemente affermato che in occasione dell'intervento del 24.10.2016 i sanitari dell'Ospedale di Foligno avevano rispettato le leges artis specialistiche della materia, i protocolli e le buone pratiche clinico-assistenziali. Del resto, discutendo qui di perizia nell'esecuzione di un intervento chirurgico, viene in rilievo anche il grado di colpa addebitabile alla struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 2236 c.c., secondo cui la responsabilità professionale del medico si limita ai casi di dolo e colpa grave quando sussistono problemi tecnici di particolare difficoltà. La questione, rilevata officiosamente dal giudice all'udienza del 6.3.2024 nel rispetto dell'art. 101 c.p.c., è stata ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti. E allora, alla luce di quanto qui spiegato – in modo logico e convincente - dai c.t.u., l'infondatezza della domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria convenuta riposa anche nell'assenza di una colpa grave imputabile ai sanitari del nosocomio di Foligno per non esser riusciti in un'exeresi completa dei polipi naso-sinusali, tenuto conto della particolare difficoltà tecnica di asportazione ben descritta in perizia (“i polipi naso-sinusali, proprio per la loro capacità di diffondersi in distretti anatomici di difficile accesso, spesso sono di difficile od impossibile asportazione in toto, anche con le moderne tecniche chirurgiche”, così a pag. 32 c.t.u.) e non smentita dall'attore con riferimenti e dati tecnico-scientifici, se non limitandosi ad affermare la natura
“quasi routinaria” dell'intervento censurato. Ebbene, anche a voler ritenere la mancata completa exeresi verosimilmente ipotizzata dai c.t.u. come espressione di imperizia nell'esecuzione dell'intervento del 24.10.2016, si tratterebbe, al più, di una forma di colpa lieve addebitabile ai sanitari che lo eseguirono dovuta alle peculiari difficoltà esecutive dell'intervento chirurgico e che, come tale, non fa insorgere alcuna responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta. Ad ogni modo, un'ultima considerazione va svolta in relazione ai danni lamentati dall'attore (iposmia e/o anosmia) che, secondo quest'ultimo, avrebbe patito esclusivamente in conseguenza Pt_1 dell'intervento chirurgico del 24.10.2016. Invece, secondo i c.t.u., dagli esami eseguiti prima dell'intervento deve desumersi che l'attore soffriva di tale sintomatologia già prima del 24.10.2016. Conforterebbero l'assunto sia l'osservazione clinica otorinolaringoiatrica, atteso che il primo sintomo della poliposi nasale è proprio la riduzione progressiva della funzione olfattoria (iposmia) fino a giungere alla anosmia (assenza totale di percezione olfattiva), sia il referto della TC del massiccio facciale del 6.5.2015 da cui era emerso che “[…] le celle etmoidali sono completamente occupate da tessuto a densità delle parti
8 molli di tipo polipoide che si estende in basso ad occupare parzialmente le fosse nasali, soprattutto la sinistra […]”, ossia un quadro radiologico compatibile con una compromissione della funzione olfattoria e respiratoria (cfr. pag. 33 c.t.u.). Sul punto, i c.t.u. hanno quindi concluso che la sintomatologia lamentata “è esclusivamente da correlare al processo infiammatorio cronico naso-sinusale tipico di questa patologia ed accentuato anche dalla presenza di comorbidità quali l'asma bronchiale e la intolleranza ai FANS e/o all'aspirina” (cfr. pag. 33 c.t.u.). Alla luce di quanto emerso, deve escludersi che l'attore abbia positivamente provato l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento del 24.10.2016 e la sintomatologia lamentata che, peraltro, non sarebbe stata risolta neppure con il successivo intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Lucca in data 5.2.2018, avendo i c.t.u. riscontrato la presenza di un polipo nasale nella fossa nasale sinistra (cfr. pag. 33 c.t.u.). Il dato conforta ancor più il ragionamento tecnico-scientifico seguito dai c.t.u., i quali hanno, più volte, ribadito che “la terapia chirurgica della poliposi nasale ha il solo scopo di rimuovere l'ostruzione nasale ma, spesso, la funzione olfattoria viene ripristinata solo parzialmente e temporaneamente, anche in caso di intervento radicale” (cfr. pag. 25 c.t.u.), che la “NSAIDs Exacerbated Respiratory Disease N-ERD […]” è “[…] scarsamente sensibile alla terapia medica, con tendenza alla recidiva degli episodi asmatici e della poliposi nasale” (cfr. pag. 24 c.t.u.) e, infine, che “i polipi naso-sinusali […] spesso sono di difficile od impossibile asportazione in toto, anche con le moderne tecniche chirurgiche” (cfr. pag. 32 c.t.u.), confermando così anche il profilo di difficoltà tecnica ben descritto e rilevante ai sensi dell'art. 2236 c.c.. Non vi era, dunque, alcuna necessità del supplemento istruttorio richiesto dall'attore mediante rinnovazione della c.t.u.. Sulla scorta di tutte le considerazioni sinora svolte, la domanda di risarcimento del danno promossa da nei confronti della struttura sanitaria convenuta deve essere respinta. Parte_1
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le controversie dinanzi al Tribunale di valore indeterminato e complessità bassa, alla luce delle questioni giuridiche (non innovative) sottese alla controversia, ed applicati i parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisionale ed i parametri minimi per la fase istruttoria, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituende. Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in pari data (7.8.2024), seguono anch'esse la regola della soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto Parte_1 del 7.8.2024. Così deciso in data 7.8.2024 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 437/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.4.2024, e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARI MARZIO presso il cui studio Parte_1 in Perugia, Via Baldo n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attore E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BECECCO PATRIZIA, presso il cui studio in Terni, Via L. Lanzi n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: responsabilità professionale CONCLUSIONI:
- per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni Gi designando In Via Istruttoria Disporre il rinnovo della CTU medica, con sostituzione dei CCTTUU precedentemente nominati, risultando inaccettabili sia le conclusioni rese nell'elaborato depositato che le risposte alle successive precisazioni del giudicante per i motivi già espressi in atti. Nel merito Accertare la responsabilità della , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto condannare l , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice a causa e per effetto del ritardo e dell'errato intervento, come esposto in narrativa, nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese generali”.
- per la convenuta: “Si insiste, quindi, per l'integrale rigetto della domanda attorea e contestuale accertamento della mancanza di responsabilità dei Sanitari della convenuta per i fatti oggetto di causa e in ogni caso, CP_2 della carenza del nesso causale tra la condotta degli stessi ed il danno lamentato. In subordine, nella non creduta ipotesi di accertate responsabilità dei chiede qualificarsi, in capo ai medesimi, una responsabilità colposa CP_2 di tipo lieve con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c., cit.. In via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di accertate responsabilità, rigettarsi e/o ridursi le pretese avanzate e liquidarsi il danno secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta. Con vittoria di
1 spese di lite. In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze di parte attrice e ci si oppone alla rinnovazione della CTU”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 22.2.2021 evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Terni l' per ivi sentir Controparte_1 accertare la responsabilità della convenuta, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore a causa del ritardato e dell'errato intervento chirurgico eseguito il 24.10.2016 presso l'Ospedale di Foligno, maggiorati per effetto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dal sinistro sino al soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese processuali. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attore sosteneva che i sanitari dell'Ospedale di Foligno si erano resi responsabili di un tardivo ed incongruo intervento chirurgico di etmoidectomia, resezione sottomucosa del setto nasale e turbinectomia mediante diatermia/criochirurgia eseguito sul paziente il 24.10.2016, per effetto del quale quest'ultimo aveva subito una perdita del gusto e dell'olfatto. A sostegno dell'assunto, esponeva che in data 21.4.2015 aveva eseguito una visita specialistica presso la S.C. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Foligno, nel corso della quale gli era stata diagnosticata un'ostruzione nasale e a cui era seguito un esame TC del massiccio facciale il successivo 6.5.2015, da cui era emersa una deviazione del setto nasale. All'esito di una successiva visita specialistica del 30.6.2015 presso la struttura ospedaliera di Foligno U.O. Otorinolaringoiatria l'attore era stato inserito, con diagnosi di sinusite etmoido mascellare bilaterale e deviosetto, in lista d'attesa (lettera C) per una settoplastica FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) da eseguire entro 180 giorni, con data di ricovero prevista per il 27.12.2015. Deduceva, però, che l'Ospedale non aveva poi rispettato tale tempistica. Ed anzi, in data 27.9.2016 era stato trasportato in ambulanza in Pronto Soccorso e poi ricoverato presso la U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Foligno con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta in pz fumatore con asma bronchiale allergico (in immunoterapia) e cardiopatia ipertensiva”, da cui era stato dimesso il successivo 3.10.2016. Era stato, poi, convocato il 24.10.2016 per essere ricoverato presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Foligno ed ivi sottoposto al previsto intervento chirurgico di etmoidectomia, con resezione sottomucosa del setto nasale e turbinectomia, da eseguire mediante diatermia o criochirurgia. Sosteneva che l'insufficienza respiratoria che lo aveva condotto in Pronto Soccorso era dovuta al mancato intervento chirurgico per poliposi nel termine stabilito. Nonostante l'intervento chirurgico del 24.10.2016, inoltre, gli era permasta una sintomatologia algodisfunzionale ed una iposmia. Pertanto, l'attore si era recato presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale “San Luca” della CP_1
2 di Lucca, ove, riscontrata una recidiva di poliposi naso-sinusale, gli era stata consigliata terapia topica,
[...] con controllo a 2-3 mesi, e, poi, in data 5.2.2018, era stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, all'esito del quale era stato dimesso con diagnosi di “recidiva di poliposi naso-sinusale”. A tale nuovo intervento erano seguiti controlli specialistici - l'ultimo a novembre 2019 – da cui era emersa una piccola recidiva a destra e piccolissime recidive a sinistra. Alla luce di tali premesse, sosteneva che l'intervento chirurgico di e settoturbinoplastica Pt_1 CP_3
(in anestesia generale) era stato tardivamente eseguito presso l Controparte_4
– tanto che, nelle more, aveva sofferto di un'insufficienza respiratoria acuta - e, comunque,
[...] che si era dimostrato, oltre che inefficace (per aver reso necessario un secondo intervento), anche dannoso. In particolare, lamentava di aver patito un danno biologico legato alla perdita irreversibile del gusto e dell'olfatto (anosmia e ageusia totali), oltre ad un pregiudizio morale, e di aver diritto al risarcimento di tali danni, necessariamente da personalizzare in base al caso concreto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.6.2021 - in vista della prima udienza del 16.6.2021 - si costituiva in giudizio l' Controparte_1
2
[...] chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata o, in subordine, di ridurre la pretesa creditoria avanzata. Il tutto con vittoria delle spese di lite. A tal fine, la convenuta evidenziava che non poteva essere mossa alcuna censura al personale sanitario dell'Ospedale di Foligno né in punto di diagnosi, né di esecuzione dell'intervento chirurgico del 24.10.2016, in quanto privo di complicanze e con decorso post-operatorio normale. Secondo la ricostruzione della l'intervento non era stato eseguito tardivamente e, comunque, l'attore non Pt_2 aveva dedotto di aver patito danni a causa del decorso temporale tra la data preventivata e quella effettiva dell'intervento, non essendo stato lamentato un peggioramento delle condizioni di salute specificamente derivante da tale ritardo. Inoltre, segnalava che l'attore era affetto da una malattia cronica rispetto alla quale il trattamento chirurgico non avrebbe potuto essere risolutivo. Pertanto, l'intervento in discussione non poteva ritenersi inadeguato per il sol fatto della ricomparsa del medesimo quadro di poliposi naso-sinusale a distanza di breve tempo. Argomentava, richiamando letteratura scientifica, che il 20% dei pazienti sottoposti a tale intervento necessita di una revisione e che tale percentuale aumenta in caso di rinosinusite cronica del paziente. Sottolineava, poi, che il giorno dell'intervento l'attore era stato reso edotto che tra le complicanze funzionali vi erano anche la perdita e/o la riduzione dell'olfatto. Pertanto, sosteneva che l'intervento era stato eseguito nel rispetto delle linee guida e che le complicanze sorte non potevano ascriversi ad una condotta colposa dei sanitari, bensì ai rischi (noti all'attore) legati alla tipologia di intervento eseguito. Da ultimo, censurava l'indeterminatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal
. Pt_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo c.t.u. medico-legale. Con ordinanza del 21.12.2022 venivano richiesti chiarimenti scritti ai c.t.u. in ordine alla consulenza depositata il 28.10.2022, poi depositati in data 3.2.2023. Con successiva ordinanza del 6.3.2024, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., il Giudice sollevava officiosamente la questione relativa all'applicabilità dell'art. 2236 c.c. al caso di specie, assegnando alle parti termine di 30 giorni per il deposito di note difensive sul punto. Successivamente, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.4.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le rispettive note di trattazione scritta, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni) e memorie di replica (20 giorni).
2. Anzitutto, va dato atto della procedibilità della domanda giudiziale, avendo l'attore previamente esperito un tentativo di mediazione con la convenuta dinanzi all'organismo di mediazione forense territorialmente competente e ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017 (Gelli- Bianco) nella formulazione vigente ratione temporis (cfr. all. T citazione – verbale con esito negativo del
3.9.2020).
3. Prima di esaminare compiutamente il merito, è opportuno svolgere alcune considerazioni, rilevanti anche in punto di ripartizione dell'onere probatorio. Va, infatti, ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria (cfr. ex multis Cass. n. 4058/2005) va inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale (cfr. Cass., S.U. n. 577/2008), con conseguente applicazione dei correlativi regimi di ripartizione dell'onere probatorio, del grado della colpa e della prescrizione. La fonte di tale tipo di responsabilità riposa nella conclusione, al momento dell'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, di un contratto di prestazione d'opera atipico (contratto di spedalità), da cui sorge per la struttura sia l'obbligo di adempiere prestazioni principali di natura sanitaria, sia prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere. Pertanto, la struttura
3 risponde sia per inadempimenti propri, sia per quelli direttamente imputabili ai medici di cui si avvale, in virtù dell'art. 1228 c.c. in tema di responsabilità per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Premesso, poi, che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 28994/2019) ha chiarito che le norme sostanziali contenute nella Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) non possono essere applicate retroattivamente a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore (1.4.2017) nel caso di specie, in ragione del tempo in cui si sono verificati i fatti in discussione (24.10.2016), trova applicazione il Decreto AL (D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012). Considerato, allora, che il D.L. AL non conteneva alcun espresso inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria sono pienamente applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza e poc'anzi richiamati. Così ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, passando alla distribuzione dell'onere probatorio va ricordato che “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, solo ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704/2018; conf. Cass. n. 26700/2018 e Cass. nn. 28991 e 28992 dell'11.11.2019). In sostanza, il danneggiato è esonerato dal provare la negligenza del sanitario, potendosi limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del personale di cui si è avvalso la struttura, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto di spedalità e a dimostrare il nesso causale tra l'azione e/o l'omissione dei sanitari ed il danno-evento lamentato. Una volta dimostrato il nesso eziologico, grava sulla struttura convenuta dimostrare che l'inadempimento non è fonte di risarcimento del danno ex artt. 1218 o 1228 c.c. poiché il danno-evento è dovuto ad una causa non imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia. A tal fine, è necessario che la convenuta dimostri la correttezza della diagnosi e del trattamento sanitario eseguito ovvero dell'insussistenza dell'omissione addebitata. Si noti, infine, che, in tema di contratto di prestazione d'opera ex art. 2236 c.c., il giudice può rilevare officiosamente che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 13874/2020).
4. Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche ora richiamate, va rilevato che non è in discussione il rapporto negoziale intercorso tra le parti, sorto con l'accettazione di Parte_1
presso il nosocomio di Foligno dapprima in data 30.6.2015, allorquando veniva prescritto e
[...] programmato un intervento chirurgico di settoplastica e FESS, e poi il successivo 24.10.2016 per eseguire l'intervento in questione.
5. Passando, ora, al vaglio i profili di inadempimento censurati dall'attore va osservato quanto segue. Quanto alla consulenza tecnica espletata, va richiamato il principio secondo cui il giudice che ritiene convincenti le conclusioni dei c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, posto che l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n.
4 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso di specie, la c.t.u., anche alla luce dei chiarimenti resi dal collegio in data 3.2.2023, appare condivisibile nelle sue conclusioni, in quanto immune da vizi logici e metodologici nel ragionamento che le supportano e frutto di un motivato iter logico-espositivo. Pertanto, si è ritenuta non necessaria la rinnovazione della perizia, richiesta, invece, dall'attore anche in sede di precisazione delle conclusioni. Premesso ciò, va osservato che, in base alla documentazione clinica in atti (cfr. all. B citazione), nel maggio 2015 l'attore risultava affetto da una “marcata deviazione sinistro-convessa del setto nasale” e che “le celle etmoidali
[erano] completamente occupate da tessuto a densità delle parti molli di tipo polipoide che si estende[va] in basso ad occupare parzialmente le fosse nasali, soprattutto la sinistra […], mentre in alto raggiunge[va] e occupa[va] pressoché completamente i seni frontali con obliterazione dei recessi frontonasali”, oltre ad un “marcato ispessimento infiammatorio cronico del rivestimento mucoso di entrambi i seni mascellari” ed un “lieve ispessimento infiammatorio cronico […] del rivestimento mucoso del seno sfenoidale”. Pertanto, data la diagnosi di “sinusite etnoido mascellare bil. - deviosetto”, in data 30.6.2015 il paziente era stato inserito in lista di ricovero, con priorità di classe C, per un intervento chirurgico di settoplastica e FESS, da eseguire entro 180 giorni e, quindi, entro il 27.12.2015 (cfr. all. C citazione). I c.t.u. nominati dal Tribunale hanno descritto la “rinosinusite cronica con poliposi naso-sinusale” come una
“condizione infiammatoria cronica della mucosa naso-sinusale […] che si associa, frequentemente, a comorbidità come asma e intolleranza ai FANS”, avendo un “notevole impatto sulla qualità della vita dei pazienti” (cfr. pag. 12 c.t.u.). Analizzando quest'ultimo aspetto è emerso che “un'infiammazione rinosinusale cronica porta a modificazioni anatomiche della mucosa, nonché ad alterazioni della normale fisiologia nasale, tra cui la funzione di difesa aspecifica sostenuta dal sistema muco-ciliare” (cfr. pag. 17 c.t.u.). Ed ancora, premesso che “il quadro sintomatologico è dipendente dal grado di ostruzione nasale”, “i sintomi più precoci della poliposi nasale sono simili a quelli delle riniti vasomotorie e si originano perché i polipi impediscono il normale flusso aereo nasale. Il paziente presenta ostruzione nasale a carattere peggiorativo, rinolalia chiusa, diminuzione dell'olfatto, cefalea, rinorrea mucosa o purulenta anteriore e posteriore. L'eccessivo accrescimento dei polipi può anche determinare un'ostruzione nasale totale e impedimento al drenaggio dei seni paranasali con sinusite secondaria.” (cfr. pag. 18 c.t.u.). In sostanza, “i disturbi dell'olfatto sono molto comuni nei pazienti affetti da questa patologia. […] I disturbi olfattivi possono essere distinti in una iposmia (riduzione parziale dell'olfatto) ed in una anosmia (perdita totale dell'olfatto)” (cfr. pag. 19 c.t.u.). E' quindi un dato scientifico noto che “i pazienti affetti da rinosinusite cronica con poliposi nasale soffr[a]no, frequentemente, di disturbi dell'olfatto” (cfr. pag. 19 c.t.u.), poiché esiste “una correlazione tra disturbi dell'olfatto ed infiammazione, soprattutto concernente gli infiltrati eosinofili e delle mast-cellule” (cfr. pag. 20 c.t.u.), con la precisazione che “uno studio longitudinale ha dimostrato che l'eosinofilia nasale rappresenta un fattore predittivo negativo per il recupero dell'olfatto dopo la chirurgia” (cfr. pag. 19 c.t.u.). Passando ad altro aspetto della patologia da cui era affetto prima Parte_1 dell'intervento del 24.10.2016, i c.t.u. hanno sottolineato che “la poliposi naso-sinusale è una malattia […] recidivante”, poiché “per quanto accuratamente e radicalmente i polipi possano essere trattati chirurgicamente esistono alte probabilità di una recidiva”, stimando l'incidenza “tra il 10% e il 50% indipendentemente dalla tecnica chirurgica adottata e dal buon esito dell'intervento” (cfr. pag. 23 c.t.u.). Pertanto, per prevenire le recidive che possono insorgere anche dopo l'intervento chirurgico si reputa fondamentale il prosieguo di una terapia farmacologica di mantenimento (cfr. pag. 23 c.t.u.), così da poter giungere ad una diagnosi precoce che consente “di affrontare la recidiva con tecniche di chirurgia mini-invasiva (chirurgia endoscopica laser assistita o con micro- debrider), ambulatorialmente ed in anestesia locale” (cfr. pag. 24 c.t.u.). In sintesi, i c.t.u. hanno definito la patologia dell'attore come “raramente […] suscettibile di terapia definitiva” (cfr. pag. 24 c.t.u.). Inoltre, si tratterebbe di una condizione patologica complessa per via della sua patogenesi sconosciuta, nonché per le difficoltà di trattamento e le frequenti recidive (cfr. pag. 12 c.t.u.).
5 I polipi, in quanto “espressione di un'alterazione diffusa della mucosa nasale” (cfr. pag. 13 c.t.u.), sono raramente singoli, con la precisazione che “i seni mascellare e frontale sono interessati soltanto quando è presente una contemporanea patologia etmoidale” (cfr. pag. 14 c.t.u.). I c.t.u. hanno affermato che “a tutt'oggi non esiste dimostrazione di un'eziologia unica per tale patologia nasale, bensì si ritiene che i polipi nasali siano una risposta relativamente omogenea della mucosa nasosinusale a molteplici fattori causali in grado di determinare una infiammazione cronica” (cfr. pag. 15 c.t.u.). Anzitutto, “i polipi originano nei ristretti spazi dell'etmoide e accrescendosi devono, a causa dei limiti anatomici, seguire il percorso di minore resistenza che li porta a estroflettersi nei meati medio o inferiore. Qui si ingrandiscono sia per effetto della gravità, con organizzazione ed edema in masse polipoidi, sia per aspirazione secondaria alla pressione negativa determinata dal flusso aereo (effetto Bernoulli) sulle pareti laterali delle fosse nasali. Il blocco degli osti sinusali da parte del polipo induce ipossia e stasi endosinusale, che aumentano l'edema” (cfr. pag. 18 c.t.u).
“L'estensione della patologia mostra un'ampia varietà di situazioni che vanno dai polipi isolati alla poliposi massiva che riempie completamente le fosse nasali e le cavità paranasali” (cfr. pag. 19 c.t.u). Così ricostruita la patologia da cui era affetto l'attore, gli ausiliari del Tribunale hanno precisato che
“nessuna terapia a tutt'oggi consente di curare la poliposi nasale agendo in modo preciso sull'eziologia, lo scopo del trattamento è quello di alleviare i sintomi del paziente ricostituendo la pervietà' aerea rinosinusale, riducendo la rinorrea e la congestione nasale, migliorando l'iposmia e prevenendo le recidive”, poiché “il miglioramento delle condizioni rinosinusali comporta spesso una riduzione delle sovrainfezioni e un miglioramento della possibile sintomatologia broncopolmonare eventualmente associata” (cfr. pag. 21 c.t.u.). Ebbene, in caso di inefficacia di terapie mediche, secondo il collegio peritale si può fare ricorso alla “terapia chirurgica funzionale endoscopica” (cfr. pag. 22 c.t.u.), nota come FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery), a cui è stato, infatti, sottoposto l'attore presso l'Ospedale di Foligno in data 24.10.2016 e di cui è stata censurata la tardività ed imperita esecuzione. Poiché tale intervento “permette di rimuovere il tessuto infiammatorio, alleviando la sintomatologia ostruttiva nasale e potenziando, in tal modo, l'efficacia delle terapie topiche”, i c.t.u. hanno affermato che la terapia chirurgica “non è curativa” ma solo funzionale a “migliorare l'accesso a terapie mediche topiche future” (cfr. pag. 22 c.t.u.). Poiché
“un aspetto importante della rinosinusopatia cronica con poliposi nasale è rappresentato dai disturbi dell'olfatto (e dei conseguenti disturbi del gusto) che sono determinati dalla suddetta condizione infiammatoria di base”, “la terapia chirurgica della poliposi nasale ha il solo scopo di rimuovere l'ostruzione nasale ma, spesso, la funzione olfattoria viene ripristinata solo parzialmente e temporaneamente, anche in caso di intervento radicale” (cfr. pagg. 24-25 c.t.u.). Gli ausiliari hanno aggiunto che “molti pazienti, purtroppo, presentano delle recidive e possono richiedere molteplici interventi chirurgici”: “una significativa percentuale di pazienti non [trae] beneficio […] dalla chirurgia, residuando sintomi
o presentando recidive dei polipi” (cfr. pag. 22 c.t.u.). Per i cosiddetti “pazienti “difficili da trattare””, ossia quelli che “non hanno un accettabile controllo della sintomatologia nonostante una appropriata terapia medica e chirurgica”,
“l'unica possibilità terapeutica, negli ultimi anni, era quella di effettuare multipli interventi chirurgici con un sensibile aumento del rischio di complicanze perioperatorie ed un progressivo accorciamento del periodo di tempo, vissuto in assenza di sintomi, tra una chirurgia e l'altra” (cfr. pag. 22 c.t.u.). Dall'esaustiva ricostruzione eseguita dai c.t.u. è emerso che nel tempo i piani terapeutici sono, inoltre, cambiati. Citando uno studio del 2019, hanno affermato che ora, per i pazienti con rinosinusite cronica polipoide severa e non controllata con evidenza di una infiammazione di tipo 2, la patologia può esser trattata con anticorpi monoclonali antagonisti dei mediatori pro-infiammatori (cfr. pagg. 22 e 23 c.t.u.). Fatte queste premesse generali sulla patologia che ci interessa, i c.t.u. hanno rilevato che nel mese di aprile 2015 si era sottoposto ad una visita specialistica otorinolaringoiatrica “per una sintomatologia Pt_1 ostruttiva nasale, con successiva diagnosi di rinosinusopatia polipoide pansinusale. Tale diagnosi si accompagnava alla presenza di comorbilità quali bronchite asmatica, broncopneumopatia cronica ostruttiva associata ad un quadro enfisematoso, oltre ad intolleranza all'acido acetilsalicilico” (cfr. pag. 24 c.t.u.). In particolare, secondo gli ausiliari
6 del Tribunale “tale associazione (asma, poliposi nasale ed intolleranza all'acido acetilsalicilico), già nota come “triade di Widal” e, più recentemente denominata “NSAIDs Exacerbated Respiratory Disease N-ERD “(malattia respiratoria esacerbata dai farmaci antinfiammatori non steroidei, caratterizzata dalla coesistenza di asma, da moderato a severo, da rinosinusite cronica con poliposi nasale), rappresenta una condizione infiammatoria cronica delle vie aeree, scarsamente sensibile alla terapia medica, con tendenza alla recidiva degli episodi asmatici e della poliposi nasale” (cfr. pag. 24 c.t.u.). Ciò posto, ricordata la limitata efficacia della terapia chirurgica, i c.t.u. hanno evidenziato che “nonostante la “radicalità” del secondo intervento”, visitando l'attore, avevano riscontrato “la presenza di una neoformazione polipoide nella fossa ansale sinistra” e che anche in sede di operazioni peritali aveva Pt_1 Parte_1 lamentato anosmia ed ageusia (cfr. pag. 25 c.t.u.). Ciò posto, dopo aver affermato che nell'attore la patologia si era mostrata più persistente che recidivante, tenendo conto che non esistono “linee guida ufficiali nel Sistema Nazionale delle Linee Guida”, i c.t.u. hanno concluso che l'intervento chirurgico del 24.10.2016 aveva “determinato un parziale miglioramento clinico della condizione preesistente a causa, verosimilmente, di una incompleta exeresi delle neoformazioni polipoidi” (cfr. pagg. 25- 26 c.t.u.). Riscontrato ciò, hanno altresì escluso profili di colpa relativi alla tempistica dell'operazione: dato che la poliposi nasale è un processo infiammatorio cronico a lento decorso, l'attore era stato correttamente inserito nella classe di priorità C, che identifica i casi clinici “che non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio per la prognosi” (cfr. pag. 31 c.t.u.). Peraltro, a differenza della classe A, “l'arco temporale di 180 giorni di tempo massimo di attesa rappresenta una guida orientativa, non un rigido protocollo schematico” (cfr. pag. 31 c.t.u.).
Per questi motivi
, gli ausiliari hanno escluso che “il superamento del limite massimo indicato […] abbia determinato” o “[…] concorso a determinare le conseguenze lamentate dall'attore” (cfr. pag. 31 c.t.u.). Va, quindi, escluso che sussista un inadempimento imputabile alla struttura sanitaria convenuta per tardiva esecuzione dell'intervento di settoplastica e FESS, eseguito sulla persona dell'attore in data 24.10.2016. Del resto, non è emerso che il superamento del limite di attesa per l'intervento abbia determinato o concorso a determinare le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore e, quindi, si può ben affermare che non sia stata raggiunta la prova del nesso eziologico. Tuttavia, pur considerando l'intervento del 24.10.2016 tempestivo e regolare, a parere dei c.t.u., dal “breve periodo post-operatorio di miglioramento clinico e radiologico” doveva verosimilmente desumersi che l'exeresi delle neoformazioni polipoidi non era stata completa (cfr. pag. 27 c.t.u.). A tale conclusione gli ausiliari sono giunti ricordando che “tra i postumi normalmente ricollegabili all'intervento sanitario correttamente praticato rientra la recidiva di poliposi naso-sinusale”. Hanno, quindi, valorizzato il fatto che all'attore erano “residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento sanitario correttamente praticato identificabili nella verosimile persistenza post-operatoria della poliposi naso-sinusale con incidenza sulla durata del periodo di inabilità temporanea conseguente alla necessità di un reintervento” (cfr. pag. 27 c.t.u.). In sede di chiarimenti, gli ausiliari hanno risolto l'apparente contraddizione della perizia, affermando anzitutto che “l'intervento chirurgico eseguito ( FESS con debrider più settoplastica e turbinoplastica inferiore bilaterale) rappresenta la tecnica chirurgica attualmente adottata in ogni Reparto di otorinolaringoiatria”, per cui l'intervento deve ritenersi “eseguito nel rispetto delle leges artis specialistiche della materia, rispettando i protocolli e le buone pratiche clinico- assistenziali (consistite in un adeguato supporto nel post-operatorio immediato)” (cfr. pag. 32 c.t.u.). A tale conclusione sono giunti spiegando che l'incompletezza dell'exeresi era da ascrivere al fatto che “i polipi naso-sinusali, proprio per la loro capacità di diffondersi in distretti anatomici di difficile accesso, spesso sono di difficile od impossibile asportazione in toto, anche con le moderne tecniche chirurgiche” (cfr. pag. 32 c.t.u.), tanto che “una significativa percentuale di pazienti non traggono beneficio dai trattamenti medici proposti e né dalla chirurgia” (cfr. pag. 32 c.t.u.). Per cui, secondo i c.t.u., una exeresi incompleta delle neoformazioni polipoidi non entra in contraddizione
7 con il fatto che i sanitari avevano adottato una tecnica chirurgica moderna e all'avanguardia (FESS con debrider più settoplastica e turbinoplastica inferiore bilaterale) (cfr. pag. 32 c.t.u.). Va, quindi, approfondito se nel caso concreto era o meno esigibile dai sanitari dell'Ospedale di Foligno una diversa condotta, poiché solo in caso affermativo potrebbe ravvisarsi un profilo colposo che faccia sorgere un obbligo risarcitorio in capo alla struttura sanitaria. A tal fine, è importante ricordare che la struttura sanitaria assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui il mancato raggiungimento di quest'ultimo non si traduce di per sé in un inadempimento, che consiste, invece, nell'aver tenuto un comportamento non conforme agli standard di diligenza, prudenza e perizia richiesti. Premesso che è qui in discussione la perizia con cui è stato eseguito l'intervento chirurgico del 24.10.2016, alla luce dei rilievi svolti dai c.t.u., va anzitutto osservato che al tempo non vi erano linee-guida accreditate che i sanitari avrebbero dovuto seguire. Per quanto non abbiano rilevanza normativa o “parascriminante” (cfr. Cass. n. 34516/2023), le linee guida rappresentano un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, contribuendo alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 13510/2022). Al riguardo, i c.t.u. hanno, però, convincentemente affermato che in occasione dell'intervento del 24.10.2016 i sanitari dell'Ospedale di Foligno avevano rispettato le leges artis specialistiche della materia, i protocolli e le buone pratiche clinico-assistenziali. Del resto, discutendo qui di perizia nell'esecuzione di un intervento chirurgico, viene in rilievo anche il grado di colpa addebitabile alla struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 2236 c.c., secondo cui la responsabilità professionale del medico si limita ai casi di dolo e colpa grave quando sussistono problemi tecnici di particolare difficoltà. La questione, rilevata officiosamente dal giudice all'udienza del 6.3.2024 nel rispetto dell'art. 101 c.p.c., è stata ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti. E allora, alla luce di quanto qui spiegato – in modo logico e convincente - dai c.t.u., l'infondatezza della domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria convenuta riposa anche nell'assenza di una colpa grave imputabile ai sanitari del nosocomio di Foligno per non esser riusciti in un'exeresi completa dei polipi naso-sinusali, tenuto conto della particolare difficoltà tecnica di asportazione ben descritta in perizia (“i polipi naso-sinusali, proprio per la loro capacità di diffondersi in distretti anatomici di difficile accesso, spesso sono di difficile od impossibile asportazione in toto, anche con le moderne tecniche chirurgiche”, così a pag. 32 c.t.u.) e non smentita dall'attore con riferimenti e dati tecnico-scientifici, se non limitandosi ad affermare la natura
“quasi routinaria” dell'intervento censurato. Ebbene, anche a voler ritenere la mancata completa exeresi verosimilmente ipotizzata dai c.t.u. come espressione di imperizia nell'esecuzione dell'intervento del 24.10.2016, si tratterebbe, al più, di una forma di colpa lieve addebitabile ai sanitari che lo eseguirono dovuta alle peculiari difficoltà esecutive dell'intervento chirurgico e che, come tale, non fa insorgere alcuna responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta. Ad ogni modo, un'ultima considerazione va svolta in relazione ai danni lamentati dall'attore (iposmia e/o anosmia) che, secondo quest'ultimo, avrebbe patito esclusivamente in conseguenza Pt_1 dell'intervento chirurgico del 24.10.2016. Invece, secondo i c.t.u., dagli esami eseguiti prima dell'intervento deve desumersi che l'attore soffriva di tale sintomatologia già prima del 24.10.2016. Conforterebbero l'assunto sia l'osservazione clinica otorinolaringoiatrica, atteso che il primo sintomo della poliposi nasale è proprio la riduzione progressiva della funzione olfattoria (iposmia) fino a giungere alla anosmia (assenza totale di percezione olfattiva), sia il referto della TC del massiccio facciale del 6.5.2015 da cui era emerso che “[…] le celle etmoidali sono completamente occupate da tessuto a densità delle parti
8 molli di tipo polipoide che si estende in basso ad occupare parzialmente le fosse nasali, soprattutto la sinistra […]”, ossia un quadro radiologico compatibile con una compromissione della funzione olfattoria e respiratoria (cfr. pag. 33 c.t.u.). Sul punto, i c.t.u. hanno quindi concluso che la sintomatologia lamentata “è esclusivamente da correlare al processo infiammatorio cronico naso-sinusale tipico di questa patologia ed accentuato anche dalla presenza di comorbidità quali l'asma bronchiale e la intolleranza ai FANS e/o all'aspirina” (cfr. pag. 33 c.t.u.). Alla luce di quanto emerso, deve escludersi che l'attore abbia positivamente provato l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento del 24.10.2016 e la sintomatologia lamentata che, peraltro, non sarebbe stata risolta neppure con il successivo intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Lucca in data 5.2.2018, avendo i c.t.u. riscontrato la presenza di un polipo nasale nella fossa nasale sinistra (cfr. pag. 33 c.t.u.). Il dato conforta ancor più il ragionamento tecnico-scientifico seguito dai c.t.u., i quali hanno, più volte, ribadito che “la terapia chirurgica della poliposi nasale ha il solo scopo di rimuovere l'ostruzione nasale ma, spesso, la funzione olfattoria viene ripristinata solo parzialmente e temporaneamente, anche in caso di intervento radicale” (cfr. pag. 25 c.t.u.), che la “NSAIDs Exacerbated Respiratory Disease N-ERD […]” è “[…] scarsamente sensibile alla terapia medica, con tendenza alla recidiva degli episodi asmatici e della poliposi nasale” (cfr. pag. 24 c.t.u.) e, infine, che “i polipi naso-sinusali […] spesso sono di difficile od impossibile asportazione in toto, anche con le moderne tecniche chirurgiche” (cfr. pag. 32 c.t.u.), confermando così anche il profilo di difficoltà tecnica ben descritto e rilevante ai sensi dell'art. 2236 c.c.. Non vi era, dunque, alcuna necessità del supplemento istruttorio richiesto dall'attore mediante rinnovazione della c.t.u.. Sulla scorta di tutte le considerazioni sinora svolte, la domanda di risarcimento del danno promossa da nei confronti della struttura sanitaria convenuta deve essere respinta. Parte_1
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le controversie dinanzi al Tribunale di valore indeterminato e complessità bassa, alla luce delle questioni giuridiche (non innovative) sottese alla controversia, ed applicati i parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisionale ed i parametri minimi per la fase istruttoria, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituende. Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in pari data (7.8.2024), seguono anch'esse la regola della soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto Parte_1 del 7.8.2024. Così deciso in data 7.8.2024 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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