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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna ANfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3557/2024 promossa da
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA) il 19/11/1990; rappresentato e difeso dall'Avv. BADRANE KAOUTAR
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 05/10/1993; rappresentata e difesa dall'Avv. TOLIO ELENA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1 “1. A parziale modifica del decreto n. cronol. 3315/2016 depositato il 16.05.2016 dall'intestato
Tribunale, prevedersi l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore
, mediante la corresponsione alla madre, a mezzo bonifico bancario, Persona_1 nel conto corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2. Le parti concordano che detto assegno venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro del signor con decorrenza dal mese di novembre 2025; Parte_1
3. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia, come previste dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare;
4. L'assegno unico universale spettante per la figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
5. Spese e compensi integralmente compensati tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2024, esponeva: che con decreto emesso Parte_1 in data 12/05/2016 il Tribunale di Vicenza, nella causa promossa dalla signora Controparte_1
vertente la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia
[...] minore , il sig. veniva condannato a versare alla Persona_1 Pt_1 Parte_1 sig.ra , a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma mensile Controparte_1 di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che già antecedentemente all'insorgere del contenzioso il sig. aveva intrapreso Parte_1 una nuova relazione sentimentale sfociata in un rapporto di convivenza stabile con la signora
[...]
; che dalla relazione sentimentale nata tra il sig. e la signora nascevano CP_2 Pt_1 CP_2 quattro figli. Il ricorrente, pertanto, in considerazione delle mutate condizioni economiche e familiari, chiedeva che venisse ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a favore della figlia minore , da € 400,00 a € 200,00 mensili. In via subordinata, chiedeva che il Tribunale, in Per_1 considerazione delle mutate condizioni economiche e familiari del richiedente, e della necessità di quest'ultimo di provvedere al mantenimento dei minori nati dalla successiva relazione, volesse ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a favore della figlia minore , nella misura Per_1 ritenuta di giustizia.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto.
2 All'esito della prima udienza di comparizione, la causa veniva rinviata per consentire alle parti di precisare conclusioni conformi o, in difetto, di formulare le rispettive istanze in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza, il Giudice delegato, rilevato che parte ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata da controparte per le ragioni illustrate nelle note cartolari, e ritenuto che, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, ogni valutazione sulla chiesta modifica andava differita alla decisione del Collegio, rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 473.bis.22 ultimo comma c.p.c.
All'udienza così fissata, il Giudice delegato, fatta discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473.bis.22 ultimo comma c.p.c., invitava le parti a valutare la possibilità di conciliare la controversia e, tal fine, rinviava la causa.
Le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Le parti concordemente chiedono che, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vicenza n.
3315/2016 del 16/05/2016, venga stabilito l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore , mediante la corresponsione alla madre, a mezzo bonifico Persona_1 bancario, nel conto corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'assegno mensile di €
400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Le parti chiedono, inoltre, che detto assegno venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro del signor con decorrenza dal mese di novembre 2025. Parte_1
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 3315/2016 del 16/05/2016 vengano modificate nei termini seguenti:
1. si stabilisce l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla madre, a mezzo bonifico Persona_1 bancario, nel conto corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2. le parti concordano che detto assegno venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro del signor con decorrenza dal mese di novembre 2025; Parte_1
3 3. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia, come previste dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare;
4. l'assegno unico universale spettante per la figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il giorno 11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna ANfratello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna ANfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3557/2024 promossa da
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA) il 19/11/1990; rappresentato e difeso dall'Avv. BADRANE KAOUTAR
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 05/10/1993; rappresentata e difesa dall'Avv. TOLIO ELENA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1 “1. A parziale modifica del decreto n. cronol. 3315/2016 depositato il 16.05.2016 dall'intestato
Tribunale, prevedersi l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore
, mediante la corresponsione alla madre, a mezzo bonifico bancario, Persona_1 nel conto corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2. Le parti concordano che detto assegno venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro del signor con decorrenza dal mese di novembre 2025; Parte_1
3. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia, come previste dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare;
4. L'assegno unico universale spettante per la figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
5. Spese e compensi integralmente compensati tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2024, esponeva: che con decreto emesso Parte_1 in data 12/05/2016 il Tribunale di Vicenza, nella causa promossa dalla signora Controparte_1
vertente la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia
[...] minore , il sig. veniva condannato a versare alla Persona_1 Pt_1 Parte_1 sig.ra , a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma mensile Controparte_1 di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che già antecedentemente all'insorgere del contenzioso il sig. aveva intrapreso Parte_1 una nuova relazione sentimentale sfociata in un rapporto di convivenza stabile con la signora
[...]
; che dalla relazione sentimentale nata tra il sig. e la signora nascevano CP_2 Pt_1 CP_2 quattro figli. Il ricorrente, pertanto, in considerazione delle mutate condizioni economiche e familiari, chiedeva che venisse ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a favore della figlia minore , da € 400,00 a € 200,00 mensili. In via subordinata, chiedeva che il Tribunale, in Per_1 considerazione delle mutate condizioni economiche e familiari del richiedente, e della necessità di quest'ultimo di provvedere al mantenimento dei minori nati dalla successiva relazione, volesse ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a favore della figlia minore , nella misura Per_1 ritenuta di giustizia.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto.
2 All'esito della prima udienza di comparizione, la causa veniva rinviata per consentire alle parti di precisare conclusioni conformi o, in difetto, di formulare le rispettive istanze in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza, il Giudice delegato, rilevato che parte ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata da controparte per le ragioni illustrate nelle note cartolari, e ritenuto che, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, ogni valutazione sulla chiesta modifica andava differita alla decisione del Collegio, rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 473.bis.22 ultimo comma c.p.c.
All'udienza così fissata, il Giudice delegato, fatta discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473.bis.22 ultimo comma c.p.c., invitava le parti a valutare la possibilità di conciliare la controversia e, tal fine, rinviava la causa.
Le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Le parti concordemente chiedono che, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vicenza n.
3315/2016 del 16/05/2016, venga stabilito l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore , mediante la corresponsione alla madre, a mezzo bonifico Persona_1 bancario, nel conto corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'assegno mensile di €
400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Le parti chiedono, inoltre, che detto assegno venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro del signor con decorrenza dal mese di novembre 2025. Parte_1
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 3315/2016 del 16/05/2016 vengano modificate nei termini seguenti:
1. si stabilisce l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla madre, a mezzo bonifico Persona_1 bancario, nel conto corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
2. le parti concordano che detto assegno venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro del signor con decorrenza dal mese di novembre 2025; Parte_1
3 3. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia, come previste dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare;
4. l'assegno unico universale spettante per la figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il giorno 11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna ANfratello
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