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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/07/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1312/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1312/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare DE 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da (C.F. , nato a Praia a [...] il Parte_1 C.F._1
16.07.1982 e residente in Cirella alla Via C.da Vaccuta, snc, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Sposato, DE Foro di Paola (C.F. ), che dichiara di voler ricevere C.F._2 tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 DE cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero tele/fax 0985/86034 e presso il cui studio legale Email_1 sito in Cirella di Diamante (Cs), alla Via Giulio Cesare n. 55 la parte ha eletto domicilio, e (C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Pignataro, DE Foro di Paola, (CF ) che dichiara di voler ricevere tutte C.F._4 le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 DE cod. proc. civ.
o al numero tele/fax 0985/270410 e presso il cui studio legale, sito Email_2 in Scalea (Cs) al Viale Europa n. 2, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento DE Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 30.12.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, in AN AR DE ED (Cs) in data 16.09.2018 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti DE predetto Comune al atto n. 3 parte II serie A anno 2018, rilevando che dalla loro unione è nata la figlia in data 25.10.2015, oggi minorenne e non indipendente dal punto di vista Persona_1 economico. I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che la comune residenza è stata fissata in AN AR DE ED (Cs) alla Via Orsomarso, n. 158, presso la casa di proprietà DEla resistente, adibita quindi ad abitazione DEla famiglia;
- che il sig. è attualmente disoccupato, come da allegata Parte_1 certificazione DEl'Agenzia DEl'Entrata datata 24 dicembre 2024, e che anche è Parte_2 attualmente disoccupata e percepisce reddito di cittadinanza;
- che i redditi percepiti negli ultimi tre anni, per come attestato dall'allegato certificato rilasciato dall'Agenzia DEle Entrate in data 05.11.2024, sono i seguenti: nessun reddito per l'anno 2021, euro 10.385,00 (redditi esenti) per l'anno 2022 ed euro 11.520,00 (redditi esenti) per l'anno 2023;
- che purtroppo, dopo anni di convivenza, a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, nonostante i tentativi esperiti e volti a recuperare il legame coniugale, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
- che per tali ragioni, i coniugi addivenivano alla decisione di separarsi, presentando ricorso per separazione consensuale al Tribunale di Paola, che nel proc. R.G. 462/2023; in data 22/06/2023 ha pronunciato con sentenza la separazione personale dei coniugi ed omologato le condizioni di separazione da questi ultimi concordemente stabilite;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario. Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra loro contratto con la conferma DEle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi DEl'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., DEl'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione DEle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 13.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento DEla domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), DEla legge DEl'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza DE 22.06.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2
Presidente DE Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), DEla legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 DEla legge n. 55 DE 6 maggio 2015 e dall'art. 27 DE d.lgs. n. 149 DE 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza DEla causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento DEle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo DE reciproco rispetto.
2) CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in AN AR DE ED (Cs), Via Orsomarso, 158, resta assegnata alla moglie, sig.ra , che qui vivrà con la figlia minore. Parte_2
3) AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E INCONTRI CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO: I coniugi convengono che la figlia sia affidata ad entrambi in maniera condivisa e con collocamento prevalente presso la madre. I genitori sono separati “di fatto” da diversi mesi e, in tutto questo periodo, il padre incontra liberamente e frequentemente la figlia, almeno per due giorni a settimana. Le parti, quindi, intendono stabilire che il padre continui ad incontrare e a tenere la bambina con sé liberamente, anche ogni giorno, semplicemente con congruo preavviso alla madre e a tutela DE diritto alla bigenitorialità DEla piccola, sempre compatibilmente con le esigenze DEla minore e con gli impegni dei genitori. Anche nei periodi festivi come Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori prevedono che la figlia possa passare DE tempo con entrambi, restando con l'uno e con l'altro ad anni alterni durante la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, sempre salvo diversi accordi tra i genitori, impegni e/o imprevisti dei genitori o DEla bambina. Al fine di assicurare un periodo di frequentazione continuativa con la figlia, le parti convengono che il padre tenga con sé la figlia per 7 giorni consecutivi durante l'anno; tale periodo potrà essere stabilito concordemente tra i genitori in base agli impegni degli stessi e DEla minore.
4) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: atteso il collocamento prevalente DEla minore presso la madre, i coniugi stabiliscono che il padre, genitore non collocatario, contribuisca al mantenimento DEla figlia corrispondendo alla sig.ra un contributo mensile pari ad Euro 300,00, entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge.
5) SPESE STRAORDINARIE come da Linee Guida prot. 2130/17: i coniugi stabiliscono di suddividere tra di loro le spese straordinarie in favore DEla figlia nella misura DE 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie per la figlia, da suddividersi secondo le Linee Guida approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola prot. 2130/2017 e che di seguito si riportano espressamente, unitamente alla definizione di spese ordinarie incluse nel mantenimento per agevolare l'individuazione di ciascuna spesa da parte dei genitori. Spese sanitarie: di norma sono tutte quelle spese connotate dai caratteri DEla necessarietà o urgenza, come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito DE SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: impianti di ausilio sanitario, spese oculistiche compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, spese ortopediche e acustiche). Tutte le altre spese mediche in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. Spese scolastiche: iscrizione e retta DEl'asilo nido infantile, tasse e/o assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche DEla famiglia). Si intendono per spese ordinarie: tutte le voci di spesa che soddisfano esigenze quotidiane DEla vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale DEla periodicità, il requisito quantitativo DEla non gravosità e il requisito funzionale DEla utilità e/o necessarietà. Pertanto, si considerano spese ordinarie, a titolo esemplificativo: le visite mediche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva DE pranzo), le spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio -superiore, la tessera DEl'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), la ricarica DE cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, le rette per istituti scolastici privati e baby sitter purché già presenti nell'organizzazione familiare prima DEla separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione DEla convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile. Le spese straordinarie, si suddividono in spese che non necessitano DE preventivo consenso dei genitori prima di essere sostenute e spese che, invece, necessitano DE preventivo accordo. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e che sono suscettibili di rimborsabilità in base alla loro obiettiva necessità, sono (a titolo esemplificativo) le seguenti: Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento DEla patente di guida). In ordine alle spese straordinarie per un'attività sportiva, i genitori intendono precisare che attualmente la figlia pratica sport a livelli non agonistici;
si tratta DEla scuola di danza, che impegna la bambina per poche ore a settimana. In merito a tutte le spese extrascolastiche sopra elencate, i genitori ritengono necessario che si raggiungesse un preventivo accordo al fine di confrontarsi sull'utilità DEla spesa. Le spese straordinarie che richiedono il necessario e preventivo accordo, espresso o tacito, tra i genitori, prima di essere sostenute sono: Spese sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private che non abbiano il carattere DEl'urgenza e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici. Spese scolastiche: lezioni private (cosiddette ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, per l'avvio nel mondo DE lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione, master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private. Spese extrascolastiche: baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva DEl'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), casco, corso per conseguimento DEla patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione, cresima, matrimonio. Si precisa che, attualmente e su accordo dei genitori, la figlia segue lezioni private con cadenza settimanale, in particolare una sola volta a settimana, il cui costo ammonta a 10 Euro a lezione. I genitori sostengono contestualmente, pro quota, le spese straordinarie. Laddove ciò non potesse avvenire, però, il genitore che ha sostenuto interamente la spesa straordinaria comunicherà all'altro il suo importo, entro 30 giorni dall'effettuazione DEla spesa fornendo idonea documentazione e l'altro provvederà a rimborsare il genitore anticipatario entro 30 giorni.
6) Si precisa che le spese straordinarie non possono mai essere compensate o ricomprese nell'assegno di mantenimento e che l'assegno di mantenimento versato mensilmente non può essere sospeso, rappresentando la rata mensile di un contributo annuale calcolato forfettariamente.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
8) Le autovetture in uso ai coniugi restano di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari con rinuncia ad ogni pretesa economica.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall' altro.
10) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare lo spostamento di domicilio e/o di residenza da quella attuale e si concedono, sin da ora, reciprocamente il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti.”
Ebbene, il Tribunale, preso atto DEle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo DEle parti in ordine alla richiesta di pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1312/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in Parte_1 Parte_2
AN AR DE ED (Cs) in data 16.09.2018 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti DE predetto Comune atto n. 3 parte II serie A anno 2018;
- omologa le condizioni relative alle figlia minore e prende atto degli accordi tra i coniugi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di AN AR DE ED (Cs) di procedere all'annotazione DEla sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica DEla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile DE Comune di AN AR DE ED (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale DEle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1312/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare DE 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da (C.F. , nato a Praia a [...] il Parte_1 C.F._1
16.07.1982 e residente in Cirella alla Via C.da Vaccuta, snc, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Sposato, DE Foro di Paola (C.F. ), che dichiara di voler ricevere C.F._2 tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 DE cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero tele/fax 0985/86034 e presso il cui studio legale Email_1 sito in Cirella di Diamante (Cs), alla Via Giulio Cesare n. 55 la parte ha eletto domicilio, e (C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Pignataro, DE Foro di Paola, (CF ) che dichiara di voler ricevere tutte C.F._4 le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 DE cod. proc. civ.
o al numero tele/fax 0985/270410 e presso il cui studio legale, sito Email_2 in Scalea (Cs) al Viale Europa n. 2, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento DE Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 30.12.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, in AN AR DE ED (Cs) in data 16.09.2018 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti DE predetto Comune al atto n. 3 parte II serie A anno 2018, rilevando che dalla loro unione è nata la figlia in data 25.10.2015, oggi minorenne e non indipendente dal punto di vista Persona_1 economico. I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che la comune residenza è stata fissata in AN AR DE ED (Cs) alla Via Orsomarso, n. 158, presso la casa di proprietà DEla resistente, adibita quindi ad abitazione DEla famiglia;
- che il sig. è attualmente disoccupato, come da allegata Parte_1 certificazione DEl'Agenzia DEl'Entrata datata 24 dicembre 2024, e che anche è Parte_2 attualmente disoccupata e percepisce reddito di cittadinanza;
- che i redditi percepiti negli ultimi tre anni, per come attestato dall'allegato certificato rilasciato dall'Agenzia DEle Entrate in data 05.11.2024, sono i seguenti: nessun reddito per l'anno 2021, euro 10.385,00 (redditi esenti) per l'anno 2022 ed euro 11.520,00 (redditi esenti) per l'anno 2023;
- che purtroppo, dopo anni di convivenza, a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, nonostante i tentativi esperiti e volti a recuperare il legame coniugale, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
- che per tali ragioni, i coniugi addivenivano alla decisione di separarsi, presentando ricorso per separazione consensuale al Tribunale di Paola, che nel proc. R.G. 462/2023; in data 22/06/2023 ha pronunciato con sentenza la separazione personale dei coniugi ed omologato le condizioni di separazione da questi ultimi concordemente stabilite;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario. Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra loro contratto con la conferma DEle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi DEl'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., DEl'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione DEle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 13.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento DEla domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), DEla legge DEl'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza DE 22.06.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2
Presidente DE Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), DEla legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 DEla legge n. 55 DE 6 maggio 2015 e dall'art. 27 DE d.lgs. n. 149 DE 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza DEla causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento DEle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo DE reciproco rispetto.
2) CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in AN AR DE ED (Cs), Via Orsomarso, 158, resta assegnata alla moglie, sig.ra , che qui vivrà con la figlia minore. Parte_2
3) AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E INCONTRI CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO: I coniugi convengono che la figlia sia affidata ad entrambi in maniera condivisa e con collocamento prevalente presso la madre. I genitori sono separati “di fatto” da diversi mesi e, in tutto questo periodo, il padre incontra liberamente e frequentemente la figlia, almeno per due giorni a settimana. Le parti, quindi, intendono stabilire che il padre continui ad incontrare e a tenere la bambina con sé liberamente, anche ogni giorno, semplicemente con congruo preavviso alla madre e a tutela DE diritto alla bigenitorialità DEla piccola, sempre compatibilmente con le esigenze DEla minore e con gli impegni dei genitori. Anche nei periodi festivi come Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori prevedono che la figlia possa passare DE tempo con entrambi, restando con l'uno e con l'altro ad anni alterni durante la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, sempre salvo diversi accordi tra i genitori, impegni e/o imprevisti dei genitori o DEla bambina. Al fine di assicurare un periodo di frequentazione continuativa con la figlia, le parti convengono che il padre tenga con sé la figlia per 7 giorni consecutivi durante l'anno; tale periodo potrà essere stabilito concordemente tra i genitori in base agli impegni degli stessi e DEla minore.
4) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: atteso il collocamento prevalente DEla minore presso la madre, i coniugi stabiliscono che il padre, genitore non collocatario, contribuisca al mantenimento DEla figlia corrispondendo alla sig.ra un contributo mensile pari ad Euro 300,00, entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge.
5) SPESE STRAORDINARIE come da Linee Guida prot. 2130/17: i coniugi stabiliscono di suddividere tra di loro le spese straordinarie in favore DEla figlia nella misura DE 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie per la figlia, da suddividersi secondo le Linee Guida approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola prot. 2130/2017 e che di seguito si riportano espressamente, unitamente alla definizione di spese ordinarie incluse nel mantenimento per agevolare l'individuazione di ciascuna spesa da parte dei genitori. Spese sanitarie: di norma sono tutte quelle spese connotate dai caratteri DEla necessarietà o urgenza, come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito DE SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: impianti di ausilio sanitario, spese oculistiche compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, spese ortopediche e acustiche). Tutte le altre spese mediche in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. Spese scolastiche: iscrizione e retta DEl'asilo nido infantile, tasse e/o assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche DEla famiglia). Si intendono per spese ordinarie: tutte le voci di spesa che soddisfano esigenze quotidiane DEla vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale DEla periodicità, il requisito quantitativo DEla non gravosità e il requisito funzionale DEla utilità e/o necessarietà. Pertanto, si considerano spese ordinarie, a titolo esemplificativo: le visite mediche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva DE pranzo), le spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio -superiore, la tessera DEl'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), la ricarica DE cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, le rette per istituti scolastici privati e baby sitter purché già presenti nell'organizzazione familiare prima DEla separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione DEla convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile. Le spese straordinarie, si suddividono in spese che non necessitano DE preventivo consenso dei genitori prima di essere sostenute e spese che, invece, necessitano DE preventivo accordo. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e che sono suscettibili di rimborsabilità in base alla loro obiettiva necessità, sono (a titolo esemplificativo) le seguenti: Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento DEla patente di guida). In ordine alle spese straordinarie per un'attività sportiva, i genitori intendono precisare che attualmente la figlia pratica sport a livelli non agonistici;
si tratta DEla scuola di danza, che impegna la bambina per poche ore a settimana. In merito a tutte le spese extrascolastiche sopra elencate, i genitori ritengono necessario che si raggiungesse un preventivo accordo al fine di confrontarsi sull'utilità DEla spesa. Le spese straordinarie che richiedono il necessario e preventivo accordo, espresso o tacito, tra i genitori, prima di essere sostenute sono: Spese sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private che non abbiano il carattere DEl'urgenza e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici. Spese scolastiche: lezioni private (cosiddette ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, per l'avvio nel mondo DE lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione, master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private. Spese extrascolastiche: baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva DEl'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), casco, corso per conseguimento DEla patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione, cresima, matrimonio. Si precisa che, attualmente e su accordo dei genitori, la figlia segue lezioni private con cadenza settimanale, in particolare una sola volta a settimana, il cui costo ammonta a 10 Euro a lezione. I genitori sostengono contestualmente, pro quota, le spese straordinarie. Laddove ciò non potesse avvenire, però, il genitore che ha sostenuto interamente la spesa straordinaria comunicherà all'altro il suo importo, entro 30 giorni dall'effettuazione DEla spesa fornendo idonea documentazione e l'altro provvederà a rimborsare il genitore anticipatario entro 30 giorni.
6) Si precisa che le spese straordinarie non possono mai essere compensate o ricomprese nell'assegno di mantenimento e che l'assegno di mantenimento versato mensilmente non può essere sospeso, rappresentando la rata mensile di un contributo annuale calcolato forfettariamente.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
8) Le autovetture in uso ai coniugi restano di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari con rinuncia ad ogni pretesa economica.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall' altro.
10) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare lo spostamento di domicilio e/o di residenza da quella attuale e si concedono, sin da ora, reciprocamente il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti.”
Ebbene, il Tribunale, preso atto DEle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo DEle parti in ordine alla richiesta di pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1312/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in Parte_1 Parte_2
AN AR DE ED (Cs) in data 16.09.2018 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti DE predetto Comune atto n. 3 parte II serie A anno 2018;
- omologa le condizioni relative alle figlia minore e prende atto degli accordi tra i coniugi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di AN AR DE ED (Cs) di procedere all'annotazione DEla sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica DEla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile DE Comune di AN AR DE ED (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale DEle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo