CASS
Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/09/2024, n. 34010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34010 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nei confronti di: PU NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Cinzia Parasporo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 322 bis e 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa del 4 marzo 2024, che ne ha respinto l'appello cautelare contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, a sua volta, in accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34010 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/06/2024 dell'istanza della difesa di ZZ NC, terza interessata, aveva ordinato la revoca del sequestro preventivo disposto sulle somme giacenti sul conto corrente bancario a lei intestato in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto, quale indagata, alla di lei figlia RI RI;
le somme depositate sul conto corrente erano state precedentemente sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, in quanto ritenute profitto del reato oggetto d'incolpazione provvisoria attribuito a quest'ultima ed a lei riconducibili in quanto titolare di ampia delega ad operarvi. 1.1. L'atto di impugnazione si è affidato a due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari, a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.2. Il primo motivo si è appuntato sulla ritenuta violazione dell'art. 322 bis e dell'art. 310 cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il profilo attinente alla pretesa insussistenza del periculum in mora, quale presupposto legittimante il mantenimento del vincolo, che non era stato devoluto al giudice del gravame cautelare e che costituisce uno dei requisiti di emissione del provvedimento genetico della misura, non più messo in discussione dalle parti e nemmeno dall'istanza volta ad ottenere la revoca del sequestro. 1.3.11 secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al combinato degli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza impugnata, si è espresso favorevolmente all'orientamento giurisprudenziale che ritiene insufficiente l'esistenza di una pur estesa delega ad operare sull'altrui conto corrente bancario per giustificarne la disponibilità fattuale in capo all'indagato e, dunque, la sottoponibilità al vincolo del sequestro preventivo, strumentale alla confisca diretta del denaro ivi depositato. In realtà, secondo l'ufficio ricorrente, avrebbe dovuto essere privilegiato un diverso e più convincente indirizzo di legittimità, che alla facoltà di operare liberamente sull'altrui conto corrente riconduce la nozione di "appartenenza" all'autore del reato, in linea con quanto previsto dall'art. 240 cod. pen. in tema di confisca del profitto del reato medesimo. Considerato in diritto Il ricorso, che presenta profili di inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è infondato, perché non può ritenersi precluso, al Tribunale del riesame, nel contesto di un'impugnazione cautelare reale, l'esame della sussistenza dei presupposti di legittimità del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti;
non può in altri termini interpretarsi, il principio devolutivo in sede di appello cautelare, in senso rigidamente circoscritto, dovendo comunque il decidente riservare la propria attenzione alla permanenza dei profili sostanziali collegati al tema offerto con i motivi dell'impugnazione (sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254392; Sez. 3 n. 3482 del 15/10/1996, Balestreri;
2 Sez. 6, n. 10846 del 16/01/2007, Caselli;
cfr., sia pure a riguardo del controllo demandato sul provvedimento genetico, sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, Orza, Rv. 285737). Per altro verso, deve comunque rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata si è soffermata sul profilo del periculum non tanto per esprimersi sulla esigenza, o meno, di anticipazione della misura ablatoria, quanto piuttosto per rimarcare la riconducibilità del conto corrente in sequestro alle necessità personali della titolare, con la ragionevole strumentalità della delega ad operare al loro soddisfacimento. 2.11 secondo motivo si presenta invece inammissibile perché non consentito in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322 bis e 324 cod. proc. pen. - è proponibile solo per violazione di legge (art. 325 comma 1 cod. proc. pen.) e che in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o puramente "apparente". Più precisamente, si è osservato che motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Orbene, da un lato, l'iter logico-giuridico seguito dall'ordinanza gravata risulta chiaro ed esauriente ed espresso in esito ad una ponderata analisi delle voci del conto corrente sequestrato - eseguita dal giudice per le indagini preliminari, il cui provvedimento è stato confermato - che per un verso ha restituito prova di un suo regolare utilizzo da parte della titolare nominale, ZZ NC, estranea ai fatti o comunque alle incolpazioni del 3 procedimento penale, e della riconducibilità delle movimentazioni registrate alla fisiologia di tale ordinaria destinazione;
e, per altro verso, ha dato contezza dell'inesistenza di operazioni anomale, ragionevolmente connesse ad accrediti o trasferimenti di risorse in favore dell'indagata. Al giudice di legittimità non è dunque consentito un vaglio oltre modo penetrante delle argomentazioni spese dal provvedimento impugnato che, al di là della questione della natura giuridica dell'istituto della delega ad operare sul conto corrente altrui e della estensione o riduzione del concetto di "disponibilità di fatto" in base alla previsione, o meno, di limiti imposti dal delegante al suo esercizio, ha diffusamente e congruamente esplicitato le ragioni che comunque condurrebbero ad escludere l'attribuibilità delle risorse del conto corrente al patrimonio dell'indagata. Dall'altro lato, la decisione impugnata si è congruamente occupata dell'inquadramento del concetto di "disponibilità" ed "appartenenza" del denaro sequestrato alla persona indagata - presupposto indefettibile del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen., che qualifica sempre l'ablazione del numerano corrispondente all'entità del profitto del reato (sez. U n. 42415 del 27/05/2021, Coppola, Rv. 282037) - ed ha declinato l'esegesi che l'ha orientata a propendere per la correttezza tecnico-giuridica dell'ordinanza di revoca del vincolo e di restituzione adottata dal giudice per le indagini preliminari. Come invero ripercorso nell'atto d'impugnazione, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono decisioni che mostrano di preferire la tesi secondo cui la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, sia sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377); ed altre che privilegiano una lettura più restrittiva della delega ad operare rilasciata alla persona sottoposta alle indagini dal titolare del conto corrente, in virtù della quale, quand'anche non caratterizzata da limitazioni, tale delega non sia di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo affiancare ulteriori indicatori che consentano di fondare il giudizio di una ragionevole probabilità di una loro personale attribuzione all'indagato (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021). Il secondo indirizzo ermeneutico è stato recentemente ribadito da sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, Gasparro, Rv.284548, che - e sul punto non si conviene con quanto sostenuto dall'ufficio ricorrente - si è pronunciata sulla perinnetrazione del concetto di "appartenenza" della res all'imputato o all'indagato, da intendersi come sostanzialmente corrispondente alla nozione del "possesso" di rilevanza civilistica (art. 1140 cod. civ.), modulandone tuttavia la portata con l'avvertita necessità di accertarne gli estremi non in astratto, ma in concreto, attraverso l'acquisizione di elementi che dimostrino l'effettività dell'esercizio del potere di fatto che lo caratterizza. L'ordinanza impugnata si è collocata nel medesimo solco interpretativo. Tale rilievo esclude, di per sé - al di là dell'opzione ermeneutica che si è ritenuto di seguire - che si versi in un'ipotesi di motivazione omessa, apparente o sconclusionata e, in definitiva, di 4 A, una violazione di legge che rappresenta l'unico presupposto del promovimento del ricorso per cassazione in subiecta materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, 06/06/2024 Il co igliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Cinzia Parasporo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 322 bis e 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa del 4 marzo 2024, che ne ha respinto l'appello cautelare contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, a sua volta, in accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34010 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/06/2024 dell'istanza della difesa di ZZ NC, terza interessata, aveva ordinato la revoca del sequestro preventivo disposto sulle somme giacenti sul conto corrente bancario a lei intestato in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto, quale indagata, alla di lei figlia RI RI;
le somme depositate sul conto corrente erano state precedentemente sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, in quanto ritenute profitto del reato oggetto d'incolpazione provvisoria attribuito a quest'ultima ed a lei riconducibili in quanto titolare di ampia delega ad operarvi. 1.1. L'atto di impugnazione si è affidato a due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari, a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.2. Il primo motivo si è appuntato sulla ritenuta violazione dell'art. 322 bis e dell'art. 310 cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il profilo attinente alla pretesa insussistenza del periculum in mora, quale presupposto legittimante il mantenimento del vincolo, che non era stato devoluto al giudice del gravame cautelare e che costituisce uno dei requisiti di emissione del provvedimento genetico della misura, non più messo in discussione dalle parti e nemmeno dall'istanza volta ad ottenere la revoca del sequestro. 1.3.11 secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al combinato degli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza impugnata, si è espresso favorevolmente all'orientamento giurisprudenziale che ritiene insufficiente l'esistenza di una pur estesa delega ad operare sull'altrui conto corrente bancario per giustificarne la disponibilità fattuale in capo all'indagato e, dunque, la sottoponibilità al vincolo del sequestro preventivo, strumentale alla confisca diretta del denaro ivi depositato. In realtà, secondo l'ufficio ricorrente, avrebbe dovuto essere privilegiato un diverso e più convincente indirizzo di legittimità, che alla facoltà di operare liberamente sull'altrui conto corrente riconduce la nozione di "appartenenza" all'autore del reato, in linea con quanto previsto dall'art. 240 cod. pen. in tema di confisca del profitto del reato medesimo. Considerato in diritto Il ricorso, che presenta profili di inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è infondato, perché non può ritenersi precluso, al Tribunale del riesame, nel contesto di un'impugnazione cautelare reale, l'esame della sussistenza dei presupposti di legittimità del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti;
non può in altri termini interpretarsi, il principio devolutivo in sede di appello cautelare, in senso rigidamente circoscritto, dovendo comunque il decidente riservare la propria attenzione alla permanenza dei profili sostanziali collegati al tema offerto con i motivi dell'impugnazione (sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254392; Sez. 3 n. 3482 del 15/10/1996, Balestreri;
2 Sez. 6, n. 10846 del 16/01/2007, Caselli;
cfr., sia pure a riguardo del controllo demandato sul provvedimento genetico, sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, Orza, Rv. 285737). Per altro verso, deve comunque rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata si è soffermata sul profilo del periculum non tanto per esprimersi sulla esigenza, o meno, di anticipazione della misura ablatoria, quanto piuttosto per rimarcare la riconducibilità del conto corrente in sequestro alle necessità personali della titolare, con la ragionevole strumentalità della delega ad operare al loro soddisfacimento. 2.11 secondo motivo si presenta invece inammissibile perché non consentito in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322 bis e 324 cod. proc. pen. - è proponibile solo per violazione di legge (art. 325 comma 1 cod. proc. pen.) e che in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o puramente "apparente". Più precisamente, si è osservato che motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Orbene, da un lato, l'iter logico-giuridico seguito dall'ordinanza gravata risulta chiaro ed esauriente ed espresso in esito ad una ponderata analisi delle voci del conto corrente sequestrato - eseguita dal giudice per le indagini preliminari, il cui provvedimento è stato confermato - che per un verso ha restituito prova di un suo regolare utilizzo da parte della titolare nominale, ZZ NC, estranea ai fatti o comunque alle incolpazioni del 3 procedimento penale, e della riconducibilità delle movimentazioni registrate alla fisiologia di tale ordinaria destinazione;
e, per altro verso, ha dato contezza dell'inesistenza di operazioni anomale, ragionevolmente connesse ad accrediti o trasferimenti di risorse in favore dell'indagata. Al giudice di legittimità non è dunque consentito un vaglio oltre modo penetrante delle argomentazioni spese dal provvedimento impugnato che, al di là della questione della natura giuridica dell'istituto della delega ad operare sul conto corrente altrui e della estensione o riduzione del concetto di "disponibilità di fatto" in base alla previsione, o meno, di limiti imposti dal delegante al suo esercizio, ha diffusamente e congruamente esplicitato le ragioni che comunque condurrebbero ad escludere l'attribuibilità delle risorse del conto corrente al patrimonio dell'indagata. Dall'altro lato, la decisione impugnata si è congruamente occupata dell'inquadramento del concetto di "disponibilità" ed "appartenenza" del denaro sequestrato alla persona indagata - presupposto indefettibile del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen., che qualifica sempre l'ablazione del numerano corrispondente all'entità del profitto del reato (sez. U n. 42415 del 27/05/2021, Coppola, Rv. 282037) - ed ha declinato l'esegesi che l'ha orientata a propendere per la correttezza tecnico-giuridica dell'ordinanza di revoca del vincolo e di restituzione adottata dal giudice per le indagini preliminari. Come invero ripercorso nell'atto d'impugnazione, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono decisioni che mostrano di preferire la tesi secondo cui la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, sia sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377); ed altre che privilegiano una lettura più restrittiva della delega ad operare rilasciata alla persona sottoposta alle indagini dal titolare del conto corrente, in virtù della quale, quand'anche non caratterizzata da limitazioni, tale delega non sia di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo affiancare ulteriori indicatori che consentano di fondare il giudizio di una ragionevole probabilità di una loro personale attribuzione all'indagato (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021). Il secondo indirizzo ermeneutico è stato recentemente ribadito da sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, Gasparro, Rv.284548, che - e sul punto non si conviene con quanto sostenuto dall'ufficio ricorrente - si è pronunciata sulla perinnetrazione del concetto di "appartenenza" della res all'imputato o all'indagato, da intendersi come sostanzialmente corrispondente alla nozione del "possesso" di rilevanza civilistica (art. 1140 cod. civ.), modulandone tuttavia la portata con l'avvertita necessità di accertarne gli estremi non in astratto, ma in concreto, attraverso l'acquisizione di elementi che dimostrino l'effettività dell'esercizio del potere di fatto che lo caratterizza. L'ordinanza impugnata si è collocata nel medesimo solco interpretativo. Tale rilievo esclude, di per sé - al di là dell'opzione ermeneutica che si è ritenuto di seguire - che si versi in un'ipotesi di motivazione omessa, apparente o sconclusionata e, in definitiva, di 4 A, una violazione di legge che rappresenta l'unico presupposto del promovimento del ricorso per cassazione in subiecta materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, 06/06/2024 Il co igliere estensore