Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII della convenzione di Washington.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII della convenzione di Washington.