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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 76920/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Oriana Cianca, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Sgandurra, come da procura Controparte_1
in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2019 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nata la figlia (in data Per_1
17.10.2000), e di avere ottenuto il decreto di omologa da questo Tribunale in data
5.4.2017 (in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma delle condizioni di cui alla separazione, dunque un assegno a carico del resistente di mantenimento per la figlia pari ad euro 350,00 mensili e divorzile per lei pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale. nonché l'assegnazione alla stessa ricorrente della casa coniugale, sita in Roma, via
Valentino Banal n. 31/F.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alle domande della ricorrente ad eccezione di quella relativa all'assegno di mantenimento, della quale chiedeva il rigetto.
In sede presidenziale, con ordinanza del 21.1.2021, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che la parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione come concordate e che la parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, con esclusione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della ricorrente, rappresentando che quest'ultima svolge attivita' lavorativa retribuita in favore di diversi enti, circostanza contestata dalla ricorrente la quale ha riferito che ha percepito solo somme annuali a titolo di rimborso spese per l'attivita' svolta in favore della
Unicoop Tirreno fino all'anno 2018, che percepisce solo somme annuali a titolo di rimborso spese per
l'attivita' svolta quale Vice Presidente di Sezione Unicoop, che, attualmente, svolge attivita' di volontariato in favore della ADS Amici di Iqbal Masih dalla quale percepisce solo somme annuali a titolo di rimborso spese, che è proprietaria solo pro quota degli immobili indicati nella sua dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', precisando che, a seguito del decesso di suo padre, ha acquistato per successione testamentaria solo una quota della nuda proprieta' di un immobile in relazione al quale sua madre ha l'usufrutto;
ritenuto che
, allo stato, debbano essere fatti salvi i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, non risultando rilevanti mutamenti delle complessive condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione, allorquando la ricorrente risultava, comunque, percepire un reddito pari ad euro 350,00 mensili mentre attualmente risulta percepire solo il reddito pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento corrisposto dal resistente, oltre alle modeste somme annuali asseritamente percepite
a titolo di rimborso spese, ed il resistente risultava percepire un reddito mensile pari ad euro 2000,00 per tredici mensilita' ed attualmente risulta percepire analogo un reddito, fatti salvi gli opportuni accertamenti da espletarsi in sede istruttoria in relazione al dedotto svolgimento di attivita' lavorativa retribuita da parte della ricorrente ed al reddito percepito dalla stessa (cfr verbale di omologa della separazione in atti e verbale dell'udienza presidenziale del 9.12.2020, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' delle parti, documentazione reddituale delle parti versata in atti, documenti provenienti da
Unicoop e da ADS Amici di Iqbal Masih);…”.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ordine, poi, alle determinazioni relative alla figlia, avendo il padre chiesto anche di poter concordare con la stessa la frequentazione nonché entrambe le parti il suo collocamento presso la madre, deve specificarsi che, come detto, la ragazza è maggiorenne, potendosi, così, unicamente prendere atto, da parte del Collegio, che la stessa vive con la madre nella casa coniugale e che non è economicamente autonoma, circostanze pacifiche tra i coniugi.
In conseguenza di questo, la casa coniugale può essere assegnata alla , come Parte_1
anche richiesto da entrambe le parti.
Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto delle parti, nonchè l'istruttoria orale espletata: la svolge attività di volontariato, è comproprietaria con il marito della casa Parte_1
coniugale, nonché nuda proprietaria al 16,33% di un immobile ricevuto in eredità, risulta percepire, per quanto valutabile dagli estratti conto depositati, entrate minime dalle associazioni per le quali svolge attività, pari ad euro 1.280,00 per i primi sei mesi dell'anno 2021, anno nel quale percepiva anche euro 560,00 mensili a titolo di reddito di emergenza;
in sede di interrogatorio formale, poi, reso all'udienza del 24.7.2024, la confessava di percepire euro 250,00 mensili a titolo di rimborso spese, Parte_1 recandosi a Piombino (LI) dove era convocata e dove era la sede dell'associazione
Unicoop Tirreno per 10 mesi l'anno, nulla di diverso essendo emerso dall'escussione dei testi escussi;
il è pensionato, già in servizio per il Ministero della Difesa come CP_1
sottoufficiale della Marina Militare, risulta avere i redditi come già valutati in sede presidenziale, non avendo egli depositato le ulteriori documentazioni richieste dal
G.I. con ordinanza del 4.10.2021 (ad eccezione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio), e risulta onerato del canone di locazione (cfr. anche contratto di locazione, in atti) per l'abitazione dove vive pari ad euro 500,00 mensili, come indicato nella citata dichiarazione ed in sede di memoria conclusionale, somma che, come ivi pure dedotto, ad oggi divide con la sua nuova compagna con cui convive.
Ciò premesso, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento vigente a carico del per la figlia, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, nonchè la CP_1
contribuzione alle spese straordinarie per la stessa, come pure vigente, come del resto richiesto da entrambe le parti.
In ordine all'assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema
Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Ciò esposto, allora, valutate le complessive capacità economiche delle parti come sopra dette, la durata del matrimonio (21 anni), il fatto che dall'unione è nata una figlia e che la moglie ha sostanzialmente sempre svolto attività di volontariato e di casalinga dal 2011
(circostanza incontestata), vista anche la sua età, 57 anni, nonchè l'assenza di un titolo di studio spendibile (avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, come da dichiarazione resa in sede presidenziale), considerata, poi, l'assenza dal mondo del lavoro da decenni, tutti elementi che depongono per una prognosi di estrema difficoltà per la stessa di potersi introdurre ad oggi in un contesto lavorativo adeguatamente retribuito, ritiene questo Collegio che possa essere riconosciuto alla ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, con decorrenza dalle presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla dal parte del resistente entro il g. 5 di ogni mese. Parte_1
Le spese di lite della ricorrente, vista la soccombenza del in ordine alla CP_1
domanda di assegno divorzile, vista anche la natura della casa e la convergenza delle parti sulla domanda di natura economica per la figlia, sono poste per un terzo a carico del resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, da versarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Velletri (RM) in data 2.9.1995;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 123, parte II, serie A);
-assegna la casa coniugale alla;
Parte_1
-conferma l'assegno di mantenimento a carico del per la figlia come vigente, CP_1
euro 350,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla ), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui Parte_1
al protocollo di questo Tribunale;
- determina un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili in favore della , Parte_1
con decorrenza dalla presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla stessa da parte el entro il g. 5 di ogni mese;
CP_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella CP_1 Parte_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.184,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, da versarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 12.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 76920/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Oriana Cianca, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Sgandurra, come da procura Controparte_1
in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2019 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nata la figlia (in data Per_1
17.10.2000), e di avere ottenuto il decreto di omologa da questo Tribunale in data
5.4.2017 (in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma delle condizioni di cui alla separazione, dunque un assegno a carico del resistente di mantenimento per la figlia pari ad euro 350,00 mensili e divorzile per lei pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale. nonché l'assegnazione alla stessa ricorrente della casa coniugale, sita in Roma, via
Valentino Banal n. 31/F.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alle domande della ricorrente ad eccezione di quella relativa all'assegno di mantenimento, della quale chiedeva il rigetto.
In sede presidenziale, con ordinanza del 21.1.2021, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che la parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione come concordate e che la parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, con esclusione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della ricorrente, rappresentando che quest'ultima svolge attivita' lavorativa retribuita in favore di diversi enti, circostanza contestata dalla ricorrente la quale ha riferito che ha percepito solo somme annuali a titolo di rimborso spese per l'attivita' svolta in favore della
Unicoop Tirreno fino all'anno 2018, che percepisce solo somme annuali a titolo di rimborso spese per
l'attivita' svolta quale Vice Presidente di Sezione Unicoop, che, attualmente, svolge attivita' di volontariato in favore della ADS Amici di Iqbal Masih dalla quale percepisce solo somme annuali a titolo di rimborso spese, che è proprietaria solo pro quota degli immobili indicati nella sua dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', precisando che, a seguito del decesso di suo padre, ha acquistato per successione testamentaria solo una quota della nuda proprieta' di un immobile in relazione al quale sua madre ha l'usufrutto;
ritenuto che
, allo stato, debbano essere fatti salvi i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, non risultando rilevanti mutamenti delle complessive condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione, allorquando la ricorrente risultava, comunque, percepire un reddito pari ad euro 350,00 mensili mentre attualmente risulta percepire solo il reddito pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento corrisposto dal resistente, oltre alle modeste somme annuali asseritamente percepite
a titolo di rimborso spese, ed il resistente risultava percepire un reddito mensile pari ad euro 2000,00 per tredici mensilita' ed attualmente risulta percepire analogo un reddito, fatti salvi gli opportuni accertamenti da espletarsi in sede istruttoria in relazione al dedotto svolgimento di attivita' lavorativa retribuita da parte della ricorrente ed al reddito percepito dalla stessa (cfr verbale di omologa della separazione in atti e verbale dell'udienza presidenziale del 9.12.2020, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' delle parti, documentazione reddituale delle parti versata in atti, documenti provenienti da
Unicoop e da ADS Amici di Iqbal Masih);…”.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ordine, poi, alle determinazioni relative alla figlia, avendo il padre chiesto anche di poter concordare con la stessa la frequentazione nonché entrambe le parti il suo collocamento presso la madre, deve specificarsi che, come detto, la ragazza è maggiorenne, potendosi, così, unicamente prendere atto, da parte del Collegio, che la stessa vive con la madre nella casa coniugale e che non è economicamente autonoma, circostanze pacifiche tra i coniugi.
In conseguenza di questo, la casa coniugale può essere assegnata alla , come Parte_1
anche richiesto da entrambe le parti.
Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto delle parti, nonchè l'istruttoria orale espletata: la svolge attività di volontariato, è comproprietaria con il marito della casa Parte_1
coniugale, nonché nuda proprietaria al 16,33% di un immobile ricevuto in eredità, risulta percepire, per quanto valutabile dagli estratti conto depositati, entrate minime dalle associazioni per le quali svolge attività, pari ad euro 1.280,00 per i primi sei mesi dell'anno 2021, anno nel quale percepiva anche euro 560,00 mensili a titolo di reddito di emergenza;
in sede di interrogatorio formale, poi, reso all'udienza del 24.7.2024, la confessava di percepire euro 250,00 mensili a titolo di rimborso spese, Parte_1 recandosi a Piombino (LI) dove era convocata e dove era la sede dell'associazione
Unicoop Tirreno per 10 mesi l'anno, nulla di diverso essendo emerso dall'escussione dei testi escussi;
il è pensionato, già in servizio per il Ministero della Difesa come CP_1
sottoufficiale della Marina Militare, risulta avere i redditi come già valutati in sede presidenziale, non avendo egli depositato le ulteriori documentazioni richieste dal
G.I. con ordinanza del 4.10.2021 (ad eccezione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio), e risulta onerato del canone di locazione (cfr. anche contratto di locazione, in atti) per l'abitazione dove vive pari ad euro 500,00 mensili, come indicato nella citata dichiarazione ed in sede di memoria conclusionale, somma che, come ivi pure dedotto, ad oggi divide con la sua nuova compagna con cui convive.
Ciò premesso, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento vigente a carico del per la figlia, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, nonchè la CP_1
contribuzione alle spese straordinarie per la stessa, come pure vigente, come del resto richiesto da entrambe le parti.
In ordine all'assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema
Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Ciò esposto, allora, valutate le complessive capacità economiche delle parti come sopra dette, la durata del matrimonio (21 anni), il fatto che dall'unione è nata una figlia e che la moglie ha sostanzialmente sempre svolto attività di volontariato e di casalinga dal 2011
(circostanza incontestata), vista anche la sua età, 57 anni, nonchè l'assenza di un titolo di studio spendibile (avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, come da dichiarazione resa in sede presidenziale), considerata, poi, l'assenza dal mondo del lavoro da decenni, tutti elementi che depongono per una prognosi di estrema difficoltà per la stessa di potersi introdurre ad oggi in un contesto lavorativo adeguatamente retribuito, ritiene questo Collegio che possa essere riconosciuto alla ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, con decorrenza dalle presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla dal parte del resistente entro il g. 5 di ogni mese. Parte_1
Le spese di lite della ricorrente, vista la soccombenza del in ordine alla CP_1
domanda di assegno divorzile, vista anche la natura della casa e la convergenza delle parti sulla domanda di natura economica per la figlia, sono poste per un terzo a carico del resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, da versarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Velletri (RM) in data 2.9.1995;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 123, parte II, serie A);
-assegna la casa coniugale alla;
Parte_1
-conferma l'assegno di mantenimento a carico del per la figlia come vigente, CP_1
euro 350,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla ), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui Parte_1
al protocollo di questo Tribunale;
- determina un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili in favore della , Parte_1
con decorrenza dalla presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla stessa da parte el entro il g. 5 di ogni mese;
CP_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella CP_1 Parte_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.184,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, da versarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 12.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi