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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8803/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. IERVOLINO FLORIDA e avv. Parte_1
MB PI LO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NC TO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 5.11.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 09/07/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati a CP_1
titolo di assegno ordinario sulla base del decreto omologa n. R.G.4930/2023 emesso in data 08/03/2024;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo di aver provveduto, “in esecuzione del provvedimento di omologa, alla liquidazione della prestazione in favore del Sig. come da Parte_1 comunicazione di liquidazione e modello TE08 del 19.11.2024, data antecedente alla notifica del ricorso e che gli arretrati, dal 1 ottobre 2022 al 30 novembre 2024, sono stati validati e riconosciuti con la rata di pensione di dicembre 2024 e il pagamento è avvenuto con valuta del 09.12.2024 “;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall' resistente e CP_2
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel
2 senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 19.11.2024
e cedolino di pagamento del 9.12.2024 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- le spese di lite, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta, come ammesso da entrambe le parti, prima della notifica del ricorso, nonché dell'inammissibilità della domanda di pagamento dei ratei relativi ai mesi compresi tra giugno e settembre 2022, corrisposti alle rispettive scadenze, come dedotto dall' e non contestato dalla parte ricorrente CP_1
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 18.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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