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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO VI, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1771/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3365/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 64939 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato al Comune di Reggio Calabria il 20 luglio 2023, Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, ha impugnato la sentenza n. 3365/2023 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sez. 3 depositata il 20 giugno 2023, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione ad adempiere notificata il 30/3/2021, con cui l'Amministrazione comunale aveva intimato il pagamento di euro 106.220,57, dovuti per Tarsu dal 2003 al 2008, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Con l'atto di appello la ricorrente ripropone la doglianza sollevata nel giudizio di primo grado affermando che l'intimazione ad adempiere avrebbe chiesto somme non dovute in quanto erronee e l'importo dovuto sarebbe limitato ad euro 95.622,00.
Come secondo motivo l'appellante ripropone il motivo di opposizione con il quale aveva lamentato la carenza di motivazione dell'intimazione per omessa allegazione della Delibera n. 19/2018 del Consiglio Comunale.
Parte resistente è costituita in appello e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui si dirà.
Va innanzi tutto osservato che il secondo motivo di appello è destituito di fondamento in quanto l'intimazione impugnata contiene tutti i requisiti richiesti dalla L. 241 del 1990 e dalla L. n. 212 del 2000, non sussistendo alcun obbligo per l'amministrazione comunale di allegare le deliberazioni comunali regolative del tributo.
Ciò detto, questa Corte, esaminati gli atti di causa, rileva che l'intimazione ora impugnata è stata preceduta da un atto di ingiunzione prot. n. 106389 del 21.06.2019, notificato in pari data a mezzo PEC e non impugnato, con il quale erano state riliquidate le imposte a seguito delle sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria n. 550/5/2012 e della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, n. 2040-06-2019.
Con la sentenza di primo grado confermata in appello era stato accolto parzialmente il ricorso nei limiti della rettifica dell'importo dovuto come già effettuata dal Comune.
Ciò detto non è condivisibile la motivazione della sentenza appellata nella quale si sostiene che, dopo l'intervenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 106389, autonomamente e obbligatoriamente impugnabile, non può che conseguire la definitività della pretesa TARSU e l'inammissibilità delle contestazioni sollevate avverso l'atto impugnato, così come disposto dall'art. 19 Dlgs n. 546/1992, in quanto doveva e poteva essere opposto a seguito della ricezione del prodromico atto, validamente notificato ed in sede di impugnativa del medesimo.
Va infatti rilevato che l'importo di euro 106.220,57 non è corretto, in quanto il Comune aveva già rideterminato il minore importo di euro 95.622,00 che Ricorrente_1 srl avrebbe dovuto pagare, nel caso in cui avesse inteso aderire all'accertamento.
L'importo dovuto deve essere pertanto giudizialmente ricondotto alla somma di euro 95.622,00.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria 8/9/2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO VI, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1771/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3365/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 64939 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato al Comune di Reggio Calabria il 20 luglio 2023, Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, ha impugnato la sentenza n. 3365/2023 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sez. 3 depositata il 20 giugno 2023, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione ad adempiere notificata il 30/3/2021, con cui l'Amministrazione comunale aveva intimato il pagamento di euro 106.220,57, dovuti per Tarsu dal 2003 al 2008, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Con l'atto di appello la ricorrente ripropone la doglianza sollevata nel giudizio di primo grado affermando che l'intimazione ad adempiere avrebbe chiesto somme non dovute in quanto erronee e l'importo dovuto sarebbe limitato ad euro 95.622,00.
Come secondo motivo l'appellante ripropone il motivo di opposizione con il quale aveva lamentato la carenza di motivazione dell'intimazione per omessa allegazione della Delibera n. 19/2018 del Consiglio Comunale.
Parte resistente è costituita in appello e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui si dirà.
Va innanzi tutto osservato che il secondo motivo di appello è destituito di fondamento in quanto l'intimazione impugnata contiene tutti i requisiti richiesti dalla L. 241 del 1990 e dalla L. n. 212 del 2000, non sussistendo alcun obbligo per l'amministrazione comunale di allegare le deliberazioni comunali regolative del tributo.
Ciò detto, questa Corte, esaminati gli atti di causa, rileva che l'intimazione ora impugnata è stata preceduta da un atto di ingiunzione prot. n. 106389 del 21.06.2019, notificato in pari data a mezzo PEC e non impugnato, con il quale erano state riliquidate le imposte a seguito delle sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria n. 550/5/2012 e della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, n. 2040-06-2019.
Con la sentenza di primo grado confermata in appello era stato accolto parzialmente il ricorso nei limiti della rettifica dell'importo dovuto come già effettuata dal Comune.
Ciò detto non è condivisibile la motivazione della sentenza appellata nella quale si sostiene che, dopo l'intervenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 106389, autonomamente e obbligatoriamente impugnabile, non può che conseguire la definitività della pretesa TARSU e l'inammissibilità delle contestazioni sollevate avverso l'atto impugnato, così come disposto dall'art. 19 Dlgs n. 546/1992, in quanto doveva e poteva essere opposto a seguito della ricezione del prodromico atto, validamente notificato ed in sede di impugnativa del medesimo.
Va infatti rilevato che l'importo di euro 106.220,57 non è corretto, in quanto il Comune aveva già rideterminato il minore importo di euro 95.622,00 che Ricorrente_1 srl avrebbe dovuto pagare, nel caso in cui avesse inteso aderire all'accertamento.
L'importo dovuto deve essere pertanto giudizialmente ricondotto alla somma di euro 95.622,00.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria 8/9/2025.