Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 11
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erroneità dell'importo richiesto

    La Corte ha ritenuto che l'importo dovuto dovesse essere giudizialmente ricondotto alla somma inferiore già rideterminata dal Comune in un atto precedente, in quanto l'intimazione originaria non era corretta.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione per omessa allegazione di Delibera Comunale

    Il secondo motivo di appello è destituito di fondamento in quanto l'intimazione impugnata contiene tutti i requisiti richiesti dalla L. 241 del 1990 e dalla L. n. 212 del 2000, non sussistendo alcun obbligo per l'amministrazione comunale di allegare le deliberazioni comunali regolative del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 11
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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