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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
FA RM, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3106/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7970/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067464842 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2025 depositato il 13/01/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento n. 29320210067464842000, notificata a mezzo pec il 16.12.2022 dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa a TARES del Comune di Scordia per l'anno 2013, dell'importo di € 3.169,00 oltre accessori. Eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, avvenuta ad un indirizzo pec diverso da quello pubblicato nel registro PPAA e CCAA, l'omessa notifica dell'atto prodromico, il decorso dei termini di prescrizione e di decadenza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepisce la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, in data 27.12.2018, allegando documentazione probatoria.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.7970/2023 del 24.11-19.12.2023, ha rigettato il ricorso con condanna alle spese, sull'assunto della regolare notificazione e della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella.
Propone appello la Ricorrente_1 S.a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, lamentando che la sentenza è affetta da vizio di motivazione, per lo meno nella forma di motivazione apparente, per evidente travisamento dei documenti, violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. Deduce che non è stato prodotto l'accertamento prodromico, ma solo una cartolina di ritorno, per cui l'omessa produzione della copia dell'avviso di accertamento rende anche impossibile verificare l'esatto contenuto dell'atto; insiste nella eccezione di prescrizione quinquennale, in ordine alla quale lamenta l'omessa pronuncia.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità dell'appello notificato, in quanto relativo ad altra controversia. Si difende comunque nel merito, avendo preso visione dell'appello attraverso una istanza di accesso agli atti. Contrasta le eccezioni di prescrizione e decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è inammissibile.
Dall'esame del fascicolo telematico, risulta che in effetti l'appello allegato alla pec di notifica, e dunque in effetti notificato, riguarda altra sentenza (3529/2023) ed altro procedimento (rgr 5915/2019), relativo a tale Nominativo_1.
La Cassazione ha chiarito che una notifica errata o una successiva (ma tempestiva) notifica sostitutiva non invalida il termine se la parte si è costituita, ma i termini di impugnazione (60 gg dalla notifica sentenza, ipotesi qui non verificatasi, o 6 mesi dal deposito, ex art.327 c.p.c.) sono perentori.
Nella fattispecie, l'errore non risulta emendato nei termini di legge, con una successiva notificazione dell'atto
“corretto”, per cui la sentenza oggi impugnata è passata in giudicato.
La stessa istanza di visibilità del fascicolo, da parte di ADER, è intervenuta quando era spirato il termine lungo per l'impugnazione, per cui, a parere del Collegio, il fatto che l'appellata abbia svolto anche difese sul merito della controversia, non ha efficacia sanante. Pur essendo la circostanza assorbente, rileva il Collegio che, in ogni caso, l'appello sarebbe stato infondato, alla luce della rituale notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, consolidatosi per mancata impugnazione, e della successiva tempestiva notificazione della cartella di pagamento.
Vanno compensate le spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
ME LA IS Vasta
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
FA RM, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3106/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7970/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067464842 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2025 depositato il 13/01/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento n. 29320210067464842000, notificata a mezzo pec il 16.12.2022 dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa a TARES del Comune di Scordia per l'anno 2013, dell'importo di € 3.169,00 oltre accessori. Eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, avvenuta ad un indirizzo pec diverso da quello pubblicato nel registro PPAA e CCAA, l'omessa notifica dell'atto prodromico, il decorso dei termini di prescrizione e di decadenza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepisce la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, in data 27.12.2018, allegando documentazione probatoria.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.7970/2023 del 24.11-19.12.2023, ha rigettato il ricorso con condanna alle spese, sull'assunto della regolare notificazione e della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella.
Propone appello la Ricorrente_1 S.a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, lamentando che la sentenza è affetta da vizio di motivazione, per lo meno nella forma di motivazione apparente, per evidente travisamento dei documenti, violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. Deduce che non è stato prodotto l'accertamento prodromico, ma solo una cartolina di ritorno, per cui l'omessa produzione della copia dell'avviso di accertamento rende anche impossibile verificare l'esatto contenuto dell'atto; insiste nella eccezione di prescrizione quinquennale, in ordine alla quale lamenta l'omessa pronuncia.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità dell'appello notificato, in quanto relativo ad altra controversia. Si difende comunque nel merito, avendo preso visione dell'appello attraverso una istanza di accesso agli atti. Contrasta le eccezioni di prescrizione e decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è inammissibile.
Dall'esame del fascicolo telematico, risulta che in effetti l'appello allegato alla pec di notifica, e dunque in effetti notificato, riguarda altra sentenza (3529/2023) ed altro procedimento (rgr 5915/2019), relativo a tale Nominativo_1.
La Cassazione ha chiarito che una notifica errata o una successiva (ma tempestiva) notifica sostitutiva non invalida il termine se la parte si è costituita, ma i termini di impugnazione (60 gg dalla notifica sentenza, ipotesi qui non verificatasi, o 6 mesi dal deposito, ex art.327 c.p.c.) sono perentori.
Nella fattispecie, l'errore non risulta emendato nei termini di legge, con una successiva notificazione dell'atto
“corretto”, per cui la sentenza oggi impugnata è passata in giudicato.
La stessa istanza di visibilità del fascicolo, da parte di ADER, è intervenuta quando era spirato il termine lungo per l'impugnazione, per cui, a parere del Collegio, il fatto che l'appellata abbia svolto anche difese sul merito della controversia, non ha efficacia sanante. Pur essendo la circostanza assorbente, rileva il Collegio che, in ogni caso, l'appello sarebbe stato infondato, alla luce della rituale notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, consolidatosi per mancata impugnazione, e della successiva tempestiva notificazione della cartella di pagamento.
Vanno compensate le spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
ME LA IS Vasta