TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7284 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31773/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31773/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO Parte_1 C.F._1 VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA DEL PORTO, 28 40122 BOLOGNA presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GORI CP_1 C.F._2 MARIA, elettivamente domiciliato in VIA RAVENNA, 24 00161 ROMA presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_2 GRIZIOTTI 1 20145 MILANO presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MASSINI GIACOMO elettivamente domiciliato in L.NO A. VESPUCCI, 8 50123 FIRENZE presso il difensore
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conviene in giudizio e l' Parte_1 CP_1 [...]
, chiedendone la condanna al risarcimento in proprio favore dei danni patrimoniali Controparte_2 e non patrimoniali derivati dall'errata esecuzione dell'intervento di correzione percutanea dell'alluce valgo eseguito dal medico convenuto presso la indicata struttura in data 8.3.2013.
Si costituisce in giudizio il Dott. evidenziando la mancanza di un nesso causale tra i CP_1 dolori lamentati e l'intervento eseguito, sostenendo che le criticità paventate dalla ricorrente esulino da qualsivoglia complicanza riconducibile ad un'errata esecuzione del medesimo;
la tecnica operatoria seguita è corretta. Contesta la quantificazione dei danni operata dalla ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto delle domande di quest'ultima.
Si costituisce in giudizio l' , evidenziando il corretto adempimento delle Controparte_2 obbligazioni ricadenti sulla struttura. Contesta la quantificazione dei danni operata dalla ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto delle domande della stessa.
chiamata in giudizio dal convenuto si costituisce Controparte_3 CP_1 evidenziando l'inoperatività della polizza e la correttezza dell'operato dell'assicurato; contesta la quantificazione dei danni operata dalla ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in ogni caso, l'accertamento della eventuale quota di responsabilità dell'assicurato.
Con ordinanza del 11.5.2023 è stato disposto il mutamento del rito.
***
Si rileva preliminarmente che la giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007).
Applicando tale principio al caso di specie, si deve affermare la natura contrattuale della responsabilità dell' , con il quale è direttamente entrata in contatto, ove il Controparte_2 Parte_1 25.1.2013 è stata visitata dal Dott. CP_1
pagina 3 di 9 Non emerge invece dalla prospettazione delle parti che vi sia stato alcun rapporto diretto tra Parte_1 e il medico convenuto, né ciò può essere ricavato dai documenti disponibili. Deve pertanto concludersi per la natura extracontrattuale della sua responsabilità.
***
Il presente giudizio è stato proceduto dal procedimento per ATP N. 40284/2019 R.G., nl corso del quale è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustiva e il cui contenuto – anche a seguito delle osservazioni dei CTP che hanno partecipato alle operazioni peritali - è condivisibile. Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 24.10.2012 la paziente si sottopone a una radiografia dei piedi da cui risulta “alluce valgo abdotto, con altre dita atteggiate ad artiglio. Lateralizzazione dei sesamoidi, prominenza mediale ed escavazione della testa del I metatarsale, che appare abdotto”;
- l'8.3.2013 presso la di IL (facente parte dell' ) Controparte_4 Controparte_2
l'attrice viene ricoverata e viene eseguito l'intervento su entrambi i piedi di “Correzione alluce valgo bilaterale, correzione 2° dito a martello destro e 4° bilaterale e riallineamento 5° metatarsale bilaterale”;
- la censura mossa dai CTP dell'attrice alla eccessiva precocità dell'opzione chirurgica è difficilmente valutabile in assenza di una descrizione congrua della sua condizione clinica;
si tratta peraltro di circostanza alla stessa non imputabile;
- la documentazione è infatti lacunosa: la cartella clinica dovrebbe constare di 56 pagine, ma ne risultano solo una ventina, è presente il modulo di consenso a procedura anestesiologica, non quello di consenso all'intervento e non vi è descrizione della procedura chirurgica (pag. 5 CTU); si sottolinea come la carenza di documentazione inerente la cartella clinica è circostanza imputabile agli odierni convenuti e non può risolversi in un pregiudizio per l'attrice; i CTU, in sede di replica alle osservazioni dei CTP, evidenziano l'inadeguatezza della documentazione radiografica rispetto all'intervento effettuato;
“sarebbe stato indicato eseguire una radiografia dei piedi in carico, che avrebbe permesso, anche a posteriori, una corretta valutazione degli angoli intermetatarsale, metatarso-falangeo e interfalangeo” Tale accertamento manca, perché non prescritto dal Dott. fatto che certamente non è indice positivo di riflessione sulla CP_1 tecnica da adottare)” (pag. 56 CTU); è inoltre superficiale l'esame obiettivo riportato in cartella;
spesso non risulta con chiarezza se la sintomatologia segnalata sia bilaterale o monolaterale;
- risulta un certificato datato 8.3.2013 a firma del Dott. che riporta il tipo di intervento CP_1 effettuato ed una prognosi di 45 giorni. Inoltre, è presente un certificato che si può assimilare ad una lettera di dimissione, sempre a data 8.3.2013, che contiene una foto dei piedi della paziente prima dell'intervento;
- in ogni caso, un trattamento conservativo con plantare, in soggetto affetto da deformità dell'avampiede, ha solo un risultato palliativo, di rinvio dell'atto chirurgico, non di risoluzione del problema (pag. 16 CTU);
- l'indicazione dell'intervento a destra – pur tenendo conto della incompletezza della documentazione disponibile – deve ritenersi corretta (pag. 21 CTU);
pagina 4 di 9 - non altrettanto può dirsi quanto alla decisione di intervenire a sinistra, ove la deformità dell'alluce in valgismo era modesta, se non assente;
è possibile che la condizione di alluce rigido determinasse una sintomatologia dolorosa, ma non è clinicamente descritto un alluce rigido rilevante ed è improbabile che da questo lato fosse presente una borsite (pag. 22 CTU); la valutazione è confermata a seguito delle osservazioni dei CTP (pag. 56 CTU), ferma restando la censura già esposta in merito all'assenza di idonea documentazione radiografica;
- il 5.4.2013 e il 3.5.2013 la paziente si sottopone a visite dal Dott. che prescrive CP_1
“riposo e cure riabilitative per ulteriori 30 giorni";
- il 9.5.2013 lo stesso sanitario certifica “lieve sovraccarico 2° metatarsale piede destro con borsite sottometatarsale trattata con infiltrazione cortisonica, presenza di lesione placca plantare 2° metatarsale non sintomatica piede sinistro, si prescrive plantare… Controllo tra 4 mesi”;
- successivamente risultano due certificati non datati redatti dal Dott. il primo per CP_1 descrizione di plantare da confezionare, il secondo per prescrizione di rx;
- il 3.6.2013 viene eseguita una radiografia a entrambi i piedi;
dall'esame della stessa i CTU concludono che il giudizio non possa essere positivo, “essendo stata determinata” (quanto al piede destro) “una dislocazione della testa di M1 che ha sicuramente inciso nella insorgenza di metatarsalgia 2°, che attualmente rappresenta una delle principali problematiche cliniche lamentate dalla ricorrente”; quanto al piede sinistro, “il giudizio non può che essere negativo, certamente il risultato non poteva che essere sfavorevole” (pag. 23 CTU);
- il 7.6.2013 risulta una nuova visita dal Dott. che attesta che “La paziente riferisce CP_1 algia 2° dito piede destro da probabile tendinite del flessore da riadattamento della deambulazione post operatoria da 3 mesi”;
- il 9.11.2013 risulta una prescrizione di plantari da parte del Dott. e il 17.10.2014 lo CP_1 stesso certifica che la paziente è “Affetta da metatarsalgia piede destro da sospetto neuroma di Morton 3° spazio + riferita metatarsalgia da sovraccarico 2° raggio piede destro e sinistro…”.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i CTU concludono come segue:
“Indicazione ad intervento corretta a destra, non corretta a sinistra, in assenza di alterazioni radiografiche significative e di una descrizione clinica della condizione che giustificasse tale proposta chirurgica.
L'intervento a destra non è stato eseguito correttamente, in particolare per quanto riguarda la correzione dell'allineamento del primo metatarsale, che è stato notevolmente accorciato, non dislocato plantarmente, causando una rilevante metatarsalgia da trasferimento sul secondo metatarsale.
L'intervento a sinistra non è stato eseguito correttamente, per osteotomia del primo metatarsale eseguita troppo distale, accorciamento e dislocazione plantare del raggio, spostamento eccessivo laterale della testa che ha determinato la attuale condizione di varismo metatarsale” (pag. 25 CTU).
***
pagina 5 di 9 Affermata in tali termini una responsabilità professionale nella fase relativa all'indicazione dell'intervento (a sinistra) e all'esecuzione dell'intervento (sia a destra che a sinistra), deve essere affrontato il tema relativo alla quantificazione del danno.
Viene ravvisata una inabilità temporanea stimata in 30 giorni al 75% (pari a € 2.587,50), 30 giorni al 50% (pari a € 1.725,00) e 40 giorni al 25% (pari a € 1.150,00), per complessivi € 5.462,50.
Viene inoltre riconosciuto un danno permanente nella misura del 10%. Tenuto conto dell'età della paziente al momento dell'intervento (46 anni), il danno viene liquidato nella misura di € 20.246,00, in moneta attuale.
La liquidazione vene effettuata adottando quale parametro di riferimento le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di IL e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione espressamente sancito dalla Suprema Corte – cfr. Cass. civ., III, 7 giugno 2011 n. 12408 e Cass. III, 26 agosto 2018 n.17018, Cass.civ. 6 maggio 2020 n.8532).
***
Quanto alla richiesta attorea di personalizzazione, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 28988/2019).
Nel caso in esame la richiesta appare generica, in quanto non sorretta da tempestive e specifiche allegazioni idonee ad individuare eventuali peculiari ed anomale conseguenze derivate dalla lesione.
Il danno non patrimoniale deve essere quindi quantificato nella somma complessiva di € 25.708,50, già rivalutata in moneta attuale.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè l'8.3.2013) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
Non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. Sul punto si rileva che:
- l'intervento è stato eseguito nel 2013 e sino ad agosto 2016 l'attrice ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa;
pagina 6 di 9 - il licenziamento da parte dell'impresa di non risulta in alcun modo legato allo stato di Controparte_5 salute dell'attrice;
- non risulta documentato che il lavoro che si allega essere stato svolto presso l'esercizio “Clemente Gomez De Zamora S.A.” abbia subito una riduzione o la cessazione in conseguenza dell'intervento di cui si discute in questa sede;
- nulla risulta in merito alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al doc. 4 (peraltro non redatto nella lingua italiana);
- non è pertanto dimostrata una reale alterazione dell'attività lavorativa dell'attrice in dipendenza dell'intervento chirurgico in discussione, con assorbimento del profilo di doglianza inerente il versamento dei contributi volontari.
***
Costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile in favore dell'attrice le spese mediche per diagnosi e cura documentate per l'importo complessivo di € 6.154,98 (doc. 21), spese riconosciute congrue dai CTU (pag. 28 CTU).
I CTU hanno inoltre ritenuto necessarie le spese future per l'acquisto di plantari da inserirsi in calzature adeguate di contenimento e terapie di mantenimento per impedire l'ulteriore disorganizzazione del carico podalico;
tali spese ammontano a € 600,00 l'anno, vita natural durante (pag. 28 CTU) e devono essere liquidate in termini di rendita vitalizia, da erogarsi annualmente.
***
Quanto alla individuazione delle quote di responsabilità, sono applicabili i principi di cui all'art. 2055, secondo e terzo comma c.c.; si deve tenere conto della gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
nel dubbio le singole colpe si presumono uguali. Non vi sono elementi che consentano di superare la presunzione di pari responsabilità dei convenuti.
***
L' mette in rilievo l'offerta effettuata in favore dell'attrice già prima dell'avvio del Controparte_2 procedimento per ATP.
Si osserva sul punto che:
- risulta documentalmente che l'offerta sia stata formulata prima dell'avvio del predetto procedimento, tramite l'invio di un assegno circolare;
l'assegno non è stato incassato dall'attrice, né risultano motivi specifici a presidio del mancato incasso, quanto meno a titolo di acconto;
- l'offerta non si è realizzata nelle forme previste dall'art. 1208 c.c. ed è pertanto regolata dal disposto dell'art. 1220 c.c., quale offerta non formale;
- ne deriva l'interruzione del decorso degli interessi e della rivalutazione monetaria, che risultano dovuti solo per il periodo dall'8.3.2013 (data di esecuzione dell'intervento oggetto di censura) al 20.9.2018 (data di emissione dell'assegno circolare); tale interruzione spiega i suoi effetti in favore di entrambi i debitori in solido, posto che la diversa decisione che avrebbe potuto assumere l'attrice avrebbe determinato effetti favorevoli nei confronti di entrambi.
pagina 7 di 9 ***
Il Dott. a chiamato in manleva Si rileva in proposito CP_1 Controparte_3 che:
- il punto VII delle condizioni di polizza prevede che, “Fermi restando massimale e limiti della polizza, qualora l'assicurazione della responsabilità civile risulti garantita in tutto o in parte anche da altri assicuratori, la presente assicurazione sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime”;
- la polizza opera quindi solo oltre il massimale e i limiti previsti dalle altre assicurazioni (v. Polizza nr. 350676670 prodotta dall'Istituto ); CP_2
- tale situazione non ricorre nel caso di specie, in considerazione degli importi di cui discute.
La domanda di manleva nei confronti di è dunque infondata. Controparte_3
***
Le decisioni in tema di spese processuali relativamente al presente procedimento e a quello per ATP, nonché di CTU tengono conto:
- del principio della soccombenza, nei limiti entro i quali il fondamento delle domande dell'attrice viene riconosciuto;
- del rigetto della domanda di manleva formulata dal Dott. CP_1
- dell'offerta di pagamento della somma di € 25.000,00 da parte di non accettata Controparte_6 dall'attrice, però inferiore al dovuto già al momento della sua presentazione, all'esito dell'ATP, anche tenuto conto dell'insieme delle spese processuali.
Quanto alle spese di CTP oggetto delle richieste di rimborso da parte dell'attrice, risultano documentalmente:
- la parcella n. 60 del 18.12.2020 del Dott. per l'importo di € 1.220,00 (doc. 19); Persona_1
- la fattura n. 178 del 16.12.2020 del Dott. per l'importo di € 1.220,00 (doc. 19), per Persona_2 complessivi € 2.440,00.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna e l' , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 25.708,50 Parte_1 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 6.154,98, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dall'8.3.2013 al 20.9.2018 e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna e l' , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di di una rendita vitalizia dell'importo di € 600,00 annui da versarsi in via anticipata Parte_1 pagina 8 di 9 (cioè all'inizio di ogni anno) a far data dal 1.1.2026 per tutta la durata della vita della beneficiaria, somma da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA).
3) Accerta le quote di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 50% per ciascuno dei convenuti.
4) Condanna e l' , in solido tra loro, alla rifusione delle CP_1 Controparte_2 spese processuali del presente giudizio e del procedimento per ATP N. 40284/19 R.G. in favore di liquidate in € 572,00 per spese, € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle Parte_1 spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo De Gaetano, dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione delle spese relative ai CTP Dott. e Dott. nella misura di € 2.440,00. Per_1 Per_2
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e dell' CP_1 Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno;
[...]
6) Rigetta la domanda di manleva di ei confronti di CP_1 Controparte_3
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
liquidate nella misura di € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario Controparte_3 delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
IL, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31773/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO Parte_1 C.F._1 VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA DEL PORTO, 28 40122 BOLOGNA presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GORI CP_1 C.F._2 MARIA, elettivamente domiciliato in VIA RAVENNA, 24 00161 ROMA presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_2 GRIZIOTTI 1 20145 MILANO presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MASSINI GIACOMO elettivamente domiciliato in L.NO A. VESPUCCI, 8 50123 FIRENZE presso il difensore
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conviene in giudizio e l' Parte_1 CP_1 [...]
, chiedendone la condanna al risarcimento in proprio favore dei danni patrimoniali Controparte_2 e non patrimoniali derivati dall'errata esecuzione dell'intervento di correzione percutanea dell'alluce valgo eseguito dal medico convenuto presso la indicata struttura in data 8.3.2013.
Si costituisce in giudizio il Dott. evidenziando la mancanza di un nesso causale tra i CP_1 dolori lamentati e l'intervento eseguito, sostenendo che le criticità paventate dalla ricorrente esulino da qualsivoglia complicanza riconducibile ad un'errata esecuzione del medesimo;
la tecnica operatoria seguita è corretta. Contesta la quantificazione dei danni operata dalla ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto delle domande di quest'ultima.
Si costituisce in giudizio l' , evidenziando il corretto adempimento delle Controparte_2 obbligazioni ricadenti sulla struttura. Contesta la quantificazione dei danni operata dalla ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto delle domande della stessa.
chiamata in giudizio dal convenuto si costituisce Controparte_3 CP_1 evidenziando l'inoperatività della polizza e la correttezza dell'operato dell'assicurato; contesta la quantificazione dei danni operata dalla ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in ogni caso, l'accertamento della eventuale quota di responsabilità dell'assicurato.
Con ordinanza del 11.5.2023 è stato disposto il mutamento del rito.
***
Si rileva preliminarmente che la giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007).
Applicando tale principio al caso di specie, si deve affermare la natura contrattuale della responsabilità dell' , con il quale è direttamente entrata in contatto, ove il Controparte_2 Parte_1 25.1.2013 è stata visitata dal Dott. CP_1
pagina 3 di 9 Non emerge invece dalla prospettazione delle parti che vi sia stato alcun rapporto diretto tra Parte_1 e il medico convenuto, né ciò può essere ricavato dai documenti disponibili. Deve pertanto concludersi per la natura extracontrattuale della sua responsabilità.
***
Il presente giudizio è stato proceduto dal procedimento per ATP N. 40284/2019 R.G., nl corso del quale è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustiva e il cui contenuto – anche a seguito delle osservazioni dei CTP che hanno partecipato alle operazioni peritali - è condivisibile. Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 24.10.2012 la paziente si sottopone a una radiografia dei piedi da cui risulta “alluce valgo abdotto, con altre dita atteggiate ad artiglio. Lateralizzazione dei sesamoidi, prominenza mediale ed escavazione della testa del I metatarsale, che appare abdotto”;
- l'8.3.2013 presso la di IL (facente parte dell' ) Controparte_4 Controparte_2
l'attrice viene ricoverata e viene eseguito l'intervento su entrambi i piedi di “Correzione alluce valgo bilaterale, correzione 2° dito a martello destro e 4° bilaterale e riallineamento 5° metatarsale bilaterale”;
- la censura mossa dai CTP dell'attrice alla eccessiva precocità dell'opzione chirurgica è difficilmente valutabile in assenza di una descrizione congrua della sua condizione clinica;
si tratta peraltro di circostanza alla stessa non imputabile;
- la documentazione è infatti lacunosa: la cartella clinica dovrebbe constare di 56 pagine, ma ne risultano solo una ventina, è presente il modulo di consenso a procedura anestesiologica, non quello di consenso all'intervento e non vi è descrizione della procedura chirurgica (pag. 5 CTU); si sottolinea come la carenza di documentazione inerente la cartella clinica è circostanza imputabile agli odierni convenuti e non può risolversi in un pregiudizio per l'attrice; i CTU, in sede di replica alle osservazioni dei CTP, evidenziano l'inadeguatezza della documentazione radiografica rispetto all'intervento effettuato;
“sarebbe stato indicato eseguire una radiografia dei piedi in carico, che avrebbe permesso, anche a posteriori, una corretta valutazione degli angoli intermetatarsale, metatarso-falangeo e interfalangeo” Tale accertamento manca, perché non prescritto dal Dott. fatto che certamente non è indice positivo di riflessione sulla CP_1 tecnica da adottare)” (pag. 56 CTU); è inoltre superficiale l'esame obiettivo riportato in cartella;
spesso non risulta con chiarezza se la sintomatologia segnalata sia bilaterale o monolaterale;
- risulta un certificato datato 8.3.2013 a firma del Dott. che riporta il tipo di intervento CP_1 effettuato ed una prognosi di 45 giorni. Inoltre, è presente un certificato che si può assimilare ad una lettera di dimissione, sempre a data 8.3.2013, che contiene una foto dei piedi della paziente prima dell'intervento;
- in ogni caso, un trattamento conservativo con plantare, in soggetto affetto da deformità dell'avampiede, ha solo un risultato palliativo, di rinvio dell'atto chirurgico, non di risoluzione del problema (pag. 16 CTU);
- l'indicazione dell'intervento a destra – pur tenendo conto della incompletezza della documentazione disponibile – deve ritenersi corretta (pag. 21 CTU);
pagina 4 di 9 - non altrettanto può dirsi quanto alla decisione di intervenire a sinistra, ove la deformità dell'alluce in valgismo era modesta, se non assente;
è possibile che la condizione di alluce rigido determinasse una sintomatologia dolorosa, ma non è clinicamente descritto un alluce rigido rilevante ed è improbabile che da questo lato fosse presente una borsite (pag. 22 CTU); la valutazione è confermata a seguito delle osservazioni dei CTP (pag. 56 CTU), ferma restando la censura già esposta in merito all'assenza di idonea documentazione radiografica;
- il 5.4.2013 e il 3.5.2013 la paziente si sottopone a visite dal Dott. che prescrive CP_1
“riposo e cure riabilitative per ulteriori 30 giorni";
- il 9.5.2013 lo stesso sanitario certifica “lieve sovraccarico 2° metatarsale piede destro con borsite sottometatarsale trattata con infiltrazione cortisonica, presenza di lesione placca plantare 2° metatarsale non sintomatica piede sinistro, si prescrive plantare… Controllo tra 4 mesi”;
- successivamente risultano due certificati non datati redatti dal Dott. il primo per CP_1 descrizione di plantare da confezionare, il secondo per prescrizione di rx;
- il 3.6.2013 viene eseguita una radiografia a entrambi i piedi;
dall'esame della stessa i CTU concludono che il giudizio non possa essere positivo, “essendo stata determinata” (quanto al piede destro) “una dislocazione della testa di M1 che ha sicuramente inciso nella insorgenza di metatarsalgia 2°, che attualmente rappresenta una delle principali problematiche cliniche lamentate dalla ricorrente”; quanto al piede sinistro, “il giudizio non può che essere negativo, certamente il risultato non poteva che essere sfavorevole” (pag. 23 CTU);
- il 7.6.2013 risulta una nuova visita dal Dott. che attesta che “La paziente riferisce CP_1 algia 2° dito piede destro da probabile tendinite del flessore da riadattamento della deambulazione post operatoria da 3 mesi”;
- il 9.11.2013 risulta una prescrizione di plantari da parte del Dott. e il 17.10.2014 lo CP_1 stesso certifica che la paziente è “Affetta da metatarsalgia piede destro da sospetto neuroma di Morton 3° spazio + riferita metatarsalgia da sovraccarico 2° raggio piede destro e sinistro…”.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i CTU concludono come segue:
“Indicazione ad intervento corretta a destra, non corretta a sinistra, in assenza di alterazioni radiografiche significative e di una descrizione clinica della condizione che giustificasse tale proposta chirurgica.
L'intervento a destra non è stato eseguito correttamente, in particolare per quanto riguarda la correzione dell'allineamento del primo metatarsale, che è stato notevolmente accorciato, non dislocato plantarmente, causando una rilevante metatarsalgia da trasferimento sul secondo metatarsale.
L'intervento a sinistra non è stato eseguito correttamente, per osteotomia del primo metatarsale eseguita troppo distale, accorciamento e dislocazione plantare del raggio, spostamento eccessivo laterale della testa che ha determinato la attuale condizione di varismo metatarsale” (pag. 25 CTU).
***
pagina 5 di 9 Affermata in tali termini una responsabilità professionale nella fase relativa all'indicazione dell'intervento (a sinistra) e all'esecuzione dell'intervento (sia a destra che a sinistra), deve essere affrontato il tema relativo alla quantificazione del danno.
Viene ravvisata una inabilità temporanea stimata in 30 giorni al 75% (pari a € 2.587,50), 30 giorni al 50% (pari a € 1.725,00) e 40 giorni al 25% (pari a € 1.150,00), per complessivi € 5.462,50.
Viene inoltre riconosciuto un danno permanente nella misura del 10%. Tenuto conto dell'età della paziente al momento dell'intervento (46 anni), il danno viene liquidato nella misura di € 20.246,00, in moneta attuale.
La liquidazione vene effettuata adottando quale parametro di riferimento le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di IL e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione espressamente sancito dalla Suprema Corte – cfr. Cass. civ., III, 7 giugno 2011 n. 12408 e Cass. III, 26 agosto 2018 n.17018, Cass.civ. 6 maggio 2020 n.8532).
***
Quanto alla richiesta attorea di personalizzazione, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 28988/2019).
Nel caso in esame la richiesta appare generica, in quanto non sorretta da tempestive e specifiche allegazioni idonee ad individuare eventuali peculiari ed anomale conseguenze derivate dalla lesione.
Il danno non patrimoniale deve essere quindi quantificato nella somma complessiva di € 25.708,50, già rivalutata in moneta attuale.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè l'8.3.2013) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
Non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. Sul punto si rileva che:
- l'intervento è stato eseguito nel 2013 e sino ad agosto 2016 l'attrice ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa;
pagina 6 di 9 - il licenziamento da parte dell'impresa di non risulta in alcun modo legato allo stato di Controparte_5 salute dell'attrice;
- non risulta documentato che il lavoro che si allega essere stato svolto presso l'esercizio “Clemente Gomez De Zamora S.A.” abbia subito una riduzione o la cessazione in conseguenza dell'intervento di cui si discute in questa sede;
- nulla risulta in merito alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al doc. 4 (peraltro non redatto nella lingua italiana);
- non è pertanto dimostrata una reale alterazione dell'attività lavorativa dell'attrice in dipendenza dell'intervento chirurgico in discussione, con assorbimento del profilo di doglianza inerente il versamento dei contributi volontari.
***
Costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile in favore dell'attrice le spese mediche per diagnosi e cura documentate per l'importo complessivo di € 6.154,98 (doc. 21), spese riconosciute congrue dai CTU (pag. 28 CTU).
I CTU hanno inoltre ritenuto necessarie le spese future per l'acquisto di plantari da inserirsi in calzature adeguate di contenimento e terapie di mantenimento per impedire l'ulteriore disorganizzazione del carico podalico;
tali spese ammontano a € 600,00 l'anno, vita natural durante (pag. 28 CTU) e devono essere liquidate in termini di rendita vitalizia, da erogarsi annualmente.
***
Quanto alla individuazione delle quote di responsabilità, sono applicabili i principi di cui all'art. 2055, secondo e terzo comma c.c.; si deve tenere conto della gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
nel dubbio le singole colpe si presumono uguali. Non vi sono elementi che consentano di superare la presunzione di pari responsabilità dei convenuti.
***
L' mette in rilievo l'offerta effettuata in favore dell'attrice già prima dell'avvio del Controparte_2 procedimento per ATP.
Si osserva sul punto che:
- risulta documentalmente che l'offerta sia stata formulata prima dell'avvio del predetto procedimento, tramite l'invio di un assegno circolare;
l'assegno non è stato incassato dall'attrice, né risultano motivi specifici a presidio del mancato incasso, quanto meno a titolo di acconto;
- l'offerta non si è realizzata nelle forme previste dall'art. 1208 c.c. ed è pertanto regolata dal disposto dell'art. 1220 c.c., quale offerta non formale;
- ne deriva l'interruzione del decorso degli interessi e della rivalutazione monetaria, che risultano dovuti solo per il periodo dall'8.3.2013 (data di esecuzione dell'intervento oggetto di censura) al 20.9.2018 (data di emissione dell'assegno circolare); tale interruzione spiega i suoi effetti in favore di entrambi i debitori in solido, posto che la diversa decisione che avrebbe potuto assumere l'attrice avrebbe determinato effetti favorevoli nei confronti di entrambi.
pagina 7 di 9 ***
Il Dott. a chiamato in manleva Si rileva in proposito CP_1 Controparte_3 che:
- il punto VII delle condizioni di polizza prevede che, “Fermi restando massimale e limiti della polizza, qualora l'assicurazione della responsabilità civile risulti garantita in tutto o in parte anche da altri assicuratori, la presente assicurazione sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime”;
- la polizza opera quindi solo oltre il massimale e i limiti previsti dalle altre assicurazioni (v. Polizza nr. 350676670 prodotta dall'Istituto ); CP_2
- tale situazione non ricorre nel caso di specie, in considerazione degli importi di cui discute.
La domanda di manleva nei confronti di è dunque infondata. Controparte_3
***
Le decisioni in tema di spese processuali relativamente al presente procedimento e a quello per ATP, nonché di CTU tengono conto:
- del principio della soccombenza, nei limiti entro i quali il fondamento delle domande dell'attrice viene riconosciuto;
- del rigetto della domanda di manleva formulata dal Dott. CP_1
- dell'offerta di pagamento della somma di € 25.000,00 da parte di non accettata Controparte_6 dall'attrice, però inferiore al dovuto già al momento della sua presentazione, all'esito dell'ATP, anche tenuto conto dell'insieme delle spese processuali.
Quanto alle spese di CTP oggetto delle richieste di rimborso da parte dell'attrice, risultano documentalmente:
- la parcella n. 60 del 18.12.2020 del Dott. per l'importo di € 1.220,00 (doc. 19); Persona_1
- la fattura n. 178 del 16.12.2020 del Dott. per l'importo di € 1.220,00 (doc. 19), per Persona_2 complessivi € 2.440,00.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna e l' , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 25.708,50 Parte_1 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 6.154,98, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dall'8.3.2013 al 20.9.2018 e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna e l' , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di di una rendita vitalizia dell'importo di € 600,00 annui da versarsi in via anticipata Parte_1 pagina 8 di 9 (cioè all'inizio di ogni anno) a far data dal 1.1.2026 per tutta la durata della vita della beneficiaria, somma da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA).
3) Accerta le quote di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 50% per ciascuno dei convenuti.
4) Condanna e l' , in solido tra loro, alla rifusione delle CP_1 Controparte_2 spese processuali del presente giudizio e del procedimento per ATP N. 40284/19 R.G. in favore di liquidate in € 572,00 per spese, € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle Parte_1 spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo De Gaetano, dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione delle spese relative ai CTP Dott. e Dott. nella misura di € 2.440,00. Per_1 Per_2
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e dell' CP_1 Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno;
[...]
6) Rigetta la domanda di manleva di ei confronti di CP_1 Controparte_3
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
liquidate nella misura di € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario Controparte_3 delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
IL, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 9 di 9