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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4581/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070300620/2025 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, la società istante impugnava l'avviso, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, con cui la Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero della somma di euro di 6.302,00, oltre accessori, a titolo di ritenute d'acconto a titolo di imposta non versate sui dividendi per l'anno 2019.
Premesso che l'accertamento in parola traeva origine da altro accertamento, recante n.
TF7030300614/2025, già oggetto di separata impugnazione, con cui la A.F. aveva rideterminato per l'anno di imposta 2019 il reddito della società, accertando maggiori ricavi non dichiarati pari a € 29.569,15 e che su tale presupposto la medesima A.F aveva presunto che i maggiori utili extracontabili erano stati distribuiti, in nero, ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, senza operare le ritenute di acconto, così procedendo al recupero delle imposte nella misura di legge del 26%, contestava la legittimità dell'accertamento, in difetto di prova da parte della Agenzia di una effettiva distribuzione degli utili ai soci.
Depositava controdeduzioni la A.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che l'accertamento della cui legittimità qui si controverte scaturisce da altro accertamento, recante n. TF7030300614/2025, con il quale la Agenzia delle Entrate rideterminava per l'anno di imposta
2019 i redditi della società, individuando maggiori ricavi non dichiarati pari a € 29.569,15: sulla scorta di tale accertamento, la Agenzia ha poi operato, in ragione della ristretta base sociale della compagine, una presunzione di distribuzione dei maggiori utili ai soci, contestando alla ricorrente la omessa effettuazione delle ritenute di acconto e così procedendo al recupero delle stesse in misura del 26%.
Va altresì premesso che il richiamato avviso prodromico a quello che qui contestato risulta oggetto di separata impugnativa da parte della contribuente e che questa Corte di Giustizia, nell'ambito del realtivo giudizio n. RG 4579/2025, ne ha ritenuto la piena legittimità, disattendendo in toto le doglianze della società ricorrente.
Da quanto sopra deriva, quale primo ed immediato corollario, che nella presente sede resta preclusa ogni valutazione relativa alla legittimità dell'accertamento dei maggiori ricavi conseguiti dalla società nell'anno di imposta 2019, residuando unicamente la questione –posta dalla ricorrente- della mancata prova da parte della A.F. di una effettiva distribuzione degli utili in favore dei soci.
Sul punto, rappresenta principio noto ed ormai definitivamente acquisito alla elaborazione giurisprudenziale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, che, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, di tal che
è onere del socio, o comunque di chi contesti la richiamata presunzione, provare che i maggiori ricavi non siano stati conseguiti o, pur conseguiti, siano stati accantonati o reinvestiti (cfr. per tutte da ultimo Cass.
2752/2024): in tal senso nessuna prova idonea a superare la predetta presunzione risulta fornita dalla ricorrente.
Va peraltro chiarito, in uno a Cassazione, sentenza n. 21158 del 29 luglio 2024, che in caso di accertamento nei confronti di società di capitali a base ristretta, la prova contraria da parte del socio non può essere rappresentata dalla mera estraneità dei soci alla gestione sociale, dovendo invece dimostrarsi, sempre, che i ricavi “in nero” non sussistano oppure che gli stessi non siano stati distribuiti perché le somme tassate sono comunque rimaste nelle sue casse.
Da quanto deriva la piena legittimità anche del presente accertamento, avendo la A.F. fatto corretta applicazione delle mentovate presunzioni e così assolto il proprio onere probatorio, di tal che la domanda va rigettata.
Le spese di lite –liquidate come da dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caserta lì 09.02.2026 Il Relatore dott. Michele Caroppoli Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4581/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070300620/2025 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, la società istante impugnava l'avviso, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, con cui la Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero della somma di euro di 6.302,00, oltre accessori, a titolo di ritenute d'acconto a titolo di imposta non versate sui dividendi per l'anno 2019.
Premesso che l'accertamento in parola traeva origine da altro accertamento, recante n.
TF7030300614/2025, già oggetto di separata impugnazione, con cui la A.F. aveva rideterminato per l'anno di imposta 2019 il reddito della società, accertando maggiori ricavi non dichiarati pari a € 29.569,15 e che su tale presupposto la medesima A.F aveva presunto che i maggiori utili extracontabili erano stati distribuiti, in nero, ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, senza operare le ritenute di acconto, così procedendo al recupero delle imposte nella misura di legge del 26%, contestava la legittimità dell'accertamento, in difetto di prova da parte della Agenzia di una effettiva distribuzione degli utili ai soci.
Depositava controdeduzioni la A.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che l'accertamento della cui legittimità qui si controverte scaturisce da altro accertamento, recante n. TF7030300614/2025, con il quale la Agenzia delle Entrate rideterminava per l'anno di imposta
2019 i redditi della società, individuando maggiori ricavi non dichiarati pari a € 29.569,15: sulla scorta di tale accertamento, la Agenzia ha poi operato, in ragione della ristretta base sociale della compagine, una presunzione di distribuzione dei maggiori utili ai soci, contestando alla ricorrente la omessa effettuazione delle ritenute di acconto e così procedendo al recupero delle stesse in misura del 26%.
Va altresì premesso che il richiamato avviso prodromico a quello che qui contestato risulta oggetto di separata impugnativa da parte della contribuente e che questa Corte di Giustizia, nell'ambito del realtivo giudizio n. RG 4579/2025, ne ha ritenuto la piena legittimità, disattendendo in toto le doglianze della società ricorrente.
Da quanto sopra deriva, quale primo ed immediato corollario, che nella presente sede resta preclusa ogni valutazione relativa alla legittimità dell'accertamento dei maggiori ricavi conseguiti dalla società nell'anno di imposta 2019, residuando unicamente la questione –posta dalla ricorrente- della mancata prova da parte della A.F. di una effettiva distribuzione degli utili in favore dei soci.
Sul punto, rappresenta principio noto ed ormai definitivamente acquisito alla elaborazione giurisprudenziale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, che, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, di tal che
è onere del socio, o comunque di chi contesti la richiamata presunzione, provare che i maggiori ricavi non siano stati conseguiti o, pur conseguiti, siano stati accantonati o reinvestiti (cfr. per tutte da ultimo Cass.
2752/2024): in tal senso nessuna prova idonea a superare la predetta presunzione risulta fornita dalla ricorrente.
Va peraltro chiarito, in uno a Cassazione, sentenza n. 21158 del 29 luglio 2024, che in caso di accertamento nei confronti di società di capitali a base ristretta, la prova contraria da parte del socio non può essere rappresentata dalla mera estraneità dei soci alla gestione sociale, dovendo invece dimostrarsi, sempre, che i ricavi “in nero” non sussistano oppure che gli stessi non siano stati distribuiti perché le somme tassate sono comunque rimaste nelle sue casse.
Da quanto deriva la piena legittimità anche del presente accertamento, avendo la A.F. fatto corretta applicazione delle mentovate presunzioni e così assolto il proprio onere probatorio, di tal che la domanda va rigettata.
Le spese di lite –liquidate come da dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caserta lì 09.02.2026 Il Relatore dott. Michele Caroppoli Il V. Presidente dott. Carlo Zannini