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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11122/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT), Via Giovanni Verga n. 9 presso lo studio dell'avvocato VITELLO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Catania, Via Caduti del Lavoro,61, presso lo studio dell'avvocato
RA NI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 13/10/2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 02.05.2001, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 121, Parte II, Serie A,
Anno 2001, unione dalla quale sono nati figli , a Catania il 30/11/2004, e Persona_1
, nata il [...]. Persona_2
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre come indicato in ricorso, di porre a carico della controparte un assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente e per Persona_1 la figlia minore di € 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie. Persona_2
Infine, parte ricorrente ha chiesto di disporre il versamento diretto da parte dell'INPS in proprio favore del 50% dell'Assegno Unico e Universale e disporre che i coniugi prestino il reciproco, definitivo ed incondizionato consenso per il rilascio ed il rinnovo del rispettivo passaporto.
si è costituito in giudizio in data 16.10.2024 e all'udienza di prima comparizione Controparte_1 svoltasi in pari data il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. I procuratori hanno chiesto un rinvio per procedere alla precisazione congiunta delle conclusioni.
Successivamente, i procuratori hanno depositato l'accordo volto alla definizione concordata del giudizio, le cui condizioni che di seguito si riportano:
“1) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, in modo condiviso, Persona_2 esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo quanto previsto dall'art. 316 cod. civ. come modificato dall'art. 39. co.
1. D. Lgs. 28 dicembre 2013. n. 154;
2) In ogni caso, l'anzidetta figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale di
Aci Catena (CT) Via Aldo Moro n. 19;
3) Al fine di garantire e mantenere con la propria figlia un proficuo e costante rapporto genitoriale, salvi e impregiudicati migliori accordi tra genitori, il SI. Controparte_1
a) potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni prelevandola dalla casa di abitazione previo semplice accordo con la SI.ra Parte_1
2 b) potrà vedere e tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, facendo coincidere ad anni alterni un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno;
c) potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre giorni consecutivi, durante le festività pasquali facendo coincidere ad anni alterni un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedi dell'Angelo:
d) potrà vedere e tenere con sé la figlia per quindici giorni durante le vacanze estive.
e) I genitori potranno concordare tempi e modalità di visita diverse rispetto a quelle sopra concordate in relazione alle loro esigenze lavorative e all'interesse dei figli. Tutte le altre solenni festività civili e religiose la figlia le trascorrerà con ciascun genitore a cadenza alternata
4) Il SI. verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla SI.ra , un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie, giusta Ordinanza del 21/11/2022 emessa nel procedimento n. 3683/2020 V.G., quale contributo per il mantenimento dei figli , Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e;
Persona_2
5) L'Assegno Unico e Universale previsto dall'art. 1, 13. 1.gs. n. 230 del 21/12/2021 sarà corrisposto, con versamento diretto da parte dell'INPS in favore della SI.ra (in quanto genitore Parte_1 collocatario della figlia minore) nella misura del 50%.
6) i coniugi prestano il reciproco, definitivo ed incondizionato consenso per il rilascio ed il rinnovo del rispettivo passaporto, e per il rilascio del passaporto per la figlia minore , ex L. n. 166/09, Persona_2 nonché per il rilascio ed il rinnovo in favore di ciascuno di essi della carta di identità valida anche ai fini dell'espatrio e della libera circolazione nei Paesi U.E., obbligandosi reciprocamente a prestare e confermare il proprio rispettivo consenso innanzi alle competenti Autorità eventualmente richiedenti e, ciò, anche per il rilascio ed il rinnovo dei documenti necessari per la stessa figlia minore.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 15/2017 depositato in Cancelleria in data 12/01/2017 nel giudizio recante n. R.G
3 11556/2016) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Le spese processuali devono essere compensate, stante il raggiungimento dell'accordo e la precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11122/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
, alle condizioni di cui in parte motiva;
Parte_1
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, al n. 121, parte II, serie A;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 10/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11122/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT), Via Giovanni Verga n. 9 presso lo studio dell'avvocato VITELLO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Catania, Via Caduti del Lavoro,61, presso lo studio dell'avvocato
RA NI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 13/10/2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 02.05.2001, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 121, Parte II, Serie A,
Anno 2001, unione dalla quale sono nati figli , a Catania il 30/11/2004, e Persona_1
, nata il [...]. Persona_2
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre come indicato in ricorso, di porre a carico della controparte un assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente e per Persona_1 la figlia minore di € 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie. Persona_2
Infine, parte ricorrente ha chiesto di disporre il versamento diretto da parte dell'INPS in proprio favore del 50% dell'Assegno Unico e Universale e disporre che i coniugi prestino il reciproco, definitivo ed incondizionato consenso per il rilascio ed il rinnovo del rispettivo passaporto.
si è costituito in giudizio in data 16.10.2024 e all'udienza di prima comparizione Controparte_1 svoltasi in pari data il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. I procuratori hanno chiesto un rinvio per procedere alla precisazione congiunta delle conclusioni.
Successivamente, i procuratori hanno depositato l'accordo volto alla definizione concordata del giudizio, le cui condizioni che di seguito si riportano:
“1) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, in modo condiviso, Persona_2 esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo quanto previsto dall'art. 316 cod. civ. come modificato dall'art. 39. co.
1. D. Lgs. 28 dicembre 2013. n. 154;
2) In ogni caso, l'anzidetta figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale di
Aci Catena (CT) Via Aldo Moro n. 19;
3) Al fine di garantire e mantenere con la propria figlia un proficuo e costante rapporto genitoriale, salvi e impregiudicati migliori accordi tra genitori, il SI. Controparte_1
a) potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni prelevandola dalla casa di abitazione previo semplice accordo con la SI.ra Parte_1
2 b) potrà vedere e tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, facendo coincidere ad anni alterni un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno;
c) potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre giorni consecutivi, durante le festività pasquali facendo coincidere ad anni alterni un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedi dell'Angelo:
d) potrà vedere e tenere con sé la figlia per quindici giorni durante le vacanze estive.
e) I genitori potranno concordare tempi e modalità di visita diverse rispetto a quelle sopra concordate in relazione alle loro esigenze lavorative e all'interesse dei figli. Tutte le altre solenni festività civili e religiose la figlia le trascorrerà con ciascun genitore a cadenza alternata
4) Il SI. verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla SI.ra , un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie, giusta Ordinanza del 21/11/2022 emessa nel procedimento n. 3683/2020 V.G., quale contributo per il mantenimento dei figli , Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e;
Persona_2
5) L'Assegno Unico e Universale previsto dall'art. 1, 13. 1.gs. n. 230 del 21/12/2021 sarà corrisposto, con versamento diretto da parte dell'INPS in favore della SI.ra (in quanto genitore Parte_1 collocatario della figlia minore) nella misura del 50%.
6) i coniugi prestano il reciproco, definitivo ed incondizionato consenso per il rilascio ed il rinnovo del rispettivo passaporto, e per il rilascio del passaporto per la figlia minore , ex L. n. 166/09, Persona_2 nonché per il rilascio ed il rinnovo in favore di ciascuno di essi della carta di identità valida anche ai fini dell'espatrio e della libera circolazione nei Paesi U.E., obbligandosi reciprocamente a prestare e confermare il proprio rispettivo consenso innanzi alle competenti Autorità eventualmente richiedenti e, ciò, anche per il rilascio ed il rinnovo dei documenti necessari per la stessa figlia minore.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 15/2017 depositato in Cancelleria in data 12/01/2017 nel giudizio recante n. R.G
3 11556/2016) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Le spese processuali devono essere compensate, stante il raggiungimento dell'accordo e la precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11122/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
, alle condizioni di cui in parte motiva;
Parte_1
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, al n. 121, parte II, serie A;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 10/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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