Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2024, proposto da
RA SC Di Tella, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi con sentenza n.1401//2023, nella causa iscritta al r.g. n.6861/2021 del Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, munito di attestazione di conformità il 04/12/2023, notificata il 04/12/2023 al Ministero dell'Istruzione, relativamente alle spese di lite statuite;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina l’Avv. SC di Tella ha chiesto la condanna del Ministero resistente a dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 1401/2023, pubblicata il 05/10/2023, del Tribunale di Nola - sezione lavoro - notificata in data 04/12/2023, passata in cosa giudicata, relativamente alle spese di lite.
Si è costituito il Ministero resistente, senza svolgere difese.
All’udienza camerale in data 4.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, nei termini che si passa a specificare.
La parte istante ha, infatti, assolto all’onere della prova su di essa gravante, dimostrando la definitività del titolo di cui si chiede l’esecuzione e l’avvenuta notifica in favore della parte resistente; quest’ultima, invece, non ha provato l’adempimento, come da suo onere processuale (cfr. SS. UU. 13533/2001).
In particolare, la sentenza in epigrafe citata risulta notificata in data 4.12.2023 in favore dell’Amministrazione debitrice (cfr. allegato al ricorso introduttivo), con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"; al contempo, è stata dimostrata la definitività del titolo azionato, a mezzo di certificato di mancata impugnazione rilasciato in data 15.03.2024 (cfr. allegato al ricorso introduttivo).
Ciò posto, deve ancora rilevarsi che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. TAR Campania, Sez.IV,16 ottobre 2014, n.5343, TAR Campania, Sez.VII, 4 settembre 2015, n.4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento, un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389). Quanto alle ulteriori richieste sviluppate in ricorso, si osserva quanto segue: la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo.
Il conseguimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta va invece escluso, rimanendo esclusa la possibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione, salvo la prova del maggior danno subito dal creditore, ai sensi dell' art. 1224, comma 2, c.c. I compensi per prestazioni professionali di avvocato hanno, invero, natura di debiti di valuta e sono perciò soggetti al principio nominalistico di cui all' art. 1277 c.c. , sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro (prova, nella specie, non fornita) (in termini: : T.A.R. , Napoli , sez. VII , 13/01/2020 , n. 141).
3. Parte resistente deve, dunque, essere condannata a provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso n ottemperanza per l'esecuzione del titolo in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto:
a) ordina all'Amministrazione resistente di procedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme di cui al titolo azionato, nei limiti della richiesta, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio, assegnando a quest'ultimo un termine di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione del medesimo decisum;
c) condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 500,00, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO