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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17873 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14672/2023 promossa da:
(cod. fisc. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma (00153 – RM), viale Trastevere n. 76/A, nonché
[...]
(COD. FISC. , in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Via Tagliamonte, 13 – 80058 Torre Annunziata (NA), tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei P.IVA_3
Portoghesi 12 sono domiciliati (PEC: Email_1
– attori/opponenti –
Contro
(Cod. Controparte_1 fisc. e P. IVA ), in persona dei Curatori, Avv. Prof. Dott. P.IVA_4 Controparte_2
GI PE e Avv. Corrado De Martini, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
BA (Cod. fisc: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._1
Roma, Via Valadier n. 39 (PEC: ) quale domicilio Email_2 digitale ex art. 16 sexies d.l. 179/2012;
-Convenuto/opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con il ricorso monitorio del 5 dicembre 2022, il Controparte_1 ha chiesto e poi ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del
[...] [...]
e del per il pagamento di € Parte_1 Controparte_3
80.297,96 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per servizi di pulizia resi in esecuzione di contratti stipulati nell'ambito della gara indetta dall' (Direttiva MIUR n. 92/2005), Parte_3 con contratto normativo del 28.12.2006 e contratto attuativo del 12.10.2007. Avverso il decreto ingiuntivo n. 22080/2022 del 19.12.2022 del Tribunale di Roma, le suddette parti ingiunte hanno in data 28-1-2023 con atto di citazione proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni “:Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma, previa immediata revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Tribunale incompetente a statuire sulla controversia;
in subordine, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva dell'odierno opposto a ricorrere in sede monitoria e per inesistenza del credito ingiunto per avvenuto e documentato pagamento. Con vittoria di spese di lite della presente fase e della fase monitoria”. In data 30.10.2023 il convenuto/opposto si è costituito nel giudizio di CP_1 opposizione, contestando le eccezioni di parti opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata, per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare e confermare la competenza di codesto ill.mo Tribunale per la decisione della controversia, respingendo la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata ex adverso;
- respingere la richiesta di “revoca” della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 22080/2022 (R.G. n. 72778/2022), emesso in data 19 dicembre 2022, in favore del Controparte_1
n. 267/2017, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, confermare l'esecutività del decreto opposto;
- respingere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ex adverso formulata, in quanto CP_1 infondata, in punto di fatto e di diritto, per le ragioni esposte e documentate nel presente atto;
Nel merito: - in via principale, respingere integralmente l'opposizione promossa dal
[...]
(già ) nonché Parte_1 Controparte_4 dal avverso il suddetto decreto ingiuntivo in quanto infondata Controparte_3 in punto di fatto e di diritto per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, - confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 22080/2022 (R.G. n. 72778/2022), emesso in data 19
Pagina 2 dicembre 2022, in favore del n. 267/2017; - in Controparte_1 via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione nel merito, con riferimento all'esatta quantificazione del credito, si chiede che codesto ill.mo Tribunale, accertato il credito vantato dal e per esso, ora, dal Controparte_1
, nei confronti degli opponenti, voglia condannarli, anche in solido tra loro, al CP_1 pagamento, in favore del medesimo, dell'importo che risulterà dovuto nel corso del CP_1 presente giudizio, eventualmente anche all'esito di CTU, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché oltre spese, eventualmente anche per la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., all'esito del giudizio”. Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 25 c.p.c. in considerazione del cd. “forum destinatae solutionis”, ha rinviato la causa all'udienza del 25.09.2024 concedendo alle parti costituite i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6° comma. Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, il giudice con ordinanza del ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il rapporto dedotto in lite trae origine dalla gara indetta dall'Ufficio Scolastico Regionale della
Campania (in base alla Direttiva MIUR n. 92/2005), con aggiudicazione al RTI composto da CNS
(mandataria), CICLAT, Manital, cui hanno fatto seguito il contratto normativo Controparte_1 stipulato il 28.12.2006 tra e il suddetto RTI, nonché il contratto attuativo stipulato il Parte_3
12.10.2007 tra l'Istituto scolastico e RTI (esecuzione affidata al . Il Tribunale di Controparte_1
Roma ha dichiarato in data 30-3-2017 il fallimento del e la curatela fallimentare è Controparte_1 stata autorizzata a sciogliere i rapporti di RTI (ex art. 72 l.fall.), acquisendo così la titolarità dei crediti e la legittimazione attiva in giudizio per il recupero dei crediti. La pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto si fonda su fatture emesse dal per servizi resi tra il 2007 Controparte_1 ed il 2014, in quanto rimaste parzialmente impagate, per un totale di € 80.297,96. Il e Parte_1
l' opponenti hanno eccepito in sintesi. 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma CP_5 indicando come competente il foro di Napoli di cui ai contratti;
2) il difetto di legittimazione attiva del;
3) la mancata prova del credito ritenendo a tal fine insufficienti le fatture;
4) CP_1
l'avvenuto pagamento con mandati del 2013 e del 2014. Il Fallimento del Controparte_1 si è difeso nel presente giudizio sostenendo in sintesi quanto segue: a) la competenza del Tribunale di Roma quale inderogabile foro erariale ex art. 25 c.p.c. (in considerazione del domicilio del creditore e la sede della Tesoreria centrale di Roma) prevalente sul foro contrattuale;
b) la
Pagina 3 legittimazione attiva provata stante l'autorizzazione allo scioglimento (in considerazione di quanto previsto dagli artt. 72 e 78 l. fall.) del RTI e la conseguente titolarità crediti in capo al Fallimento convenuto opposto;
c) la sussistenza di prova sufficiente del credito in base non solo alle fatture, ma anche per la prodotta documentazione contabile;
d) insussistenza di prova idonea di pagamenti essendo i pagamenti eccepiti da parti opponenti riferiti a fatture differenti da quelle azionate. In ordine alla conferma della competenza per territorio del giudice adito in ambito di simile fattispecie
è intervenuta l'Ordinanza n. 13908/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 20 maggio
2024. Sulla prova del credito il convenuto/opposto ha prodotto fatture, estratti contabili, CP_1 contratti, partitari, per cui le fatture, rimaste incontestate nel corso del rapporto, unitamente alla documentazione integrativa allegata costituiscono e forniscono prova sufficiente in relazione al credito fatto valere in giudizio dalla curatela fallimentare. Non vi è prova idonea di atti/fatti estintivi dell'obbligazione ovvero di mandati di pagamento quietanzati né prova di effettivo incasso dei pagamenti in riferimento alle fatture azionate dal convenuto/opposto. Il credito del CP_1
convenuto/opposto trae origine nei contratti stipulati e non contestati e si è consolidato CP_1 anche in considerazione della non contestazione delle fatture prima dell'ingiunzione. Si deve reputare la contrarietà a norma imperativa di clausola contrattuale che limiti l'obbligo di revisione in aumento del corrispettivo in seguito al sopravvenuto aumento del costo del lavoro, tenuto conto che l'intervento delle Organizzazioni Sindacali (doc. 7c allegato alla seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. di parte convenuta/opposta) ha prodotto modifica del CCNL con aumento dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, in luogo delle 35 ore inizialmente previste. La difesa del convenuto/opposto ha evidenziato che la questione del diritto alla revisione in aumento è CP_1 già stata vagliata dal TAR Campania in senso favorevole alla prospettazione di parte convenuta/opposta (doc. 7a - pronuncia del TAR Campania allegata alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte convenuta/opposta). Va considerata come norma imperativa la previsione dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, dovendosi ritenere prevalente il tenore di detta norma su pattuizioni derogatorie con annullamento di clausola contraria nulla che ponga limitazioni o condizioni alla revisione dei prezzi pattuiti. L'aumento di un'ora lavorativa a settimana, per ciascun dipendente, rappresenta oggettivamente un evento imprevedibile che ha determinato un aggravio di costo tale da alterare significativamente l'equilibrio contrattuale rispetto al corrispettivo originariamente pattuito sulla base di 35 ore settimanali. Alla luce delle suddette argomentazioni, tenuto conto del contratto quadro fonte regolatrice, del contratto attuativo, delle fatture non contestate prima del presente giudizio, nonché della mancanza di elementi probatori contrari di parte opponente idonei a contrastare o a ridurre la pretesa creditoria fatta valere
Pagina 4 con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
conseguentemente rimanendo confermato in Parte_2 ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto dai suddetti opponenti n. 22080/2022 del
19.12.2022 emesso dal Tribunale di Roma. Condanna il
[...]
in solido, in persona dei Controparte_6 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del Parte_4 presente giudizio liquidate in € 7.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 21.12.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5 Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14672/2023 promossa da:
(cod. fisc. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma (00153 – RM), viale Trastevere n. 76/A, nonché
[...]
(COD. FISC. , in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Via Tagliamonte, 13 – 80058 Torre Annunziata (NA), tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei P.IVA_3
Portoghesi 12 sono domiciliati (PEC: Email_1
– attori/opponenti –
Contro
(Cod. Controparte_1 fisc. e P. IVA ), in persona dei Curatori, Avv. Prof. Dott. P.IVA_4 Controparte_2
GI PE e Avv. Corrado De Martini, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
BA (Cod. fisc: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._1
Roma, Via Valadier n. 39 (PEC: ) quale domicilio Email_2 digitale ex art. 16 sexies d.l. 179/2012;
-Convenuto/opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con il ricorso monitorio del 5 dicembre 2022, il Controparte_1 ha chiesto e poi ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del
[...] [...]
e del per il pagamento di € Parte_1 Controparte_3
80.297,96 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per servizi di pulizia resi in esecuzione di contratti stipulati nell'ambito della gara indetta dall' (Direttiva MIUR n. 92/2005), Parte_3 con contratto normativo del 28.12.2006 e contratto attuativo del 12.10.2007. Avverso il decreto ingiuntivo n. 22080/2022 del 19.12.2022 del Tribunale di Roma, le suddette parti ingiunte hanno in data 28-1-2023 con atto di citazione proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni “:Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma, previa immediata revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Tribunale incompetente a statuire sulla controversia;
in subordine, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva dell'odierno opposto a ricorrere in sede monitoria e per inesistenza del credito ingiunto per avvenuto e documentato pagamento. Con vittoria di spese di lite della presente fase e della fase monitoria”. In data 30.10.2023 il convenuto/opposto si è costituito nel giudizio di CP_1 opposizione, contestando le eccezioni di parti opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata, per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare e confermare la competenza di codesto ill.mo Tribunale per la decisione della controversia, respingendo la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata ex adverso;
- respingere la richiesta di “revoca” della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 22080/2022 (R.G. n. 72778/2022), emesso in data 19 dicembre 2022, in favore del Controparte_1
n. 267/2017, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, confermare l'esecutività del decreto opposto;
- respingere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ex adverso formulata, in quanto CP_1 infondata, in punto di fatto e di diritto, per le ragioni esposte e documentate nel presente atto;
Nel merito: - in via principale, respingere integralmente l'opposizione promossa dal
[...]
(già ) nonché Parte_1 Controparte_4 dal avverso il suddetto decreto ingiuntivo in quanto infondata Controparte_3 in punto di fatto e di diritto per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, - confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 22080/2022 (R.G. n. 72778/2022), emesso in data 19
Pagina 2 dicembre 2022, in favore del n. 267/2017; - in Controparte_1 via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione nel merito, con riferimento all'esatta quantificazione del credito, si chiede che codesto ill.mo Tribunale, accertato il credito vantato dal e per esso, ora, dal Controparte_1
, nei confronti degli opponenti, voglia condannarli, anche in solido tra loro, al CP_1 pagamento, in favore del medesimo, dell'importo che risulterà dovuto nel corso del CP_1 presente giudizio, eventualmente anche all'esito di CTU, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché oltre spese, eventualmente anche per la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., all'esito del giudizio”. Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 25 c.p.c. in considerazione del cd. “forum destinatae solutionis”, ha rinviato la causa all'udienza del 25.09.2024 concedendo alle parti costituite i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6° comma. Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, il giudice con ordinanza del ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il rapporto dedotto in lite trae origine dalla gara indetta dall'Ufficio Scolastico Regionale della
Campania (in base alla Direttiva MIUR n. 92/2005), con aggiudicazione al RTI composto da CNS
(mandataria), CICLAT, Manital, cui hanno fatto seguito il contratto normativo Controparte_1 stipulato il 28.12.2006 tra e il suddetto RTI, nonché il contratto attuativo stipulato il Parte_3
12.10.2007 tra l'Istituto scolastico e RTI (esecuzione affidata al . Il Tribunale di Controparte_1
Roma ha dichiarato in data 30-3-2017 il fallimento del e la curatela fallimentare è Controparte_1 stata autorizzata a sciogliere i rapporti di RTI (ex art. 72 l.fall.), acquisendo così la titolarità dei crediti e la legittimazione attiva in giudizio per il recupero dei crediti. La pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto si fonda su fatture emesse dal per servizi resi tra il 2007 Controparte_1 ed il 2014, in quanto rimaste parzialmente impagate, per un totale di € 80.297,96. Il e Parte_1
l' opponenti hanno eccepito in sintesi. 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma CP_5 indicando come competente il foro di Napoli di cui ai contratti;
2) il difetto di legittimazione attiva del;
3) la mancata prova del credito ritenendo a tal fine insufficienti le fatture;
4) CP_1
l'avvenuto pagamento con mandati del 2013 e del 2014. Il Fallimento del Controparte_1 si è difeso nel presente giudizio sostenendo in sintesi quanto segue: a) la competenza del Tribunale di Roma quale inderogabile foro erariale ex art. 25 c.p.c. (in considerazione del domicilio del creditore e la sede della Tesoreria centrale di Roma) prevalente sul foro contrattuale;
b) la
Pagina 3 legittimazione attiva provata stante l'autorizzazione allo scioglimento (in considerazione di quanto previsto dagli artt. 72 e 78 l. fall.) del RTI e la conseguente titolarità crediti in capo al Fallimento convenuto opposto;
c) la sussistenza di prova sufficiente del credito in base non solo alle fatture, ma anche per la prodotta documentazione contabile;
d) insussistenza di prova idonea di pagamenti essendo i pagamenti eccepiti da parti opponenti riferiti a fatture differenti da quelle azionate. In ordine alla conferma della competenza per territorio del giudice adito in ambito di simile fattispecie
è intervenuta l'Ordinanza n. 13908/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 20 maggio
2024. Sulla prova del credito il convenuto/opposto ha prodotto fatture, estratti contabili, CP_1 contratti, partitari, per cui le fatture, rimaste incontestate nel corso del rapporto, unitamente alla documentazione integrativa allegata costituiscono e forniscono prova sufficiente in relazione al credito fatto valere in giudizio dalla curatela fallimentare. Non vi è prova idonea di atti/fatti estintivi dell'obbligazione ovvero di mandati di pagamento quietanzati né prova di effettivo incasso dei pagamenti in riferimento alle fatture azionate dal convenuto/opposto. Il credito del CP_1
convenuto/opposto trae origine nei contratti stipulati e non contestati e si è consolidato CP_1 anche in considerazione della non contestazione delle fatture prima dell'ingiunzione. Si deve reputare la contrarietà a norma imperativa di clausola contrattuale che limiti l'obbligo di revisione in aumento del corrispettivo in seguito al sopravvenuto aumento del costo del lavoro, tenuto conto che l'intervento delle Organizzazioni Sindacali (doc. 7c allegato alla seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. di parte convenuta/opposta) ha prodotto modifica del CCNL con aumento dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, in luogo delle 35 ore inizialmente previste. La difesa del convenuto/opposto ha evidenziato che la questione del diritto alla revisione in aumento è CP_1 già stata vagliata dal TAR Campania in senso favorevole alla prospettazione di parte convenuta/opposta (doc. 7a - pronuncia del TAR Campania allegata alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte convenuta/opposta). Va considerata come norma imperativa la previsione dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, dovendosi ritenere prevalente il tenore di detta norma su pattuizioni derogatorie con annullamento di clausola contraria nulla che ponga limitazioni o condizioni alla revisione dei prezzi pattuiti. L'aumento di un'ora lavorativa a settimana, per ciascun dipendente, rappresenta oggettivamente un evento imprevedibile che ha determinato un aggravio di costo tale da alterare significativamente l'equilibrio contrattuale rispetto al corrispettivo originariamente pattuito sulla base di 35 ore settimanali. Alla luce delle suddette argomentazioni, tenuto conto del contratto quadro fonte regolatrice, del contratto attuativo, delle fatture non contestate prima del presente giudizio, nonché della mancanza di elementi probatori contrari di parte opponente idonei a contrastare o a ridurre la pretesa creditoria fatta valere
Pagina 4 con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
conseguentemente rimanendo confermato in Parte_2 ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto dai suddetti opponenti n. 22080/2022 del
19.12.2022 emesso dal Tribunale di Roma. Condanna il
[...]
in solido, in persona dei Controparte_6 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del Parte_4 presente giudizio liquidate in € 7.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 21.12.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5 Pagina 6