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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2236/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Tamburello Antonina;
E
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonomo Sandra;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 4.11.2025 in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio, all'udienza del
4.11.2025, hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
1 Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta l'11.10.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto n. 7010/2022 del 2/11/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del verbale di udienza del
4.11.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) conferma dell'affidamento congiunto del minore Persona_1 nato il [...] ad [...] i genitori e della domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna;
2) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
3) facoltà di visita per il genitore non collocatario secondo quanto già stabilito in sede di separazione, ovvero: un pomeriggio a settimana, da concordare in base alle esigenze scolastiche, e fine settimana alternati con
l'altro genitore;
per la vacanze natalizie il minore trascorrerà con ogni genitore, ad anni alterni, 5 giorni consecutivi, dal 22 dicembre al 27 dicembre, ovvero dal 28 dicembre all'1 gennaio;
il giorno di Pasqua con l'uno e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni;
per le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il genitore non collocatario, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto, dall'1 al 15 agosto con un genitore e dal 15 al 31 agosto con l'altro; per le restanti festività religiose e civili, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Riguardo al regime di visita, resta fermo che potrà essere effettuato ogni ulteriore accordo ampliativo;
4) il sig. si obbliga a versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento indiretto del minore , a far data dal mese Persona_1
2 successivo alla pubblicazione della sentenza, ed entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di 400 euro, nonché un contributo pari a 2/3 per le spese straordinarie, secondo il protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
5) attribuzione per intero dell'Assegno Unico versato dall' per il minore CP_2
alla madre collocataria;
Persona_1
6) rinuncia della sig.ra all'assegno divorzile”. CP_1
5. Le superiori condizioni, poiché non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e soddisfano adeguatamente gli interessi della prole, possono essere, pertanto, recepite dal Tribunale.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Montebello
CE (VI) il 22.05.1999, da , nato a [...] il Parte_1
5/02/1974 e da nata a [...] il [...], Controparte_1 iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 4, parte I, anno 1974, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2236/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Tamburello Antonina;
E
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonomo Sandra;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 4.11.2025 in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio, all'udienza del
4.11.2025, hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
1 Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta l'11.10.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto n. 7010/2022 del 2/11/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del verbale di udienza del
4.11.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) conferma dell'affidamento congiunto del minore Persona_1 nato il [...] ad [...] i genitori e della domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna;
2) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
3) facoltà di visita per il genitore non collocatario secondo quanto già stabilito in sede di separazione, ovvero: un pomeriggio a settimana, da concordare in base alle esigenze scolastiche, e fine settimana alternati con
l'altro genitore;
per la vacanze natalizie il minore trascorrerà con ogni genitore, ad anni alterni, 5 giorni consecutivi, dal 22 dicembre al 27 dicembre, ovvero dal 28 dicembre all'1 gennaio;
il giorno di Pasqua con l'uno e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni;
per le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il genitore non collocatario, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto, dall'1 al 15 agosto con un genitore e dal 15 al 31 agosto con l'altro; per le restanti festività religiose e civili, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Riguardo al regime di visita, resta fermo che potrà essere effettuato ogni ulteriore accordo ampliativo;
4) il sig. si obbliga a versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento indiretto del minore , a far data dal mese Persona_1
2 successivo alla pubblicazione della sentenza, ed entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di 400 euro, nonché un contributo pari a 2/3 per le spese straordinarie, secondo il protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
5) attribuzione per intero dell'Assegno Unico versato dall' per il minore CP_2
alla madre collocataria;
Persona_1
6) rinuncia della sig.ra all'assegno divorzile”. CP_1
5. Le superiori condizioni, poiché non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e soddisfano adeguatamente gli interessi della prole, possono essere, pertanto, recepite dal Tribunale.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Montebello
CE (VI) il 22.05.1999, da , nato a [...] il Parte_1
5/02/1974 e da nata a [...] il [...], Controparte_1 iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 4, parte I, anno 1974, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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