Articolo 1 della Legge 30 marzo 1961, n. 254
Articolo 2
Versione
6 maggio 1961
Art. 1.
Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:
a) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A, titolo II, allegata, alla legge 26 settembre 1954 n. 869 , e alla legge 14 luglio 1957, n. 580 ;
b) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580 ;
c) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 , e alla legge 14 luglio 1957, n. 580 .
Entrata in vigore il 6 maggio 1961
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