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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1776/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVOLI Parte_1 C.F._1
SI, elettivamente domiciliato in VIA SAVIOLI N. 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DAVOLI SI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CAZZANTI SARA ( VIA C7O AVV. FERRONI - VIA D'AZEGLIO C.F._2
58 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 58 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice , come da atto di citazione, alle cui conclusione la parte si è Parte_1
riportata in seno all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.09.2025.
Per la convenuta , come da memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 c.p.c, alle cui CP_1 conclusioni la parte si è riportata in seno all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché il Tribunale, accertata la CP_1
esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorso in suo danno in data
16.08.2021, ex artt. 2051 e 2043 c.c., condannasse la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice. pagina 1 di 8 A sostegno delle proprie domande, l'istante allegava che:
- il giorno 16.08.2021 l'attrice si trovava intenta a passeggiare sotto il porticato di via Marco Polo di Bologna quando, all'altezza del complesso condominiale di proprietà della convenuta, inciampava in una sconnessione del pavimento, rovinando a terra;
- la responsabilità dell'occorso era da ascriversi in via esclusiva alla convenuta, custode del vialetto in questione poiché pertinenza del complesso condominiale di sua proprietà, atteso che il sinistro era stato determinato dalla pavimentazione rialzata, disconnessa e ammalorata del vialetto, ancor più insidiosa in considerazione dei coni d'ombra che venivano a crearsi nella struttura porticata;
- in conseguenza della caduta, l'attrice veniva immediatamente soccorsa da un passante e trasportata in autoambulanza presso il più vicino nosocomio, ove le veniva diagnosticato
“trauma cranico facciale con infrazione ossa nasali, trauma spalla sx con lesione parcellare del sovraspinato, frattura scafoide ed epifisi ulna-radio polso sx”; la signora subiva lesioni personali che le avevano determinato una consistente invalidità temporanea e permanente, come da consulenza medico-legale prodotta, spese mediche sostenute e future;
- sui luoghi interveniva, inoltre, la Polizia Locale per i rilievi del caso, la quale metteva in sicurezza l'area circoscrivendola con nastro bianco e rosso ed elevava la contravvenzione di cui all'art. 92 C.d.S. nei confronti della convenuta;
- l'istante, dopo aver tentato invano la definizione stragiudiziale della vicenda, promuoveva l'odierno procedimento al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio CP_1
la quale, contestate le deduzioni avversarie poiché infondate in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.
A sostegno delle proprie richieste, parte convenuta deduceva che:
- l'attrice, pur onerata in tal senso ex art. 2051 c.c., non aveva fornito alcuna prova in merito alla dinamica e al verificarsi del sinistro, atteso che la Polizia Locale era intervenuta successivamente ai fatti e si era limitata a raccogliere le dichiarazioni del teste oculare e dell'attrice;
- in ogni caso, il sinistro doveva ascriversi alla sola condotta colposa della signora, idonea ad integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. e ad interrompere il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, con valorizzazione del principio di autoresponsabilità, atteso che i luoghi pagina 2 di 8 teatro dell'occorso - peraltro nell'occasione in pieno giorno e con ottima visibilità – erano perfettamente conosciuti dall'attrice, dimorante a pochi metri di distanza;
- la condotta dell'attrice, in ogni caso, doveva tenersi in debita considerazione ex art. 1227 co. 1
c.c.;
- la pretesa risarcitoria avanzata era comunque da considerarsi del tutto eccessiva, oltreché genericamente formulata e in alcun modo provata.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 11.09.2025 il Giudice, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella loro massima estensione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda dell'attrice è fondata e deve trovare accoglimento, pur nei limiti di seguito precisati.
È in primo luogo da rilevarsi che l'azione promossa da parte attrice nell'odierno procedimento deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2051 c.c., atteso che ella ha chiesto in questa sede il ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'evento dannoso cagionatole dal cattivo stato manutentivo della pavimentazione del vialetto pertinenziale alla proprietà della convenuta.
Come è noto, l'operatività dell'art. 2051 c.c., in luogo dell'art. 2043 c.c., alleggerisce l'onere probatorio rimesso in capo al danneggiato, atteso che la prima delle richiamate norme postula, secondo un orientamento che può dirsi oramai consolidato e che il Tribunale non ha ragione di disattendere, una responsabilità di carattere oggettivo in capo al custode, il quale è tenuto a rispondere dei danni cagionati dalla cosa -indipendentemente, peraltro, dalle sue caratteristiche intrinseche, e quindi a prescindere che essa sia pericolosa o dotata di intrinseca potenzialità dannosa (sul tema, cfr. Cass., Sez.
III, sent. n. 2376 del 24.01.2024 e Cass., Sez. III, sent. n. 11152 del 27.04.2024) - secondo un criterio di imputazione di responsabilità che prescinde da qualunque connotato colposo (cfr. Cass., Sez. III, sent.
n. 29770 del 11.11.2025; Cass., S.U. ord. n. 20943 del 30.06.2022; Cass., Sez. III, sent. nn. 2480 e
2481 del 1.02.2018).
Il danneggiato pertanto rimane unicamente onerato della prova del rapporto di custodia e del nesso di derivazione causale tra la cosa e il danno, onere probatorio cui il richiedente può adempiere anche per presunzioni semplici, purché aderenti ai dettami dell'art. 2729 c.c. In tale contesto, la deduzione afferente all'insidiosità o alla pericolosità della cosa, ovvero l'allegazione di omissioni, violazione di obblighi di legge o di criteri di comune prudenza da parte del custode di per sé non rilevano, salvo che pagina 3 di 8 le relative deduzioni siano volte a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare pregiudizio, portate sostanzialmente a sostegno dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la res e il danno.
Il danneggiante, dal canto suo, al di là del proprio comportamento più o meno diligente (cui l'art. 2051
c.c. non fa alcun riferimento), potrà andare esente da responsabilità solo laddove dimostri il caso fortuito, inteso come quel fattore estraneo alla propria sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere il nesso causale, comprensivo del fatto naturale o del terzo, imprevedibili ed inevitabili, o dello stesso danneggiato, la dimostrazione della cui condotta colposa, secondo un ordine crescente di gravità, potrà assumere incidenza concorrente o esclusiva nella causazione dell'evento dannoso.
In particolare, la condotta eventualmente colposa del danneggiato potrà atteggiarsi come concorso causale colposo valutabile, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., ovvero raggiungere il paradigma del caso fortuito laddove assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento.
Così: “a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.” (cfr. Cass., S.U., sent. n. 20943 del 30.06.2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, è avviso del Tribunale che le risultanze documentali in atti consentano di ritenere accertata la derivazione causale tra la cosa in custodia, in specie la pavimentazione sconnessa adiacente al in gestione alla convenuta, e l'evento dannoso CP_2
subito da parte attrice.
In tal senso depongono, in particolare, il verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale e le fotografie dello stato dei luoghi ivi allegate, nonché le dichiarazioni del testimone oculare raccolte dagli operanti, della cui attendibilità non vi è ragione alcuna per dubitare (cfr. doc. 1 allegato atto di citazione e memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice).
Il dichiarante ha invero riferito agli operanti di aver visto la signora, distante una Testimone_1
pagina 4 di 8 quindicina di metri da lui, inciampare sul pavimento sotto al portico all'altezza del civico 21/27 e cadere a terra indolenzita, quindi di aver chiamato i soccorsi. Il personale della Polizia Locale, inoltre, ha dato atto nel verbale di intervento che, per come loro precisato dal teste, la signora camminava sotto il portico e cadeva a terra a causa della pavimentazione rialzata e disconnessa, sicché gli operanti provvedevano alla messa in sicurezza dei luoghi apponendo nastri di colore bianco e rosso volti a interdire al passaggio di altri pedoni sull'area di pavimento ammalorata. Del resto, le fotografie allegate in atti mostrano chiaramente la sconnessione del pavimento nel tratto in questione e il dislivello alla linea di calpestio presente all'atto del sinistro.
È evidente, pertanto, che gli elementi probatori raccolti in corso di giudizio risultano idonei, poiché sufficientemente precisi e concordanti, a ritenere provata la dinamica del sinistro così come allegata da parte attrice e la derivazione causale dell'evento dannoso subito dalla signora dalla cosa di cui la convenuta è custode. CP_1
È appena il caso di aggiungere, peraltro, che alcuna contestazione è emersa tra le parti in ordine al rapporto di custodia e alla riferibilità della cosa alla convenuta, da assumersi pertanto certamente quale legittimata passiva ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto da ritenersi certamente integrata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che non può di contro ritenersi che la condotta della danneggiata, pur - come si vedrà – colposa ed idonea ad assumere rilievo ex art. 1227 co. 1 c.c., abbia assunto efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso ovvero sia stata tale da considerarsi irragionevole secondo un criterio di regolarità causale e quindi idonea ad integrare il caso fortuito.
È invero emerso chiaramente dagli atti come parte attrice conoscesse i luoghi teatro del sinistro, atteso che vi abitava poco distante;
la circostanza non è stata oggetto di contestazione e, del resto, il fatto che la signora stesse passeggiando con il proprio cagnolino lasciato alle cure di un passante, vicino di casa, quando ella è stata soccorsa in esito alla caduta depone inequivocamente in questo senso (cfr. doc. 1 attrice, allegato all'atto di citazione).
Si deve pertanto affermare che la signora potesse avere contezza dello stato della pavimentazione del vialetto su cui stava passeggiando, sicché ella avrebbe potuto evitare l'evento dannoso occorsole adoperando la normale cautela che si richiede al camminatore che affronta una pavimentazione che frequentemente calpesta.
D'altra parte, le fotografie dei luoghi in discorso mostrano altresì chiaramente come il dissesto della pavimentazione coinvolgesse la maggioranza del vialetto pedonale, sicché la signora non avrebbe potuto camminare altrove se non rasente al muro ovvero, dall'altro lato, sul manto stradale carraio,
pagina 5 di 8 nonché l'alternanza di luci e ombre determinato dalla luce solare infrangente sul colonnato, circostanza da considerarsi idonea a limitare la visibilità degli ostacoli che eventualmente potevano frapporsi sul cammino dell'attrice (cfr. doc. 1 attrice, allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Sulla base delle considerazioni che precedono, è pertanto avviso del Tribunale che la condotta dell'attrice, sicuramente distratta e connotata da rilevanti profili di imprudenza, non possa comunque considerarsi così irragionevole da poter assumere efficienza causale esclusiva nell'occorso e, dunque, assurgere a caso fortuito interruttivo del nesso causale tra la cosa e il danno. Viceversa, deve ritenersi che la sua condotta imprudente abbia comunque concorso nella causazione dell'evento pregiudizievole in suo danno nella misura del 50%.
Ciò posto in punto di corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso e passando ora all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dalla sig.ra direttamente riconducibili al Parte_1
sinistro, giova preliminarmente evidenziare che rappresenta senz'altro onere del danneggiato, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., non solo provare il danno di cui chiede il risarcimento ma anche fornire la prova del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni risarcibili richiesti.
È da ritenersi che il predetto onere probatorio sia stato compiutamente assolto dall'attrice.
È possibile richiamare, sul punto, le valutazioni espresse dal C.T.U. medico-legale le quali, siccome adeguatamente motivate, coerenti ed immuni da contraddizioni ricostruttive, risultano pienamente condivisibili e valorizzabili ai fini decisori. Del resto, rispetto alle conclusioni espresse in seno all'elaborato tecnico alcuna osservazione critica è stata mossa dalle parti e dai consulenti delle parti.
Il C.T.U., complessivamente riconosciuto il nesso causale tra l'occorso e le lesioni accertate, valutato quanto documentato in atti, i disturbi lamentati dalla perizianda e i dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, ha riconosciuto all'attrice, quali conseguenze lesive del sinistro: un periodo di invalidità temporanea pari a 15 giorni di parziale al 75 %, 20 giorni di parziale al 50 % e ulteriori 20 giorni di parziale al 25%; postumi permanenti stimati nella misura del 11-12%, comprensivo delle ripercussioni socio-relazionali e sulle attività tipiche di casalinga.
Quanto al danno morale, il CTU ha precisato, almeno in riferimento alla sofferenza patite nel corso del periodo di invalidità temporanea che non sono state ravvisate circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva;
d'altra parte, è da ritenersi che possa farsi uso alla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione, tenuta peraltro conto dell'età avanzata dell'infortunata, corrispondono determinate sofferenze soggettive secondo l'id quod plerumque accidit, sicché si terrà conto del pregiudizio in esame nei soli limiti del valore già riconosciuto dalle tabelle applicabili ai fini liquidatori, non ravvisandosi motivo, né per la verità allegazione, per un appesantimento del richiamato danno.
pagina 6 di 8 Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice, come sopra richiamato, si tratta di un danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. il quale, sfuggendo ad una quantificazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.
Ai fini della richiamata liquidazione si farà ricorso, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (79 anni), alle Tabelle di Milano 2024 vigenti, predisposte in riferimento alle lesioni macropermanenti, in applicazione delle quali la liquidazione del danno non patrimoniale è la seguente:
- danno biologico temporaneo: 4.312,00 euro;
- danno biologico permanente, comprensivo dell'incidenza dei postumi permanenti sul piano dinamico relazionale: 18.336 euro;
- danno morale: 4.950,50.
Con riferimento al danno patrimoniale, parte attrice ha allegato di aver sostenuto spese mediche per euro 732,00 (cfr. doc. 4 attrice), rispetto alle quali il C.T.U. ne ha riconosciuta la congruità limitatamente alla somma di euro 600,00. Tuttavia, nessuna prova dei relativi esborsi monetari si rinviene in atti, sicché alcuna somma a titolo di danno patrimoniale potrà essere riconosciuta.
Il danno patito dall'attrice in ragione del sinistro per cui è causa, di natura esclusivamente non patrimoniale, ammonta pertanto a complessivi euro 27.598,50, il quale potrà essere posto a carico di parte convenuta e dalla stessa risarcibile all'attrice, ex art. 1227 co. 1 c.c., nella sola misura del 50%.
La convenuta dovrà pertanto corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 13.799,25.
Sulla somma indicata andranno corrisposte la svalutazione, secondo l'indice ISTAT di categoria, dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, e così per complessivi € 15.216,70.
Sulla somma così liquidata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno, decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284 co.1 c.c..
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere compensate per la metà; la residua metà deve essere posta a carico di parte convenuta. Sono liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, di discreta complessità, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
In considerazione della divergenza tra il quantum risarcitorio di cui alla richiesta dell'attrice e gli esiti della consulenza tecnica disposta d'ufficio, le spese di C.T.U. devono essere definitivamente poste a pagina 7 di 8 carico di entrambe le parti, in solido tra loro, con obbligo di parte convenuta di rifondere a parte attrice il 50% di quanto dalla stessa già versato all'ausiliario, previa esibizione di ricevuta di pagamento;
per le stesse ragioni, le spese di C.T.P. devono essere compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità ex artt. 2051 e 1227 co. 1 c.c. della sig.ra e di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% ciascuno;
2. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
in favore di della somma di euro 15.216,70 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale patito dall'attrice, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al saldo;
3. compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della residua metà delle spese del procedimento, liquidate, per l'intero, nella somma di euro 12.328,00 per onorari ed euro 545,00 per anticipazioni (C.U. + marca da bollo), oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., con obbligo di parte convenuta di rifondere a parte attrice il 50% di quanto dalla stessa già versato all'ausiliario, previa esibizione di ricevuta di pagamento, e compensa tra le parti le spese di
C.T.P.
Bologna, 15/12/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1776/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVOLI Parte_1 C.F._1
SI, elettivamente domiciliato in VIA SAVIOLI N. 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DAVOLI SI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CAZZANTI SARA ( VIA C7O AVV. FERRONI - VIA D'AZEGLIO C.F._2
58 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 58 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice , come da atto di citazione, alle cui conclusione la parte si è Parte_1
riportata in seno all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.09.2025.
Per la convenuta , come da memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 c.p.c, alle cui CP_1 conclusioni la parte si è riportata in seno all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché il Tribunale, accertata la CP_1
esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorso in suo danno in data
16.08.2021, ex artt. 2051 e 2043 c.c., condannasse la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice. pagina 1 di 8 A sostegno delle proprie domande, l'istante allegava che:
- il giorno 16.08.2021 l'attrice si trovava intenta a passeggiare sotto il porticato di via Marco Polo di Bologna quando, all'altezza del complesso condominiale di proprietà della convenuta, inciampava in una sconnessione del pavimento, rovinando a terra;
- la responsabilità dell'occorso era da ascriversi in via esclusiva alla convenuta, custode del vialetto in questione poiché pertinenza del complesso condominiale di sua proprietà, atteso che il sinistro era stato determinato dalla pavimentazione rialzata, disconnessa e ammalorata del vialetto, ancor più insidiosa in considerazione dei coni d'ombra che venivano a crearsi nella struttura porticata;
- in conseguenza della caduta, l'attrice veniva immediatamente soccorsa da un passante e trasportata in autoambulanza presso il più vicino nosocomio, ove le veniva diagnosticato
“trauma cranico facciale con infrazione ossa nasali, trauma spalla sx con lesione parcellare del sovraspinato, frattura scafoide ed epifisi ulna-radio polso sx”; la signora subiva lesioni personali che le avevano determinato una consistente invalidità temporanea e permanente, come da consulenza medico-legale prodotta, spese mediche sostenute e future;
- sui luoghi interveniva, inoltre, la Polizia Locale per i rilievi del caso, la quale metteva in sicurezza l'area circoscrivendola con nastro bianco e rosso ed elevava la contravvenzione di cui all'art. 92 C.d.S. nei confronti della convenuta;
- l'istante, dopo aver tentato invano la definizione stragiudiziale della vicenda, promuoveva l'odierno procedimento al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio CP_1
la quale, contestate le deduzioni avversarie poiché infondate in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.
A sostegno delle proprie richieste, parte convenuta deduceva che:
- l'attrice, pur onerata in tal senso ex art. 2051 c.c., non aveva fornito alcuna prova in merito alla dinamica e al verificarsi del sinistro, atteso che la Polizia Locale era intervenuta successivamente ai fatti e si era limitata a raccogliere le dichiarazioni del teste oculare e dell'attrice;
- in ogni caso, il sinistro doveva ascriversi alla sola condotta colposa della signora, idonea ad integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. e ad interrompere il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, con valorizzazione del principio di autoresponsabilità, atteso che i luoghi pagina 2 di 8 teatro dell'occorso - peraltro nell'occasione in pieno giorno e con ottima visibilità – erano perfettamente conosciuti dall'attrice, dimorante a pochi metri di distanza;
- la condotta dell'attrice, in ogni caso, doveva tenersi in debita considerazione ex art. 1227 co. 1
c.c.;
- la pretesa risarcitoria avanzata era comunque da considerarsi del tutto eccessiva, oltreché genericamente formulata e in alcun modo provata.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 11.09.2025 il Giudice, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella loro massima estensione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda dell'attrice è fondata e deve trovare accoglimento, pur nei limiti di seguito precisati.
È in primo luogo da rilevarsi che l'azione promossa da parte attrice nell'odierno procedimento deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2051 c.c., atteso che ella ha chiesto in questa sede il ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'evento dannoso cagionatole dal cattivo stato manutentivo della pavimentazione del vialetto pertinenziale alla proprietà della convenuta.
Come è noto, l'operatività dell'art. 2051 c.c., in luogo dell'art. 2043 c.c., alleggerisce l'onere probatorio rimesso in capo al danneggiato, atteso che la prima delle richiamate norme postula, secondo un orientamento che può dirsi oramai consolidato e che il Tribunale non ha ragione di disattendere, una responsabilità di carattere oggettivo in capo al custode, il quale è tenuto a rispondere dei danni cagionati dalla cosa -indipendentemente, peraltro, dalle sue caratteristiche intrinseche, e quindi a prescindere che essa sia pericolosa o dotata di intrinseca potenzialità dannosa (sul tema, cfr. Cass., Sez.
III, sent. n. 2376 del 24.01.2024 e Cass., Sez. III, sent. n. 11152 del 27.04.2024) - secondo un criterio di imputazione di responsabilità che prescinde da qualunque connotato colposo (cfr. Cass., Sez. III, sent.
n. 29770 del 11.11.2025; Cass., S.U. ord. n. 20943 del 30.06.2022; Cass., Sez. III, sent. nn. 2480 e
2481 del 1.02.2018).
Il danneggiato pertanto rimane unicamente onerato della prova del rapporto di custodia e del nesso di derivazione causale tra la cosa e il danno, onere probatorio cui il richiedente può adempiere anche per presunzioni semplici, purché aderenti ai dettami dell'art. 2729 c.c. In tale contesto, la deduzione afferente all'insidiosità o alla pericolosità della cosa, ovvero l'allegazione di omissioni, violazione di obblighi di legge o di criteri di comune prudenza da parte del custode di per sé non rilevano, salvo che pagina 3 di 8 le relative deduzioni siano volte a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare pregiudizio, portate sostanzialmente a sostegno dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la res e il danno.
Il danneggiante, dal canto suo, al di là del proprio comportamento più o meno diligente (cui l'art. 2051
c.c. non fa alcun riferimento), potrà andare esente da responsabilità solo laddove dimostri il caso fortuito, inteso come quel fattore estraneo alla propria sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere il nesso causale, comprensivo del fatto naturale o del terzo, imprevedibili ed inevitabili, o dello stesso danneggiato, la dimostrazione della cui condotta colposa, secondo un ordine crescente di gravità, potrà assumere incidenza concorrente o esclusiva nella causazione dell'evento dannoso.
In particolare, la condotta eventualmente colposa del danneggiato potrà atteggiarsi come concorso causale colposo valutabile, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., ovvero raggiungere il paradigma del caso fortuito laddove assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento.
Così: “a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.” (cfr. Cass., S.U., sent. n. 20943 del 30.06.2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, è avviso del Tribunale che le risultanze documentali in atti consentano di ritenere accertata la derivazione causale tra la cosa in custodia, in specie la pavimentazione sconnessa adiacente al in gestione alla convenuta, e l'evento dannoso CP_2
subito da parte attrice.
In tal senso depongono, in particolare, il verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale e le fotografie dello stato dei luoghi ivi allegate, nonché le dichiarazioni del testimone oculare raccolte dagli operanti, della cui attendibilità non vi è ragione alcuna per dubitare (cfr. doc. 1 allegato atto di citazione e memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice).
Il dichiarante ha invero riferito agli operanti di aver visto la signora, distante una Testimone_1
pagina 4 di 8 quindicina di metri da lui, inciampare sul pavimento sotto al portico all'altezza del civico 21/27 e cadere a terra indolenzita, quindi di aver chiamato i soccorsi. Il personale della Polizia Locale, inoltre, ha dato atto nel verbale di intervento che, per come loro precisato dal teste, la signora camminava sotto il portico e cadeva a terra a causa della pavimentazione rialzata e disconnessa, sicché gli operanti provvedevano alla messa in sicurezza dei luoghi apponendo nastri di colore bianco e rosso volti a interdire al passaggio di altri pedoni sull'area di pavimento ammalorata. Del resto, le fotografie allegate in atti mostrano chiaramente la sconnessione del pavimento nel tratto in questione e il dislivello alla linea di calpestio presente all'atto del sinistro.
È evidente, pertanto, che gli elementi probatori raccolti in corso di giudizio risultano idonei, poiché sufficientemente precisi e concordanti, a ritenere provata la dinamica del sinistro così come allegata da parte attrice e la derivazione causale dell'evento dannoso subito dalla signora dalla cosa di cui la convenuta è custode. CP_1
È appena il caso di aggiungere, peraltro, che alcuna contestazione è emersa tra le parti in ordine al rapporto di custodia e alla riferibilità della cosa alla convenuta, da assumersi pertanto certamente quale legittimata passiva ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto da ritenersi certamente integrata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che non può di contro ritenersi che la condotta della danneggiata, pur - come si vedrà – colposa ed idonea ad assumere rilievo ex art. 1227 co. 1 c.c., abbia assunto efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso ovvero sia stata tale da considerarsi irragionevole secondo un criterio di regolarità causale e quindi idonea ad integrare il caso fortuito.
È invero emerso chiaramente dagli atti come parte attrice conoscesse i luoghi teatro del sinistro, atteso che vi abitava poco distante;
la circostanza non è stata oggetto di contestazione e, del resto, il fatto che la signora stesse passeggiando con il proprio cagnolino lasciato alle cure di un passante, vicino di casa, quando ella è stata soccorsa in esito alla caduta depone inequivocamente in questo senso (cfr. doc. 1 attrice, allegato all'atto di citazione).
Si deve pertanto affermare che la signora potesse avere contezza dello stato della pavimentazione del vialetto su cui stava passeggiando, sicché ella avrebbe potuto evitare l'evento dannoso occorsole adoperando la normale cautela che si richiede al camminatore che affronta una pavimentazione che frequentemente calpesta.
D'altra parte, le fotografie dei luoghi in discorso mostrano altresì chiaramente come il dissesto della pavimentazione coinvolgesse la maggioranza del vialetto pedonale, sicché la signora non avrebbe potuto camminare altrove se non rasente al muro ovvero, dall'altro lato, sul manto stradale carraio,
pagina 5 di 8 nonché l'alternanza di luci e ombre determinato dalla luce solare infrangente sul colonnato, circostanza da considerarsi idonea a limitare la visibilità degli ostacoli che eventualmente potevano frapporsi sul cammino dell'attrice (cfr. doc. 1 attrice, allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Sulla base delle considerazioni che precedono, è pertanto avviso del Tribunale che la condotta dell'attrice, sicuramente distratta e connotata da rilevanti profili di imprudenza, non possa comunque considerarsi così irragionevole da poter assumere efficienza causale esclusiva nell'occorso e, dunque, assurgere a caso fortuito interruttivo del nesso causale tra la cosa e il danno. Viceversa, deve ritenersi che la sua condotta imprudente abbia comunque concorso nella causazione dell'evento pregiudizievole in suo danno nella misura del 50%.
Ciò posto in punto di corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso e passando ora all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dalla sig.ra direttamente riconducibili al Parte_1
sinistro, giova preliminarmente evidenziare che rappresenta senz'altro onere del danneggiato, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., non solo provare il danno di cui chiede il risarcimento ma anche fornire la prova del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni risarcibili richiesti.
È da ritenersi che il predetto onere probatorio sia stato compiutamente assolto dall'attrice.
È possibile richiamare, sul punto, le valutazioni espresse dal C.T.U. medico-legale le quali, siccome adeguatamente motivate, coerenti ed immuni da contraddizioni ricostruttive, risultano pienamente condivisibili e valorizzabili ai fini decisori. Del resto, rispetto alle conclusioni espresse in seno all'elaborato tecnico alcuna osservazione critica è stata mossa dalle parti e dai consulenti delle parti.
Il C.T.U., complessivamente riconosciuto il nesso causale tra l'occorso e le lesioni accertate, valutato quanto documentato in atti, i disturbi lamentati dalla perizianda e i dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, ha riconosciuto all'attrice, quali conseguenze lesive del sinistro: un periodo di invalidità temporanea pari a 15 giorni di parziale al 75 %, 20 giorni di parziale al 50 % e ulteriori 20 giorni di parziale al 25%; postumi permanenti stimati nella misura del 11-12%, comprensivo delle ripercussioni socio-relazionali e sulle attività tipiche di casalinga.
Quanto al danno morale, il CTU ha precisato, almeno in riferimento alla sofferenza patite nel corso del periodo di invalidità temporanea che non sono state ravvisate circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva;
d'altra parte, è da ritenersi che possa farsi uso alla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione, tenuta peraltro conto dell'età avanzata dell'infortunata, corrispondono determinate sofferenze soggettive secondo l'id quod plerumque accidit, sicché si terrà conto del pregiudizio in esame nei soli limiti del valore già riconosciuto dalle tabelle applicabili ai fini liquidatori, non ravvisandosi motivo, né per la verità allegazione, per un appesantimento del richiamato danno.
pagina 6 di 8 Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice, come sopra richiamato, si tratta di un danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. il quale, sfuggendo ad una quantificazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.
Ai fini della richiamata liquidazione si farà ricorso, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (79 anni), alle Tabelle di Milano 2024 vigenti, predisposte in riferimento alle lesioni macropermanenti, in applicazione delle quali la liquidazione del danno non patrimoniale è la seguente:
- danno biologico temporaneo: 4.312,00 euro;
- danno biologico permanente, comprensivo dell'incidenza dei postumi permanenti sul piano dinamico relazionale: 18.336 euro;
- danno morale: 4.950,50.
Con riferimento al danno patrimoniale, parte attrice ha allegato di aver sostenuto spese mediche per euro 732,00 (cfr. doc. 4 attrice), rispetto alle quali il C.T.U. ne ha riconosciuta la congruità limitatamente alla somma di euro 600,00. Tuttavia, nessuna prova dei relativi esborsi monetari si rinviene in atti, sicché alcuna somma a titolo di danno patrimoniale potrà essere riconosciuta.
Il danno patito dall'attrice in ragione del sinistro per cui è causa, di natura esclusivamente non patrimoniale, ammonta pertanto a complessivi euro 27.598,50, il quale potrà essere posto a carico di parte convenuta e dalla stessa risarcibile all'attrice, ex art. 1227 co. 1 c.c., nella sola misura del 50%.
La convenuta dovrà pertanto corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 13.799,25.
Sulla somma indicata andranno corrisposte la svalutazione, secondo l'indice ISTAT di categoria, dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, e così per complessivi € 15.216,70.
Sulla somma così liquidata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno, decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284 co.1 c.c..
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere compensate per la metà; la residua metà deve essere posta a carico di parte convenuta. Sono liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, di discreta complessità, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
In considerazione della divergenza tra il quantum risarcitorio di cui alla richiesta dell'attrice e gli esiti della consulenza tecnica disposta d'ufficio, le spese di C.T.U. devono essere definitivamente poste a pagina 7 di 8 carico di entrambe le parti, in solido tra loro, con obbligo di parte convenuta di rifondere a parte attrice il 50% di quanto dalla stessa già versato all'ausiliario, previa esibizione di ricevuta di pagamento;
per le stesse ragioni, le spese di C.T.P. devono essere compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità ex artt. 2051 e 1227 co. 1 c.c. della sig.ra e di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% ciascuno;
2. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
in favore di della somma di euro 15.216,70 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale patito dall'attrice, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al saldo;
3. compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della residua metà delle spese del procedimento, liquidate, per l'intero, nella somma di euro 12.328,00 per onorari ed euro 545,00 per anticipazioni (C.U. + marca da bollo), oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., con obbligo di parte convenuta di rifondere a parte attrice il 50% di quanto dalla stessa già versato all'ausiliario, previa esibizione di ricevuta di pagamento, e compensa tra le parti le spese di
C.T.P.
Bologna, 15/12/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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