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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/11/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1781/2025 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
-I Sezione Civile-
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Veronica Milone Presidente rel dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1781/2025 R.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa Via Lazio n. 61, elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide via Maestranza n. 12, presso lo studio dell'Avv. Florinda Giangrave' che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C. F. nato a [...] l'[...] residente in Controparte_1 C.F._2
Siracusa via Lazio n. 61, contumace;
-resistente
Con l'intervento del P.M. (comunicazione data il 28.5.2025);
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.5.2025 ha chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali Parte_1
riguardanti la figlia minore nata a [...] il [...] dalla sua convivenza more Persona_1
uxorio con . Controparte_1
Ha dedotto che il ha interrotto la convivenza e si è reso irreperibile non interessandosi in alcun CP_1
modo della figlioletta e non provvedendo nemmeno al suo mantenimento.
Ha chiesto quindi l'affidamento “super esclusivo” della figlia minore attesa l'incapacità genitoriale del padre, onerandolo del contributo al mantenimento della figlia.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
All'udienza del 4.11.2025 è comparsa la ricorrente la quale ha sostanzialmente confermato quanto esposto in ricorso.
pagina 1 di 3 Il resistente non si è costituito né è comparso.
E' stata quindi dichiarata la contumacia dello stesso.
La causa è stata discussa e quindi assunta in decisione. xxx
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti della figlia ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio né comparendo all'udienza del 4.11.2025 per essere sentito in merito a quanto dedotto in ricorso, ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare quanto dedotto dalla ricorrente.
Del resto, il fatto stesso che il resistente si sia reso irreperibile facendo perdere le tracce di sé dimostra la sua inidoneità ad esercitare le sue responsabilità genitoriali nei riguardi della figlioletta che non vede né sente da lungo tempo.
All'udienza del 4.11.2025 la ricorrente ha, invero, dichiarato che : “Mi figlia ha iniziato la scuola elementare all'istituto comprensivo “Costanzo” di Siracusa. La bambina vive con me;
la relazione di convivenza con il padre di mia figlia è cessata 5 anni fa. Nel primo anno sono stata io che l'ho cercato telefonicamente perché lui viveva a Malta;
lo cercavo per avere un contributo al mantenimento di nostra figlia. Lui mi ha bloccato telefonicamente e da allora non ho più avuto notizie di lui. Non ha mai contribuito al mantenimento né si è mai interessato nemmeno affettivamente di nostra figlia.
Ultimamente ho saputo che mia figlia alla maestra ha detto che suo padre è morto. Chiedo
l'affidamento esclusivo della bambina perché incontro difficoltà nella gestione dei suoi interessi laddove è necessario anche il consenso del padre.”
Alla luce delle superiori risultanze, non contraddette da elementi di segno opposto, deve ritenersi provata l'inadeguatezza del resistente all'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali sulla figlioletta Per_1
La suddetta minore va conseguentemente affidata in via esclusiva alla madre la quale è l'unica genitrice che si prende cura di lei e che costituisce per la minore un sicuro punto di riferimento nella sua vita sia dal punto di vista affettivo che materiale.
La madre potrà quindi da sola assumere tutte le decisioni inerenti alla vita della minore senza Per_1
necessità del consenso del padre.
La minore conseguentemente va collocata presso l'abitazione della madre con cui già convive.
Quanto al diritto di visita paterno, lo stesso potrà essere esercitato in base a liberi accordi, ma con la necessaria gradualità e nel rispetto delle esigenze e della volontà della bambina ed inizialmente alla presenza della madre.
pagina 2 di 3 Considerato l'irreperibilità del resistente e l'impossibilità di un effettivo accertamento delle sue capacità economiche, il contributo al mantenimento della minore andrà determinato in € 200 al mese che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda.
Le spese straordinarie relative alla minore saranno a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno.
L'assegno unico, come per legge, verrà interamente percepito dalla ricorrente in quanto genitrice affidataria esclusiva della minore.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in favore dell'Erario –essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato- in base al DM
55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività difensiva richiesta dal caso.
P.Q.M
Decidendo la causa in epigrafe, il Tribunale così provvede: affida la minore nata a [...] il [...], esclusivamente alla madre Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], la quale potrà assumere da sola tutte le decisioni riguardanti la Pt_1
minore; colloca la minore presso la madre;
Persona_1
regola il diritto di visita del padre come in parte motiva;
onera di versare entro il giorno 5 di ogni mese a l'assegno di €200 Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla Per_1
domanda; pone a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia minore;
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa 6.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
-I Sezione Civile-
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Veronica Milone Presidente rel dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1781/2025 R.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa Via Lazio n. 61, elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide via Maestranza n. 12, presso lo studio dell'Avv. Florinda Giangrave' che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C. F. nato a [...] l'[...] residente in Controparte_1 C.F._2
Siracusa via Lazio n. 61, contumace;
-resistente
Con l'intervento del P.M. (comunicazione data il 28.5.2025);
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.5.2025 ha chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali Parte_1
riguardanti la figlia minore nata a [...] il [...] dalla sua convivenza more Persona_1
uxorio con . Controparte_1
Ha dedotto che il ha interrotto la convivenza e si è reso irreperibile non interessandosi in alcun CP_1
modo della figlioletta e non provvedendo nemmeno al suo mantenimento.
Ha chiesto quindi l'affidamento “super esclusivo” della figlia minore attesa l'incapacità genitoriale del padre, onerandolo del contributo al mantenimento della figlia.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
All'udienza del 4.11.2025 è comparsa la ricorrente la quale ha sostanzialmente confermato quanto esposto in ricorso.
pagina 1 di 3 Il resistente non si è costituito né è comparso.
E' stata quindi dichiarata la contumacia dello stesso.
La causa è stata discussa e quindi assunta in decisione. xxx
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti della figlia ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio né comparendo all'udienza del 4.11.2025 per essere sentito in merito a quanto dedotto in ricorso, ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare quanto dedotto dalla ricorrente.
Del resto, il fatto stesso che il resistente si sia reso irreperibile facendo perdere le tracce di sé dimostra la sua inidoneità ad esercitare le sue responsabilità genitoriali nei riguardi della figlioletta che non vede né sente da lungo tempo.
All'udienza del 4.11.2025 la ricorrente ha, invero, dichiarato che : “Mi figlia ha iniziato la scuola elementare all'istituto comprensivo “Costanzo” di Siracusa. La bambina vive con me;
la relazione di convivenza con il padre di mia figlia è cessata 5 anni fa. Nel primo anno sono stata io che l'ho cercato telefonicamente perché lui viveva a Malta;
lo cercavo per avere un contributo al mantenimento di nostra figlia. Lui mi ha bloccato telefonicamente e da allora non ho più avuto notizie di lui. Non ha mai contribuito al mantenimento né si è mai interessato nemmeno affettivamente di nostra figlia.
Ultimamente ho saputo che mia figlia alla maestra ha detto che suo padre è morto. Chiedo
l'affidamento esclusivo della bambina perché incontro difficoltà nella gestione dei suoi interessi laddove è necessario anche il consenso del padre.”
Alla luce delle superiori risultanze, non contraddette da elementi di segno opposto, deve ritenersi provata l'inadeguatezza del resistente all'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali sulla figlioletta Per_1
La suddetta minore va conseguentemente affidata in via esclusiva alla madre la quale è l'unica genitrice che si prende cura di lei e che costituisce per la minore un sicuro punto di riferimento nella sua vita sia dal punto di vista affettivo che materiale.
La madre potrà quindi da sola assumere tutte le decisioni inerenti alla vita della minore senza Per_1
necessità del consenso del padre.
La minore conseguentemente va collocata presso l'abitazione della madre con cui già convive.
Quanto al diritto di visita paterno, lo stesso potrà essere esercitato in base a liberi accordi, ma con la necessaria gradualità e nel rispetto delle esigenze e della volontà della bambina ed inizialmente alla presenza della madre.
pagina 2 di 3 Considerato l'irreperibilità del resistente e l'impossibilità di un effettivo accertamento delle sue capacità economiche, il contributo al mantenimento della minore andrà determinato in € 200 al mese che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda.
Le spese straordinarie relative alla minore saranno a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno.
L'assegno unico, come per legge, verrà interamente percepito dalla ricorrente in quanto genitrice affidataria esclusiva della minore.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in favore dell'Erario –essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato- in base al DM
55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività difensiva richiesta dal caso.
P.Q.M
Decidendo la causa in epigrafe, il Tribunale così provvede: affida la minore nata a [...] il [...], esclusivamente alla madre Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], la quale potrà assumere da sola tutte le decisioni riguardanti la Pt_1
minore; colloca la minore presso la madre;
Persona_1
regola il diritto di visita del padre come in parte motiva;
onera di versare entro il giorno 5 di ogni mese a l'assegno di €200 Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla Per_1
domanda; pone a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia minore;
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa 6.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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