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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3887 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3887 2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 7.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1
in via Quasimodo n. 4, elettivamente domiciliata in Noto, via Guerrazzi n. 16, presso lo studio dell'avv. GALLO CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Noto, via Guerrazzi n. 16, presso lo studio dell'avv. GALLO CONCETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 7.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 10/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius, dello scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 10.7.2010.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10.7.2010 in Comune di Castelvetro (MO);
pagina 1 di 4 - che dall'unione è nato il figlio in data 16.10.2010; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 9.11.2021, omologato con decreto n. 558/2021, emesso da questo Tribunale in data 18.11.2021 (v. documenti allegati). In particolare, rappresentavano di essersi separati alle seguenti condizioni:
1. Il minore , in atto in affidamento diurno al Comune di Noto, viene affidato congiuntamente Per_1 ai genitori, con collocazione presso la madre, che ne curerà l'istruzione e l'educazione di intesa con il padre.
2. Il padre avrà la facoltà di vedere – e tenere con sé – il figlio, ogniqualvolta possibile, sempre concordando i periodi con la madre;
ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del minore.
3. le festività natalizie e di fine d'anno saranno trascorse col padre e con la madre – ad anni alterni
– per l'intero periodo compreso nelle assegnate vacanze scolastiche oppure per porzioni di tale periodo, sempre concordate tra i genitori;
le festività pasquali saranno trascorse col padre e con la madre – anni alterni – per il periodo delle assegnate vacanze scolastiche;
ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del minore.
4. il minore resterà affidato a ciascuno dei genitori per quindici giorni durante il periodo estivo considerato convenzionalmente quale quello corrispondente alle vacanze scolastiche), da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del minore;
va comunque assicurato – ad anni alterni – il trascorrimento del Ferragosto con ciascuno dei genitori. Comunque, nel periodo in cui il figlio trascorrerà le vacanze con ciascuno dei genitori,
l'altro avrà la facoltà di richiedere di vedere e tenere con sé il minore.
5. I genitori dichiarano di fissare la loro residenze in via Quasimodo n.4, il domicilio, l'una in Noto, via Montessori 21/C, l'altro in Noto, via Catania n.25 (e sta inoltrando le pratiche per il trasferimento della residenza nello stesso luogo) ed a comunicare l'uno all'altro e preventivamente ogni variazione di domicilio.
6. , dovrà corrispondere alla coniuge – a titolo di mantenimento del figlio – Parte_2 la somma di €.300,00, da versarsi anticipatamente ogni giorno 15 del mese a mezzo ricarica postepay sul numero 5333171109618336 ovvero con la diversa modalità di erogazione eventualmente (anche successivamente) pattuita. Dovrà, inoltre, partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche (o anche extrascolastiche).
7. L'assegno unico (eventualmente richiesto ed erogato) saranno percepiti dalla s.ra , Parte_1
anche quando gli stessi possano essere richiesti dal;
Parte_2
In seno al ricorso, dunque, e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Castelvetro
(MO), in data in data 10/07/2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelvetro,
a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Emanare sentenza in accoglimento dei patti e condizioni raggiunti consensualmente dai ricorrenti, dai punti 1 al punto 7 del presente ricorso.
All'esito dell'udienza del 6.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.7.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Castelvetro di Modena dell'anno pagina 3 di 4 2010 (Anno 2010 – n. 11 – Parte II – Serie C); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castelvetro di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3887 2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 7.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1
in via Quasimodo n. 4, elettivamente domiciliata in Noto, via Guerrazzi n. 16, presso lo studio dell'avv. GALLO CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Noto, via Guerrazzi n. 16, presso lo studio dell'avv. GALLO CONCETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 7.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 10/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius, dello scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 10.7.2010.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10.7.2010 in Comune di Castelvetro (MO);
pagina 1 di 4 - che dall'unione è nato il figlio in data 16.10.2010; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 9.11.2021, omologato con decreto n. 558/2021, emesso da questo Tribunale in data 18.11.2021 (v. documenti allegati). In particolare, rappresentavano di essersi separati alle seguenti condizioni:
1. Il minore , in atto in affidamento diurno al Comune di Noto, viene affidato congiuntamente Per_1 ai genitori, con collocazione presso la madre, che ne curerà l'istruzione e l'educazione di intesa con il padre.
2. Il padre avrà la facoltà di vedere – e tenere con sé – il figlio, ogniqualvolta possibile, sempre concordando i periodi con la madre;
ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del minore.
3. le festività natalizie e di fine d'anno saranno trascorse col padre e con la madre – ad anni alterni
– per l'intero periodo compreso nelle assegnate vacanze scolastiche oppure per porzioni di tale periodo, sempre concordate tra i genitori;
le festività pasquali saranno trascorse col padre e con la madre – anni alterni – per il periodo delle assegnate vacanze scolastiche;
ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del minore.
4. il minore resterà affidato a ciascuno dei genitori per quindici giorni durante il periodo estivo considerato convenzionalmente quale quello corrispondente alle vacanze scolastiche), da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del minore;
va comunque assicurato – ad anni alterni – il trascorrimento del Ferragosto con ciascuno dei genitori. Comunque, nel periodo in cui il figlio trascorrerà le vacanze con ciascuno dei genitori,
l'altro avrà la facoltà di richiedere di vedere e tenere con sé il minore.
5. I genitori dichiarano di fissare la loro residenze in via Quasimodo n.4, il domicilio, l'una in Noto, via Montessori 21/C, l'altro in Noto, via Catania n.25 (e sta inoltrando le pratiche per il trasferimento della residenza nello stesso luogo) ed a comunicare l'uno all'altro e preventivamente ogni variazione di domicilio.
6. , dovrà corrispondere alla coniuge – a titolo di mantenimento del figlio – Parte_2 la somma di €.300,00, da versarsi anticipatamente ogni giorno 15 del mese a mezzo ricarica postepay sul numero 5333171109618336 ovvero con la diversa modalità di erogazione eventualmente (anche successivamente) pattuita. Dovrà, inoltre, partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche (o anche extrascolastiche).
7. L'assegno unico (eventualmente richiesto ed erogato) saranno percepiti dalla s.ra , Parte_1
anche quando gli stessi possano essere richiesti dal;
Parte_2
In seno al ricorso, dunque, e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Castelvetro
(MO), in data in data 10/07/2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelvetro,
a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Emanare sentenza in accoglimento dei patti e condizioni raggiunti consensualmente dai ricorrenti, dai punti 1 al punto 7 del presente ricorso.
All'esito dell'udienza del 6.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.7.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Castelvetro di Modena dell'anno pagina 3 di 4 2010 (Anno 2010 – n. 11 – Parte II – Serie C); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castelvetro di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4