Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 16.12.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 1542/23 del Ruolo Previdenza, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Gentile presso il cui studio, sito in Parte_1
Cellole (CE) alla Piazza Lorenzo Montecuollo nr. 30, è elettivamente domiciliato
Appellante
E in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv.to Itala CP_1
De Benedictis elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede provinciale alla Via Arena, Loc. San Benedetto
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 17.03.2022, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
esponeva: Parte_1
- che, a seguito di insorte difficoltà con la propria moglie, lasciava l'abitazione familiare sita in Falciano del Massico alla Via Orazio I Trav. nr. 10 e successivamente si trasferiva a Milano, fissando la propria residenza alla Via Paolo Lomazzo nr. 57, presso la sede legale della Cooperativa sociale dove aveva risieduto dal 13.08.2018 fino Per_1
al 27.12.2021
- che nell'anno 2016, la moglie iniziava il procedimento per la separazione personale e in data 21.06.2017 il Presidente del Tribunale adito con decreto autorizzava i coniugi a vivere separati
2019 fino alla revoca, disposta a luglio del 2020, percependo un ammontare complessivo di € 6.487,39
- che il beneficio veniva revocato in quanto l' gli contestava la mancanza del requisito CP_1
di residenza e di cittadinanza in Italia, in modo continuativo, negli ultimi due anni ex art. 2, co. 1, lett. a), 1), 2), L. 26/2019
- che al fine di contestare la revoca del reddito di cittadinanza, trasmetteva a mezzo mail i certificati attestanti l'ingiustificata ed errata motivazione dell' CP_1
- che, fin dalla nascita, aveva sempre avuto la residenza e la cittadinanza in Italia e nel periodo in cui si era allontanato dalla casa coniugale aveva fissato la propria residenza in
Milano ed era stato impiegato, per indirizzo della cooperativa sociale “ , in Per_1 lavori utili presso la “La casa di RA” con sede in Via G. Ferraris nr. 2 in Gallarate
(VA), ove aveva alloggiato per il periodo dal 02.04.2019 al 06.05.2020
- che nel mese di settembre 2020 aveva ripresentato la domanda per ottenere il R.d.C. e l' aveva erogato tale beneficio soltanto per il mese di ottobre 2020, revocandolo CP_1
nuovamente dal mese di novembre 2020
- che in data 28.12.2021, a seguito della conciliazione con la moglie, si era trasferito nuovamente presso la propria residenza in Falciano del Massico alla Via Orazio I Trav. nr. 10
- che in data 23.02.2022 gli veniva notificato il provvedimento dell' di Varese col CP_1 quale l'Istituto aveva chiesto la restituzione della somma di € 6.487,39
- che nella nota parere Ministero del Lavoro del 21 dicembre 2021, si evidenziava che: <Il
R.d.C. può essere concesso anche al richiedente che non risulti iscritto nei registri anagrafici al momento della domanda purché questi sia in grado di dimostrare, tramite apposita documentazione, la presenza effettiva sul territorio nazionale per almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo>>;
- che se il beneficio poteva essere concesso anche a chi, pur essendo presente sul territorio italiano per il periodo richiesto, non risultava iscritto nei registri anagrafici in quanto rilevante a tal fine era il mero requisito della territorialità, era pacifico che lo stesso beneficio doveva essere riconosciuto a chi non solo era stato sempre presente sul territorio italiano, ma risultava essere iscritto nei registri anagrafici, come si evinceva dal certificato storico di residenza prodotto agli enti competenti.
Tanto premesso concludeva chiedendo: Parte_1 “… 2) previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, da parte del ricorrente, sig. , dichiarare illegittimo e per Parte_1
l'effetto annullare il provvedimento con il quale l' chiede al ricorrente la restituzione delle CP_1 somme ad esso corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza pari ad € 6.487,39=; 3) previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza da parte del ricorrente, sig. , dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare Parte_1 il provvedimento con il quale l' ha revocato il reddito di cittadinanza al ricorrente stesso CP_1 con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti a far CP_1 data dalla revoca fino al mese di settembre 2020;…”
Con sentenza n. 732/23 il GL rigettava le domande evidenziando che “agli atti non vi sia alcuna prova della stabile residenza in Italia da parte del ricorrente nel biennio precedente la presentazione della domanda di R.d.C.”
Con ricorso depositato il 30.6.2023 proponeva appello, censurando la Parte_1
decisione impugnata, evidenziando che dalla documentazione versata in atti risultava pacificamente il possesso dei requisiti prevista dalla normativa in materia di Reddito di cittadinanza e, in particolare, la residenza stabile in Italia nel biennio precedente la domanda.
Si costituiva l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. ha presentato una prima domanda volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza, ai Parte_1 sensi dell'art. 2 del D.L. n. 4/2019, nel maggio 2019. Tale domanda è stata accolta e la prestazione corrisposta per un importo complessivo pari a euro € 6.487,39, fino al luglio 2020, data in cui l' ha disposto la revoca del beneficio per carenza del requisito della cittadinanza CP_1
o residenza stabile in Italia nel biennio precedente la domanda.
Nel settembre 2020, ha presentato una nuova domanda, anch'essa accolta e subito Parte_1 revocata nel novembre 2020, con l'erogazione della prestazione per il solo mese di ottobre 2020.
Con provvedimento notificato in data 23.02.2022, l' chiedeva all'appellante la restituzione CP_1 della somma corrisposta a titolo di reddito di cittadinanza, per l'importo complessivo di €
6.487,39.
La disciplina in materia di reddito di cittadinanza, applicabile anche al caso in esame, è dettata dall'art. 2 del DL 4/2019, che stabilisce: “
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana
o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;…”
La revoca del beneficio in oggetto, riconosciuto a per due volte e per due Parte_1
volte annullato, è stata motivata sulla base della mancanza del requisito della stabile residenza in
Italia nel biennio precedente la presentazione della domanda di R.d.C.
Dal certificato storico di residenza prodotto dal e acquisito aggiornato dalla Corte, Parte_1 risulta che fino al 13.8.2018 l'appellante è stato iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di Falciano del Massico.
Dal certificato del Comune di Milano, datato 29.7.2020, risulta, tuttavia. che il è Parte_1
residente in [...] a quella data, ma non viene prodotto alcun documento da cui risulti a partire da quale data il è giunto a Milano. L'appellante ha prodotto, Parte_1
inoltre, una certificazione della Soc. Coop Soc. Intrecci ONLUS, datata 25.2.2022, la quale attesta che “è stato accolto come ospite presso La Casa di RA dal Parte_1 giorno 2.4.2019 al giorno 6.5.2020”. Anche volendo considerare tale documento attendibile, pur mancando qualsiasi prova circa la sua provenienza e la sua autenticità, tale certificazione riguarda il periodo che va dal 2.4.2019 al 6.5.2020.
Ricapitolando, dalla documentazione prodotta, risulta che Parte_1
dal 7.7.2006 fino al 13.8.2018 ha risieduto a Falciano del Massico in provincia di Caserta (per immigrazione da Cassano Magnago, in provincia di Varese)
dal 13.8.2018 è stato cancellato dall'anagrafe di Falciano del Massico per emigrazione a Milano
dal 2.4.2019 al 6.5.2020 ha risieduto a Gallarate alla data del 29.7.2020 è risultato risiedere a Milano
dal 28.12.2021 è ritornato a risiedere a Falciano del Massico in provincia di Caserta, proveniente da Milano.
Ebbene, la prima domanda per ottenere il R.d.C. è stata presentata dal il 27 maggio Parte_1
2019 e da tale data si calcolano a ritroso i due anni (da maggio 2019 a maggio 2017) per verificare il requisito della continuativa residenza in Italia. E' evidente che con riferimento a tale domanda il non ha provato il possesso di tale requisito in quanto non vi è prova che abbia Parte_1
risieduto in Italia dal 14.8.2018, quando emigra dal Comune di Falciano del Massico, al 2.4.2019 quando riappare a Gallarate, almeno secondo quanto risulta dall'attestazione della ONLUS (ad abundantiam si evidenzia che l' ha allegato che il Comune di Gallarate ha comunicato che CP_1
non risultava nella popolazione residente, del resto il non ha prodotto Parte_1 Parte_1
alcun certificato anagrafico del Comune di Gallarate)
La seconda domanda è presentata a settembre 2020 e i due anni a ritroso vanno da settembre
2020 a settembre 2018, per cui anche per tale domanda manca il requisito della residenza continuativa in Italia;
infatti, non vi è prova che per il periodo che va dal 14.8.2018 al 2.4.2019 abbia risieduto in Italia. Parte_1
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese del presente grado, considerata la novità della questione, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.
Napoli, 16.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa