Sentenza breve 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 17/03/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2025, proposto da ER AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità:
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Monreale, in merito alla richiesta dell’odierna ricorrente di cui alla nota p.e.c. del 26.6.2025, assunta al prot. n. 0032829 del 26.6.2025, avente ad oggetto « l’autorizzazione alla estumulazione della salma del di lei padre, Sig. NT ER, nato a [...] il [...] e deceduto il 17.08.1994, custodita presso il Cimitero di San Martino delle Scale »;
e per l’annullamento,
ove occorra e per quanto di ragione, di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente, successivo, presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa EL AR e udito il difensore per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dal Comune sulla richiesta indicata in epigrafe.
In particolare, la ricorrente espone che:
- con istanza n. 20771 del 18.04.2024 ha presentato la richiesta di autorizzazione al Comune di Monreale al fine di trasferire la salma del padre dal cimitero di San Martino delle Scale al Cimitero di Canicattì;
- nel silenzio della p.a., con nota del 22.11.2024, assunta al prot. n. 56256 del 25.11.2024, ha sollecitato la risposta, diffidando il Comune alla conclusione del procedimento;
- il Comune di Monreale ha risposto con la nota n. 59946 del 12.12.2024 nella quale ha indicato le ragioni del diniego di autorizzazione;
- con la nota prot. n. 0032829 del 26.6.2025 parte ricorrente ha rinnovato la richiesta di autorizzazione al Comune di Monreale, ritenendo quanto espresso dal Comune con la superiore nota “ manifestatamente contraddittorio, considerato che nella corrispondenza che precede era stata già allegata la nota prot. n. 46750 del 29.11.2023 del Comune di Canicattì con la quale l’ente locale «autorizza la tumulazione delle ceneri in cassetta della salma di ER NT nato a [...] il [...] e deceduto a Palermo il 17/08/1994, nel Cimitero del Comune di Canicattì nella Cappella identificata di Tipo A al n. 3» ”;
- a quest’ultima richiesta il Comune resistente non ha dato riscontro.
2. L’impugnazione è affidata al seguente motivo di diritto: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione degli artt. 83 ss. del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ”, atteso il dovere del Comune di concludere il procedimento amministrativo entro 30 giorni, a fronte della prima istanza di autorizzazione avanzata dalla ricorrente al Comune di Monreale il 18.04.2024 (non allegata al ricorso), senza che questa sia mai stata esitata.
3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 29 gennaio 2026, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., ha dato avviso alla parte ricorrente che in sede di decisione saranno valutati eventuali profili di inammissibilità del ricorso, in ragione della presenza di un provvedimento espresso non impugnato tempestivamente (nota n. 59946 del 12.12.2024).
5. Preliminarmente, e ad assorbimento di ogni altra questione, il Collegio deve confermare il rilievo sollevato d’ufficio di inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, per le seguenti ragioni.
Dalla successione di atti esposti e documentati nel ricorso e nei suoi allegati si evince che il Comune non ha affatto assunto un contegno inerte rispetto alla richiesta della ricorrente, ma ha dato esito al procedimento con un provvedimento espresso di diniego, la nota n. 59946 del 12.12.2024, non impugnata.
Il suddetto provvedimento è, infatti, chiaro e inequivoco nell’esporre le motivazioni del diniego di autorizzazione all’estumulazione della salma del padre della ricorrente: « 1. nel cimitero di San Martino delle Scale, essendo privo di campo di inumazione, non possono essere eseguite operazioni cimiteriali diverse dalla estumulazione finalizzata alla traslazione della salma; 2. il medesimo cimitero non soggiace alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria essendo privo dei requisiti di cui sopra, pertanto la Sua cliente potrà effettuare le operazioni richieste esclusivamente quando il cimitero di Canicattì attesterà la disponibilità sia del loculo che della eventuale celletta che ospiterà i resti mortali della salma di ER NT ».
La ricorrente con l’istanza del 26.6.2025 non ha fatto che reiterare la richiesta di autorizzazione a suo tempo avanzata al Comune, censurando il provvedimento n. 59946 del 12.12.2024 in quanto “ affatto esaustivo e coerente ” e “ manifestatamente contraddittorio ” in ragione della nota prot. n. 46750 del 29.11.2023 del Comune di Canicattì, atto che la ricorrente afferma di aver sottoposto all’ente locale in fase procedimentale.
In definitiva, con l’istanza sub iudice parte ricorrete non ha avanzato alcuna richiesta nuova ed è, di fatto, irritualmente insorta avverso il provvedimento n. 59946 del 12.12.2024, conclusivo del procedimento autorizzativo.
A tale atto va riferita la lesione della sfera giuridica della ricorrente in relazione all’autorizzazione richiesta per la prima volta il 18.04.2024.
Di conseguenza, l’azione avverso il silenzio deve essere dichiarata inammissibile a fronte del provvedimento di rigetto, non impugnato.
6. Nessuna statuizione sulle spese di giudizio è dovuta in ragione della mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese per il Comune di Monreale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AB, Presidente
NT Scianna, Primo Referendario
EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | CA AB |
IL SEGRETARIO