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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11307 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1209/2025 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Severo Ciabatti Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
AC ED n. 17 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AF TI, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1
di Fiumicino e con essa elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
[...]
Distrettuale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 14.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 16371 del 2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico Persona_2
in cui versa il ricorrente è di gravità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la data di stabilizzazione del quadro clinico, il CTU, tenuto conto della notevole lentezza evolutiva delle patologie riscontrate e del decorso progressivamente ingravescente, ne ha ravvisato la ricorrenza all'1.04.2024;
infatti l'obiettività rilevata durante la visita peritale è sostanzialmente sovrapponibile -ad avviso del consulente - a quella indicata dallo specialista
2 geriatra della Asl Roma 2, Dott.ssa la quale evidenzia fin da allora Per_3
la presenza dei tremori, della instabilità posturale, della incapacità di attendere le ordinarie occupazioni,
come richiesto dalla normativa vigente per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo a far data dall'1.04.2024.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
3 Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per 2/3 delle spese di lite relative ai due procedimenti (ATP ed opposizione), mentre l' deve essere condannato al CP_2
pagamento del residuo 1/3, che si liquida in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1209/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a far data dall'1.04.2024;
-compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore del ricorrente, del residuo 1/3 che liquida in € 952,00 oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1209/2025 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Severo Ciabatti Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
AC ED n. 17 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AF TI, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1
di Fiumicino e con essa elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
[...]
Distrettuale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 14.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 16371 del 2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico Persona_2
in cui versa il ricorrente è di gravità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la data di stabilizzazione del quadro clinico, il CTU, tenuto conto della notevole lentezza evolutiva delle patologie riscontrate e del decorso progressivamente ingravescente, ne ha ravvisato la ricorrenza all'1.04.2024;
infatti l'obiettività rilevata durante la visita peritale è sostanzialmente sovrapponibile -ad avviso del consulente - a quella indicata dallo specialista
2 geriatra della Asl Roma 2, Dott.ssa la quale evidenzia fin da allora Per_3
la presenza dei tremori, della instabilità posturale, della incapacità di attendere le ordinarie occupazioni,
come richiesto dalla normativa vigente per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo a far data dall'1.04.2024.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
3 Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per 2/3 delle spese di lite relative ai due procedimenti (ATP ed opposizione), mentre l' deve essere condannato al CP_2
pagamento del residuo 1/3, che si liquida in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1209/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a far data dall'1.04.2024;
-compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore del ricorrente, del residuo 1/3 che liquida in € 952,00 oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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