Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2025 REG.RIC.
N. 00817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Green Link S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B268FFD0FF, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Pilia, Ivan Demuro, Carlo Pilia, con domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Roma, via Monte Zebio 9;
contro
Ambito di Raccolta Ottimale – A.R.O. n. 2 - Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Palagianello, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Comune di IN NC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Navita S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , Si.Eco S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , Società Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana, in persona del legale rappresentante pro tempore , Axiom Insurance Company AD, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
CO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2025, proposto da
Green Link S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B268FFD0FF, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Pilia, Ivan Demuro, Carlo Pilia, con domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Roma, via Monte Zebio 9;
contro
Ambito di Raccolta Ottimale – A.R.O. n. 2 - Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune di Palagianello, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore, INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di IN NC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Si.Eco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Società Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Navita S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Axiom Insurance Company JSC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Patrizia Gozzoli, Veronica Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 158 del 2025:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina numero n. 180 del 16.01.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto (Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello, Statte), di aggiudicazione definitiva della gara n. 9/2024 procedura aperta per “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ” CIG B268FFD0FF, in favore del R.T.I. con capogruppo la CO s.p.a. e mandante la Navita s.r.l.;
- della nota prot. 4037 del 17.01.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 36/2023;
- di tutti i verbali del seggio di gara/commissione giudicatrice e rup: della prima seduta pubblica del 28.08.2023 di ammissione in gara dei concorrenti; del verbale unico delle sedute riservate tenutesi il 28.08.2024, 30.08.2024, 02.09.2024, 04.09.2024, 09.09.2024, 18.09.2024, 25.09.2024 e 02.10.2024 nelle quali la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche ammesse; della seconda seduta pubblica del 07.10.2024, di apertura delle offerte economiche; della terza e quarta seduta pubblica del 17.10.2024 di assegnazione a tutti i concorrenti del punteggio dell’offerta economica e del punteggio complessivo, con la formazione della graduatoria finale con primo classificato il R.T.I. controinteressato, davanti alla Green Link s.r.l., classificata al secondo posto;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e conseguente;
e per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto/contratti di appalto eventualmente stipulato/i tra l’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto e/o i singoli Comuni facenti parte di esso (Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello, Statte) ed il controinteressato R.T.I. CO s.p.a – Navita s.r.l., contratto/i di cui la ricorrente dichiara il proprio interesse alla esecuzione ed al subentro;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione della gara per cui è causa, in qualità di primo classificato e migliore offerente della procedura di gara;
e per la condanna dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto, con Ente capofila il Comune di IN NC, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente in forma specifica mediante l'aggiudicazione della procedura di gara per cui è causa, ovvero per equivalente mediante il pagamento del 10% dell'importo a base d'asta dei servizi d'appalto o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CO S.p.a. in data 4 marzo 2025:
- della Determinazione n. 180 del 16.01.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, limitatamente alla ammissione e/o mancata esclusione dalla procedura della Green Link s.r.l.;
- di ogni altro atto, connesso, richiamato, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Green Link S.r.l. Società Benefit in data 20 marzo 2025:
- della determina numero n. 781 del 28.02.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto (Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello, Statte), di convalida e conferma della aggiudicazione definitiva della gara n. 9/2024 procedura aperta per “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ” CIG B268FFD0FF, in favore del R.T.I. con capogruppo la CO s.p.a. e mandante la Navita s.r.l., già disposta con determina n. 180 del 16.01.2025;
- del verbale di seduta straordinaria del 25.02.2025 della commissione di gara;
- e con reiterazione dell’impugnazione degli atti e provvedimenti già gravati con l’iniziale ricorso n. 158/2025 e delle conseguenziali domande già formulate;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Green Link S.r.l. Società Benefit in data 23 luglio 2025:
- della determinazione dirigenziale n. 2220 del 19.06.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto (Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello, Statte), resa nell’ambito della gara n. 9/2024 procedura aperta per “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ” CIG B268FFD0FF, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della Green Link S.r.l. Società Benefit e l’escussione della cauzione provvisoria prestata dalla medesima società mediante Polizza Fideiussoria Provvisoria n. 2024IT010802003036 rilasciata dalla AXIOM Insurance Company per l’importo garantito di euro 1.641.892,71, nonché ha proposto l’aggiudicazione in favore del RTI con capogruppo Gial s.r.l. e mandanti Si.Eco s.p.a. e Impregico s.r.l.;
- della nota prot. 43720 del 19.06.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 TA, di comunicazione della predetta determinazione dirigenziale n. 2220 del 19.06.2025;
- della nota prot. 48638 del 09.07.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 TA, di comunicazione alla AXIOM Insurance Company della ridetta determinazione dirigenziale n. 2220 del 19.06.2025, con richiesta di escussione della cauzione provvisoria per l’importo garantito di euro 1.641.892,71 entro il termine di 15 giorni;
- della determinazione dirigenziale n. 2464 del 09.07.2025, del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 TA, che ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara in favore del RTI con capogruppo Gial s.r.l. e mandanti Si.Eco s.p.a. e Impregico s.r.l.;
- della nota prot. 48868 del 10.07.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 TA, di comunicazione della predetta determinazione dirigenziale n. 2464 del 09.07.2025 di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 36/2023;
- della determinazione dirigenziale n. 2475 del 10.07.2025, del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 TA, che ha disposto l’esecuzione in via anticipata del contratto, con decorrenza del 01.08.2025, in favore del RTI con capogruppo Gial s.r.l. e mandanti Si.Eco s.p.a. e Impregico s.r.l.;
- di tutti i verbali del seggio di gara/commissione giudicatrice e rup: della prima seduta pubblica del 28.08.2023, di ammissione in gara dei concorrenti; del verbale unico delle sedute riservate tenutesi il 28.08.2024, 30.08.2024, 02.09.2024, 04.09.2024, 09.09.2024, 18.09.2024, 25.09.2024 e 02.10.2024 nelle quali la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche ammesse; della seconda seduta pubblica del 07.10.2024, di apertura delle offerte economiche; della terza e quarta seduta pubblica del 17.10.2024, di assegnazione a tutti i concorrenti del punteggio dell’offerta economica e del punteggio complessivo, con la formazione della originaria graduatoria finale con primo classificato il RTI con capogruppo la CO s.p.a. e mandante la Navita s.r.l., davanti alla Green Link s.r.l., classificata al secondo posto, e il RTI con capogruppo la Gial s.r.l. e mandanti la Si.Eco s.p.a. e la Impregico s.r.l., classificato al terzo posto; compresi il verbale del rup 28.05.2025 - 29.05.2025, nella parte in cui ha valutato negativamente la documentazione pervenuta, a seguito del soccorso procedimentale, dalla Green Link s.r.l. Società Benefit;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi, per quanto necessario: il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto (CSA) nella parte (art. 35 CSA) riferita al “ parco mezzi ”, nella denegata ipotesi che si voglia intendere nel senso di imporre il rispetto dei CAM e della relativa percentuale dei mezzi puliti, a pena di esclusione, nell’offerta economica;
e per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto/contratti di appalto eventualmente stipulato/i tra l’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto e/o i singoli Comuni facenti parte di esso (Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello, Statte) ed il controinteressato RTI Gial s.r.l. – Si.Eco s.p.a. – Impregico s.r.l., contratto/i di cui la ricorrente dichiara sin d’ora il proprio interesse alla esecuzione ed al subentro;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione della gara per cui è causa, in qualità di prima classificata e migliore offerente della procedura di gara;
e per la condanna dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto, con ente capofila il Comune di IN NC, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente in forma specifica mediante l'aggiudicazione della procedura di gara per cui è causa, ovvero per equivalente mediante il pagamento del 10% dell'importo a base d'asta dei servizi d'appalto o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio.
Quanto al ricorso n. 817 del 2025:
- della determinazione dirigenziale n. 2220 del 19.06.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell'A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto (Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello, Statte), resa nell'ambito della gara n. 9/2024 procedura aperta per “ l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ”, CIG B268FFD0FF, nella parte in cui ha disposto l'esclusione della Green Link s.r.l. Società Benefit e l'escussione della cauzione provvisoria prestata dalla medesima società mediante Polizza Fideiussoria Provvisoria n. 2024IT010802003036 rilasciata dalla AXIOM Insurance Company per l'importo garantito di euro 1.641.892,71, nonché ha proposto l'aggiudicazione in favore del RTI con capogruppo Gial s.r.l. e mandanti Si.Eco s.p.a. e Impregico s.r.l.;
- della nota prot. 43720 del 19.06.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell'A.R.O. n. 2 TA, di comunicazione della predetta determinazione dirigenziale n. 2220 del 19.06.2025;
- della nota prot. 48638 del 09.07.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell'A.R.O. n. 2 TA, di comunicazione alla AXIOM Insurance Company della ridetta determinazione dirigenziale n. 2220 del 19.06.2025, con richiesta di escussione della cauzione provvisoria per l'importo garantito di euro 1.641.892,71 entro il termine di 15 giorni;
- della determinazione dirigenziale n. 2464 del 09.07.2025, del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell'A.R.O. n. 2 TA, che ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in favore del RTI con capogruppo Gial S.r.l. e mandanti Si.Eco S.p.a. e Impregico S.r.l.;
- della nota prot. 48868 del 10.07.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell'A.R.O. n. 2 TA, di comunicazione della predetta determinazione dirigenziale n. 2464 del 09.07.2025 di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 36/2023;
- della determinazione dirigenziale n. 2475 del 10.07.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di IN NC, ente capofila dell'A.R.O. n. 2 TA, che ha disposto l'esecuzione in via anticipata del contratto, con decorrenza del 01.08.2025, in favore del RTI con capogruppo Gial S.r.l. e mandanti Si.Eco S.p.a. e Impregico S.r.l.;
- di tutti i verbali del seggio di gara/commissione giudicatrice e rup: della prima seduta pubblica del 28.08.2023 di ammissione in gara dei concorrenti; del verbale unico delle sedute riservate tenutesi il 28.08.2024, 30.08.2024, 02.09.2024, 04.09.2024, 09.09.2024, 18.09.2024, 25.09.2024 e 02.10.2024 nelle quali la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche ammesse; della seconda seduta pubblica del 07.10.2024 di apertura delle offerte economiche; della terza e quarta seduta pubblica del 17.10.2024 di assegnazione a tutti i concorrenti del punteggio dell'offerta economica e del punteggio complessivo, con la formazione della originaria graduatoria finale con primo classificato il RTI con capogruppo la CO S.p.a. e mandante la Navita S.r.l., davanti alla Green Link S.r.l., classificata al secondo posto, e il RTI con capogruppo la Gial S.r.l. e mandanti la Si.Eco S.p.a. e la Impregico S.r.l., classificato al terzo posto; compresi il verbale del rup 28.05.2025 - 29.05.2025, nella parte in cui ha valutato negativamente la documentazione pervenuta, a seguito del soccorso procedimentale, dalla Green Link S.r.l. Società Benefit;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi, per quanto necessario: il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto (CSA) nella parte (art. 35 CSA) riferita al “ parco mezzi ”, nella denegata ipotesi che si voglia intendere nel senso di imporre il rispetto dei CAM e della relativa percentuale dei mezzi puliti, a pena di esclusione, nell'offerta economica;
e per la dichiarazione dell'inefficacia del contratto/contratti di appalto eventualmente stipulato/i tra l'A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto e/o i singoli Comuni facenti parte di esso (Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello, Statte) ed il controinteressato RTI Gial S.r.l. - Si.Eco S.p.a. - Impregico S.r.l., contratto/i di cui la ricorrente dichiara sin d'ora il proprio interesse alla esecuzione ed al subentro;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione della gara per cui è causa, in qualità di primo classificato e migliore offerente della procedura di gara;
e per la condanna dell'A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto, con ente capofila il Comune di IN NC, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente in forma specifica mediante l'aggiudicazione della procedura di gara per cui è causa, ovvero per equivalente mediante il pagamento del 10% dell'importo a base d'asta dei servizi d'appalto o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IN NC, del Comune di Bisceglie, dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di Gial S.r.l., del Comune di Bisceglie e di Axiom Insurance Company AD;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale CO S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. EL CH e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta con determinazione n. 2254 del 9 luglio 2024 dal Comune di IN NC, in qualità di ente capofila dell’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n. 2 della Provincia di Taranto (comprendente i Comuni di Crispiano, Laterza, IN NC, Mottola, Palagianello e Statte), per “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. Ad esito della procedura di ammissione e valutazione delle offerte presentate, il Comune di IN NC, con nota prot. 4037 del 17 gennaio 2025, comunicava ai concorrenti ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023 l’intervenuta aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione n. 180 del 16 gennaio 2025, in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con capofila la CO S.p.a. e mandante la Navita S.r.l., in quanto primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 96,69768. La ricorrente, invece, si classificava seconda.
2. Pertanto, con atto notificato in data 17 febbraio 2025 e depositato in data 18 febbraio 2025, la società ha proposto innanzi a questo TAR il ricorso n. 158/2025, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, unitamente agli atti connessi e formulando, altresì, le conseguenziali domande, come meglio specificate in epigrafe, di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, di subentro, di accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione e di risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente. A sostengo delle domande la ricorrente ha dedotto le seguenti ragioni di censura:
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 95, 96 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ATTESO CHE IL CONTROINTERESSATO R.T.I. DOVEVA ESSERE ESCLUSO DALLA GARA, POICHÉ A CARICO DELLA MONTECO S.P.A. SUSSISTONO DIVERSI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI, RILEVANTI EX ARTT. 95, COMMA 1, LETT. E), E 98, COMMA 3, LETTERE G) E H), D.LGS. N. 36/2023, CHE LA STAZIONE APPALTANTE HA OMESSO DI VALUTARE E DI SANZIONARE ”.
Con il primo motivo è contestata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in quanto la CO S.p.a., ente capogruppo del raggruppamento aggiudicatario, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, stante la presenza nella sua struttura societaria di soggetti titolari di posizioni di rilievo, i quali avrebbero commesso gravi illeciti professionali rilevanti ai sensi degli artt. 95, co. 1, lett. e), e 98, co. 3, lett. g) e h), d.lgs. 36/2023.
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 70 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ATTESO CHE IL CONTROINTERESSATO R.T.I. DOVEVA ESSERE ESCLUSO DALLA GARA, AVENDO PRESENTATO UNA OFFERTA INAMMISSIBILE POICHÉ NON RISPETTA I DOCUMENTI DI GARA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO D “QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO DELE AREE PUBBLICHE E PRIVATE DI USO PUBBLICO ”.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 70, co. 4, d.lgs. 36/2023 (e della conforme disposizione del disciplinare di gara), sostenendo che la prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un’offerta inidonea a garantire i servizi minimi richiesti dalla stazione appaltante, con riferimento, in particolare, al criterio D “ qualità del progetto di gestione dei servizi di spazzamento delle aree pubbliche e private di uso pubblico ”, avendo proposto un monte ore annuo per i servizi di spazzamento e di pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali inferiore al minimo fissato dagli atti di gara.
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.; ART. 108 D.LGS. N. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, POICHÉ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA COMMESSO GRAVI ERRORI NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, RESI EVIDENTI DALLE PALESI ILLOGICITÀ E CONTRADDIZIONIDEI GIUDIZI ESPRESSI SULLE OFFERTE TECNICHE DEL R.T.I. MONTECO E DELLA GREEN NK, SUI CRITERI D, A.3 E A.9 ”.
Con il terzo motivo, espressamente proposto in via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’erroneità, l’illogicità e la contraddittorietà del giudizio valutativo delle offerte operato dalla commissione di gara, in particolare con riferimento all’attribuzione dei punteggi per il criterio D e per i sub-criteri A3 e A9.
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.; ARTT. 70, 101 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, POICHÉ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA ATTIVATO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO RISPETTO ALL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DAL R.T.I. CONTROINTERESSATO, CHE NON ERA CONFORME AGLI ATTI DI GARA ”.
A mezzo del quarto motivo, anche questo proposto in via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’intervenuta violazione da parte della commissione di gara dell’art. 101, co. 3, d.lgs. 36/2023, essendo stato consentito alla prima classificata, a mezzo di soccorso istruttorio, di integrare delle indicazioni relative all’offerta economica.
2.1. In data 21 febbraio 2025 si è costituta in giudizio la CO S.p.a. per resistere al ricorso.
2.2. In data 1 marzo 2025 si è costituito in giudizio anche il Comune di IN NC, rappresentando, in particolare, che, a seguito della proposizione del ricorso, l’amministrazione provvedeva a riconvocare la commissione di gara e, a seguito della conferma da parte di detto organo delle valutazioni precedentemente operate, con determina n. 781 del 28 febbraio 2025 veniva disposta la convalida e la conferma dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capofila la CO S.p.a. Il Comune, pertanto, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione di detto provvedimento.
2.3. Le altre amministrazioni resistenti destinatarie della notifica del ricorso e la Navita S.r.l., regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
2.4. In data 3 marzo 2025 la CO S.p.a. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha rilevato, conformemente a quanto eccepito anche dal Comune, l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione da parte della ricorrente della determina n. 781/2025 e, nel merito, ha provveduto a replicare alle censure spiegate, deducendone l’infondatezza.
3. Con atto notificato e depositato in data 4 marzo 2023, inoltre, la CO S.p.a. ha proposto anche ricorso incidentale a mezzo del quale ha contestato la mancata esclusione dalla gara della ricorrente Green Link S.r.l. alla luce del seguente motivo di censura:
- “ Violazione di legge. Violazione art. 94, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 ”.
La ricorrente incidentale ha dedotto di aver appreso della sussistenza di una situazione di irregolarità contributiva imputabile alla Green Link S.r.l., attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito negativo emesso nell’ambito di un contratto di appalto con il Comune di Bisceglie, ragione per cui detta società avrebbe dovuto essere esclusa anche dalla gara indetta dall’ARO n. 2 di Taranto per violazione dell’art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023, avendo “ commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ”.
3.1. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 è stato disposto il rinvio della discussione sull’istanza cautelare, in ragione della necessità di garantire il rispetto dei termini a difesa.
4. Con atto notificato e depositato in data 20 marzo 2025, la ricorrente Green Link S.r.l. ha formulato motivi aggiunti, con annessa domanda cautelare, a mezzo dei quali ha esteso le censure e le domande già proposte con il ricorso introduttivo anche avverso la determina del Comune di IN NC n. 781 del 28 febbraio 2025 di conferma dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capogruppo CO.
4.1. Il Comune di IN NC in data 26 marzo 2025 ha provveduto al deposito di documentazione e in data 29 marzo 2025 di una memoria difensiva, a mezzo della quale, in particolare, ha dato atto di aver avviato, con nota prot. 21128 del 24 marzo 2025, un procedimento di riesame della determinazione di aggiudicazione, invitando la CO S.p.a. a presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 giorni e, altresì, di aver disposto, con determina n. 1053 del 25 marzo 2025, la sospensione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione nelle more della conclusione del procedimento di riesame.
4.2. In data 29 marzo 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto delle vicende sopravvenute.
4.3. Alla camera di consiglio dell’1 aprile 2025, su istanza congiunta delle parti, è stato disposto un ulteriore rinvio della discussione cautelare al fine di attendere gli esiti del procedimento di riesame avviato dall’amministrazione.
4.4. Il Comune di IN NC, a mezzo della documentazione depositata in data 16 aprile 2025 e della successiva memoria del 17 maggio 2025, ha dato atto della conclusione del procedimento di riesame, ad esito del quale, da una parte, con determina n. 1216 dell’8 aprile 2025, è stata annullata l’aggiudicazione originariamente disposta in favore del raggruppamento con capofila CO e, dall’altra, come da verbale di seduta pubblica del 29 aprile 2025, è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al disciplinare di gara.
4.5. In data 17 maggio 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto delle vicende sopravvenute e insistito per l’accoglimento delle domande formulate.
4.6. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
5. Con atto notificato in data 21 luglio 2025 e depositato in data 23 luglio 2025 la ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento (con reiterazione, altresì, delle ulteriori domande volte a conseguire la declaratoria di inefficacia del contratto, l’aggiudicazione e il risarcimento del danno, come meglio specificate in epigrafe), dei provvedimenti a mezzo dei quali il Comune di IN NC, ad esito della verifica dei requisiti di partecipazione in capo alla ricorrente medesima, ne ha disposto l’esclusione dalla gara, provvedendo al contempo all’escussione nei suoi confronti della garanzia provvisoria ex art. 106 d.lgs. 32/2023 e all’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la Gial S.r.l., originariamente classificatosi come terzo.
5.1. Più nello specifico, la ricorrente ha riferito che, a seguito della seduta pubblica del 29 aprile 2025, la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i concorrenti ancora ammessi alla gara, chiedendo, con specifico riferimento alla sua posizione, dei chiarimenti in ordine al rispetto dell’art. 35 del capitolato speciale di appalto (in particolare per quanto concerne il rispetto delle percentuali per i veicoli “ puliti ” previste dalle prescrizioni tecniche dei criteri ambientali minimi). L’amministrazione, quindi, valutati negativamente i chiarimenti resi, come da verbale del 29 maggio 2025, comunicava l’avvio del procedimento di esclusione, contestando alla ricorrente sia la violazione del richiamato art. 35 del capitolato speciale di appalto, sia il mancato rispetto del requisito di regolarità contributiva ex art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2003, assegnando termine di 10 giorni per eventuali osservazioni. Ad esito, il Comune, con nota prot. 43720 del 19 giugno 2025, trasmetteva alla ricorrente la determinazione n. 2220 del 19 giugno 2025, a mezzo della quale ne disponeva l’esclusione della gara, con conseguente escussione della garanzia provvisoria e, al contempo, proponeva l’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l. Inoltre, con nota prot. 48638 del 9 luglio 2025, la stazione appaltante comunicava alla compagnia di assicurazioni la richiesta di escussione della garanzia e, con nota prot. 48868 del 10 luglio 2025, trasmetteva l’aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l., disposta con determina n. 2464 del 9 luglio 2025.
5.2. A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente ha formulato le seguenti nuove ragioni di censura:
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 10, 57, 70, 83, 101, 107 E 108 D.LGS. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEL CSA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI, ATTESO CHE L’OFFERTA TECNICA DELLA GREEN NK È STATA AMMESSA ED ESAMINATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, ALLA QUALE SOLTANTO COMPETE LA RELATIVA VALUTAZIONE, TANTO CHE IL SEGGIO DI GARA ED IL RUP HANNO PROPOSTO L’AGGIUDICAZIONE IN SUO FAVORE, SENZA CHE NELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA, LIMITATA ALLA SOLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE, CONSEGUENTE ALL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE, IL RUP POSSA RIESAMINARE L’OFFERTA TECNICA E, TANTOMENO, RITENERLA INAMMISSIBILE PER ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 35 CSA, CHE RIMANDA AI CAM, SENZA COMUNQUE PREVEDERE, A PENA DI ESCLUSIONE, IN SEDE DI OFFERTA TECNICA IL RISPETTO DELLA PERCENTUALE IN CATEGORIA 1 DEI VEICOLI CONSIDERATI PULITI NON GIÀ AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, MA A FAR DATA DAL 01.01.2026 ”.
Con il primo motivo aggiunto è eccepita l’illegittimità del provvedimento di esclusione nella parte in cui l’amministrazione ha contestato la violazione del requisito di cui all’art. 35 del capitolato speciale di appalto, sostenendo, in particolare, che, da una parte, nessuna previsione di gara conterebbe un’espressa comminatoria di esclusione per il caso di mancato rispetto di tale disposizione (dovendosi, quindi, intendere la stessa come inserita per mero fine premiale) e, altresì, per infondatezza nel merito delle contestazioni. La ricorrente, inoltre, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per essere stato adottato in violazione delle competenze della commissione di gara (in quanto emesso senza il preventivo parere di detto organo, pur fondandosi su rilievi attinenti al merito dell’offerta tecnica presentata), per contraddittorietà (in quanto nelle precedenti fasi di gara non era stata mossa alcuna obiezione in ordine alla regolarità dell’offerta, né vi erano i presupposti per procedere al suo riesame) e, altresì, in ragione della disparità di trattamento rispetto al raggruppamento con capofila la Gial S.r.l., non essendosi disposta la sua esclusione pur a fronte della contestazione di violazioni di carattere ancor più grave.
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT.10, 17, 24, 94, 96 E 99 D.LGS. 36/2023, ART. 30 D.LGS. 50/2016), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ATTESO CHE A CARICO DELLA GREEN NK NON SUSSISTE LA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA MANCANZA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA EX ART. 94, COMMA 6, D.LGS. 36/2023, DOVENDO LA STAZIONE APPALTANTE ACCERTARE IL POSSESSO ANCHE DEL REQUISITO IN QUESTIONE ATTRAVERSO IL FVOE EX ARTT. 24 E 99 D.LGS. 36/2023, DAL QUALE LA STAZIONE APPALTANTE HA ACQUISITO IL DURC REGOLARE DELLA RICORRENTE, SENZA CHE ASSUMA ALCUNA RILEVANZA LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL RUP PRESSO IL COMUNE DI BISCEGLIE, CHE DOVEVA PROCEDERE AL PAGAMENTO SOSTITUTIVO EX ART. 30 D.LGS. 50/2026, ORA ART. 11 D.LGS. 36/2023 ”.
Con il secondo motivo aggiunto è eccepita l’illegittimità del provvedimento di esclusione nella parte in cui la stazione appaltante ha contestato la sussistenza di un’irregolarità contributiva rilevante ai sensi dell’art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023. A tale proposito, la ricorrente ha, in primo luogo, dedotto che il requisito della regolarità contributiva era stato già accertato a seguito della seduta del 29 aprile 2024 mediante accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico detenuto presso l’ANAC e, in secondo luogo, ha eccepito la non imputabilità alle sua condotta delle risultanze del DURC negativo acquisito dall’amministrazione (dovendosi riferire quanto occorso al Comune di Bisceglie, il quale, in violazione di legge, aveva riscontrato solo parzialmente una richiesta di intervento sostitutivo ex artt. 1676 c.c. e 30, co. 6, d.lgs. 50/2016 formulata dalla ricorrente) e, altresì, l’intervenuto superamento di tale irregolarità, ragione per cui non si sarebbe potuto disporre l’esclusione.
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 17, 106 E 107 D.LGS. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ATTESO CHE A CARICO DELLA GREEN NK NON POTEVA, COMUNQUE, ESSERE DISPOSTA L’ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA EX ART. 106, COMMA 6, D.LGS. 36/2023, SIA POICHÉ NON SUSSISTONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 35 CSA E DELL’ART. 94, COMMA 6, D.LGS. 36/2023, INGIUSTAMENTE RITENUTE NELLA DETERMINAZIONE N. 2220/2025, SIA PERCHÉ, SEMMAI FOSSERO STATE SUSSISTENTI, LA GREEN NK NON DOVEVA ESSERE DESTINATARIA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ”.
Con il terzo motivo aggiunto la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria, sia in via derivata in ragione della dedotta illegittimità della determina di esclusione, sia per violazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. 36/2023 e del correlato dovere di buona fede, in quanto l’amministrazione avrebbe concluso la gara oltre i termini di legge e, altresì, in considerazione del fatto che le ragioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione avrebbero dovuto essere vagliate prima della proposta di aggiudicazione.
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.; ARTT. 70, 101 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, POICHÉ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA ATTIVATO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO RISPETTO ALL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DAL RTI GIAL, CHE NON ERA CONFORME AGLI ATTI DI GARA ”.
Con il quarto motivo aggiunto, infine, è contestata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l., in quanto l’amministrazione avrebbe illegittimamente consentito, a mezzo di soccorso istruttorio, la regolarizzazione dell’offerta presentata in ordine all’indicazione degli “ oneri della sicurezza da interferenze ” e, quindi, con riferimento a un elemento non suscettibile di essere integrato a mezzo di soccorso istruttorio.
5.3. Con l’atto di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso il contraddittorio anche nei confronti della Gial S.r.l., del Comune di Bisceglie, dell’INPS, della Si.Eco S.p.a., della Società Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana e della Axiom Insurance Company AD. Le ultime tre, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
5.4. In data 29 agosto 2025 il Comune di IN NC ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha riferito dell’intervenuta sospensione, con determinazione dirigenziale n. 2696 del 29 luglio 2025, degli effetti del provvedimento di incameramento della cauzione provvisoria (in adesione all’orientamento assunto da questo TAR nel giudizio correlato n. 480/2025, introdotto dalla CO S.p.a. ad impugnazione dell’esclusione disposta nei confronti di quest’ultima) e ha dedotto, pertanto, l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.
5.5. In data 1 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Bisceglie, depositando una memoria difensiva, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai provvedimenti impugnati e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza delle contestazioni della ricorrente in ordine alle vicende che hanno determinato l’irregolarità contributiva, evidenziando, in ogni caso, la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione a tali profili.
5.6. In data 8 settembre 2025 ha provveduto a costituirsi in giudizio anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mediante deposito di una memoria difensiva, con la quale ha dedotto, in sintesi, la legittimità del DURC negativo del 25 marzo 2025 rilasciato al Comune di Bisceglie, stante la sussistenza di un’irregolarità contributiva superiore alla soglia di gravità relativa al periodo ricompreso tra il febbraio e il novembre 2024 (mentre le contestazioni in ordine alle condotte imputate dalla ricorrente al Comune di Bisceglie riguarderebbero unicamente i rapporti tra le parti). A tale proposito l’Istituto ha specificato che, già in data 27 febbraio 2025, la ricorrente era stata invitata a regolarizzare la propria situazione contributiva e che detta regolarizzazione sarebbe intervenuta solo in data 12 maggio 2025, quando, a seguito di una nuova richiesta di rilascio del DURC e dell’ulteriore segnalazione della persistenza delle irregolarità, la ricorrente richiedeva e otteneva una rateizzazione in ventiquattro mesi della propria posizione debitoria.
5.7. In data 8 settembre 2025 si è costituita in giudizio anche la Gial S.r.l. per resistere al ricorso.
5.8. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5.9. Il Comune di Bisceglie ha depositato un’ulteriore memoria in data 23 settembre 2025, con la quale ha ribadito le precedenti difese.
5.10. In data 10 novembre 2025 il Comune di IN NC ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti del 23 luglio 2025, essendo stata omessa la formulazione di censure avverso il provvedimento di esclusione nella parte in cui è contestata la violazione dell’obbligo di clare loqui di cui all’art. 94, co. 14, d.lgs. 36/2023 in ragione della mancata comunicazione da parte della ricorrente della sussistenza di un’irregolarità contributiva. Nel merito, il Comune ha replicato ai motivi aggiunti, deducendone l’infondatezza e, con specifico riferimento al quarto motivo (volto a censurare la mancata esclusione del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l.) ne ha eccepito anche l’inammissibilità, data l’intervenuta esclusione della ricorrente dalla gara.
5.11. In data 10 novembre 2025 la Gial S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato ai secondi motivi aggiunti, deducendone l’infondatezza. Con particolare riferimento al quarto motivo di ricorso, la società, ha rilevato la piena ammissibilità del soccorso istruttorio attivato dall’amministrazione (in quanto gli oneri in questione erano stati indicati nell’offerta, mentre con i chiarimenti resi veniva solo specificata la percentuale di incidenza sui costi complessivi, difettando un’apposita voce nel modulo predisposto dalla stazione appaltante) e, altresì, ha eccepito l’inammissibilità della censura, trattandosi di soccorso istruttorio attivato anche a vantaggio della ricorrente.
5.12. In data 15 novembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha replicato all’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti formulata dalla difesa del Comune di IN NC (in ragione della compiuta contestazione del provvedimento di esclusione) e, nel merito, ha ulteriormente ribadito e argomentato in ordine alle censure formulate.
6. Le domande spiegate dalla ricorrente Green Link S.r.l. a mezzo dei motivi aggiunti del 23 luglio 2025 sono state riproposte in termini identici anche a mezzo di ricorso autonomo, notificato in data 21 luglio 2025, depositato in data 22 luglio 2025 ed iscritto al numero reg. ric. 817/2025.
6.1. In relazione a tale secondo procedimento si sono costituite in giudizio la Axiom Insurance Comapny Jsc, la CO S.p.a., il Comune di IN NC, il Comune di Bisceglie, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Gial S.r.l. per resistere al ricorso. Le altre parti destinatarie della notifica, come indicate in epigrafe, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
6.2. In data 29 agosto 2025, il Comune di IN NC ha depositato copia della determinazione n. 2696 del 29 luglio 2025 di sospensione del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria, chiedendo, pertanto, il rigetto dell’istanza cautelare.
6.3. Il Comune di Bisceglie, con memorie depositate in data 1 e 23 settembre 2025, ha formulato richieste e difese analoghe a quelle proposte nel giudizio n. 159/2025. Nei medesimi termini ha proceduto anche l’INPS con memoria depositata in data 7 settembre 2025.
6.4. Ad esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025, con ordinanza n. 429 dell’11 settembre 2025, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso al 26 novembre 2025, anche ai fini della trattazione unitaria con gli ulteriori giudizi connessi e aventi ad oggetto la medesima procedura di gara.
6.5. Il Comune di IN NC, con memoria prodotta in data 10 novembre 2025, e la Gial S.r.l., con memoria depositata in data 10 novembre 2025, hanno proposto difese e ed eccezioni analoghe a quelle già formulate in relazione ai motivi aggiunti del giudizio n. 159/2025. Anche parte ricorrente, in data 15 novembre 2025, ha replicato alle suddette difese, reiterando le argomentazioni già spiegate nel giudizio n. 159/2025.
7. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, ove i giudizi nn. 158/2025 e 817/2025 sono stati trattati congiuntamente agli ulteriori ricorsi nn. 260/2025 e 480/2025, proposti avverso la medesima procedura di gara, il Collegio ha trattenuto le cause in decisione.
8. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi n. 158/2025 e n. 817/2025 ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., avendo la ricorrente, a mezzo del ricorso n. 817/2025, provveduto alla mera riproposizione in via autonoma delle medesime domande e censure formulate con i motivi aggiunti depositati in data 23 luglio 2025 nell’ambito del giudizio già iscritto al n. 158/2025.
9. Ciò premesso, venendo all’esame dei ricorsi, coma da avviso reso dal Collegio all’udienza del 26 novembre 2025, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. del ricorso introduttivo del giudizio n. 158/2025 e del ricorso incidentale proposto da CO S.p.a. in data 4 marzo 2025 e dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente in data 20 marzo 2025 sempre nell’ambito del giudizio n. 158/2025.
9.1. Quanto al ricorso e ai motivi aggiunti del 20 marzo 2025, trattasi di impugnative volte a contestare l’aggiudicazione originariamente disposta in favore del raggruppamento con capogruppo la CO S.p.a., sicché la sopravvenuta adozione da parte della stazione appaltante, in corso di giudizio, della determina n. 1216 dell’8 aprile 2025 (a mezzo della quale è stato disposto l’annullamento dell’originaria aggiudicazione) ha determinato il superamento delle circostanze dalle quali derivava l’interesse alla decisione nel merito delle domande formulate.
9.2. Con riferimento, invece, al ricorso incidentale proposto dalla CO S.p.a. nel giudizio n. 158/2025, deve rilevarsi che con tale impugnativa la ricorrente incidentale aveva contestato la mancata esclusione dalla procedura di gara della Green Link S.r.l., sicché l’interesse all’esame nel merito della domanda è venuto meno a seguito della sopravvenuta adozione da parte del Comune di IN NC della determinazione n. 2220 del 19 giugno 2025, a mezzo della quale la Green Link S.r.l. è stata esclusa dalla gara (peraltro anche per ragioni analoghe a quella rappresentante dalla CO stessa nel ricorso incidentale).
9.3. Residua, quindi, l’esame delle domande e dei motivi di censura proposti dalla Green Link S.r.l. a mezzo dei motivi aggiunti depositati in data 23 luglio 2025 nell’ambito del giudizio n. 158/2025 e del ricorso del giudizio n. 817/2025, i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto di analogo contenuto.
9.4. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dalle difese del Comune di IN NC e della Gial S.r.l., stante l’infondatezza nel merito delle censure prospettate.
10. Quanto alle contestazioni rivolte avverso la determinazione n. 2220 del 19 giugno 2025 nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara, risulta assorbente, in ragione della natura plurimotivata di detto provvedimento, l’esame del secondo motivo di censura, relativo ai rilievi della stazione appaltante in ordine alla ritenuta sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023.
10.1. La ricorrente, in sintesi, ha sostenuto l’illegittimità della considerazioni sul punto della stazione appaltante, contestando la sussistenza della dedotta irregolarità contributiva (in particolare in quanto da riferirsi a condotte imputabili al Comune di Bisceglie), la possibilità per la stazione appaltante di avvelarsi di un DURC rilasciato per altra procedura, l’intervenuto superamento della situazione di irregolarità e, in ogni caso, la sua irrilevanza ai fini della possibilità di conseguire l’aggiudicazione.
10.2. Il motivo è infondato.
10.3. L’art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023 stabilisce che “ È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ”.
10.4. Nel caso di specie, come rilevato dalla stazione appaltante nel provvedimento di esclusione, la ricorrente è incorsa in un’irregolarità contributiva grave relativa al periodo ricompreso tra il febbraio e il novembre 2024, emersa in base al DURC negativo rilasciato nei confronti del Comune di Bisceglie in data 25 marzo 2025, confermata in giudizio da quanto dedotto e documentato dalle difese dell’INPS e, inoltre, non adeguatamente confutata – con riferimento alla sua esistenza sotto il profilo oggettivo – dalle difese della ricorrente (la quale, anzi, risulta aver aderito ad un programma di rateizzazione del debito - cfr. allegati 12, 13 e 14 alla memoria dell’INPS dell’8 settembre 2025). Trattasi, quindi, di una situazione di irregolarità mai denunciata dalla ricorrente e che sussisteva sia alla data di presentazione della domanda di partecipazione (essendo stata indetta la gara con determinazione del 9 luglio 2024), sia al termine di presentazione delle offerte fissato dal bando (19 agosto 2024 – art. 13 del disciplinare) e che si è protratta (come evidenziato nella memoria dell’INPS) sino al 12 maggio 2025, quando la ricorrente ha ottenuto la rateizzazione del debito previdenziale, con conseguente sanatoria della sua posizione.
10.5. È evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023 ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, non rilevando, peraltro, la sopravvenuta sanatoria della posizione contributiva, in quanto intervenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. sul punto anche TAR Lecce, Sez. I, sent. n. 1375 del 23 dicembre 2024: “ 8.6. Quanto evidenziato, peraltro, non è smentito nemmeno dal fatto che, attualmente, i DURC rilasciati riportino esito di regolarità (il ricorrente, infatti, è ora correttamente iscritto ad INARCASSA e ha aderito ad un piano di rateizzazione), in quanto, come condivisibilmente evidenziato nel già richiamato precedente di questo TAR n. 795/2024: “è sufficiente osservare che la regolarizzazione postuma della situazione di irregolarità contributiva vale ad eliminare l’instaurazione di un contenzioso tra l’operatore economico e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive di partecipazione alla procedura già esperita (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 8 maggio 2012, n. 8 ed ivi il richiamo a Cons. St., Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., Sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575) ”).
10.6. Al contempo, le deduzioni della ricorrente in ordine alla ritenuta imputabilità dell’irregolarità in capo al Comune di Bisceglie non possono ritenersi idonee a superare quanto sopra evidenziato. Trattasi, infatti, di contestazioni concernenti unicamente i rapporti tra le parti e non finalizzate a negare il dato oggettivo della sussistenza dell’irregolarità contestata e che, peraltro, non risultano nemmeno adeguatamente suffragate in punto di fatto, considerato che l’irregolarità è attestata sin dal febbraio 2024, mentre, come riferito dalla ricorrente, la richiesta di intervento sostitutivo del Comune di Bisceglie veniva attivata solo nel dicembre 2024.
10.7. Ancora, non può nemmeno ritenersi, come eccepito dalla ricorrente, che l’amministrazione, a fronte del riscontro di regolarità tratto dal fascicolo virtuale dell’operatore economico, non fosse legittimata, ai fini dell’accertamento della sussistenza della causa di esclusione, a servirsi di un DURC rilasciato per altra procedura di gara e di cui è comunque venuta a conoscenza. L’art. 99 d.lgs. 36/2023, nello stabilire che la verifica dell’assenza di cause di esclusione è svolta mediante la consultazione del fascicolo virtuale, si limita a disciplinare l’attività di verifica ordinaria, ma non pone alcuna preclusione alla possibilità che la stazione appaltante possa operarne il rilievo mediante elementi conoscitivi acquisiti per altra via (anche in quanto, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere ammesso a gara un operatore economico per il quale risulta acclarata una ragione di esclusione). Tale soluzione, peraltro, trova conferma anche nei principi dettati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7 del 24 aprile 2024, ove è stato evidenziato che la sussistenza di un’ipotesi di irregolarità contributiva può essere contestata in giudizio “ con qualunque mezzo idoneo allo scopo ”, così confermando il valore non esclusivo delle risultanze del fascicolo virtuale.
10.8. Da ultimo, il fatto che la verifica del requisito sia intervenuta successivamente all’annullamento dell’originaria aggiudicazione e dopo il termine di scadenza delle offerte non può ritenersi, diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente con la memoria del 15 novembre 2025, circostanza idonea a superare il riscontro e la rilevanza della causa di esclusione, in quanto, da una parte, la ricorrente, come riferito a pag. 9 dell’atto di motivi aggiunti del 23 luglio 20225, a seguito di richiesta della stazione appaltante aveva confermato la persistente validità dell’offerta presentata per ulteriori 180 giorni e, dall’altra, in applicazione del “ principio di cd. "continuità" dei requisiti, in forza del quale nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati "non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6585 del 24 luglio 2025)
10.9. Da quanto detto discende, pertanto, l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente a mezzo del secondo motivo, proposto sia nell’ambito dei motivi aggiunti del 23 luglio 2025 del giudizio n. 158/2025 che con il ricorso n. 817/2025.
11. L’accertamento della legittimità e della fondatezza del provvedimento impugnato nella parte in cui è dedotta la sussistenza di un’irregolarità contributiva rilevante ai sensi dell’art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023, in quanto ragione da sola idonea a fondare la determinazione di esclusione della ricorrente, comporta, inoltre, l’assorbimento delle censure proposte a mezzo del primo motivo (volto a contestare l’ulteriore ragione di esclusione valorizzata dalla stazione appaltante, ossia la ritenuta violazione dell’art. 35 del capitolato speciale di appalto), in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437" (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; in terminis, tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024) ”. (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 7188 del 3 settembre 2025).
12. Con il terzo motivo di censura, la ricorrente ha impugnato gli atti a mezzo dei quali il Comune di IN NC, quale conseguenza dell’esclusione dalla gara, ha provveduto ad escutere la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 d.lgs. 36/2023. Secondo la ricorrente, in sintesi, l’escussione della garanzia sarebbe illegittima, sia in quanto non sussisterebbero i presupposti per procedere alla sua esclusione dalla gara, sia per violazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. 36/2023 e del correlato dovere di buona fede, in quanto l’amministrazione avrebbe concluso la gara oltre i termini di legge e, altresì, in considerazione del fatto che le ragioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione avrebbero dovuto essere vagliate prima della proposta di aggiudicazione.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. In primo luogo, il rilievo della legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante vale a superare anche le contestazioni volte a censurare l’escussione della garanzia in via derivata e consequenziale rispetto alla determinazione di esclusione.
12.3. Con riferimento, invece, alle censure proposte in via autonoma, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023, “ La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”. In relazione a tale previsione, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “ l'art. 106 del d.lgs. n. 36 del 2023 tutela l'interesse dell'amministrazione ad evitare l'inutile e non proficuo svolgimento di complesse attività selettive, pertanto, la funzione complessa della garanzia provvisoria e la sua escussione si giustifica perché rafforza complessivamente la posizione giuridica della stazione appaltante a tutela dell'interesse pubblico alla concorrenza, trasparenza e legalità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui essa è portatrice ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8470 del 31 ottobre 2025).
12.4. Ciò premesso, nel caso di specie, la stazione appaltante ha provveduto all’escussione della garanzia provvisoria, in quanto alla proposta di aggiudicazione formulata in favore della ricorrente (come da verbale del 29 aprile 2025) non ha fatto seguito la stipulazione del contratto, stante l’esito negativo della verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione (svolta successivamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione, essendosi la stazione appaltante avvalsa della facoltà di inversione procedimentale di cui all’art. 107, co. 3, d.l.gs 36/2023, come indicato all’art. 19 del disciplinare di gara).
12.5. Sussistono, quindi, le condizioni per l’operatività della previsione dell’art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023, non essendo le parti addivenute, pur a fronte della formulazione della proposta di aggiudicazione, alla stipulazione del contratto per fatti riconducibili alla ricorrente.
12.6. Con riferimento a tale ultimo profilo, deve rilevarsi, in particolare, che l’esclusione risulta giustificata non soltanto su circostanze relative al contenuto dell’offerta presentata (e, pertanto, astrattamente suscettibili di immediata valutazione), ma, altresì, in ragione di una situazione di irregolarità contributiva mai dichiarata dalla ricorrente alla stazione appaltante, successivamente scoperta e, pertanto, valutata da parte degli organi di gara, in applicazione del richiamato meccanismo di inversione procedimentale, solo nella fase successiva alla formulazione della proposta di aggiudicazione, dovendosi, pertanto, concludere per la riconducibilità alla condotta della ricorrente della mancata stipula del contratto.
12.7. Infine, la circostanza che l’escussione della garanzia sia avvenuta oltre i termini ordinari di conclusione della procedura non è idonea a determinarne l’illegittimità, considerato che, come già precedentemente evidenziato, la stazione appaltante, a seguito dell’annullamento dell’originaria aggiudicazione, aveva espressamente ottenuto la conferma dell’offerta della ricorrente e, altresì, l’estensione dei termini di validità della garanzia (come espressamente precisato nella determina n. 2220 del 19 giugno 2025), ragione per cui la ricorrente, al momento in cui è intervenuta l’esclusione dalla gara, risultava ancora pienamente soggetta agli effetti legali derivanti dalla presentazione di un’offerta in corso di validità.
13. A mezzo del quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha censurato gli atti a mezzo dei quali il Comune di IN NC ha disposto l’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l., deducendo, in particolare, che detto operatore economico avrebbe dovuto essere, invece, escluso dalla gara, essendo stato ammesso, a seguito della seduta del 7 ottobre 2024, a soccorso istruttorio in ordine ad elementi incidenti sull’offerta economica (nello specifico gli “ oneri della sicurezza da interferenze ”) e, pertanto, non suscettibili di essere integrati ai sensi dell’art. 101, co. 1, d.lgs. 36/2023.
13.1 Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalle difese del Comune di IN NC e della Gial S.r.l. con specifico riferimento a tale motivo, risultando, in ogni caso, la contestazione infondata nel merito.
13.2. Sul punto è sufficiente evidenziare che, come evidenziato dalla Gial S.r.l., l’offerta presentata da detta società recava già la separata quantificazione degli “ oneri della sicurezza da interferenze ”, mentre il soccorso istruttorio veniva attivato dalla stazione appaltante (peraltro in favore di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, compresa la ricorrente) sul presupposto della rilevata regolarità formale delle offerte economiche e al fine di consentire la specificazione della percentuale di incidenza di detti oneri non ribassabili rispetto all’offerta, trattandosi di indicazione non inseribile nel modulo predisposto dalla stazione appaltante medesima ai fini della partecipazione alla gara.
13.3. L’integrazione disposta dalla stazione appaltante, pertanto, non costituisce violazione dei limiti all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio per come individuati all’art. 101, co. 1, d.lgs. 36/2023, essendosi esaurita nella semplice esplicitazione di un calcolo aritmetico fondato su dati già esplicitati nell’offerta economica e, comunque, risultando giustifica in ragione di un’omissione nella predisposizione dei moduli di gara da parte della stazione appaltante (cfr. sul punto TAR Lecce, Sez. III, sent. n. 55 del 15.1.2024: “ Peraltro, il Consiglio di Stato ha poi successivamente ribadito tale principio, affermando che "l'unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare "confusione" nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro effettivo inserimento. A tutela del "legittimo affidamento", dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia)" (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1191) ”).
14. Per quanto detto, conclusivamente, i motivi aggiunti del 23 luglio 2025 depositati nel giudizio n. 158/2025 e il ricorso n. 817/2025 sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
15. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i giudizi, risultando la decisione fondata sulla base di vicende sopravvenute in corso di giudizio, nell’ambito delle quali l’amministrazione è più volte intervenuta in autotutela sui provvedimenti originariamente adottati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sui giudizi n. 158/2025 e n. 817/2025, come in epigrafe proposti:
a) dispone la riunione dei giudizi n. 158/2025 e 817/2025;
b) dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale di CO S.p.a. del 4 marzo 2025 e i motivi aggiunti del 20 marzo 2025, proposti nel giudizio n. 158/2025;
c) rigetta i motivi aggiunti del 23 luglio 2025 proposti nel giudizio n. 158/2025 e il ricorso n. 817/2025.
Compensa le spese di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV NC, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
EL CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CH | LV NC |
IL SEGRETARIO