Articolo 2 della Legge 15 maggio 1954, n. 265
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 giugno 1954
Art. 2.
E' inoltre autorizzata una spesa di lire 35 milioni entro la quale potra' essere concesso un contributo, a favore dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.), per il finanziamento delle iniziative relative allo studio dei problemi inerenti alla produzione e distribuzione dei prodotti italiani che possono essere esportati nei Paesi appartenenti all'area del dollaro.
Entrata in vigore il 27 giugno 1954