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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2507/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 811/2021 del 18/05/2021, promossa da: con sede in OR (RG), contrada Gaspanella, P.I. , CP_1 P.IVA_1 CP_2
, nato a [...] l'[...], C.F. , , nata a
[...] C.F._1 Controparte_3 OR (RG) il 07/06/1940, C.F. nato a [...] C.F._2 Controparte_4 (RG) il 19/11/1959, C.F. , , nata a [...] il C.F._3 CP_5 28/03/1979, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._4 CP_6 C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DANIELE CASSÌ, giusta procura in atti, e C.F._6 domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1 OPPONENTI
CONTRO con sede in Ragusa, Via Enzo Baldoni n. 23, P.I. , con il Controparte_7 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ANTONIO GIANNONE, giusta procura in atti, e domicilio eletto presso il suo studio in Ragusa (RG), via Dante n. 120/a. OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
OPPONENTI
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: preliminarmente, accertare e dichiarare che il d.i. opposto è carente dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 633-634 c.p.c.; preliminarmente, nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per non avere controparte esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex Dl.gs n. 28/2010;
pagina 1 di 11 in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito e la nullità delle condizioni economiche in ordine ai rapporti azionato con il d.i. opposto, stante la mancata produzione di qualsivoglia estratto conto capitale e scalare e di qualsivoglia lettere contratto anteriormente all'aprile 2019; per l'effetto delle superiori eccezioni, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
OPPOSTA
“Piaccia all'on.le tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei requisiti di legge, siccome argomentato in parte motiva;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, dire e ritenere sussistente il credito azionato da e condannare conseguentemente gli opponenti al Controparte_7 pagamento, in solido tra loro, dell'importo ingiunto oltre interessi al saggio contrattuale, spese e compensi relativi al procedimento monitorio ed al presente giudizio di opposizione. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio e con condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 811/2021 dell'18/05/2021 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a CP_1 quale debitrice principale, a , , , CP_5 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e , quali fideiussori della prima, di corrispondere a la CP_6 CP_2 Controparte_7 somma di €. 238.845,91, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, il credito in questione derivando dall'escussione della garanzia prestata da quest'ultima in favore di con Controparte_8 riferimento all'“anticipo fatture a scadenza di €.100.000,00” e all'“apertura di credito in conto corrente a scadenza di €.285.000,00”, entrambi concessi dall'Istituto di credito in questione alla predetta Controparte_1 Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva:
- che “in data 13.03.2019 ha approvato, su richiesta del debitore (doc.1) CP_7 rilascio di garanzia (doc.2) in favore della […] nell'ambito della Convenzione in CP_1 essere con [nei limiti del 70% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e Controparte_8 di mora ed eventuali spese legali] impegnandosi a garantire un anticipo fatture a scadenza di
€.100.000,00 ed un'apertura di credito in conto corrente a scadenza di €.285.000,00 (doc.3);”;
- che “le predette obbligazioni a carico di controgarantite da CP_1 CP_9
[vd. doc. 9 e 10], sono altresì state garantite dai sigg.ri […]
[...] CP_5 [...]
[…] […] […] […] e CP_3 Controparte_4 Parte_1 CP_6
[…] giusta sottoscrizione di idonea fideiussione (doc. 4);”; CP_2
- che “a seguito dell'inadempimento dei debitori, , in qualità di mandataria di Parte_2
ha revocato, in data 09.04.20, i predetti finanziamenti (doc.5) addebitando al Controparte_8 Consorzio Fidi odierno ricorrente la somma insoluta di €. 263.415,91 (di cui €. 199.500,00 per l'apertura di credito in conto corrente ed €. 63.915,91 per anticipo fatture a scadenza), oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti, surrogando, al contempo ER in ogni diritto e garanzia attinente il rapporto in questione (doc. 6);”;
- che “con comunicazione del 01.03.2021, ER diffidava conseguentemente parte debitrice al pagamento dell'importo residuo dovuto [previa doverosa detrazione di quanto incamerato a titolo di capitale sociale e deposito cauzionale per complessivi €. 24.570,00] per €. 238.845,91 (doc.7)”;
- che la suddetta comunicazione non sortiva l'effetto sperato, per cui la stessa era costretta a richiedere il decreto ingiuntivo poi ottenuto;
- che infine, posto che le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale, per come già evidenziato, erano state controgarantite anche da “l'odierna istante Controparte_10
agisce anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un CP_7 CP_7 credito privilegiato sulla scorta della controgaranzia di natura pubblicistica (doc. 9: controgaranzie MCC e doc. 10 convenzione o regolamento MCC)”.
Avverso il decreto ingiuntivo in questione hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo: la “carenza dei requisiti di ammissibilità del d.i. opposto ex artt. 633-634 c.p.c.”, atteso che
“il rispetto dei superiori requisiti non può certamente dirsi adempiuto tramite la produzione in atti di due contratti regolanti le linee di credito concesse da (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)”; il CP_8
“mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010”;
“In subordine: […]la mancata prova del credito”, nuovamente ribadendo che “ si limita a CP_7 produrre due lettere contratto entrambe recanti la data del 29.04.2019, null'altro (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio).”, ed altresì evidenziando che “ si è surrogata nell'obbligazione della CP_7 banca”, per cui la medesima “deve allegare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa che, in concreto, si configurano nella serie completa degli estratti conto capitali e scalari come graniticamente chiarito dalla S.C.”, e che alla luce di taluni estratti conto che all'uopo si producevano (vd. all. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo opposto), doveva ritenersi che “le lettere contratto versate in atti recano entrambe la data del 29.04.2019 (cfr. all. n. 3 – fascicolo pagina 3 di 11 monitorio) a fronte di rapporti certamente anteriori al 31.12.2013, in evidente violazione dell'art. 1284 III comma c.c.”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva contestando ognuno dei motivi Controparte_7 di opposizione proposti e deducendo, in particolare, che “il credito del è assolutamente certo, CP_11 essendo determinato nel suo ammontare, nonché liquido ed esigibile”, che “il procedimento di mediazione deve essere esperito solo ed esclusivamente dopo la prima udienza di comparizione delle parti, ovvero a seguito della pronuncia da parte del Giudice Istruttore in ordine alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto” e che “così come espressamente sottoscritto da controparte nella richiesta di concessione di garanzia del 02.03.2019, il ha concesso contratto CP_11 autonomo di garanzia, obbligandosi, nei confronti della Banca, a versare l'importo garantito, a prima richiesta e senza possibilità di proporre eccezioni, limitandosi a subire il prelievo del residuo del finanziamento”, e “quale terzo garante, è soggetto terzo estraneo al contratto di finanziamento”.
Nel prosieguo del giudizio, e specificamente in sede di seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., gli opponenti eccepivano “la carenza di legittimazione attiva di in ordine CP_7 all'asserito credito reclamato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”, sul presupposto che “ è, a sua volta, garantita da MCC e che, pare, abbia ottenuto il CP_7 pagamento da quest'ultima dell'importo complessivo di €. 210.732,72 (cfr. all. n.
9 - fascicolo monitorio)”.
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione degli opponenti riguardante il “mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010”. L'eccezione deve essere disattesa. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, “I commi 1-bis e 2 [relativi all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale] non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Nella fattispecie, tale pronuncia è avvenuta con l'ordinanza del 30/03/2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data. Inoltre, con la medesima ordinanza, si riteneva “di dover rinviare ad altra udienza, onde consentire il completamento del procedimento di mediazione, già avviato dalla parte opposta”, e la medesima opposta, in seno alle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 29/06/2022, dichiarava di allegare “verbale di mediazione da cui si evince che il procedimento di mediazione si è concluso in data 28.02.2022 con esito negativo, stante la manifestazione di controparte di non voler entrare in mediazione”. Deve dunque ritenersi procedibile la domanda giudiziale azionata con il ricorso monitorio.
Passando al merito, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.; gli opponenti evidenziano che “se effettivamente ha escusso CP_7 ed ottenuto il pagamento dell'asserito credito reclamato da MCC, non sussistevano già, ab origine, i presupposti per ottenere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, attesa la carenza di titolarità dell'asserito credito reclamato, almeno per la quota parte garantita da MCC”; del resto
“Controparte, a pag. 2 del proprio ricorso monitorio, ha rilevato quanto segue: “che i predetti finanziamenti sono controgarantiti da MedioCredito Centrale (MCC) e che conseguentemente l'odierna istante agisce anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un credito privilegiato sulla scorta della controgaranzia di natura pubblicistica (doc.9: controgaranzie MCC e doc. 10 convenzione o regolamento MCC)”, e tuttavia, “da un'analisi della documentazione in atti non risulta alcuna procura rilasciata da MCC nei confronti di ai fini del recupero dell'asserito CP_7 credito”. A fronte dell'eccezione così formulata, l'opposta si è limitata a rilevare (con argomentazioni reiterate anche nei successivi atti difensivi) la tardività e comunque l'infondatezza dell'eccezione in esame, pagina 4 di 11 posto che “Con riferimento alla posizione di MCC preme rilevare che l'odierna comparente ha rappresentato, in seno al ricorso monitorio, di agire anche quale mandataria di MCC, circostanza questa che non è stata contestata dagli opponenti alla prima difesa utile, ovvero l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo” e che “come già specificato in seno al ricorso monitorio e come provato dalle disposizioni operative allegate, […] il ha il compito di recuperare il credito anche per MCC, CP_11 con onere poi di rendicontare le attività di recupero effettuate.” (vd. note conclusive del 18/11/2023).
Ciò posto, e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, in primo luogo deve escludersi che l'eccezione in questione sia stata tardivamente proposta. E ciò, anche nel caso in cui si ritenga - come in effetti è più corretto, a discapito dell'espressione utilizzata - che gli opponenti abbiano nella sostanza contestato non la legittimazione ad agire dell'opposta, quanto piuttosto la titolarità, in capo alla medesima opposta, del diritto di credito ingiunto. Sono pacifici i seguenti principi di diritto (vd. Cass. S.U. 16/02/2016 n. 2951; ma nello stesso senso anche, più di recente: Cass., sez. I, 28/10/2024 n. 27766; Cass., sez. II, 16/05/2022 n. 15500; Cass., sez. III, 20/05/2020 n. 9263):
- “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”;
- “Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”;
- “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
- “Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”;
- “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi) che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.”;
- “Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio […] A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.”. Deve dunque ritenersi che l'eccezione esercitata dagli opponenti, a prescindere da come la si inquadri - in termini di eccezione di carenza di legittimazione ad agire o di carenza di titolarità del diritto azionato
- sarebbe comunque da ritenere “non tardiva”: nel primo caso (carenza di legittimazione ad agire) l'eccezione è chiaramente proponibile “in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (Cass. S.U. n. 2951/2016 cit.), ma anche nel secondo caso (carenza di titolarità del diritto azionato), la questione, “pur afferendo al merito e in particolare al diritto fatto valere in giudizio, non rientra tra le eccezioni in senso stretto, soggette alle preclusioni processuali dell'articolo 167 del Cpc, potendo il convenuto sollevare in ogni tempo del giudizio una mera difesa per contestare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore e potendo la questione essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cass., sez. III, 20/05/2020 n. 9263). Né, del resto, potrebbe ritenersi che gli opponenti abbiano assunto (prima di formulare l'eccezione in questione) “difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (Cass. S.U. n. 2951/2016 cit.). Gli stessi, infatti, costituendosi in giudizio, hanno sin da subito contestato che l'opposta avesse dimostrato l'esistenza del diritto di credito ingiunto. Posta la non tardività, l'eccezione in esame è fondata e deve pertanto essere accolta. È la stessa opposta ad avere dedotto nel ricorso monitorio che “i predetti finanziamenti sono controgarantiti da MedioCredito Centrale (MCC) e che conseguentemente l'odierna istante agisce anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un credito privilegiato sulla scorta della pagina 5 di 11 controgaranzia di natura pubblicistica (doc. 9: controgaranzie MCC e doc. 10 convenzione o regolamento MCC)”. Né del resto, a seguito della formulazione dell'eccezione in questione da parte degli opponenti, la medesima ha mai negato quanto specificamente dedotto dagli opponenti, ovvero che “ […] CP_7 abbia ottenuto il pagamento da quest'ultima [MCC] dell'importo complessivo di €. 210.732,72 (cfr. all. n.
9 - fascicolo monitorio)”. E peraltro, proprio dalla documentazione citata (doc. n. 9 del fascicolo monitorio), emerge come avesse deliberato la liquidazione della perdita Controparte_12 per l'importo di €.159.600,00 in relazione alla “Posizione MCC n. 956803” (ovvero in relazione al rapporto di apertura di credito in conto corrente), e la liquidazione della perdita per l'importo di
€.51.132,72 in relazione alla “Posizione MCC n. 956809” (ovvero in relazione al rapporto di anticipo su fatture) (€. 159.600,00 + €. 51.132,72 = €. 210.732,72). D'altro canto, e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la medesima non ha dimostrato di essere mandataria della predetta in relazione alla parte del credito Controparte_12 azionato di spettanza di quest'ultima (pari, per quanto in precedenza esposto, ad €. 210.732,72), ciò non emergendo affatto dalle “Disposizioni operative” all'uopo invocate (vd. doc. n. 10 del fascicolo monitorio). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere che l'opposta abbia titolo per agire nella presente sede solo nei limiti di €. 28.113,19 (238.845,91 – 210.732,72 = €. 28.113,19), e ciò quale somma complessivamente dovuta in relazione ad entrambi i rapporti azionati (apertura di credito in conto corrente ed anticipo su fatture).
Possono a questo punto esaminarsi gli ulteriori motivi di opposizione, tenendo presente che il diritto di credito posto in discussione con i medesimi deve comunque ritenersi limitato al predetto complessivo importo di €. 28.113,19.
Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la “carenza dei requisiti di ammissibilità del d.i. opposto ex artt. 633-634 c.p.c.”, atteso che “il rispetto dei superiori requisiti non può certamente dirsi adempiuto tramite la produzione in atti di due contratti regolanti le linee di credito concesse da (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)”. CP_8 Il motivo in questione, così come formulato, è inconducente. È infatti noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - nel cui ambito possono farsi rientrare quelle di cui all'art. 50 T.u.b. -, ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Non può che rivelarsi inconducente, dunque, l'opposizione proposta nella parte in cui risulti fondata su motivi che (come quello sopra indicato) attengano ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, piuttosto che al merito del credito: il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque accogliere, nel merito, la domanda nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione, accertasse il credito come esistente, e ciò, indipendentemente dal fatto che gli elementi sulla cui base è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito, “la mancata prova del credito”, nuovamente ribadendo che “ si limita a produrre due lettere contratto entrambe CP_7 recanti la data del 29.04.2019, null'altro (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)” ed altresì evidenziando che si è surrogata nell'obbligazione della banca”, per cui la medesima “deve allegare CP_7 tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa che, in concreto, si configurano nella serie completa degli estratti conto capitali e scalari come graniticamente chiarito dalla S.C.”, e che alla luce di taluni estratti conto che all'uopo si producevano (vd. all. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.), doveva ritenersi che “le lettere contratto versate in atti recano entrambe la data del 29.04.2019 (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio) a fronte di rapporti certamente anteriori al 31.12.2013, in evidente violazione dell'art. 1284 III comma c.c.”. pagina 6 di 11 A fronte di tali contestazioni, l'opposta ha rilevato che “così come espressamente sottoscritto da controparte nella richiesta di concessione di garanzia del 02.03.2019, il ha concesso contratto CP_11 autonomo di garanzia, obbligandosi, nei confronti della Banca, a versare l'importo garantito, a prima richiesta e senza possibilità di proporre eccezioni, limitandosi a subire il prelievo del residuo del finanziamento”, e “quale terzo garante, è soggetto terzo estraneo al contratto di finanziamento”. Orbene, il motivo di opposizione è infondato avuto riguardo alla posizione processuale della società debitrice principale ( , mentre è fondato avuto riguardo alla posizione processuale dei CP_1 fideiussori della medesima ( , , , CP_5 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e ). CP_6 CP_2 Risulta in primo luogo necessario richiamare i tratti caratteristici del c.d. “contratto autonomo di garanzia”. Come noto, è tale la fattispecie in cui il garante (di regola una banca o una compagnia di assicurazione,
o comunque un soggetto dotato di solida solvibilità), a titolo necessariamente oneroso, ed operando su
“ordine” del debitore della prestazione principale, si impegna a versare al beneficiario (il creditore garantito) l'importo stabilito, alla sola condizione che costui – ritenendo di avervi diritto in forza dei rapporti con il debitore principale – gliene faccia richiesta, essendo pertanto pattuito che il garante rinuncia formalmente e preventivamente ad opporgli qualsiasi tipo di eccezione. Da qui, l'elemento maggiormente caratterizzante dell'accordo in questione, ossia l'“autonomia” dell'obbligazione assunta dal garante rispetto all'obbligazione principale, in contrapposizione all'elemento che, invece, connota la fideiussione, e che è costituito dalla richiamata “accessorietà” di questa rispetto al rapporto principale (Cass., S.U., 18/02/2010 n. 3947). Peraltro, la natura autonoma della garanzia rilasciata dal garante in favore del creditore beneficiario incide, fra l'altro, sul regime delle eccezioni proponibili non soltanto da parte del garante in sede di escussione della garanzia da parte del creditore beneficiario, ma anche da parte del debitore principale in sede di esercizio, nei suoi confronti, dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. da parte del garante medesimo. Ed infatti “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all' art. 1945 c.c. , e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.”. (Cass., sez. II, 17/06/2022 n. 19693).
“Il garante autonomo, infatti, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento. In tali ipotesi, sarà poi il debitore principale ad agire in ripetizione nei confronti del beneficiario, avendo questi ricevuto dal garante una prestazione non dovuta.” (Trib. Torino, sez. I, 21/02/2019 n. 865; nello stesso senso, vd. anche Trib. Napoli, sez. VIII, 02/05/2011). Emerge, in altri termini, una sorta di veste bilaterale simmetrica del contratto autonomo di garanzia, tale per cui se questo si connota con una certa forma ed un certo contenuto nel rapporto che intercorre fra il garante ed il creditore beneficiario della garanzia, allo stesso modo il medesimo dovrà atteggiarsi nel rapporto (di regresso) che sussiste fra il garante ed il debitore principale: come infatti il garante non potrà rifiutare di eseguire il pagamento dell'importo prestabilito in favore del creditore beneficiario che gliene abbia fatto richiesta, senza possibilità di opporre al medesimo le eccezioni di cui al rapporto base o di valuta garantito, allo stesso modo al debitore principale sarà preclusa la proponibilità delle medesime eccezioni di merito finalizzate a paralizzare l'azione di regresso esercitata nei suoi confronti, ex art. 1950 c.c., dal garante che abbia effettuato il suddetto pagamento dovuto in favore del creditore beneficiario. pagina 7 di 11 Tutto ciò premesso, osserva questo Giudice che nella fattispecie per cui è causa, avuto specifico riguardo al rapporto fra l'opposta e la società debitrice principale, sia configurabile un “contratto autonomo di garanzia”. Sono diversi, infatti, gli elementi caratterizzanti del contratto in questione, che risultano ravvisabili nel rapporto in esame:
- la natura professionale del garante (ossia di odierna opposta) e il fatto che si tratti CP_7 di soggetto dotato di solida solvibilità;
- la natura onerosa della garanzia (cfr. delibere concessione di garanzia – doc. 2, fascicolo monitorio – ove si prevede l'obbligo della società debitrice principale di provvedere ai versamenti ivi indicati in favore di;
CP_7
- il fatto che, nella sostanza, l'opposta si sia impegnata a pagare non appena la dichiarato CP_13 l'inadempimento della società debitrice principale, ne avesse fatto richiesta, restando implicitamente esclusa la possibilità di rifiutare o ritardare il pagamento in base ad eccezioni relative al rapporto sottostante fra e società debitrice principale (cfr. richieste di escussione della garanzia da parte di CP_13
quale mandataria di e successiva comunicazione di intervenuto Parte_2 Controparte_8 pagamento da parte di – doc. nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio); CP_7
- l'ulteriore circostanza per cui l'opposta, ove escussa dalla Banca, avrebbe dovuto provvedere, nei confronti di quest'ultima, al pagamento di una somma di denaro predeterminata (pari al 70% dell'importo risultato dovuto dalla società debitrice principale con riferimento a ciascuno dei rapporti azionati - cfr. delibere concessione di garanzia – doc. 2, fascicolo monitorio), e non ad eseguire la stessa identica prestazione cui era tenuta la medesima società debitrice principale;
- infine, e non da ultimo, l'espressa qualificazione operata dalla società debitrice principale in seno alla predetta sua richiesta di concessione della garanzia consortile in questione, ove la medesima ha dichiarato “di essere a conoscenza che la garanzia richiesta si configura come fattispecie negoziale di “contratto autonomo di garanzia”. Posto dunque che fra l'opposta e la società debitrice principale è senz'altro intercorso un “contratto autonomo di garanzia” e posto altresì che nella presente sede la prima ha esercitato, nei confronti della seconda, l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. (per avere precedentemente effettuato il pagamento prestabilito in favore del creditore beneficiario, , deve escludersi che la predetta società Controparte_8 debitrice principale sia legittimata ad opporre a alcuna eccezione relativa ai rapporti, di CP_7 base o di valuta, garantiti (ovvero quelli di apertura di credito in conto corrente e di anticipo su fatture, intercorsi fra la medesima e , al fine di paralizzare l'azione di regresso in questione. Controparte_8 Conseguentemente, e con specifico riguardo alla posizione processuale della società opponente, la contestazione relativa alla mancata prova del credito derivante dai rapporti in questione non può neppure essere esaminata, e la stessa andrà condannata a corrispondere, nei confronti dell'opposta, il surriferito importo di €. 28.113,19, oltre interessi così come richiesti nel ricorso monitorio.
A diversa conclusione deve pervenirsi avuto riguardo alla posizione degli altri opponenti
, , , e ), CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_1 destinatari del decreto ingiuntivo opposto per effetto della loro qualità di fideiussori della società debitrice principale. Ed infatti, se non vi è dubbio che il rapporto intercorso fra il garante consortile (l'opposta) e la società debitrice principale ( abbia assunto la fisionomia del “contratto autonomo di garanzia” CP_1 (per tutto quanto in precedenza esposto), è ugualmente indiscusso che rispetto a tale contratto di garanzia i fideiussori della società predetta (ovvero gli altri opponenti dell'odierno giudizio) siano rimasti totalmente estranei. Conseguentemente, nei confronti dei predetti fideiussori, l'opposta ha agito (non potendo avere altro titolo per farlo) unicamente in forza della propria surrogazione nei diritti di credito che Controparte_8 vantava nei confronti dei fideiussori medesimi in relazione ai due rapporti azionati (quelli di apertura di pagina 8 di 11 credito in conto corrente e di anticipo su fatture, intercorsi fra la società debitrice principale CP_1 e .
[...] Controparte_8 Si veda, in particolare, la p.e.c. del 12/03/2021 con cui nella qualità di mandataria di Parte_2
dopo aver dato atto del pagamento, da parte dell'opposta, “della somma di € Controparte_8 263.415,91, a parziale soddisfo del credito che la vantava nei confronti di ”, ha CP_13 CP_1 dichiarato “di nulla opporre a che venga surrogato, limitatamente alle somme pagate […] ai CP_11 sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c., in tutti i diritti e le azioni a spettanti nei confronti CP_8 della società debitrice principale e di eventuali terzi garanti” (vd. doc. 6, fascicolo monitorio). Come noto, la surrogazione dà luogo ad una successione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio. Pertanto, nei richiamati rapporti di apertura di credito in conto corrente e di anticipo su fatture, in relazione ai quali è intervenuto il surriferito pagamento con surrogazione per volontà del creditore originario , ha avuto luogo la sostituzione di quest'ultimo con altro creditore Controparte_8 (l'opposta appunto). Ne discende ulteriormente che nei confronti dell'opposta i fideiussori possono opporre tutte le eccezioni che avrebbero potuto opporre al creditore originario, parzialmente soddisfatto ( CP_8
, e, fra queste, anche quella oggetto del terzo motivo di opposizione, ovvero la contestazione di
[...] mancata prova del credito derivante dai rapporti in esame. Esaminando tale terzo motivo in relazione alla posizione degli opponenti fideiussori, deve ritenersi che lo stesso sia fondato e debba pertanto essere accolto. Invero, come correttamente evidenziato dai predetti opponenti, non soltanto “ si limita a CP_7 produrre due lettere contratto entrambe recanti la data del 29.04.2019, null'altro (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)”, ma oltre a ciò, come evincibile da taluni estratti conto all'uopo prodotti dai medesimi opponenti, (vd. all. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.), “le lettere contratto versate in atti recano entrambe la data del 29.04.2019 (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio) a fronte di rapporti certamente anteriori al 31.12.2013, in evidente violazione dell'art. 1284 III comma c.c.”. È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a differenza della fase monitoria, a cognizione sommaria ed inaudita altera parte, deve essere accertata in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., e mediante gli ordinari mezzi istruttori. È stato quindi precisato che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali […] nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass., sez. I, 06/06/2018, n. 14640). Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass., sez. I, n. 23313 del 27/09/2018). Ne deriva, pertanto, che la (o chi per essa) ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_13 corrente, sia la serie integrale dei relativi estratti conto, dall'apertura del conto corrente sino al saldo pagina 9 di 11 come determinato in sede monitoria, così da consentire l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti e, conseguentemente, permettere di determinare il proprio credito. Orbene, nella fattispecie in esame, in disparte il decreto ingiuntivo opposto, legittimamente emesso sulla base dell'estratto conto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 Tub, sulla scorta dei principi sopra esposti deve constatarsi l'insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente/opposta. Da un lato, infatti, gli opponenti hanno proposto motivi di opposizione non solo formali, ma anche sostanziali, specificamente contestando, fra l'altro, “la mancata prova del credito ingiunto e la nullità delle condizioni economiche dei rapporti in causa”. Dall'altro lato, pur a fronte di tali contestazioni, l'opposta non ha prodotto la serie continua degli estratti conto relativi al conto, corrente e anticipi, su cui erano regolati i rapporti di affidamento azionati, e presumibilmente neppure i titoli contrattuali originari. Ed infatti, a sostegno della pretesa creditoria risultano depositati un contratto per l'“
[...]
per anticipi […] sul rapporto di c/a n. 101408694”, comunque Parte_3 collegato al c/c n. 101419819, ed un contratto per l'“ Parte_3 per elasticità di cassa sul rapporto di c/c n. 101419819”, entrambi stipulati in data
[...] 29/04/2019. In primo luogo, non risultano prodotti gli estratti conto relativi ai menzionati conti corrente ed anticipi;
né, al riguardo, rileva la produzione documentale, comunque del tutto carente e insufficiente, effettuata dall'opposta in uno al deposito delle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 12/07/2023. La produzione in questione è chiaramente inammissibile, essendo stata effettuata ben oltre il secondo termine di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. In secondo luogo, non risultano prodotti neppure i contratti originari dei rapporti in questione, gli opponenti avendo dedotto e dimostrato che gli stessi erano già sorti all'epoca in cui sono stati stipulati gli unici contratti versati in atti dall'opposta: ed infatti, a fronte dei sopra menzionati contratti - depositati dall'opposta - per l' IN CONTO CORRENTE per anticipi […] Parte_3 sul rapporto di c/a n. 101408694” e per l' IN CONTO CORRENTE per Parte_3 elasticità di cassa sul rapporto di c/c n. 101419819” (doc. 3, fascicolo monitorio), gli opponenti hanno invece prodotto un estratto conto al 31/12/2013 relativamente al c/a n. 101408694, e un estratto conto al 31/07/2012 relativamente al c/c n. 101419819 (all. 3, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Deve dunque ritenersi che il credito azionato sia sfornito di adeguato supporto probatorio, con conseguente infondatezza – nei confronti degli opponenti fideiussori – della domanda proposta in sede monitoria: non avendo l'opposta prodotto, oltre agli estratti conto dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi dedotti in giudizio, anche i relativi titoli genetici, la stessa non ha dato prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato, cosicché la somma ingiunta non può ritenersi dovuta da parte dei medesimi opponenti fideiussori.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi unicamente la società debitrice principale ( al pagamento, in favore CP_1 dell'opposta, dell'importo di €. 28.113,19, oltre interessi così come richiesti nel ricorso monitorio.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2507/2021 R.G.: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 811/2021 del 18/05/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1820/2021 R.G.; NN l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 Controparte_7 dell'importo di €. 28.113,19, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio. pagina 10 di 11 NN l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 CP_7 CP_7 delle spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. NN l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti , Controparte_7 CP_2
, , e , delle spese di Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_1 lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Daniele Cassì. Ragusa, 31/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2507/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 811/2021 del 18/05/2021, promossa da: con sede in OR (RG), contrada Gaspanella, P.I. , CP_1 P.IVA_1 CP_2
, nato a [...] l'[...], C.F. , , nata a
[...] C.F._1 Controparte_3 OR (RG) il 07/06/1940, C.F. nato a [...] C.F._2 Controparte_4 (RG) il 19/11/1959, C.F. , , nata a [...] il C.F._3 CP_5 28/03/1979, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._4 CP_6 C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DANIELE CASSÌ, giusta procura in atti, e C.F._6 domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1 OPPONENTI
CONTRO con sede in Ragusa, Via Enzo Baldoni n. 23, P.I. , con il Controparte_7 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ANTONIO GIANNONE, giusta procura in atti, e domicilio eletto presso il suo studio in Ragusa (RG), via Dante n. 120/a. OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
OPPONENTI
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: preliminarmente, accertare e dichiarare che il d.i. opposto è carente dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 633-634 c.p.c.; preliminarmente, nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per non avere controparte esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex Dl.gs n. 28/2010;
pagina 1 di 11 in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito e la nullità delle condizioni economiche in ordine ai rapporti azionato con il d.i. opposto, stante la mancata produzione di qualsivoglia estratto conto capitale e scalare e di qualsivoglia lettere contratto anteriormente all'aprile 2019; per l'effetto delle superiori eccezioni, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
OPPOSTA
“Piaccia all'on.le tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei requisiti di legge, siccome argomentato in parte motiva;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, dire e ritenere sussistente il credito azionato da e condannare conseguentemente gli opponenti al Controparte_7 pagamento, in solido tra loro, dell'importo ingiunto oltre interessi al saggio contrattuale, spese e compensi relativi al procedimento monitorio ed al presente giudizio di opposizione. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio e con condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 811/2021 dell'18/05/2021 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a CP_1 quale debitrice principale, a , , , CP_5 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e , quali fideiussori della prima, di corrispondere a la CP_6 CP_2 Controparte_7 somma di €. 238.845,91, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, il credito in questione derivando dall'escussione della garanzia prestata da quest'ultima in favore di con Controparte_8 riferimento all'“anticipo fatture a scadenza di €.100.000,00” e all'“apertura di credito in conto corrente a scadenza di €.285.000,00”, entrambi concessi dall'Istituto di credito in questione alla predetta Controparte_1 Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva:
- che “in data 13.03.2019 ha approvato, su richiesta del debitore (doc.1) CP_7 rilascio di garanzia (doc.2) in favore della […] nell'ambito della Convenzione in CP_1 essere con [nei limiti del 70% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e Controparte_8 di mora ed eventuali spese legali] impegnandosi a garantire un anticipo fatture a scadenza di
€.100.000,00 ed un'apertura di credito in conto corrente a scadenza di €.285.000,00 (doc.3);”;
- che “le predette obbligazioni a carico di controgarantite da CP_1 CP_9
[vd. doc. 9 e 10], sono altresì state garantite dai sigg.ri […]
[...] CP_5 [...]
[…] […] […] […] e CP_3 Controparte_4 Parte_1 CP_6
[…] giusta sottoscrizione di idonea fideiussione (doc. 4);”; CP_2
- che “a seguito dell'inadempimento dei debitori, , in qualità di mandataria di Parte_2
ha revocato, in data 09.04.20, i predetti finanziamenti (doc.5) addebitando al Controparte_8 Consorzio Fidi odierno ricorrente la somma insoluta di €. 263.415,91 (di cui €. 199.500,00 per l'apertura di credito in conto corrente ed €. 63.915,91 per anticipo fatture a scadenza), oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti, surrogando, al contempo ER in ogni diritto e garanzia attinente il rapporto in questione (doc. 6);”;
- che “con comunicazione del 01.03.2021, ER diffidava conseguentemente parte debitrice al pagamento dell'importo residuo dovuto [previa doverosa detrazione di quanto incamerato a titolo di capitale sociale e deposito cauzionale per complessivi €. 24.570,00] per €. 238.845,91 (doc.7)”;
- che la suddetta comunicazione non sortiva l'effetto sperato, per cui la stessa era costretta a richiedere il decreto ingiuntivo poi ottenuto;
- che infine, posto che le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale, per come già evidenziato, erano state controgarantite anche da “l'odierna istante Controparte_10
agisce anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un CP_7 CP_7 credito privilegiato sulla scorta della controgaranzia di natura pubblicistica (doc. 9: controgaranzie MCC e doc. 10 convenzione o regolamento MCC)”.
Avverso il decreto ingiuntivo in questione hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo: la “carenza dei requisiti di ammissibilità del d.i. opposto ex artt. 633-634 c.p.c.”, atteso che
“il rispetto dei superiori requisiti non può certamente dirsi adempiuto tramite la produzione in atti di due contratti regolanti le linee di credito concesse da (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)”; il CP_8
“mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010”;
“In subordine: […]la mancata prova del credito”, nuovamente ribadendo che “ si limita a CP_7 produrre due lettere contratto entrambe recanti la data del 29.04.2019, null'altro (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio).”, ed altresì evidenziando che “ si è surrogata nell'obbligazione della CP_7 banca”, per cui la medesima “deve allegare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa che, in concreto, si configurano nella serie completa degli estratti conto capitali e scalari come graniticamente chiarito dalla S.C.”, e che alla luce di taluni estratti conto che all'uopo si producevano (vd. all. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo opposto), doveva ritenersi che “le lettere contratto versate in atti recano entrambe la data del 29.04.2019 (cfr. all. n. 3 – fascicolo pagina 3 di 11 monitorio) a fronte di rapporti certamente anteriori al 31.12.2013, in evidente violazione dell'art. 1284 III comma c.c.”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva contestando ognuno dei motivi Controparte_7 di opposizione proposti e deducendo, in particolare, che “il credito del è assolutamente certo, CP_11 essendo determinato nel suo ammontare, nonché liquido ed esigibile”, che “il procedimento di mediazione deve essere esperito solo ed esclusivamente dopo la prima udienza di comparizione delle parti, ovvero a seguito della pronuncia da parte del Giudice Istruttore in ordine alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto” e che “così come espressamente sottoscritto da controparte nella richiesta di concessione di garanzia del 02.03.2019, il ha concesso contratto CP_11 autonomo di garanzia, obbligandosi, nei confronti della Banca, a versare l'importo garantito, a prima richiesta e senza possibilità di proporre eccezioni, limitandosi a subire il prelievo del residuo del finanziamento”, e “quale terzo garante, è soggetto terzo estraneo al contratto di finanziamento”.
Nel prosieguo del giudizio, e specificamente in sede di seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., gli opponenti eccepivano “la carenza di legittimazione attiva di in ordine CP_7 all'asserito credito reclamato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”, sul presupposto che “ è, a sua volta, garantita da MCC e che, pare, abbia ottenuto il CP_7 pagamento da quest'ultima dell'importo complessivo di €. 210.732,72 (cfr. all. n.
9 - fascicolo monitorio)”.
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione degli opponenti riguardante il “mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010”. L'eccezione deve essere disattesa. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, “I commi 1-bis e 2 [relativi all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale] non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Nella fattispecie, tale pronuncia è avvenuta con l'ordinanza del 30/03/2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data. Inoltre, con la medesima ordinanza, si riteneva “di dover rinviare ad altra udienza, onde consentire il completamento del procedimento di mediazione, già avviato dalla parte opposta”, e la medesima opposta, in seno alle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 29/06/2022, dichiarava di allegare “verbale di mediazione da cui si evince che il procedimento di mediazione si è concluso in data 28.02.2022 con esito negativo, stante la manifestazione di controparte di non voler entrare in mediazione”. Deve dunque ritenersi procedibile la domanda giudiziale azionata con il ricorso monitorio.
Passando al merito, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.; gli opponenti evidenziano che “se effettivamente ha escusso CP_7 ed ottenuto il pagamento dell'asserito credito reclamato da MCC, non sussistevano già, ab origine, i presupposti per ottenere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, attesa la carenza di titolarità dell'asserito credito reclamato, almeno per la quota parte garantita da MCC”; del resto
“Controparte, a pag. 2 del proprio ricorso monitorio, ha rilevato quanto segue: “che i predetti finanziamenti sono controgarantiti da MedioCredito Centrale (MCC) e che conseguentemente l'odierna istante agisce anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un credito privilegiato sulla scorta della controgaranzia di natura pubblicistica (doc.9: controgaranzie MCC e doc. 10 convenzione o regolamento MCC)”, e tuttavia, “da un'analisi della documentazione in atti non risulta alcuna procura rilasciata da MCC nei confronti di ai fini del recupero dell'asserito CP_7 credito”. A fronte dell'eccezione così formulata, l'opposta si è limitata a rilevare (con argomentazioni reiterate anche nei successivi atti difensivi) la tardività e comunque l'infondatezza dell'eccezione in esame, pagina 4 di 11 posto che “Con riferimento alla posizione di MCC preme rilevare che l'odierna comparente ha rappresentato, in seno al ricorso monitorio, di agire anche quale mandataria di MCC, circostanza questa che non è stata contestata dagli opponenti alla prima difesa utile, ovvero l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo” e che “come già specificato in seno al ricorso monitorio e come provato dalle disposizioni operative allegate, […] il ha il compito di recuperare il credito anche per MCC, CP_11 con onere poi di rendicontare le attività di recupero effettuate.” (vd. note conclusive del 18/11/2023).
Ciò posto, e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, in primo luogo deve escludersi che l'eccezione in questione sia stata tardivamente proposta. E ciò, anche nel caso in cui si ritenga - come in effetti è più corretto, a discapito dell'espressione utilizzata - che gli opponenti abbiano nella sostanza contestato non la legittimazione ad agire dell'opposta, quanto piuttosto la titolarità, in capo alla medesima opposta, del diritto di credito ingiunto. Sono pacifici i seguenti principi di diritto (vd. Cass. S.U. 16/02/2016 n. 2951; ma nello stesso senso anche, più di recente: Cass., sez. I, 28/10/2024 n. 27766; Cass., sez. II, 16/05/2022 n. 15500; Cass., sez. III, 20/05/2020 n. 9263):
- “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”;
- “Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”;
- “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
- “Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”;
- “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi) che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.”;
- “Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio […] A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.”. Deve dunque ritenersi che l'eccezione esercitata dagli opponenti, a prescindere da come la si inquadri - in termini di eccezione di carenza di legittimazione ad agire o di carenza di titolarità del diritto azionato
- sarebbe comunque da ritenere “non tardiva”: nel primo caso (carenza di legittimazione ad agire) l'eccezione è chiaramente proponibile “in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (Cass. S.U. n. 2951/2016 cit.), ma anche nel secondo caso (carenza di titolarità del diritto azionato), la questione, “pur afferendo al merito e in particolare al diritto fatto valere in giudizio, non rientra tra le eccezioni in senso stretto, soggette alle preclusioni processuali dell'articolo 167 del Cpc, potendo il convenuto sollevare in ogni tempo del giudizio una mera difesa per contestare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore e potendo la questione essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cass., sez. III, 20/05/2020 n. 9263). Né, del resto, potrebbe ritenersi che gli opponenti abbiano assunto (prima di formulare l'eccezione in questione) “difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (Cass. S.U. n. 2951/2016 cit.). Gli stessi, infatti, costituendosi in giudizio, hanno sin da subito contestato che l'opposta avesse dimostrato l'esistenza del diritto di credito ingiunto. Posta la non tardività, l'eccezione in esame è fondata e deve pertanto essere accolta. È la stessa opposta ad avere dedotto nel ricorso monitorio che “i predetti finanziamenti sono controgarantiti da MedioCredito Centrale (MCC) e che conseguentemente l'odierna istante agisce anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un credito privilegiato sulla scorta della pagina 5 di 11 controgaranzia di natura pubblicistica (doc. 9: controgaranzie MCC e doc. 10 convenzione o regolamento MCC)”. Né del resto, a seguito della formulazione dell'eccezione in questione da parte degli opponenti, la medesima ha mai negato quanto specificamente dedotto dagli opponenti, ovvero che “ […] CP_7 abbia ottenuto il pagamento da quest'ultima [MCC] dell'importo complessivo di €. 210.732,72 (cfr. all. n.
9 - fascicolo monitorio)”. E peraltro, proprio dalla documentazione citata (doc. n. 9 del fascicolo monitorio), emerge come avesse deliberato la liquidazione della perdita Controparte_12 per l'importo di €.159.600,00 in relazione alla “Posizione MCC n. 956803” (ovvero in relazione al rapporto di apertura di credito in conto corrente), e la liquidazione della perdita per l'importo di
€.51.132,72 in relazione alla “Posizione MCC n. 956809” (ovvero in relazione al rapporto di anticipo su fatture) (€. 159.600,00 + €. 51.132,72 = €. 210.732,72). D'altro canto, e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la medesima non ha dimostrato di essere mandataria della predetta in relazione alla parte del credito Controparte_12 azionato di spettanza di quest'ultima (pari, per quanto in precedenza esposto, ad €. 210.732,72), ciò non emergendo affatto dalle “Disposizioni operative” all'uopo invocate (vd. doc. n. 10 del fascicolo monitorio). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere che l'opposta abbia titolo per agire nella presente sede solo nei limiti di €. 28.113,19 (238.845,91 – 210.732,72 = €. 28.113,19), e ciò quale somma complessivamente dovuta in relazione ad entrambi i rapporti azionati (apertura di credito in conto corrente ed anticipo su fatture).
Possono a questo punto esaminarsi gli ulteriori motivi di opposizione, tenendo presente che il diritto di credito posto in discussione con i medesimi deve comunque ritenersi limitato al predetto complessivo importo di €. 28.113,19.
Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la “carenza dei requisiti di ammissibilità del d.i. opposto ex artt. 633-634 c.p.c.”, atteso che “il rispetto dei superiori requisiti non può certamente dirsi adempiuto tramite la produzione in atti di due contratti regolanti le linee di credito concesse da (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)”. CP_8 Il motivo in questione, così come formulato, è inconducente. È infatti noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - nel cui ambito possono farsi rientrare quelle di cui all'art. 50 T.u.b. -, ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Non può che rivelarsi inconducente, dunque, l'opposizione proposta nella parte in cui risulti fondata su motivi che (come quello sopra indicato) attengano ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, piuttosto che al merito del credito: il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque accogliere, nel merito, la domanda nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione, accertasse il credito come esistente, e ciò, indipendentemente dal fatto che gli elementi sulla cui base è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito, “la mancata prova del credito”, nuovamente ribadendo che “ si limita a produrre due lettere contratto entrambe CP_7 recanti la data del 29.04.2019, null'altro (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)” ed altresì evidenziando che si è surrogata nell'obbligazione della banca”, per cui la medesima “deve allegare CP_7 tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa che, in concreto, si configurano nella serie completa degli estratti conto capitali e scalari come graniticamente chiarito dalla S.C.”, e che alla luce di taluni estratti conto che all'uopo si producevano (vd. all. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.), doveva ritenersi che “le lettere contratto versate in atti recano entrambe la data del 29.04.2019 (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio) a fronte di rapporti certamente anteriori al 31.12.2013, in evidente violazione dell'art. 1284 III comma c.c.”. pagina 6 di 11 A fronte di tali contestazioni, l'opposta ha rilevato che “così come espressamente sottoscritto da controparte nella richiesta di concessione di garanzia del 02.03.2019, il ha concesso contratto CP_11 autonomo di garanzia, obbligandosi, nei confronti della Banca, a versare l'importo garantito, a prima richiesta e senza possibilità di proporre eccezioni, limitandosi a subire il prelievo del residuo del finanziamento”, e “quale terzo garante, è soggetto terzo estraneo al contratto di finanziamento”. Orbene, il motivo di opposizione è infondato avuto riguardo alla posizione processuale della società debitrice principale ( , mentre è fondato avuto riguardo alla posizione processuale dei CP_1 fideiussori della medesima ( , , , CP_5 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e ). CP_6 CP_2 Risulta in primo luogo necessario richiamare i tratti caratteristici del c.d. “contratto autonomo di garanzia”. Come noto, è tale la fattispecie in cui il garante (di regola una banca o una compagnia di assicurazione,
o comunque un soggetto dotato di solida solvibilità), a titolo necessariamente oneroso, ed operando su
“ordine” del debitore della prestazione principale, si impegna a versare al beneficiario (il creditore garantito) l'importo stabilito, alla sola condizione che costui – ritenendo di avervi diritto in forza dei rapporti con il debitore principale – gliene faccia richiesta, essendo pertanto pattuito che il garante rinuncia formalmente e preventivamente ad opporgli qualsiasi tipo di eccezione. Da qui, l'elemento maggiormente caratterizzante dell'accordo in questione, ossia l'“autonomia” dell'obbligazione assunta dal garante rispetto all'obbligazione principale, in contrapposizione all'elemento che, invece, connota la fideiussione, e che è costituito dalla richiamata “accessorietà” di questa rispetto al rapporto principale (Cass., S.U., 18/02/2010 n. 3947). Peraltro, la natura autonoma della garanzia rilasciata dal garante in favore del creditore beneficiario incide, fra l'altro, sul regime delle eccezioni proponibili non soltanto da parte del garante in sede di escussione della garanzia da parte del creditore beneficiario, ma anche da parte del debitore principale in sede di esercizio, nei suoi confronti, dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. da parte del garante medesimo. Ed infatti “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all' art. 1945 c.c. , e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.”. (Cass., sez. II, 17/06/2022 n. 19693).
“Il garante autonomo, infatti, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento. In tali ipotesi, sarà poi il debitore principale ad agire in ripetizione nei confronti del beneficiario, avendo questi ricevuto dal garante una prestazione non dovuta.” (Trib. Torino, sez. I, 21/02/2019 n. 865; nello stesso senso, vd. anche Trib. Napoli, sez. VIII, 02/05/2011). Emerge, in altri termini, una sorta di veste bilaterale simmetrica del contratto autonomo di garanzia, tale per cui se questo si connota con una certa forma ed un certo contenuto nel rapporto che intercorre fra il garante ed il creditore beneficiario della garanzia, allo stesso modo il medesimo dovrà atteggiarsi nel rapporto (di regresso) che sussiste fra il garante ed il debitore principale: come infatti il garante non potrà rifiutare di eseguire il pagamento dell'importo prestabilito in favore del creditore beneficiario che gliene abbia fatto richiesta, senza possibilità di opporre al medesimo le eccezioni di cui al rapporto base o di valuta garantito, allo stesso modo al debitore principale sarà preclusa la proponibilità delle medesime eccezioni di merito finalizzate a paralizzare l'azione di regresso esercitata nei suoi confronti, ex art. 1950 c.c., dal garante che abbia effettuato il suddetto pagamento dovuto in favore del creditore beneficiario. pagina 7 di 11 Tutto ciò premesso, osserva questo Giudice che nella fattispecie per cui è causa, avuto specifico riguardo al rapporto fra l'opposta e la società debitrice principale, sia configurabile un “contratto autonomo di garanzia”. Sono diversi, infatti, gli elementi caratterizzanti del contratto in questione, che risultano ravvisabili nel rapporto in esame:
- la natura professionale del garante (ossia di odierna opposta) e il fatto che si tratti CP_7 di soggetto dotato di solida solvibilità;
- la natura onerosa della garanzia (cfr. delibere concessione di garanzia – doc. 2, fascicolo monitorio – ove si prevede l'obbligo della società debitrice principale di provvedere ai versamenti ivi indicati in favore di;
CP_7
- il fatto che, nella sostanza, l'opposta si sia impegnata a pagare non appena la dichiarato CP_13 l'inadempimento della società debitrice principale, ne avesse fatto richiesta, restando implicitamente esclusa la possibilità di rifiutare o ritardare il pagamento in base ad eccezioni relative al rapporto sottostante fra e società debitrice principale (cfr. richieste di escussione della garanzia da parte di CP_13
quale mandataria di e successiva comunicazione di intervenuto Parte_2 Controparte_8 pagamento da parte di – doc. nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio); CP_7
- l'ulteriore circostanza per cui l'opposta, ove escussa dalla Banca, avrebbe dovuto provvedere, nei confronti di quest'ultima, al pagamento di una somma di denaro predeterminata (pari al 70% dell'importo risultato dovuto dalla società debitrice principale con riferimento a ciascuno dei rapporti azionati - cfr. delibere concessione di garanzia – doc. 2, fascicolo monitorio), e non ad eseguire la stessa identica prestazione cui era tenuta la medesima società debitrice principale;
- infine, e non da ultimo, l'espressa qualificazione operata dalla società debitrice principale in seno alla predetta sua richiesta di concessione della garanzia consortile in questione, ove la medesima ha dichiarato “di essere a conoscenza che la garanzia richiesta si configura come fattispecie negoziale di “contratto autonomo di garanzia”. Posto dunque che fra l'opposta e la società debitrice principale è senz'altro intercorso un “contratto autonomo di garanzia” e posto altresì che nella presente sede la prima ha esercitato, nei confronti della seconda, l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. (per avere precedentemente effettuato il pagamento prestabilito in favore del creditore beneficiario, , deve escludersi che la predetta società Controparte_8 debitrice principale sia legittimata ad opporre a alcuna eccezione relativa ai rapporti, di CP_7 base o di valuta, garantiti (ovvero quelli di apertura di credito in conto corrente e di anticipo su fatture, intercorsi fra la medesima e , al fine di paralizzare l'azione di regresso in questione. Controparte_8 Conseguentemente, e con specifico riguardo alla posizione processuale della società opponente, la contestazione relativa alla mancata prova del credito derivante dai rapporti in questione non può neppure essere esaminata, e la stessa andrà condannata a corrispondere, nei confronti dell'opposta, il surriferito importo di €. 28.113,19, oltre interessi così come richiesti nel ricorso monitorio.
A diversa conclusione deve pervenirsi avuto riguardo alla posizione degli altri opponenti
, , , e ), CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_1 destinatari del decreto ingiuntivo opposto per effetto della loro qualità di fideiussori della società debitrice principale. Ed infatti, se non vi è dubbio che il rapporto intercorso fra il garante consortile (l'opposta) e la società debitrice principale ( abbia assunto la fisionomia del “contratto autonomo di garanzia” CP_1 (per tutto quanto in precedenza esposto), è ugualmente indiscusso che rispetto a tale contratto di garanzia i fideiussori della società predetta (ovvero gli altri opponenti dell'odierno giudizio) siano rimasti totalmente estranei. Conseguentemente, nei confronti dei predetti fideiussori, l'opposta ha agito (non potendo avere altro titolo per farlo) unicamente in forza della propria surrogazione nei diritti di credito che Controparte_8 vantava nei confronti dei fideiussori medesimi in relazione ai due rapporti azionati (quelli di apertura di pagina 8 di 11 credito in conto corrente e di anticipo su fatture, intercorsi fra la società debitrice principale CP_1 e .
[...] Controparte_8 Si veda, in particolare, la p.e.c. del 12/03/2021 con cui nella qualità di mandataria di Parte_2
dopo aver dato atto del pagamento, da parte dell'opposta, “della somma di € Controparte_8 263.415,91, a parziale soddisfo del credito che la vantava nei confronti di ”, ha CP_13 CP_1 dichiarato “di nulla opporre a che venga surrogato, limitatamente alle somme pagate […] ai CP_11 sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c., in tutti i diritti e le azioni a spettanti nei confronti CP_8 della società debitrice principale e di eventuali terzi garanti” (vd. doc. 6, fascicolo monitorio). Come noto, la surrogazione dà luogo ad una successione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio. Pertanto, nei richiamati rapporti di apertura di credito in conto corrente e di anticipo su fatture, in relazione ai quali è intervenuto il surriferito pagamento con surrogazione per volontà del creditore originario , ha avuto luogo la sostituzione di quest'ultimo con altro creditore Controparte_8 (l'opposta appunto). Ne discende ulteriormente che nei confronti dell'opposta i fideiussori possono opporre tutte le eccezioni che avrebbero potuto opporre al creditore originario, parzialmente soddisfatto ( CP_8
, e, fra queste, anche quella oggetto del terzo motivo di opposizione, ovvero la contestazione di
[...] mancata prova del credito derivante dai rapporti in esame. Esaminando tale terzo motivo in relazione alla posizione degli opponenti fideiussori, deve ritenersi che lo stesso sia fondato e debba pertanto essere accolto. Invero, come correttamente evidenziato dai predetti opponenti, non soltanto “ si limita a CP_7 produrre due lettere contratto entrambe recanti la data del 29.04.2019, null'altro (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio)”, ma oltre a ciò, come evincibile da taluni estratti conto all'uopo prodotti dai medesimi opponenti, (vd. all. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.), “le lettere contratto versate in atti recano entrambe la data del 29.04.2019 (cfr. all. n. 3 – fascicolo monitorio) a fronte di rapporti certamente anteriori al 31.12.2013, in evidente violazione dell'art. 1284 III comma c.c.”. È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a differenza della fase monitoria, a cognizione sommaria ed inaudita altera parte, deve essere accertata in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., e mediante gli ordinari mezzi istruttori. È stato quindi precisato che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali […] nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass., sez. I, 06/06/2018, n. 14640). Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass., sez. I, n. 23313 del 27/09/2018). Ne deriva, pertanto, che la (o chi per essa) ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_13 corrente, sia la serie integrale dei relativi estratti conto, dall'apertura del conto corrente sino al saldo pagina 9 di 11 come determinato in sede monitoria, così da consentire l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti e, conseguentemente, permettere di determinare il proprio credito. Orbene, nella fattispecie in esame, in disparte il decreto ingiuntivo opposto, legittimamente emesso sulla base dell'estratto conto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 Tub, sulla scorta dei principi sopra esposti deve constatarsi l'insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente/opposta. Da un lato, infatti, gli opponenti hanno proposto motivi di opposizione non solo formali, ma anche sostanziali, specificamente contestando, fra l'altro, “la mancata prova del credito ingiunto e la nullità delle condizioni economiche dei rapporti in causa”. Dall'altro lato, pur a fronte di tali contestazioni, l'opposta non ha prodotto la serie continua degli estratti conto relativi al conto, corrente e anticipi, su cui erano regolati i rapporti di affidamento azionati, e presumibilmente neppure i titoli contrattuali originari. Ed infatti, a sostegno della pretesa creditoria risultano depositati un contratto per l'“
[...]
per anticipi […] sul rapporto di c/a n. 101408694”, comunque Parte_3 collegato al c/c n. 101419819, ed un contratto per l'“ Parte_3 per elasticità di cassa sul rapporto di c/c n. 101419819”, entrambi stipulati in data
[...] 29/04/2019. In primo luogo, non risultano prodotti gli estratti conto relativi ai menzionati conti corrente ed anticipi;
né, al riguardo, rileva la produzione documentale, comunque del tutto carente e insufficiente, effettuata dall'opposta in uno al deposito delle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 12/07/2023. La produzione in questione è chiaramente inammissibile, essendo stata effettuata ben oltre il secondo termine di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. In secondo luogo, non risultano prodotti neppure i contratti originari dei rapporti in questione, gli opponenti avendo dedotto e dimostrato che gli stessi erano già sorti all'epoca in cui sono stati stipulati gli unici contratti versati in atti dall'opposta: ed infatti, a fronte dei sopra menzionati contratti - depositati dall'opposta - per l' IN CONTO CORRENTE per anticipi […] Parte_3 sul rapporto di c/a n. 101408694” e per l' IN CONTO CORRENTE per Parte_3 elasticità di cassa sul rapporto di c/c n. 101419819” (doc. 3, fascicolo monitorio), gli opponenti hanno invece prodotto un estratto conto al 31/12/2013 relativamente al c/a n. 101408694, e un estratto conto al 31/07/2012 relativamente al c/c n. 101419819 (all. 3, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Deve dunque ritenersi che il credito azionato sia sfornito di adeguato supporto probatorio, con conseguente infondatezza – nei confronti degli opponenti fideiussori – della domanda proposta in sede monitoria: non avendo l'opposta prodotto, oltre agli estratti conto dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi dedotti in giudizio, anche i relativi titoli genetici, la stessa non ha dato prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato, cosicché la somma ingiunta non può ritenersi dovuta da parte dei medesimi opponenti fideiussori.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi unicamente la società debitrice principale ( al pagamento, in favore CP_1 dell'opposta, dell'importo di €. 28.113,19, oltre interessi così come richiesti nel ricorso monitorio.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2507/2021 R.G.: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 811/2021 del 18/05/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1820/2021 R.G.; NN l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 Controparte_7 dell'importo di €. 28.113,19, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio. pagina 10 di 11 NN l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 CP_7 CP_7 delle spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. NN l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti , Controparte_7 CP_2
, , e , delle spese di Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_1 lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Daniele Cassì. Ragusa, 31/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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