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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/12/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott. Fabrizio Di Sano Giudice rel.
Dott. Mirko Intravaia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 25/2025
PROMOSSO DA con sede in Arona (NO), Viale Baracca n.
8 - cod. fisc. e P.IVA -, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Marchiori - cod. fisc. – e Franco Uggetti - cod. fisc. C.F._1
- ed elettivamente domiciliata in Bergamo, Via Sant'Orsola 10/E, come da C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Milazzo in via Cavour n. 15, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Onori (C.F.:
, domiciliata in Foligno (PG) alla Via C. Piccolpasso n. 4/A, come da C.F._3 procura in atti
RESISTENTE
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2
[...] esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;
udito il Giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle risultanze che seguono: a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 14/2019, considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario (cfr. visura camerale in atti);
b) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121
d.lgs. 14/2019, poiché (al netto della mancata produzione dei bilanci relativi all'ultimo triennio
(evincendosi anche dalla visura in atti che l'ultimo regolarmente approvato e deposito afferisce all'esercizio 2021), per un verso, si tratta di società che ha esercitato attività commerciale e, per altro verso, dalla documentazione prodotta da parte resistente (cfr. documento intiolato “conto economico 2022”) e da quella acquisita in corso di causa (cfr. dichiarazione reddituale relativa al
2022) emerge un ammontare di ricavi pari ad € 221.298,99, donde l'insussistenza dei presupposti per la qualificazione dell'odierna resistente alla stregua di impresa minore ex art. 2, co. 1, lett. d),
d.lgs. 14/2019;
c) inoltre, lo stato di insolvenza previsto dall'art. 121 d.lgs. 14/2019 in cui versa la società debitrice si ricava dalla documentazione versata in atti e segnatamente: dall'istanza avanzata, fondata su un titolo monitorio definitivamente esecutivo, ciò da cui desumere – stante l'assenza di contestazioni in ordine la credito azionato – l'incapacità dell'odierna resistente di farvi fronte;
dall'esito negativo del pignoramento eseguito, allegato da parte ricorrente, nel quale si dà atto dell'assenza della società resistente all'indirizzo della sede legale (cfr. verbale di pignoramento negativo del 22/7/2024: all. 12 ricorso); dall'assenza di beni mobili (cfr. all. 13 ricorso) e immobili
(cfr. all. 14 ricorso) in capo alla società, circostanza peraltro implicitamente confermata dallo stato patrimoniale 2024, nel quale l'attivo (complessivamente pari ad € 8.612,14) risulta composto solo da crediti (pari € 2.362,64) e da liquidità disponibili (pari ad € 6.2549,50); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della società come attestata dall'Ente impositore, pari ad €
123.756,01 (cfr. nota del 17/9/2025), ciò da cui altresì evincere la sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., d.lgs. 14/2019; inoltre, dalle progressive perdite registrate dalla società negli ultimi due esercizi (pari ad € 40.981,44 nel 2023 ed € 44.056,19 nel 2024); visti, dunque, gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 d.lgs. 14/2019;
P.Q.M.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Milazzo in Controparte_1 via Cavour n. 15, c.f. , n. REA ME – 252125, amministratore P.IVA_2 Controparte_3
.
[...]
Delega alla procedura il Giudice dott. Fabrizio Di Sano.
Curatore l'avv. Francesca Lo Prete, con studio in Messina. CP_4
Invita il Curatore a depositare la dichiarazione di accettazione in conformità alla circolare in uso presso questo Ufficio e reperibile in Cancelleria. Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società.
Stabilisce il giorno 19/3/2026, ore 9:00, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del
Giudice Delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza suddetta per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 49, co. 4, d.lgs.
14/2019.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 15/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott. Fabrizio Di Sano Giudice rel.
Dott. Mirko Intravaia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 25/2025
PROMOSSO DA con sede in Arona (NO), Viale Baracca n.
8 - cod. fisc. e P.IVA -, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Marchiori - cod. fisc. – e Franco Uggetti - cod. fisc. C.F._1
- ed elettivamente domiciliata in Bergamo, Via Sant'Orsola 10/E, come da C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Milazzo in via Cavour n. 15, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Onori (C.F.:
, domiciliata in Foligno (PG) alla Via C. Piccolpasso n. 4/A, come da C.F._3 procura in atti
RESISTENTE
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2
[...] esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;
udito il Giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle risultanze che seguono: a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 14/2019, considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario (cfr. visura camerale in atti);
b) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121
d.lgs. 14/2019, poiché (al netto della mancata produzione dei bilanci relativi all'ultimo triennio
(evincendosi anche dalla visura in atti che l'ultimo regolarmente approvato e deposito afferisce all'esercizio 2021), per un verso, si tratta di società che ha esercitato attività commerciale e, per altro verso, dalla documentazione prodotta da parte resistente (cfr. documento intiolato “conto economico 2022”) e da quella acquisita in corso di causa (cfr. dichiarazione reddituale relativa al
2022) emerge un ammontare di ricavi pari ad € 221.298,99, donde l'insussistenza dei presupposti per la qualificazione dell'odierna resistente alla stregua di impresa minore ex art. 2, co. 1, lett. d),
d.lgs. 14/2019;
c) inoltre, lo stato di insolvenza previsto dall'art. 121 d.lgs. 14/2019 in cui versa la società debitrice si ricava dalla documentazione versata in atti e segnatamente: dall'istanza avanzata, fondata su un titolo monitorio definitivamente esecutivo, ciò da cui desumere – stante l'assenza di contestazioni in ordine la credito azionato – l'incapacità dell'odierna resistente di farvi fronte;
dall'esito negativo del pignoramento eseguito, allegato da parte ricorrente, nel quale si dà atto dell'assenza della società resistente all'indirizzo della sede legale (cfr. verbale di pignoramento negativo del 22/7/2024: all. 12 ricorso); dall'assenza di beni mobili (cfr. all. 13 ricorso) e immobili
(cfr. all. 14 ricorso) in capo alla società, circostanza peraltro implicitamente confermata dallo stato patrimoniale 2024, nel quale l'attivo (complessivamente pari ad € 8.612,14) risulta composto solo da crediti (pari € 2.362,64) e da liquidità disponibili (pari ad € 6.2549,50); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della società come attestata dall'Ente impositore, pari ad €
123.756,01 (cfr. nota del 17/9/2025), ciò da cui altresì evincere la sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., d.lgs. 14/2019; inoltre, dalle progressive perdite registrate dalla società negli ultimi due esercizi (pari ad € 40.981,44 nel 2023 ed € 44.056,19 nel 2024); visti, dunque, gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 d.lgs. 14/2019;
P.Q.M.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Milazzo in Controparte_1 via Cavour n. 15, c.f. , n. REA ME – 252125, amministratore P.IVA_2 Controparte_3
.
[...]
Delega alla procedura il Giudice dott. Fabrizio Di Sano.
Curatore l'avv. Francesca Lo Prete, con studio in Messina. CP_4
Invita il Curatore a depositare la dichiarazione di accettazione in conformità alla circolare in uso presso questo Ufficio e reperibile in Cancelleria. Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società.
Stabilisce il giorno 19/3/2026, ore 9:00, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del
Giudice Delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza suddetta per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 49, co. 4, d.lgs.
14/2019.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 15/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici