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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1503/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Rosangela De Feo ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Francesco
Guarini n. 69, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.OI-001072692, notificata in data 09.05.2023 per la somma complessiva di €#10.006,60# (diecimilasei,60), a titolo di omesso CP_ versamento di ritenute previdenziali e assistenziali anni 2015-2016. si è costituito.
CP_ In via preliminare, il ricorrente eccepisce il mancato rispetto da parte di del termine di cui all'art.14 Legge 689/81. L'eccezione è fondata.
A mente dell'art.14 Legge 689/1981: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
1 non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (cfr. l'art. 6 del D.Lgs.
8/2016: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione -non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Cass. 27405/2019,
Cass. 27702/2019); è stato in particolare chiarito che "i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non
2 anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata” (da ultimo
Cass. n.3710/2024).
Nel caso di specie, l' non ha specificato la data di ricezione Controparte_2 degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, né ha allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo.
Pertanto, il dies a quo da cui decorre il termine di decadenza previsto dall'art.14
Legge 689/81 va individuato nella data di entrata in vigore della normativa di depenalizzazione di cui al D.Lgs. 8/2016, ossia dallo 06.02.2016, data a partire dalla quale l' previdenziale era in grado di esercitare la potestà CP_1
sanzionatoria.
Nel caso in esame, l'atto di accertamento della violazione è stato notificato il
13.06.2018, ben oltre rispetto al termine di 90 giorni, considerando, come detto, quale dies a quo quello dello 06.02.2016.
Il ricorso va, quindi, accolto e per l'effetto, l'ordinanza di ingiunzione n.OI-
001072692 deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta decorsi novanta giorni dallo 06.02.2016.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della non univocità degli indirizzi interpretativi in ordine alla corretta applicazione della normativa di Legge alla fattispecie concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1503/2023 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria ed annulla la ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1503/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Rosangela De Feo ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Francesco
Guarini n. 69, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.OI-001072692, notificata in data 09.05.2023 per la somma complessiva di €#10.006,60# (diecimilasei,60), a titolo di omesso CP_ versamento di ritenute previdenziali e assistenziali anni 2015-2016. si è costituito.
CP_ In via preliminare, il ricorrente eccepisce il mancato rispetto da parte di del termine di cui all'art.14 Legge 689/81. L'eccezione è fondata.
A mente dell'art.14 Legge 689/1981: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
1 non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (cfr. l'art. 6 del D.Lgs.
8/2016: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione -non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Cass. 27405/2019,
Cass. 27702/2019); è stato in particolare chiarito che "i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non
2 anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata” (da ultimo
Cass. n.3710/2024).
Nel caso di specie, l' non ha specificato la data di ricezione Controparte_2 degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, né ha allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo.
Pertanto, il dies a quo da cui decorre il termine di decadenza previsto dall'art.14
Legge 689/81 va individuato nella data di entrata in vigore della normativa di depenalizzazione di cui al D.Lgs. 8/2016, ossia dallo 06.02.2016, data a partire dalla quale l' previdenziale era in grado di esercitare la potestà CP_1
sanzionatoria.
Nel caso in esame, l'atto di accertamento della violazione è stato notificato il
13.06.2018, ben oltre rispetto al termine di 90 giorni, considerando, come detto, quale dies a quo quello dello 06.02.2016.
Il ricorso va, quindi, accolto e per l'effetto, l'ordinanza di ingiunzione n.OI-
001072692 deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta decorsi novanta giorni dallo 06.02.2016.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della non univocità degli indirizzi interpretativi in ordine alla corretta applicazione della normativa di Legge alla fattispecie concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1503/2023 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria ed annulla la ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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