Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2025, proposto da
EN RI in proprio e quale rappresentante della Ditta Individuale EN RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fantappié, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Palestro n. 3;
contro
Comune di Firenze, in persona della Sindaca pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 17/2024/PE/PROVV del Comune di Firenze – Direzione attività economiche e turismo, del 16/12/2024, ricevuto in pari data a mezzo PEC dal ricorrente, avente ad oggetto: “Decadenza del titolo abilitativo SCIA n. 863/2017/PE dell’11.10.2017 per l’esercizio dell’attività di somministrazione nei locali posti in piazza Santo Spirito 10r” nella parte in cui ha disposto la decadenza della concessione di somministrazione;
- della comunicazione del Comune di Firenze – Direzione attività economiche e turismo del 20/11/2024, ricevuto in pari data a mezzo PEC dal ricorrente, avente ad oggetto: “Avvio procedimento (ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.) finalizzato alla decadenza dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e di commercio alimentare nei locali/immobili siti in Piazza Santo Spirito 10r – Firenze;
- del rapporto di Polizia Municipale del 9/11/2024 prot. n. 378835 avente ad oggetto: “Richiesta informazioni inerenti all’attività svolta nei locali di P.za Santo Spirito n. 10r”;
- del verbale di ispezione eseguito dalla Polizia Municipale nei locali del P.za Santo Spirito 10r in data 05/11/2024;
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Firenze n. 20 del 27/04/2023 e ss.mm.ii;
- del provvedimento n. 11082 del 10/01/2025 del Comune di Firenze – Direzione attività economiche e turismo, ricevuto in pari data a mezzo PEC dal ricorrente, avente ad oggetto: “Piazza Santo Spirito n. 10/r. Decadenza titolo e rimozione occupazione suolo pubblico per ristoro all’aperto”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati ancorché non conosciuto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AR FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. EN RI è titolare, in Firenze, di un esercizio nel quale svolge da tempo attività di ER, ricevitoria lotto e commercio al dettaglio di generi alimentari, sulla base di titoli rilasciati negli anni precedenti, tra cui il subingresso n. 3446 del 30.12.1999 e le successive licenze di tabacchi e ricevitoria.
In data 11.10.2017 egli presentava al SUAP del Comune di Firenze una SCIA di avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA n. 863/2017/PE), dichiarando una superficie destinata alla somministrazione pari a mq 46,25. Sulla base di tale segnalazione gli uffici comunali consentivano l’avvio dell’attività.
Nel 2018 il ricorrente otteneva altresì la concessione n. 17/2018 per l’occupazione di suolo pubblico destinata al ristoro all’aperto (dehors), collegata all’attività di somministrazione esercitata all’interno del locale.
La Polizia Municipale effettuava in data 5.11.2024 un sopralluogo nei locali succitati. Nel verbale di ispezione gli agenti rilevavano la presenza del bancone destinato principalmente alle attività di ER e gioco, nonché una zona attrezzata con macchina del caffè, lavello con acqua corrente, bicchieri e bottiglie, mentre non risultavano presenti tavoli e sedie all’interno del locale. Nello stesso sopralluogo venivano visionati anche i locali accessori, dove risultavano riposti tavoli e sedie.
Sulla base del rapporto della Polizia Municipale prot. 378835 del 9.11.2024, il Comune avviava con comunicazione del 20.11.2024 il procedimento finalizzato alla decadenza dell’attività di somministrazione e dell’attività di commercio alimentare, invitando il titolare a presentare memorie e documentazione idonea a dimostrare l’effettivo esercizio delle attività senza interruzioni superiori a dodici mesi nel periodo decorrente dal 2017.
All’esito dell’istruttoria in contraddittorio, in data 16.12.2024 il Comune adottava il provvedimento n. 17/2024/PE/PROVV, con il quale dichiarava la decadenza della SCIA di somministrazione n. 863/2017/PE e contestualmente disponeva l’archiviazione del procedimento relativo al titolo di commercio alimentare.
Successivamente, in data 10.01.2025, con provvedimento prot. n. 11082, l’Amministrazione comunale dichiarava altresì la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 17/2018, in quanto ritenuta accessoria e dipendente dal precedente titolo per la somministrazione, nel frattempo inibita, ordinando la rimozione del dehors.
2. Avverso i provvedimenti citati l’interessato notificava ricorso (il 7.02.2025), depositandolo avanti questo Tribunale, deducendo in cinque motivi violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Firenze (il 17.02.2025), che ha depositato memoria (il 26.02.2025), seguito dal ricorrente (il 28.02.2025).
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 136/2025.
Il Comune ha depositato ulteriori memorie (il 7 e il 12.01.2026), il ricorrente ha depositato memoria il 9.01.2026 nella quale formula istanza istruttoria ed attivazione di C.T.U. Ha fatto seguito il deposito di memorie di replica del Comune (il 12.01.2026) e del ricorrente (il 21.01.2026).
Alla udienza pubblica del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 3, 41, 43, 97, 117 e 118 Cost., dell’art. 11 delle preleggi al c.c., degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis, 18, 19, 19 bis, 21-nonies, 21-quinquies, l. n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 6, 47, 48, 49, 50, 86, 99, 114, 126, 131, 132 L.R.T. n. 62/2018, degli artt. 5 e 7 d.p.r. 160/2010, del d.lgs. 126/2016, degli artt. 2, 6, 9, 41, 42, 42 bis, 43, 107 l.r. 28/2005. violazione del reg. comunale DCC 20/2023 e ss.mm.ii. e integrazioni; violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento, di buon andamento, del divieto di aggravio del procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, arbitrarietà dell’azione amministrativa, violazione del principio tempus regit actum , difetto di motivazione.
In particolare il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Firenze il 16.12.2024, sostenendo, in primo luogo, che l’Amministrazione avrebbe esercitato il proprio potere inibitorio in maniera tardiva e in violazione degli artt. 19 e 21‑nonies della l. n. 241/1990, poiché la SCIA abilitativa all’attività di somministrazione era stata presentata l’11.10.2017 e, pertanto, ogni controllo successivo ai sessanta giorni dalla presentazione ovvero ai dodici mesi previsti per l’annullamento in autotutela sarebbe stato precluso in virtù del principio di consolidamento degli effetti dell’attività segnalata. Il ricorrente assume che il Comune avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulle ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare un eventuale intervento in autotutela, né avrebbe dedotto né provato l’esistenza di false dichiarazioni o rappresentazioni mendaci che avrebbero potuto fondare un intervento oltre i termini di legge.
Sotto altro profilo, il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento, che si fonderebbe sull’asserita insufficienza della superficie destinata alla somministrazione e sulla sovrapposizione con l’area di vendita al dettaglio. A suo dire, tali rilievi sarebbero non solo tardivi, ma anche estranei alla disciplina applicabile, poiché nessuna norma prevedrebbe la decadenza del titolo in caso di sovrapposizione delle superfici dichiarate, né il Comune avrebbe mai contestato tali aspetti nei sette anni intercorsi dalla presentazione della SCIA. Il ricorrente aggiungerebbe che la valutazione dell’Amministrazione si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui tempus regit actum , essendo state applicate disposizioni regolamentari sopravvenute, quali il Regolamento comunale n. 20/2023, non operanti retroattivamente nei confronti di un titolo già perfezionato e consolidato.
Il sig. RI censura inoltre la violazione dei principi di proporzionalità e di buon andamento, sostenendo che, anche a voler ritenere sussistente una irregolarità nella metratura destinata alla somministrazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, invitare il privato a conformare l’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, anziché procedere direttamente alla misura espulsiva, ritenuta sproporzionata e gravemente pregiudizievole. Il ricorrente osserva che il Comune non avrebbe minimamente considerato l’affidamento maturato grazie al lungo lasso di tempo in cui l’attività è stata pacificamente esercitata né il fatto che, sulla base di tale titolo, nel 2018 era stata rilasciata anche la concessione di suolo pubblico.
Le doglianze non possono essere condivise.
Dalla mera lettura del provvedimento impugnato (n. 17/2024/PE/PROVV del 16.12.2024, cfr. doc. all. A al ricorso) emerge che la decadenza del titolo abilitativo (SCIA n. 863/2017/PE dell’11.10.2017), si fonda su una serie di rilievi così sintetizzabili: la SCIA indicava una superficie di somministrazione pari a mq 46,25; non era mai stata comunicata alcuna riduzione degli spazi destinati alla vendita al dettaglio; si è verificata sovrapposizione tra quest’ultima area e quella destinata alla somministrazione. Il provvedimento dà quindi atto dell’esito del sopralluogo svolto dalla Polizia Municipale in data 05.11.2024, dal quale emergerebbe che l’allestimento del locale risulta prevalentemente destinato alla ER e alla ricevitoria, mentre la zona individuata come spazio di somministrazione presenta dotazioni limitate (macchina del caffè, lavandino, scaffalature) e non comprende tavoli e sedie per la consumazione sul posto, elementi non ritenuti coerenti con una superficie di somministrazione della dimensione dichiarata.
Il Comune riferisce inoltre di avere avviato il procedimento con comunicazione del 20.11.2024, invitando il titolare a produrre gli elementi utili a dimostrare la continuità dell’attività; le memorie depositate in data 06.12.2024 vengono richiamate nel provvedimento, che ne evidenzia il contenuto ritenendolo idoneo a comprovare esclusivamente l’attività di ER e di commercio alimentare, ma non quella di somministrazione.
L’Amministrazione richiama, nella parte motiva, le definizioni normative contenute negli artt. 47, 86 e 126 della l.r. Toscana 62/2018, con particolare riferimento alla nozione di somministrazione come attività che presuppone consumo sul posto in aree appositamente attrezzate e alla disciplina relativa alla sospensione dell’attività per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, oltre il quale il Comune è tenuto a disporre la chiusura dell’esercizio.
Il provvedimento richiama altresì il Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico, approvato con Delibera CC n. 20/2023, che disciplina in maniera stringente le attività alimentari nell’area UNESCO, compresa Piazza Santo Spirito, e subordina la permanenza dell’attività di somministrazione alla dimostrazione della sua effettività.
Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, l’Amministrazione conclude disponendo la decadenza della SCIA relativa alla somministrazione e, parallelamente, l’archiviazione del procedimento di decadenza riguardante il titolo per il commercio al dettaglio, ritenuto invece correttamente esercitato. Il provvedimento dispone infine la trasmissione dell’atto agli uffici competenti per i successivi adempimenti, tra cui la Polizia Municipale e l’ASL, ai fini dei profili di rispettiva competenza.
Risulta evidente che il fondamento giuridico del provvedimento di decadenza non è riconducibile agli artt. 19 e 21‑nonies della l. n. 241/1990, come preteso dal ricorrente, bensì alla disciplina speciale del commercio contenuta nella l.r. Toscana n. 62/2018 che, in particolare, agli artt. 86 e 126, comma 1, lett. b), prevede espressamente la chiusura dell’esercizio qualora l’attività di somministrazione non sia svolta per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi.
L’art. 126, comma 1 della LRT 68/2018 (Codice del Commercio) prevede che “ il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
[…] b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86 ”.
Tale previsione, di carattere speciale e settoriale, deve ritenersi in linea con le previsioni nazionali in materia di SCIA nella misura in cui è fatta salva la potestà di vigilanza sulla permanenza dei requisiti per la conduzione delle attività ed il conseguente potere di dichiarare la decadenza dal titolo al venir meno dei requisiti richiesti.
Va preliminarmente rilevato come nel sistema della Segnalazione certificata di inizio attività la legge distingua nettamente gli interventi di autotutela “a termine” previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990, dai poteri di vigilanza e controllo successivi che non impattano sulla legittimità o meno del titolo abilitativo.
I primi, strettamente collegati al momento genetico della SCIA, consentono all’Amministrazione di esercitare un potere inibitorio o conformativo entro 60 giorni dalla presentazione della segnalazione e, decorso tale termine, entro i successivi dodici mesi, secondo il modulo dell’annullamento d’ufficio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.
Diversa è invece la funzione attribuita all’amministrazione comunale sulla vigilanza delle attività oggetto di SCIA.
Tale disposizione delinea un potere ulteriore e distinto, non più rivolto al controllo della legittimità originaria del titolo, bensì alla verifica permanente dell’effettivo esercizio dell’attività nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa settoriale. È proprio a tale tipologia di poteri che si ricollega la disciplina decadenziale contenuta nell’art. 126 della l.r. Toscana n. 62/2018, la quale non interviene sul titolo abilitativo quale atto amministrativo, bensì sull’attività in quanto tale, disponendo la chiusura dell’esercizio quando l’attività di somministrazione non sia stata svolta per un periodo superiore a dodici mesi.
L’intervento comunale, in questo quadro, opera non già in autotutela decisoria su un titolo consolidato, bensì nell’esercizio del potere ordinario di vigilanza sul permanere dei presupposti sostanziali necessari allo svolgimento dell’attività, come normativamente declinati dal legislatore regionale.
Dall’esame degli atti emerge che il Comune ha improntato la propria azione amministrativa ad una valutazione concreta e adeguatamente istruita circa l’effettiva assenza di somministrazione, basata sia sull’esito del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 05.11.2024, sia sulla documentazione prodotta dalla stessa parte privata.
Dal rapporto ispettivo, infatti, risulta che il locale era strutturalmente organizzato per l’attività di ER e ricevitoria, mentre l’area destinata alla somministrazione - limitata alla presenza di una macchinetta del caffè e di modeste dotazioni accessorie - non presentava alcuno degli elementi tipici dell’attività, quali tavoli, sedie e spazi funzionali idonei alla consumazione sul posto, come richiesto dall’art. 47 della l.r. 62/2018. La valutazione dell’insufficienza delle attrezzature è, pertanto, espressione di un apprezzamento tecnico discrezionale non illogico, né contraddittorio, né manifestamente irragionevole (cfr. all. C allegato al ricorso).
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente, inoltre, non è idonea a sovvertire tale ricostruzione. Come correttamente rilevato dal Comune, gli scontrini e le fatture depositati attestano esclusivamente vendite di bevande, e non già somministrazione assistita, la quale costituisce un genus giuridico e funzionale diverso dalla mera attività di commercio di prodotti alimentari.
Non risulta, infatti, alcun elemento dimostrativo dell’esistenza di un servizio reso “per il consumo sul posto”, come invece richiesto dalla definizione legislativa regionale.
Il fatto che la SCIA del 11.10.2017 avesse indicato una superficie destinata alla somministrazione di mq 46,25 non può supplire all’assenza di effettivo esercizio, poiché la disciplina regionale impone la verifica dell’attività sostanziale svolta nel tempo e consente la decadenza proprio nei casi — come quello di specie — in cui l’attività dichiarata risulti di fatto non esercitata per oltre dodici mesi.
Né appare convincente la tesi del ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe esercitato tardivamente un potere inibitorio soggetto ai termini di cui alla l. n. 241/1990. La decadenza prevista dall’art. 126, comma 1, lett. b), della l.r. Toscana 62/2018 non integra un provvedimento di secondo grado, soggetto ai limiti temporali dell’annullamento d’ufficio, bensì un atto dovuto a carattere dichiarativo, che accerta un effetto legale prodotto direttamente dall’inerzia del titolare del titolo abilitativo.
Come chiarito da conforme giurisprudenza richiamata dallo stesso Comune, la decadenza costituisce un istituto volto a garantire la corrispondenza tra titolo e attività effettivamente esercitata e ad evitare la cristallizzazione di posizioni non funzionali all’ordinato assetto del mercato.
Le doglianze relative al difetto di motivazione e di istruttoria devono parimenti essere disattese. Il provvedimento n. 17/2024/PE/PROVV del 16.12.2024 espone in modo puntuale e lineare i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, richiamando il rapporto della Polizia Municipale, le memorie della parte privata, la normativa regionale e il Regolamento comunale per la tutela del decoro del Centro Storico. La comunicazione di avvio del procedimento - inoltrata in data 20.11.2024 - ha correttamente posto il ricorrente in condizione di partecipare e fornire elementi probatori, la cui insufficienza è stata motivatamente rilevata nel provvedimento finale. L’Amministrazione non era tenuta a dettagliare analiticamente quali documenti il privato dovesse produrre, gravando l’onere della prova sull’interessato, in quanto titolare del titolo abilitativo soggetto a verifica.
Per le medesime ragioni, la censura attinente al principio del tempus regit actum è infondata. Il provvedimento impugnato non applica retroattivamente la normativa sopravvenuta, bensì constata la mancata prosecuzione di un’attività la cui continuità costituisce requisito essenziale per la permanenza della legittimità dell’attività oggetto di SCIA, in base alla normativa regionale vigente al momento dell’adozione dell’atto.
Per quanto precede il primo motivo di ricorso è infondato.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 3, 41, 43, 97, 117 e 118 Cost., dell’art. 11 delle preleggi al c.c., degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis, 18, 19, 19 bis, 21-nonies, 21-quinquies, l. n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 6, 47, 48, 49, 50, 86, 99, 114, 126, 131, 132 L.R.T. n. 62/2018, degli artt. 5 e 7 d.p.r. 160/2010, del d.lgs. 126/2016, degli artt. 2, 6, 9, 41, 42, 42 bis, 43, 107 l.r. 28/2005. Violazione del reg. comunale DCC 20/2023 e ss.mm.ii. e integrazioni; violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento, di buon andamento, del divieto di aggravio del procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, arbitrarietà dell’azione amministrativa, violazione del principio tempus regit actum , difetto di motivazione.
In particolare il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto molteplici profili, criticando anzitutto l’applicazione al caso di specie della l.r. Toscana n. 62/2018, che l’Amministrazione avrebbe assunto quale fondamento normativo della misura decadenziale.
Il ricorrente rappresenta, infatti, che l’attività di somministrazione era stata avviata con SCIA dell’11.10.2017, in un momento in cui trovava applicazione la previgente l.r. n. 28/2005, sicché l’ente resistente non avrebbe potuto far discendere la decadenza da una disciplina sopravvenuta, in violazione del principio di irretroattività e del canone secondo cui tempus regit actum . Da ciò deriverebbe, a detta del ricorrente, l’illegittimità dell’applicazione degli artt. 47, 86 e 126 della nuova legge regionale, che non potrebbero operare rispetto a un titolo già validamente conseguito ed esercitato prima dell’entrata in vigore della medesima disciplina.
Il ricorrente contesta, altresì, che le disposizioni regionali richiamate dal Comune possano fungere da base legale dell’adozione del provvedimento poiché, anche a volerle ritenere applicabili, esse non prevedrebbero alcuna decadenza nei casi in cui l’attività di somministrazione risulti effettivamente esercitata. Lamenterebbe che l’Amministrazione avrebbe assunto, quale presupposto implicito della decadenza, un’asserita sospensione dell’attività superiore ai dodici mesi, senza tuttavia individuare il periodo in cui tale sospensione si sarebbe verificata e senza tener conto che l’esercizio non sarebbe mai stato interrotto, come comprovato dalle forniture, dagli scontrini e dalla presenza delle attrezzature essenziali alla somministrazione. A suo dire, nessuna norma regionale chiarirebbe quando l’attività possa ritenersi “effettiva” né configurerebbe una sanzione decadenziale in assenza di un periodo di sospensione accertato e continuativo.
In ulteriore sviluppo, il ricorrente assume che il Comune non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta in sede procedimentale, con la quale egli avrebbe fornito ampia prova dell’esercizio dell’attività di somministrazione, anche limitata alla vendita di bevande. Contesta che l’Amministrazione, nel ritenere insufficiente tale attività perché priva di ulteriori “prove in concreto”, avrebbe introdotto un parametro non previsto dalla legge e comunque mai esplicitato nella comunicazione di avvio del procedimento, ledendo gli artt. 7 e 10‑bis della l. n. 241/1990 in quanto avrebbe impedito un effettivo contraddittorio procedimentale.
Il ricorrente censura, poi, l’ulteriore rilievo comunale relativo alla presunta “sovrapposizione” tra la superficie di vendita e quella di somministrazione. Tale circostanza, secondo il ricorrente, sarebbe stata introdotta soltanto nel provvedimento finale e non già nella comunicazione di avvio del 20.11.2024, con ciò violando il principio di partecipazione procedimentale, oltre a non trovare alcuna base normativa che giustifichi la decadenza del titolo commerciale per effetto di una simile sovrapposizione spaziale. Egli evidenzia, inoltre, che il Comune avrebbe fondato tale rilievo su presunzioni e non su un effettivo accertamento tecnico, atteso che l’allestimento dei locali sarebbe rimasto conforme alla pratica presentata sin dal 2017.
Infine, il ricorrente contesta che la mancanza di tavoli e sedie rilevata nel sopralluogo del 05.11.2024 possa costituire prova dell’assenza di attività di somministrazione. Egli afferma che tali arredi erano semplicemente riposti nel magazzino, come attestato dagli stessi agenti, e che la loro temporanea rimozione sarebbe stata giustificata dalla trattativa in corso per la cessione dell’azienda e dell’immobile con preliminare del 13.11.2024, circostanza documentata e comunicata al Comune. A suo dire, il Comune avrebbe omesso di considerare tale riscontro documentale e avrebbe preteso, in modo illogico, che la mancanza di arredi tipici fosse comunicata come sospensione volontaria dell’attività ai sensi dell’art. 86 della l.r. 62/2018, disposizione che non imporrebbe un obbligo in tal senso né troverebbe applicazione in un caso di mera riorganizzazione strumentale dei locali.
Le doglianze non meritano condivisione.
Occorre rilevare, in primo luogo che nello scrutinare il primo motivo si è già dato conto della natura del potere esercitato dall’amministrazione e della applicabilità al caso di specie delle sanzioni di cui all’art. 126 della LRT n. 62/2018 e della estraneità della fattispecie in esame dal campo di applicazione del principio del tempus regit actum .
Passando alle ulteriori censure, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che l’Amministrazione fonda l’intervento adottato sulla legge regionale Toscana n. 62/2018, richiamandone in apertura le pertinenti disposizioni: il provvedimento dà infatti espressamente atto di quanto stabilito dall’art. 47 L.R.T. 62/2018, riportando testualmente le definizioni di somministrazione, superficie di somministrazione e impianti ed attrezzature di somministrazione, secondo cui: “ Ai fini del presente capo, si intendono: a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto […]; b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione […]; c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande ”. Il Comune richiama poi l’art. 86 della medesima legge, evidenziando che “ l’attività […] può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi ”, nonché l’art. 126, comma 1, lett. b), il quale prevede che “ il comune dispone la chiusura […] qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno ”.
Quanto al profilo istruttorio e alla valutazione dell’effettivo esercizio dell’attività, il provvedimento richiama l’esito del sopralluogo svolto dalla Polizia Municipale il 05.11.2024, riportando che “la superficie indicata come area di somministrazione e le attrezzature apparivano del tutto insufficienti al reale esercizio di un’attività di somministrazione» e che «nel locale non erano presenti tavoli e sedie per il consumo delle bevande somministrate». In tale prospettiva si colloca anche il riferimento all’avvenuta presentazione delle memorie da parte dell’interessato in data 06.12.2024, che l’Amministrazione afferma di aver «valutato», concludendo però che esse “dimostrerebbero solo l’esercizio dell’attività di ER e di commercio alimentare, ma non lo svolgimento effettivo e continuativo di un’attività di somministrazione, dal momento che risulterebbe contabilizzata la vendita di bevande, senza ulteriori prove in concreto”.
Nel provvedimento è altresì presente un articolato richiamo alla “sovrapposizione” tra la superficie destinata alla vendita e quella destinata alla somministrazione, che costituirebbe un elemento indicativo della presunta assenza di effettiva attività: si legge infatti che il titolare “non ha mai comunicato […] alcuna riduzione della superficie destinata alla vendita al dettaglio, di modo che la superficie destinata alla somministrazione coincideva in gran parte con quella destinata al commercio al dettaglio” e che, come evidenziato nel rapporto della Polizia municipale, “l’area di somministrazione non sembra congrua con il suo reale svolgimento, tenuto anche conto della “sovrapposizione” dell’area destinata alla vendita con quella destinata alla somministrazione”. Tali rilievi vengono posti dall’Amministrazione non come un profilo urbanistico, bensì come indice della carenza del requisito sostanziale dell’attività di somministrazione.
Sempre nell’ottica dell’accertamento dell’effettività dell’attività, il provvedimento si sofferma anche sull’assenza di tavoli e sedie riscontrata durante il sopralluogo, rispetto alla quale l’Amministrazione reputa “non plausibile” la giustificazione fornita dal ricorrente, secondo cui la rimozione degli arredi sarebbe stata determinata dalla stipula di un preliminare di vendita dell’azienda. Il provvedimento aggiunge che, ove tale giustificazione fosse stata fondata, “il titolare ben avrebbe potuto avvalersi della comunicazione al SUAP della sospensione volontaria dell’attività di somministrazione, così come previsto dall’art. 86 della L.R.T. 62/2018, e rendere nota al pubblico tale sospensione, ex art. 99 L.R.T. 62/2018”.
Infine, l’atto colloca la valutazione dell’effettiva attività svolta anche nel contesto della disciplina del Regolamento comunale per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico, evidenziando che “la dimostrazione di una effettiva attività di somministrazione in un locale ubicato in Piazza S. Spirito darebbe al suo titolare il diritto ad un’attività altrimenti preclusa” in ragione delle particolari restrizioni vigenti in tale area del centro UNESCO. Tale richiamo si inserisce, secondo l’Amministrazione, come ulteriore elemento per circoscrivere l’obbligo di provare l’effettività dell’attività di somministrazione, ai fini della conservazione del relativo titolo.
In definitiva risulta appurato agli atti che la documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività di somministrazione, poiché gli scontrini e le fatture prodotte in sede procedimentale comprovano vendita di bevande e non già la somministrazione assistita, che – secondo la normativa regionale – presuppone la presenza di attrezzature e di un’organizzazione funzionale idonea a consentire il consumo sul posto.
Il Comune rileva, condivisibilmente, che la nozione di somministrazione non può essere ridotta alla mera disponibilità di un frigorifero o di una macchina del caffè, in quanto la somministrazione richiede un servizio assistito, che a sua volta necessita di dotazioni, attrezzature e modalità operative ben più ampie rispetto a quelle rinvenute nel locale durante il sopralluogo del 05.11.2024. A ciò si aggiunge il rilievo istruttorio secondo cui l’attività rinvenuta dagli agenti era sostanzialmente quella di ER, mentre la parte di locale destinata alla somministrazione risultava limitata e priva delle attrezzature minime per il consumo sul posto.
Parte ricorrente tenta di dimostrare, anche attraverso la produzione di una perizia contabile di parte (cfr. doc. n. 11 e relativi allegati), la continuità dell’attività di somministrazione.
Le argomentazioni utilizzate dal ricorrente non sono idonee a dimostrare l’effettivo svolgimento, abituale e continuativo, dell’attività di somministrazione assistita di alimenti e bevande richiesta dalla L.R. Toscana 62/2018 ai fini del mantenimento del titolo abilitativo.
La relazione contabile depositata dal ricorrente non assolve all’onere della prova gravante sulla parte privata. La perizia offre una descrizione del regime contabile dell’impresa senza fornire riscontri oggettivi circa l’esistenza di un servizio assistito, requisito essenziale della somministrazione ai sensi dell’art. 47 L.R. 62/2018. La stessa perizia riconosce, infatti, che la contabilità dell’impresa non distingue tra costi e ricavi relativi alla vendita e quelli riconducibili alla somministrazione, giacché “tutti i costi relativi all’acquisto di merce e prodotti finiti del bar ER (siano questi tabacchi, oggettistica e generi non alimentari, alimenti e bevande destinate al commercio al dettaglio o alla somministrazione al pubblico) sono ricompresi nella generica voce di costo Acquisti ER”. Analoga indistinzione riguarda i ricavi registrati come “Incassi ER”.
Inoltre, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, la perizia non considera la netta nozione di somministrazione recepita dal legislatore regionale e dalla giurisprudenza. Ai sensi dell’art. 47 L.R. 62/2018, la somministrazione comporta la fruizione del prodotto nei locali dell’esercizio o in superficie aperta al pubblico mediante un “servizio assistito” che presuppone la predisposizione di attrezzature idonee e un’organizzazione tecnico‑funzionale coerente con tale attività.
Tale configurazione contabile, seppure legittima e corretta, non offre elementi di prova sufficienti ad isolare con ragionevole certezza elementi univoci di esercizio della somministrazione assistita, rimanendo le estrapolazioni mere stime non verificabili, prive di rilevanza probatoria.
La documentazione contabile richiamata dalla perizia (in particolare i corrispettivi con IVA al 10%) non dimostra l’esistenza di somministrazione, poiché tale aliquota si applica anche al commercio al dettaglio di numerosi prodotti alimentari confezionati, la cui vendita è pacificamente esercitata dal ricorrente. La perizia stessa ammette che “tutti i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività di somministrazione siano già ricompresi nel valore delle operazioni attive con IVA al 10% ma, al contempo, che non tutte le operazioni attive imponibili con aliquota IVA al 10% siano relative alla sola somministrazione, ricomprendendo queste anche i proventi derivanti dalla vendita di alcuni generi alimentari commercializzati dall’impresa”.
È corretta, inoltre, la considerazione del Comune secondo cui gli acquisti di merce indicati dal perito (bibite, prodotti confezionati, snack) non possono essere destinati ad attività di somministrazione assistita, trattandosi di prodotti tipicamente riconducibili all’attività di commercio al dettaglio, esercitata come attività primaria dal ricorrente ai sensi della sua classificazione ATECO (47.26.00 – commercio al dettaglio di prodotti del tabacco; 47.xx – commercio al dettaglio di alimentari e non alimentari). Anche in questo caso, la perizia si limita a inferenze non corroborate da riscontri oggettivi.
I dati non consentono di distinguere tra attività di vendita e servizio assistito. Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorrente non offre prova puntuale dell’effettivo esercizio dell’attività dichiarata.
Nel caso di specie, le caratteristiche materiali del locale – come risultano dal verbale di Polizia Municipale del 5/11/2024 – denotano la pressoché totale assenza degli elementi tipici del servizio assistito: mancanza di tavoli e sedie in uso, assenza di un’area effettivamente attrezzata e di personale dedicato nel periodo temporalmente rilevante; circostanze che non vengono superate da quanto dedotto nella perizia.
Infine, non può attribuirsi alcun rilievo alla flessione del fatturato nel 2025 richiamata nella relazione contabile: come osservato dal Comune, tale elemento è del tutto neutro, posto che la riduzione dei ricavi può dipendere da molteplici cause e non costituisce prova dell’effettivo esercizio della somministrazione negli anni precedenti, il cui onere di dimostrazione grava integralmente sul ricorrente.
Non si può nemmeno condividere la doglianza relativa alla presenza di “nuovi rilievi” che sarebbero stati introdotti nel provvedimento finale rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento. Quest’ultima, infatti, richiedeva al ricorrente di dimostrare tanto l’attività di somministrazione quanto quella di commercio alimentare, citando entrambi i titoli in possesso della ditta (cfr. doc. n. 4 di parte resistente).
È appena il caso di evidenziare che nell’ambito dei procedimenti sanzionatori come quello di cui si controverte l’onere della prova grava sul titolare dell’attività vigilata, chiamato a dimostrarne l’esercizio in tutti i suoi elementi rilevanti e la regolarità nei suoi aspetti salienti e corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa.
Le memorie difensive e la documentazione allegata hanno invece dimostrato unicamente o comunque la decisa preponderanza dell’esercizio dell’attività di ER e commercio alimentare, non potendosi in alcun modo ricavare l’esistenza di una somministrazione effettiva e continuativa nel periodo 2017–2024, così come richiesto dal provvedimento istruttorio del 20.11.2024 e ribadito nel provvedimento finale del 16.12.2024.
Del pari non condivisibile è la doglianza secondo cui l’Amministrazione avrebbe introdotto profili sostanziali ulteriori relativi alla sovrapposizione degli spazi di vendita e somministrazione soltanto nel provvedimento finale. Tale rilievo, infatti, non costituisce la motivazione principale del provvedimento, ma rappresenta un elemento dimostrativo a corredo del mancato esercizio dell’attività di somministrazione. La struttura motivazionale del provvedimento è fondata su plurimi indici convergenti, come più volte sopra richiamati, di mancato esercizio dell’attività di somministrazione per oltre dodici mesi consecutivi, con conseguente legittima applicazione dell’art. 126, comma 1, lett. b), l.r. Toscana n. 62/2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorrente, anche a mezzo della perizia depositata in giudizio, non abbia fornito elementi idonei a dimostrare lo svolgimento continuativo dell’attività di somministrazione nei dodici mesi antecedenti, né a infirmare il convincimento dell’Amministrazione circa il mancato esercizio dell’attività stessa ai sensi dell’art. 126, comma 1, lett. b), L.R. 62/2018. Le argomentazioni del Comune, sorrette da accertamenti ispettivi e circostanziate repliche, appaiono dunque pienamente coerenti e attendibili, mentre il ricorrente non fornisce elementi di prova idonei a superare la valutazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Per tali ragioni il secondo motivo di ricorso è infondato.
6. Ciò induce a concludere che deve essere disattesa l’istanza istruttoria avanzata dal ricorrente, volta all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio ovvero di una verificazione ex artt. 66 e 67 c.p.a. Il ricorrente motiva tale richiesta sostenendo, da un lato, che l’accertamento svolto dal Comune di Firenze sarebbe stato “superficiale ed erroneo”, in quanto fondato su un unico sopralluogo della Polizia Municipale del 5 novembre 2024; dall’altro lato, intende ottenere una conferma tecnica alla perizia contabile depositata in giudizio, diretta a dimostrare l’effettività dell’attività di somministrazione negli anni 2022–2024 e gli effetti della sua cessazione sul fatturato 2025. L’oggetto dell’invocata CTU/verificazione riguarderebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente: (i) lo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti nel locale e la loro “compatibilità” con l’attività di somministrazione; (ii) l’accertamento dello svolgimento dell’attività di somministrazione nel triennio 2022–2024; (iii) la valutazione degli effetti economici derivanti dalla cessazione dell’attività.
Tali richieste, tuttavia, non possono essere accolte. È principio pacifico che la consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo non può essere utilizzata per supplire a carenze probatorie di parte, né per sovrapporre una nuova istruttoria tecnica a quella – legittimamente – svolta dall’Amministrazione in sede procedimentale. Nel caso di specie, l’accertamento sul quale si fonda il provvedimento impugnato attiene alla verifica, da parte del Comune, dell’effettivo esercizio dell’attività di somministrazione ai sensi dell’art. 126, comma 1, lett. b), L.R. Toscana 62/2018, disposizione che configura un presupposto oggettivo e temporalmente determinato (mancato svolgimento dell’attività per oltre dodici mesi), la cui valutazione è rimessa alla P.A. sulla base di elementi documentali e ispettivi. La richiesta di CTU si risolve, invece, nella pretesa di sostituire l’accertamento comunale con una diversa ricostruzione tecnica svolta ora per allora, volta a verificare ex post attività eventualmente svolte negli anni precedenti: un accertamento incompatibile con i limiti della funzione peritale nel giudizio amministrativo.
Né la perizia privata depositata dal ricorrente – che costituisce, per sua natura, mero atto di parte – può giustificare l’attivazione di un ausilio tecnico del giudice. Come correttamente osservato dal Comune nella propria memoria, tale relazione non offre dati probatori oggettivi, essendo fondata su estrapolazioni induttive (in particolare, sul dato delle operazioni IVA al 10%, sulla tipologia di acquisti di magazzino e sulla diminuzione del fatturato nel 2025), che non consentono di distinguere tra attività di vendita e somministrazione assistita e non sono idonee a comprovare il carattere effettivo, continuativo e strutturale dell’attività di somministrazione, come richiesto dalla normativa regionale. La consulenza tecnica chiesta dal ricorrente avrebbe dunque la funzione impropria di validare una perizia di parte, trasformando l’accertamento tecnico del giudice in uno strumento di integrazione della prova, in contrasto con i principi generali del processo amministrativo.
Va inoltre rilevato che l’oggetto dell’invocata CTU concerne profili – quali la “compatibilità” degli arredi con l’attività di somministrazione, la valutazione dell’organizzazione interna del locale, o l’accertamento economico degli effetti della cessazione dell’attività – che non incidono sul presupposto normativo applicato dal Comune, fondato sull’accertata assenza, per oltre dodici mesi, di effettiva attività di somministrazione, elemento che deve essere dimostrato dal titolare e non può essere ricostruito ex post mediante giudizi tecnici o valutazioni ipotetiche. L’accertamento comunale, fondato sul rapporto della Polizia Municipale e sulla documentazione esaminata in sede procedimentale, costituisce adeguato supporto istruttorio del provvedimento impugnato e non necessita di integrazione.
Per tutte queste ragioni, l’istanza istruttoria deve essere respinta, trattandosi di richiesta inammissibile, irrilevante ai fini del decidere e diretta a sostituire l’accertamento amministrativo con una nuova e impropria indagine tecnica, non consentita nel giudizio impugnatorio.
7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 3, 41, 43, 97, 117 e 118 Cost., dell’art. 11 delle preleggi al c.c., degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis, 18, 19, 19 bis, 21-nonies, 21-quinquies, l. n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 6, 47, 48, 49, 50, 86, 99, 114, 126, 131, 132 L.R.T. n. 62/2018, degli artt. 5 e 7 d.p.r. 160/2010, del d.lgs. 126/2016, degli artt. 2, 6, 9, 41, 42, 42 bis, 43, 107 l.r. 28/2005. violazione del reg. comunale DCC 20/2023 e ss.mm.ii. e integrazioni; violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento, di buon andamento, del divieto di aggravio del procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, arbitrarietà dell’azione amministrativa, violazione del principio tempus regit actum , difetto di motivazione.
Il ricorrente deduce una serie di censure ulteriori rivolte contro la motivazione del Comune, con particolare riferimento all’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, degli esiti del sopralluogo del 05.11.2024 e alla contestazione della mancata effettività dell’attività di somministrazione. Nel ricorso si afferma innanzitutto (punto III.1) che il provvedimento avrebbe attribuito rilievo decisivo al rapporto della Polizia Municipale n. 378835, dal quale risulta che il locale sarebbe stato principalmente adibito a ER e ricevitoria, e che la parte destinata alla somministrazione sarebbe composta soltanto da un tratto di bancone munito di macchina del caffè, tazze, bicchieri e liquori, senza la presenza di tavoli e sedie destinati al consumo sul posto. Il ricorrente, tuttavia, sostiene che tali elementi non potrebbero essere ritenuti incompatibili con l’esercizio effettivo dell’attività, poiché nella SCIA originaria egli avrebbe espressamente dichiarato che la somministrazione sarebbe consistita “essenzialmente nella vendita di bevande”, e che le attrezzature riscontrate dagli agenti costituirebbero proprio quanto necessario per tale forma di servizio.
Nel prosieguo (punto III.2), il ricorso afferma che il Comune avrebbe fatto un uso improprio e contraddittorio degli elementi rilevati durante l’ispezione, non considerando che gli agenti avrebbero accertato la presenza di tutti gli strumenti indispensabili per la somministrazione di caffè e bevande (ivi compresi macchina del caffè, listino prezzi, bicchieri e bottiglie), sicché l’assunto dell’Amministrazione circa l’asserita inidoneità del locale sarebbe illogico e fondato su un travisamento delle risultanze istruttorie.
Ai punti III.2.1 e III.2.2 il ricorrente espone che la presunta “sovrapposizione” tra area di vendita e area di somministrazione non costituirebbe un elemento idoneo a giustificare la decadenza, sia perché tale sovrapposizione sarebbe fisiologica in ragione delle caratteristiche dell’attività dichiarata, sia perché non vi sarebbe alcuna norma – né nella l.r. Toscana 62/2018 né nella normativa comunale richiamata – che preveda la decadenza della SCIA per tale motivo. Egli aggiunge che, quand’anche tale rilievo fosse stato pertinente, esso avrebbe potuto al più giustificare una richiesta di adeguamento degli spazi e non la misura radicale della decadenza, che si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.
Nei punti III.2.3 e III.2.4, il ricorrente contesta inoltre il rilievo relativo all’assenza di tavoli e sedie, sostenendo che gli arredi risultavano presenti all’interno del locale, sebbene riposti nel magazzino come attestato dallo stesso rapporto di sopralluogo. L’asserita mancanza sarebbe dunque solo apparente e comunque giustificata dalla circostanza che, nei giorni immediatamente precedenti al controllo, egli avrebbe avviato un’operazione di cessione dell’immobile e del ramo d’azienda, come comprovato dai preliminari stipulati in data 13.11.2024, circostanza che avrebbe reso necessario sgomberare parte dei locali per consentire il subingresso dei promissari acquirenti. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente preteso che, in tale situazione, egli presentasse una comunicazione di sospensione volontaria ai sensi dell’art. 86 della l.r. n. 62/2018, senza considerare che la legge regionale non imporrebbe tale adempimento nei casi in cui l’attività non subisca una sospensione effettiva e protratta nel tempo.
Anche queste doglianze non sono fondate.
Il provvedimento attribuisce un ruolo centrale agli esiti del sopralluogo della Polizia municipale del 05.11.2024, richiamandone testualmente i contenuti: si afferma infatti che “nel locale non erano presenti tavoli e sedie per il consumo delle bevande somministrate” e che l’area destinata alla somministrazione consisteva in “una porzione di banco di circa m 1,50 × 0,70 allestita con una macchinetta da caffè, listino prezzi, tazze, piattini e liquori”.
Il rapporto ispettivo descrive dettagliatamente la prevalente destinazione del locale all’attività di ER e ricevitoria, precisando che, lungo l’intero perimetro della sala, erano presenti vetrinette e scaffali con esposti prodotti di cartoleria, articoli da fumo, sigarette elettroniche e pastigliaggi, mentre nella parte retrostante si trovavano frigoriferi a colonna contenenti bibite» e ulteriori dotazioni tipiche del commercio al dettaglio, ma non della somministrazione assistita.
Il provvedimento richiama quindi espressamente tali risultanze istruttorie per affermare che la superficie indicata come area di somministrazione e le attrezzature apparivano del tutto insufficienti al reale esercizio di un’attività di somministrazione e che non si rinvengono elementi sufficienti a suffragare lo svolgimento di un’attività di somministrazione commisurata alla superficie dichiarata di mq 46,25, superficie che il ricorrente aveva indicato nella SCIA dell’11.10.2017 come “sala somministrazione” completa e funzionalmente attrezzata.
La stessa SCIA, infatti, includeva una relazione tecnica in cui si dichiarava che il locale ospita una zona attrezzata dedicata alla somministrazione delle bevande e che la preparazione avviene nell’apposito banco attrezzato, con indicazione di un ciclo produttivo minimo riferito alla semplice preparazione di bevande e alla somministrazione ai clienti. Tali dichiarazioni, secondo il provvedimento, non troverebbero riscontro nell’allestimento effettivamente rinvenuto, caratterizzato da una attività che si sostanziava essenzialmente nella rivendita di generi di monopolio e prodotti commerciali, con elementi di somministrazione limitati e non idonei a configurare il servizio assistito richiesto dalla normativa regionale (cfr. doc. nn. 1 e all. C al ricorso).
Un ulteriore profilo affrontato nel provvedimento e rilevante rispetto alle censure del ricorrente concerne la “sovrapposizione” tra la superficie destinata alla vendita e quella dichiarata come superficie di somministrazione. Il provvedimento evidenzia che il titolare non ha mai comunicato alcuna riduzione della superficie destinata alla vendita al dettaglio, di modo che la superficie destinata alla somministrazione coincideva in gran parte con quella destinata al commercio al dettaglio e che tale sovrapposizione è confermata dal rapporto della Polizia municipale, che ha documentato la presenza di scaffalature e vetrinette per la vendita lungo l’intera sala, anche nello spazio dichiarato come area di somministrazione. Tale rilievo non costituisce un profilo autonomo di contestazione urbanistica, ma rappresenta un ulteriore elemento dimostrativo del mancato esercizio dell’attività di somministrazione, poiché la configurazione degli spazi sarebbe incompatibile con quella che, nella SCIA, risultava indicata come sala destinata prioritariamente alla somministrazione (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Il provvedimento affronta infine il tema, parimenti dedotto nel ricorso, dell’assenza di tavoli e sedie, che il ricorrente attribuisce a esigenze temporanee connesse a una cessione aziendale. Esso afferma che la giustificazione addotta non è ritenuta plausibile, osservando che, qualora l’attività fosse stata effettivamente sospesa per ragioni commerciali, il titolare ben avrebbe potuto avvalersi della comunicazione al SUAP della sospensione volontaria dell’attività, così come previsto dall’art. 86 L.R.T. 62/2018, e rendere nota al pubblico tale sospensione, ex art. 99 L.R.T. 62/2018, circostanza non rilevata né nel sopralluogo né nella documentazione prodotta. Il provvedimento riconosce, sulla base del rapporto della Polizia municipale, che tavoli e sedie utilizzati per l’occupazione esterna risultavano riposti nel magazzino interno, ma ritiene che ciò costituisca un ulteriore indice della mancata attivazione dell’attività di somministrazione all’interno dei locali per un periodo prolungato, in contrasto con quanto dichiarato nel titolo abilitativo.
Le doglianze avversarie non scalfiscano la coerenza logica e giuridica del percorso motivazionale dell’Amministrazione.
In primo luogo, il rapporto della Polizia municipale del 05.11.2024 ha accertato che l’assetto dei locali di P.za S. Spirito 10/r è connotato in via prevalente dall’attività di ER/ricevitoria (vetrinette e scaffali espositivi, pastigliaggi, schedine Lotto; tre frigoriferi a colonna con bibite), mentre la porzione effettivamente dedicata alla somministrazione si riduce ad una parte terminale del banco (circa m 1,50 × 0,70) con sola macchina del caffè, listino prezzi e dotazioni minime; soprattutto, all’interno non risultano tavoli e sedie per il consumo sul posto, elementi riscontrati dall’organo accertatore come assenti (tavoli e sedie erano riposti nel ripostiglio e utilizzati per l’occupazione esterna, “al momento del sopralluogo non in uso”).
A fronte di tali risultanze, la SCIA dell’11.10.2017 indica una sala somministrazione di mq 46,25 e dichiara una zona attrezzata dedicata alla somministrazione delle bevande, con preparazione limitata di bevande “nell’apposito banco attrezzato” (Relazione tecnica, cap. A e B; elaborato grafico con “Sala somministrazione 46,25 mq” e “banco preparazione bevande”). Il divario tra quanto dichiarato nel titolo (ampia sala di somministrazione) e quanto in concreto accertato (allestimento minimale su un lembo di banco, assenza di arredi per il consumo in loco) sorregge la valutazione comunale circa l’insufficienza strutturale e funzionale dell’area a reggere un’attività di somministrazione effettiva e continuativa, soprattutto se commisurata alla superficie dichiarata (46,25 mq, cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso e doc. n. 2 di parte resistente).
I dati tecnici della SCIA rafforzano, anziché indebolire, la tenuta dell’azione amministrativa: il titolo non prevede una somministrazione “al banco” meramente simbolica, ma una sala destinata a tale uso (46,25 mq), con “consumo sul posto” e “aree attrezzate”; viceversa, il riscontro ispettivo ha fotografato un esercizio dove il consumo assistito non si realizza nei locali interni (mancando arredi funzionali al servizio al tavolo) e dove le dotazioni sono coerenti con la vendita (bibite confezionate, pastigliaggi, espositori), non con una somministrazione in senso proprio; la presenza della sola macchina del caffè con listino e tazze, unitamente a qualche bicchiere e bottiglia, non colma il divario funzionale rispetto alla nozione regionale di somministrazione come vendita per consumo sul posto in aree “appositamente attrezzate” (richiamata dall’Amministrazione nel provvedimento), né consente di ritenere provata la continuità dell’attività nel periodo considerato.
Alla luce di tali elementi convergenti (ricognizione analitica dello stato dei luoghi, come emergenti dal rapporto della P.M., nonché i contenuti e le planimetrie del titolo abilitativo, SCIA del 11.10.2017), risulta razionale e proporzionata la conclusione dell’Amministrazione circa l’insussistenza, in concreto, di un’attività di somministrazione effettiva e continuativa all’interno del locale, con conseguente legittimità della misura decadenziale.
Per tali ragioni il terzo motivo di ricorso è fondato.
8. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 3, 41, 43, 97, 117 e 118 Cost., dell’art. 11 delle preleggi al c.c., degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis, 18, 19, 19 bis, 21-nonies, 21-quinquies, l. n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 6, 47, 48, 49, 50, 86, 99, 114, 126, 131, 132 L.R.T. n. 62/2018, degli artt. 5 e 7 d.p.r. 160/2010, del d.lgs. 126/2016, degli artt. 2, 6, 9, 41, 42, 42 bis, 43, 107 l.r. 28/2005; violazione del reg. comunale DCC 20/2023 e ss.mm.ii. e della disciplina a tutela delle piazze del centro storico di cui al regolamento comunale adottato con deliberazione c.c. n. 2017/00027 del 27/04/2017; violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento, di buon andamento, del divieto di aggravio del procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, arbitrarietà dell’azione amministrativa, violazione del principio tempus regit actum , difetto di motivazione.
Il ricorrente deduce ulteriori profili di illegittimità connessi alla parte del provvedimento che richiama l’applicazione del Regolamento comunale per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico UNESCO, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 27.04.2023.
Il Comune avrebbe fatto leva sulle disposizioni degli artt. 1 e 8 del regolamento, osservando che Piazza Santo Spirito rientra tra le “aree di particolare sensibilità” nelle quali è precluso non solo l’insediamento di nuove attività di somministrazione, ma anche il trasferimento di attività già esistenti. La motivazione dell’Amministrazione, come viene riportata nel ricorso, affermerebbe che la “dimostrazione di una effettiva attività di somministrazione” consentirebbe al titolare di permanere in un’attività “altrimenti preclusa” nel Centro Storico, sicché la presunta non effettività dell’attività svolta nel locale sito in Piazza S. Spirito costituirebbe ragione sufficiente per disporre la decadenza.
Il ricorrente sostiene che tale ricostruzione sarebbe del tutto illegittima. In primo luogo (punto IV.2.1), egli afferma che il Regolamento decoro del 2023 non potrebbe essere applicato a un’attività di somministrazione regolarmente avviata con SCIA presentata l’11.10.2017, poiché, in applicazione del principio del tempus regit actum , la disciplina regolamentare sopravvenuta non potrebbe retroagire e incidere su un titolo ormai consolidato da oltre sette anni. Nel ricorso si evidenzia che l’attività del sig. RI è esercitata ininterrottamente dal 2017 e che il Comune, anche nel 2018, aveva ritenuto pienamente valida la somministrazione, rilasciando la correlata concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Pertanto, il ricorrente ritiene che l’utilizzo del regolamento sopravvenuto come parametro per valutare l’effettività dell’attività sarebbe contrario ai principi di irretroattività, affidamento e certezza dei rapporti giuridici.
In secondo luogo (punto IV.2.2), il ricorrente sostiene che il regolamento del 2023 non potrebbe comunque costituire base normativa per la decadenza in quanto le sue disposizioni si limiterebbero a disciplinare nuove aperture, trasferimenti o subentri, ma non prevedrebbero affatto una causa di decadenza delle attività già esistenti e operative. Nel ricorso si afferma che l’Amministrazione non avrebbe mai contestato che l’attività del sig. RI abbia arrecato pregiudizio al decoro urbano, né avrebbe ravvisato violazioni puntuali del regolamento; pertanto, il Comune avrebbe impiegato il regolamento per finalità non consentite, introducendo una causa di decadenza non prevista dalla legge regionale né dalla disciplina comunale. A detta del ricorrente, tale impostazione si risolverebbe in un uso strumentale e discriminatorio della disciplina sul decoro, con effetti distorsivi sulla continuità dell’attività economica esercitata nel locale da oltre vent’anni.
Infine (punto IV.2.3), il ricorso contiene una censura in via ulteriormente subordinata, con la quale si afferma che – qualora si ritenesse comunque applicabile il regolamento del 2023 alla fattispecie – esso stesso dovrebbe essere disapplicato per illegittimità. Il ricorrente rappresenta che il regolamento, interpretato nel senso prospettato dal Comune, comporterebbe una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà d’impresa e del diritto di iniziativa economica, consentendo all’Amministrazione di incidere su attività pienamente legittime e consolidate senza che siano previste adeguate garanzie, criteri obiettivi o limiti procedimentali. In questa prospettiva, il ricorrente osserva che il regolamento, volto primariamente ad evitare nuove aperture e trasferimenti, non potrebbe essere utilizzato per disporre la decadenza di un’attività esistente, pena la violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e buon andamento.
Le doglianze non possono essere accolte.
Come correttamente evidenziato dal Comune nel provvedimento impugnato, l’attività di somministrazione esercitata in Piazza S. Spirito n. 10/r ricade in un’area del centro storico UNESCO qualificata, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2023, come “area di particolare sensibilità”, nella quale vige un regime di tutela più stringente, fondato sul divieto di nuovi insediamenti, trasferimenti o ampliamenti delle attività di somministrazione.
L’Amministrazione ha evidenziato nel provvedimento – e la memoria difensiva comunale ribadisce con chiarezza – che l’effettivo esercizio dell’attività costituisce condizione essenziale per la conservazione del titolo in un contesto regolatorio che, altrimenti, precluderebbe in radice la presenza di tali attività nell’area. È dunque pienamente ragionevole che l’ente comunale abbia ricollegato la permanenza della somministrazione alla verifica di un esercizio reale e continuativo, atteso che, diversamente, il titolare verrebbe a godere di un vantaggio selettivo e non coerente con la ratio del Regolamento decoro, il cui fine dichiarato è la tutela dell’equilibrio urbanistico, culturale e storico del centro cittadino.
Le deduzioni comunali chiariscono come la disciplina regolamentare non sia stata applicata retroattivamente, ma sia stata considerata quale parametro attuale che impone all’Amministrazione di vigilare sulla permanenza delle condizioni di effettività dell’attività autorizzata. Il Comune osserva che, in una zona dove non è più ammesso insediare nuove attività di somministrazione né trasferirvi attività esistenti, la dimostrazione dell’effettività dell’attività comporta rilevanti effetti giuridici, poiché consente al titolare di conservare un’attività altrimenti vietata; l’accertamento della mancata effettività impone, quindi, all’Amministrazione di esercitare il proprio potere doveroso di ritiro del titolo, onde evitare che una concessione divenga uno strumento elusivo del regime urbanistico‑regolamentare vigente. Tale ricostruzione trova esplicito riscontro nel provvedimento, laddove si afferma che la dimostrazione di una effettiva attività di somministrazione in un locale ubicato in Piazza S. Spirito darebbe al suo titolare il diritto ad un’attività altrimenti preclusa; considerazione che manifesta la ragionevolezza dell’interesse pubblico sotteso alla verifica istruttoria.
La memoria comunale sottolinea inoltre come il ricorrente, ben prima dell’adozione del provvedimento impugnato, fosse pienamente consapevole del regime derogatorio di cui beneficiava, avendo prodotto – in occasione del procedimento del 2017 – la scheda “Centro Storico UNESCO” che richiamava gli obblighi e le limitazioni proprie dell’area. Non può quindi ritenersi che la disciplina del Regolamento decoro sia stata introdotta in modo inatteso o irragionevole nel procedimento, né che il Comune abbia fatto un uso distorto del potere, avendo esclusivamente dato applicazione a un quadro normativo vigente e di cui lo stesso esercente era perfettamente edotto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Regolamento non introduce una nuova e autonoma causa di decadenza, ma funge da criterio conformativo dell’azione amministrativa, imponendo al Comune un controllo particolarmente rigoroso sulla permanenza dell’effettività dell’attività in un settore dove ogni nuovo insediamento è precluso.
L’Amministrazione ha pertanto correttamente correlato l’accertata assenza dei requisiti sostanziali di svolgimento della somministrazione – quali risultano dal sopralluogo del 05.11.2024 – con l’obbligo di ritiro del titolo, atteso che la prosecuzione dell’attività, in assenza di una effettiva somministrazione, determinerebbe la perpetuazione di un’attività che il regolamento rende ammissibile solo in quanto effettivamente in esercizio e non meramente “titolarizzata”.
In tale prospettiva, le censure del ricorrente incentrate sul principio di irretroattività, sull’affidamento e sul difetto di proporzionalità non colgono nel segno: l’Amministrazione non ha applicato il Regolamento decoro al momento genetico del titolo, ma esclusivamente quale parametro vigente al momento della valutazione dell’attività, esercitando un potere di verifica pienamente coerente con l’interesse pubblico alla tutela dell’area UNESCO. L’intervento non incide su prerogative consolidate, ma sanziona l’accertata mancanza dei presupposti sostanziali dell’attività, che nel contesto regolamentare vigente assumono valore determinante per la legittima permanenza della somministrazione.
Per tali ragioni il quarto motivo di ricorso è infondato.
9. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 3, 41, 43, 97, 117 e 118 Cost., dell’art. 11 delle preleggi al c.c., degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis, 18, 19, 19 bis, 21-nonies, 21-quinquies, l. n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 6, 47, 48, 49, 50, 86, 99, 114, 126, 131, 132 L.R.T. n. 62/2018, degli artt. 5 e 7 d.p.r. 160/2010, del d.lgs. 126/2016, degli artt. 2, 6, 9, 41, 42, 42 bis, 43, 107 l.r. 28/2005; violazione del reg. comunale 5/2018 e ss.mm.ii. e integrazioni; violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento, di buon andamento, del principio tempus regit actum; eccesso di potere per motivazione carente ed apparente, difetto di istruttoria, sviamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, arbitrarietà dell’azione amministrativa, illegittimità derivata.
Il ricorrente censura altresì il provvedimento n. 11082 del 10.01.2025, con il quale il Comune di Firenze ha dichiarato la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 17/2018, rilasciata il 02.07.2018, per l’attività di ristoro all’aperto correlata alla somministrazione oggetto della SCIA n. 863/2017/PE. Nel ricorso si afferma che il Comune ha ritenuto “venuto meno il presupposto fondamentale” della concessione, individuato nell’esercizio dell’attività di somministrazione, sostenendo che l’annullamento del titolo principale determinasse automaticamente la caducazione del titolo accessorio. L’Amministrazione, come riportato nel ricorso, ha ritenuto che tale decadenza avrebbe avuto natura di “atto dovuto”, escludendo così l’applicabilità degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento relativo al suolo pubblico sarebbe affetto da illegittimità derivata, poiché fondato integralmente sulla precedente decadenza della SCIA di somministrazione del 16.12.2024, a sua volta impugnata nei motivi precedenti. Secondo il ricorrente, essendo il provvedimento del 10.01.2025 strutturalmente e funzionalmente dipendente dal precedente atto del 16.12.2024, esso ne condividerebbe automaticamente i vizi, essendo privo di una motivazione autonoma e basato su un presupposto non ancora definitivamente accertato. Nel ricorso si sottolinea che la decadenza del dehors costituirebbe un effetto esclusivamente riflesso della decadenza della somministrazione e che, pertanto, l’invalidità del provvedimento presupposto si propagherebbe necessariamente all’atto consequenziale.
In secondo luogo (punto V.2.2), il ricorrente deduce una illegittimità propria del provvedimento del 10.01.2025. Nel ricorso si afferma che l’Amministrazione, qualificando la decadenza del dehors come atto meramente vincolato, avrebbe omesso di attivare le garanzie partecipative previste dalla l. n. 241/1990, precludendo al ricorrente la possibilità di rappresentare le proprie ragioni e documentare l’effettivo svolgimento dell’attività di somministrazione e la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della concessione. Il ricorrente sostiene inoltre che il Regolamento comunale DCC n. 5/2018 – cui il Comune avrebbe fatto riferimento – non prevedrebbe in alcun modo una decadenza automatica della concessione in caso di ritiro o caducazione del titolo di somministrazione, né consentirebbe di derogare agli obblighi procedimentali. A ciò si aggiunge, secondo il ricorrente, che l’Amministrazione non avrebbe considerato l’effettiva funzionalità della concessione di suolo pubblico rispetto alle ulteriori attività esercitate nel locale (ER, ricevitoria, commercio), le quali non sarebbero state oggetto di contestazione né interessate dal procedimento di decadenza.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente evidenziare che, come risulta dallo scrutinio dei precedenti quattro motivi, non possono essere accolte le censure in ordine alla illegittimità derivata del provvedimento prot. n. 11082 del 10.01.2025, in considerazione dell’accertata legittimità della decadenza della SCIA di somministrazione del 16.12.2024, ritenuta presupposta.
Quanto alle ulteriori doglianze, come correttamente rappresentato dal Comune nel provvedimento impugnato, la concessione di occupazione di suolo pubblico n. 17/2018 del 02.07.2018, rilasciata per il ristoro all’aperto, trova il proprio fondamento necessario nell’esercizio dell’attività di somministrazione svolta all’interno dei locali, come chiaramente desumibile dall’art. 2, comma 1, del Regolamento dehors approvato con DCC n. 5/2018, secondo cui il Regolamento “ si applica […] a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ”. Circostanza non contraddetta dal ricorrente.
Tale presupposto risulta venir meno a seguito della precedente decadenza del titolo abilitativo SCIA n. 863/2017/PE dell’11.10.2017, dichiarata con il sopra scrutinato provvedimento n. 17/2024/PE/PROVV del 16.12.2024, richiamato espressamente nelle premesse dell’atto del 10.01.2025.
La disciplina regionale conferma un rapporto di accessorietà strutturale fra l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e l’occupazione di suolo pubblico destinata al consumo sul posto.
Come emerge dall’art. 47, lett. a), L.R. Toscana n. 62/2018, la somministrazione è definita come “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio”.
Tale previsione rende evidente che l’utilizzo di spazi pubblici in concessione per tavoli, sedute o dehors costituisce parte integrante dell’attività di somministrazione e non un’autonoma attività commerciale svincolata dal titolo principale.
In modo coerente, l’art. 50, comma 4, della medesima legge stabilisce che “ non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l’utilizzo di un’area privata all’aperto o di un’area pubblica data in concessione, attigue all’esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie […] ”. Il legislatore regionale ribadisce così che la concessione di suolo pubblico per la realizzazione del dehors non si configura come titolo autonomo, ma come modalità di esercizio dell’attività di somministrazione, la cui legittimità dipende dalla perdurante esistenza del titolo abilitativo principale.
Il quadro normativo relativo al commercio su aree pubbliche conferma tale impostazione.
L’art. 32, comma 1, lett. a), qualifica come commercio su aree pubbliche anche “ le attività di […] somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche” ; l’art. 39, comma 2, precisa poi che l’abilitazione all’esercizio dell’attività alimentare su area pubblica “ abilita alla somministrazione […] qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune ”, aggiungendo che “ l’esercizio dell’attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo ”. Ne deriva che la somministrazione sul suolo pubblico presuppone necessariamente l’esistenza di un valido titolo di somministrazione rilasciato (o formatosi) per l’attività esercitata nei locali.
Infine, la disciplina delle concessioni per attività economiche su aree pubbliche (art. 55 L.R. 62/2018, non applicabile al caso di specie ma utile per la dimostrazione del legame tra i due titoli) conferma che tali concessioni sono funzionalmente collegate all’attività principale cui accedono: la concessione di area pubblica ha durata pluriennale, ma il rinnovo è “escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per l’esercizio dell’attività per la quale la concessione era stata rilasciata”.
Tali disposizioni, lette congiuntamente ai poteri comunali di vigilanza e chiusura dell’esercizio di somministrazione (art. 126), evidenziano che la cessazione o la decadenza dell’attività principale comportano automaticamente la perdita del presupposto giuridico che consente l’occupazione del suolo pubblico.
Il combinato disposto delle norme richiamate rende, pertanto, pienamente legittimo il principio per cui la decadenza del titolo di somministrazione comporta, quale effetto consequenziale necessario, la decadenza della correlata concessione di suolo pubblico, trattandosi di un titolo strettamente dipendente e privo di autonomia funzionale rispetto all’attività di somministrazione cui accede.
Anche dalla struttura dei due provvedimenti impugnati emerge che la concessione di suolo pubblico per dehors costituisce istituto strutturalmente accessorio e funzionalmente dipendente dall’esistenza di un valido ed efficace titolo di somministrazione, denominatore comune riconosciuto anche dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 5/2018.
La perdita del titolo principale determina, quindi, l’automatica insostenibilità della concessione, poiché verrebbe meno il nesso funzionale che consente l’occupazione dello spazio pubblico per finalità di consumo sul posto.
In questa prospettiva, l’Amministrazione motiva correttamente l’impossibilità di mantenere in vita la concessione del dehors a fronte dell’accertata decadenza dell’attività di somministrazione, evidenziando che la permanenza dell’occupazione sarebbe altrimenti “in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del Regolamento dehors”, come puntualmente rilevato nel provvedimento del 10.01.2025.
Parimenti infondate risultano le doglianze con cui il ricorrente lamenta la mancata attivazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990. Il Comune ha correttamente richiamato, nel provvedimento impugnato, la possibilità di omissione della comunicazione di avvio del procedimento per “mancanza del presupposto su cui si fonda il rilascio del titolo concessorio”, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge citata.
Si tratta, infatti, di revoca o decadenza “vincolata” all’accertamento di un fatto obiettivo – la sopravvenuta insussistenza del titolo principale – che esaurisce la discrezionalità dell’Amministrazione e rende superflua l’attivazione del contraddittorio, non potendo l’esito del procedimento essere influenzato dalle eventuali osservazioni del privato. Tale impostazione è coerente anche con quanto sostenuto nella memoria comunale, ove si precisa che il procedimento relativo al titolo di suolo pubblico non costituisce un autonomo procedimento istruttorio, ma è destinato a recepire gli esiti del procedimento principale sulla somministrazione, da cui dipende integralmente.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non era dunque necessario un nuovo esame istruttorio né sussistevano spazi di valutazione discrezionale in capo all’Amministrazione: una volta accertata la decadenza della SCIA di somministrazione, la concessione per il dehors non poteva essere mantenuta, poiché priva della base legale e funzionale che ne consentiva l’esistenza.
Né può ritenersi che l’Amministrazione fosse onerata ad una rinnovata valutazione di proporzionalità: l’occupazione del suolo pubblico è titolo precario e temporalmente limitato, rilasciato a fronte di un’attività principale che deve permanere; la sua caducazione costituisce effetto fisiologico della perdita del titolo principale, e non misura sanzionatoria autonoma.
È appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in casi di attività amministrativa vincolata, la mancata corretta esplicazione del contraddittorio endoprocedimentale non può determinare l'annullamento del provvedimento finale, purché il difetto di partecipazione del privato non abbia potuto influenzare il contenuto dispositivo del provvedimento stesso (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 25/09/2025, n. 7520; Cons. Stato, Sez. V, 09/06/2025, n. 4971; Cons. Stato, Sez. V, 09/06/2025, n. 4971).
Dagli atti del procedimento, così come dalle stesse allegazioni difensive contenute nel ricorso, non emergono elementi dai quali possa desumersi che il contenuto del provvedimento del 10.01.2025 potesse essere diverso da quello adottato. L’atto recepisce in via consequenziale e necessaria la precedente decadenza del titolo di somministrazione, senza introdurre valutazioni ulteriori o autonome, e si limita a trarre le doverose conseguenze giuridiche derivanti dall’accertato venir meno del presupposto essenziale della concessione, in conformità alla natura accessoria dell’occupazione di suolo pubblico.
A ciò si aggiunga che in considerazione del vincolo genetico e funzionale che lega l’attività di somministrazione alla concessione di suolo pubblico – vincolo puntualmente richiamato nei provvedimenti impugnati, nei quali l’occupazione dell’area esterna è espressamente qualificata come titolo accessorio e dipendente dalla vigenza del titolo principale di somministrazione – il Comune non era tenuto a valutare la permanenza o la rilevanza di altre attività commerciali esercitate nel medesimo locale dal ricorrente. La legittimità della concessione di suolo pubblico risulta infatti esclusivamente ancorata alla sussistenza dell’attività di somministrazione, presupposto che, una volta venuto meno, rende irrilevante ogni ulteriore profilo imprenditoriale estraneo alla funzione propria del dehors.
Alla luce di tali elementi, appare pienamente conforme a legge la determinazione con cui il Comune ha disposto la decadenza della concessione 17/2018, ed il quinto motivo è pertanto infondato.
10. Conclusivamente il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Firenze, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e spese laddove dovuti e nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
AR FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR FA | ES AR |
IL SEGRETARIO