Ordinanza cautelare 30 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 12 ottobre 2023
Sentenza 24 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00602/2026REG.PROV.COLL.
N. 05202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 10515/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. RA SC e uditi per le parti il difensore dell’appellante, presente in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In sig. -OMISSIS- straniero di nazionalità pachistana, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, emesso dal Ministro dell’Interno in data 12 settembre 2018, a fronte dell’emersione, sul conto del richiedente, di elementi di potenziale pericolo per la sicurezza della Repubblica.
2. Il ricorrente ha formulato censure di carenza di istruttoria, carenza di motivazione e violazione di legge, lamentando l’omessa specificazione dei fatti ostativi addebitati al richiedente e l’omessa considerazione del grado di inserimento sociale e/o della buona condotta, lamentando altresì la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
3. Il T.a.r., acquisita in via istruttoria l’informativa degli organi di sicurezza sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso, rilevando che il ricorrente era risultato contiguo a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, sulla base di riscontrati contatti tra lo stesso ed altri individui “ emersi in procedimenti penali incentrati sul radicalismo islamico ”.
4. Richiamati, pertanto, i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa in tema di diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza dello Stato, il T.a.r. ha ritenuto irrilevanti anche le censure relative all’omissione della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990.
5. Lo straniero ha impugnato la decisione deducendo censure di carenza di motivazione e travisamento dei fatti valorizzati dall’Amministrazione a fondamento del diniego, ritenendo ultroneo il riferimento, contenuto nell’informativa degli organi di sicurezza, alla partecipazione ad un evento religioso e spirituale, seguito da una modifica in senso radicale dello stile di vita e l’abbigliamento e da non meglio specificati “contatti” con individui “ emersi in procedimenti penali incentrati sul radicalismo islamico ”.
6. A tale ultimo riguardo, l’appellante ha dedotto di non aver mai avuto contatti con soggetti “attenzionati” e/o imputati in procedimenti penali per reati inerenti alla sicurezza nazionale, e di non aver mai avuto contezza di tali legami, precisando che all’evento religioso e spirituale tenutosi in Pakistan ed Arabia Saudita, citato dall’Amministrazione in senso preclusivo, avevano preso parte soggetti ai quali era stata successivamente concessa la cittadinanza italiana.
Precisato anche di non essere mai stato coinvolto in procedimenti penali per radicalismo islamico, l’appellante ha ribadito la censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
7. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello non è fondato.
9. La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato ha costantemente affermato la natura latamente discrezionale del potere amministrativo in tema di concessione della cittadinanza italiana, informato anche a criteri di stampo precauzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e cautelativo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), sottoposto alla verifica non solo delle Autorità di pubblica sicurezza, ma anche degli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che formulano la prognosi di compatibilità dell’inserimento dello straniero con l’interesse nazionale utilizzando dati di natura riservata, rispetto ai quali non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata, poiché l’ obbligo di motivazione si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; id. 31 agosto 2020, n. 5326).
Il giudizio di concessione dello status civitatis , in questi casi, si connota ancor più alla stregua di valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale ed informata a principi di cautela, nell’interesse nazionale.
Risulta, pertanto, fisiologico un assolvimento “attenuato”, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione, potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi ( cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2023, n. 10229; id. 29 marzo 2019, n. 2102).
In sostanza, data la natura delle informazioni in parola, “ il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente ” (cfr., tra tante, di recente, Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4765). In altri termini, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 19 novembre 2022, n. 8084).
10. Fermo quanto sopra, nel caso di specie risulta congrua e sufficiente la motivazione espressa nel provvedimento impugnato a fondamento del diniego, non certo, come opportunamente rilevato dal T.a.r., in relazione alla partecipazione dell’appellante a riti di purificazione religiosa, ovvero ad alcune modifiche nelle abitudini di vita, quanto piuttosto per la contiguità con altri individui “ emersi in procedimenti penali incentrati sul radicalismo islamico ”.
Tale circostanza, infatti, concreta un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato ed è idoneo a legittimare la valutazione negativa in termini di compatibilità dell’interesse pubblico con quello privato, non potendosi ritenere assolutamente necessario che gli organi di sicurezza interna indichino le fonti del proprio convincimento, né l’identità dei soggetti controindicati e ritenuti vicini al radicalismo islamico, e ciò anche in ragione delle conseguenze del provvedimento impugnato, che non incide sui diritti fondamentali dello straniero.
11. Com’è stato opportunamente rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, infatti, “ in un diniego quale quello qui in argomento non sono negati diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale, comunitario o internazionale, bensì un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e informata a principi di cautela, nell’interesse nazionale. E peraltro, trattasi di valutazione rebus sic stantibus, in quanto non sarebbe preclusa, al richiedente insoddisfatto, la riproposizione dell’istanza, alla luce di eventuali successivi ed ulteriori elementi (in tesi) “favorevoli” alla sua posizione. Rispetto a queste valutazioni la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di affievolito interesse legittimo, atteso che l’attribuzione del nuovo status di cittadino italiano comporta l’inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l’acquisizione a pieno titolo, da parte del richiedente, dei diritti e dei doveri che competono ai cittadini .” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; id. 31 agosto 2020, n. 5326).
12. Per le medesime ragioni, risulta infondata anche la censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, non essendo predicabile l’ostensione anticipata delle motivazioni riservate poste a fondamento del diniego e non avendo, peraltro, l’appellante chiarito, neppure nel presente grado di giudizio, quali apporti conoscitivi avrebbe potuto offrire laddove fosse stato preavvisato dell’imminente rigetto.
13. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto.
14. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De IS, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
RA SC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SC | AN De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.