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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 785/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, e residente a [...], loc. Ciocchetti n.10, elettivamente domiciliato a Favria (TO), corso
Giacomo Matteotti n.5, presso lo studio dell'Avvocato Roberta PLEMONE, c.f. , C.F._2 che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti resa in data 14.05.2024, apposta in calce al presente atto ed espressamente estesa alla fase esecutiva.
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Tronzano V.se – Cascina tre Colombare, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica Boggio (C.F.
, P.IVA ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4 P.IVA_1
Santhià (VC), Via Gramsci n. 16.
convenuta
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso in ricorso nei seguenti termini:
“…Piaccia al Tribunale Ill.mo,
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio tra i Signori e Parte_1 CP
, con ogni conseguente effetto di legge;
[...]
ACCOGLIERE la rinuncia agli atti con riferimento alle ulteriori domande già contenute nel ricorso introduttivo.
Con la compensazione delle spese di lite.…”.
La resistente si è regolarmente costituita concludendo nei seguenti termini:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Nel merito: in via principale:
- quanto alla domanda in punto status, parte resistente aderisce alla stessa;
- Affidamento della minore: affidare in via esclusiva con concentrazione delle competenze genitoriali ex art. 337 ter c.c. in capo alla madre e collocazione presso la stessa.
- Termini e modalità di visita da parte del genitore non collocatario: gli stessi dovranno avvenire secondo le modalità ritenute tutelanti per la minore e a seguito del positivo percorso di sostegno alla genitorialità
a cui il Sig. dovrà necessariamente sottoporsi, rimettendo in ogni caso al Servizio Sociale le Parte_1 decisioni in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
- Contributo al mantenimento di porre a carico del sig. il versamento di un importo Pt_2 Parte_1 mensile pari a €. 600,00 comprensivo di spese come da Protocollo ovvero €. 408,00 oltre al 50%;
Autorizzare la sig.ra ad attivare la procedura necessaria per l'aggiunta del cognome materno, CP posposto a quello paterno.
- disporre a favore della convenuta un importo mensile di € 230,00 rivalutabile Istat, per 12 mensilità, ovvero la maggiore o diversa misura spettante che dovesse emergere in corso di causa, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda, a titolo di assegno divorzile, stante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale Civile competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
….. Con ogni riserva processualmente consentita e con vittoria di compensi e spese di giudizio…”.
pagina 2 di 5 Disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta la domanda di divorzio comune ad entrambe le parti.
Per quanto riguarda il ricorrente lo stesso ha rinunciato alle proprie domande e non si è più opposto a quelle della resistente.
Le domande della resistente sono, invece, fondate e, come tali, meritano accoglimento.
Va premesso che i Signori hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in data 08.03.2015 presso il Comune di Crispiano (TA), che veniva registrato al n. 10, parte II, serie C, anno 2015.
Dalla loro unione nasceva nata a [...] il [...]. Persona_1
In data 03.05.2017 la Signora depositava presso il Tribunale di Vercelli il ricorso per la CP separazione giudiziale dei coniugi, iscritto su ruolo al n. 1058/2017 R.G..
Il procedimento veniva definito con la sentenza n.271/2020 che disponeva:
▪ la separazione personale ex art. 151, comma 1, c.c. dei coniugi;
▪ l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre;
Pt_2
▪ incontri protetti padre – figlia, secondo un calendario individuato dai Servizi Sociali competenti;
▪ il contributo al mantenimento della figlia nella misura di €350,00 mensili;
▪ il contributo al mantenimento della moglie nella misura di €200,00 mensili.
Dall'epoca della separazione non è intervenuta tra i coniugi riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale, né materiale.
Scioglimento del matrimonio
Va, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 08.03.2015 presso il
Comune di Crispiano (TA), che veniva registrato al n. 10, parte II, serie C, anno 2015.
Deve essere ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crispiano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Affidamento, collocazione e mantenimento della minore Pt_2
In sede di separazione è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre con Pt_2 collocamento presso l'abitazione materna.
Non essendo intervenuto alcun mutamento della situazione, ritiene il Collegio che vada integralmente confermato, per le stesse ragioni allora indicate e qui richiamate, l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento presso l'abitazione materna. Pt_2 pagina 3 di 5 Basti pensare che il padre, anche a causa delle proprie irresponsabili condotte, non vede la minore dal
2016.
Il contributo al mantenimento di Pt_2
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è, però, specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento dei figli.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere confermato in euro 350 mensili, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di
Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Incontri padre-figlia
Quanto agli incontri padre-figlia, si dispone che il resistente, quando potrà e vorrà farlo, possa vedere e tenere con sé solo in luoghi protetti ed alla presenza di personale del CISAS di Santhià al quale si Pt_2 demanda ogni valutazione anche di opportunità del loro svolgimento, tenuto conto degli impegni e dell'interesse preminente della minore.
L'assegno divorzile
Va anche posto a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge CP
.
[...]
Non vi sono agli atti elementi nuovi per ipotizzare un mutamento del divario economico esistente tra le parti ed attestato dalla sentenza di separazione che qui si richiama, avendo ampiamente motivato sul punto.
Pertanto, ritiene il Collegio che debba versare a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 250 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda del ricorrente, quale assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970.
Le spese del presente procedimento
Quanto alle spese di lite il ricorrente pur rinunciando alle domande formulate nel ricorso (salvo quella di divorzio) senza opporsi a quelle della resistente di fatto non ha formulato conclusioni congiunte con la stessa, costringendola a difendersi sino alle note di trattazione scritta della causa e, pertanto, va condannato al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 suddette che si liquidano in complessivi euro 2906, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 in data 08.03.2015, presso il Comune di Crispiano (TA), che veniva registrato al Controparte_1
n. 10, parte II, serie C, anno 2015.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile l'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
CONFERMA l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, con Pt_2 Controparte_1 residenza e collocamento stabile e permanente presso la stessa.
DISPONE a carico del padre a favore di un contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore di euro 350,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato.
DISPONE, quanto agli incontri padre-figlia, che il resistente, quando potrà e vorrà farlo, possa vedere e tenere con sé solo in luoghi protetti ed alla presenza di personale del CISAS di Santhià al quale si Pt_2 demanda ogni valutazione anche di opportunità del loro svolgimento, tenuto conto degli impegni e dell'interesse preminente della minore.
DISPONE che debba versare a la somma di euro 250 Parte_1 Controparte_1 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda del ricorrente, quale assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5, comma 6, L. n.
898/1970.
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi euro 2906, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 27 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 785/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, e residente a [...], loc. Ciocchetti n.10, elettivamente domiciliato a Favria (TO), corso
Giacomo Matteotti n.5, presso lo studio dell'Avvocato Roberta PLEMONE, c.f. , C.F._2 che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti resa in data 14.05.2024, apposta in calce al presente atto ed espressamente estesa alla fase esecutiva.
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Tronzano V.se – Cascina tre Colombare, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica Boggio (C.F.
, P.IVA ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4 P.IVA_1
Santhià (VC), Via Gramsci n. 16.
convenuta
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso in ricorso nei seguenti termini:
“…Piaccia al Tribunale Ill.mo,
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio tra i Signori e Parte_1 CP
, con ogni conseguente effetto di legge;
[...]
ACCOGLIERE la rinuncia agli atti con riferimento alle ulteriori domande già contenute nel ricorso introduttivo.
Con la compensazione delle spese di lite.…”.
La resistente si è regolarmente costituita concludendo nei seguenti termini:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Nel merito: in via principale:
- quanto alla domanda in punto status, parte resistente aderisce alla stessa;
- Affidamento della minore: affidare in via esclusiva con concentrazione delle competenze genitoriali ex art. 337 ter c.c. in capo alla madre e collocazione presso la stessa.
- Termini e modalità di visita da parte del genitore non collocatario: gli stessi dovranno avvenire secondo le modalità ritenute tutelanti per la minore e a seguito del positivo percorso di sostegno alla genitorialità
a cui il Sig. dovrà necessariamente sottoporsi, rimettendo in ogni caso al Servizio Sociale le Parte_1 decisioni in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
- Contributo al mantenimento di porre a carico del sig. il versamento di un importo Pt_2 Parte_1 mensile pari a €. 600,00 comprensivo di spese come da Protocollo ovvero €. 408,00 oltre al 50%;
Autorizzare la sig.ra ad attivare la procedura necessaria per l'aggiunta del cognome materno, CP posposto a quello paterno.
- disporre a favore della convenuta un importo mensile di € 230,00 rivalutabile Istat, per 12 mensilità, ovvero la maggiore o diversa misura spettante che dovesse emergere in corso di causa, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda, a titolo di assegno divorzile, stante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale Civile competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
….. Con ogni riserva processualmente consentita e con vittoria di compensi e spese di giudizio…”.
pagina 2 di 5 Disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta la domanda di divorzio comune ad entrambe le parti.
Per quanto riguarda il ricorrente lo stesso ha rinunciato alle proprie domande e non si è più opposto a quelle della resistente.
Le domande della resistente sono, invece, fondate e, come tali, meritano accoglimento.
Va premesso che i Signori hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in data 08.03.2015 presso il Comune di Crispiano (TA), che veniva registrato al n. 10, parte II, serie C, anno 2015.
Dalla loro unione nasceva nata a [...] il [...]. Persona_1
In data 03.05.2017 la Signora depositava presso il Tribunale di Vercelli il ricorso per la CP separazione giudiziale dei coniugi, iscritto su ruolo al n. 1058/2017 R.G..
Il procedimento veniva definito con la sentenza n.271/2020 che disponeva:
▪ la separazione personale ex art. 151, comma 1, c.c. dei coniugi;
▪ l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre;
Pt_2
▪ incontri protetti padre – figlia, secondo un calendario individuato dai Servizi Sociali competenti;
▪ il contributo al mantenimento della figlia nella misura di €350,00 mensili;
▪ il contributo al mantenimento della moglie nella misura di €200,00 mensili.
Dall'epoca della separazione non è intervenuta tra i coniugi riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale, né materiale.
Scioglimento del matrimonio
Va, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 08.03.2015 presso il
Comune di Crispiano (TA), che veniva registrato al n. 10, parte II, serie C, anno 2015.
Deve essere ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crispiano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Affidamento, collocazione e mantenimento della minore Pt_2
In sede di separazione è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre con Pt_2 collocamento presso l'abitazione materna.
Non essendo intervenuto alcun mutamento della situazione, ritiene il Collegio che vada integralmente confermato, per le stesse ragioni allora indicate e qui richiamate, l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento presso l'abitazione materna. Pt_2 pagina 3 di 5 Basti pensare che il padre, anche a causa delle proprie irresponsabili condotte, non vede la minore dal
2016.
Il contributo al mantenimento di Pt_2
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è, però, specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento dei figli.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere confermato in euro 350 mensili, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di
Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Incontri padre-figlia
Quanto agli incontri padre-figlia, si dispone che il resistente, quando potrà e vorrà farlo, possa vedere e tenere con sé solo in luoghi protetti ed alla presenza di personale del CISAS di Santhià al quale si Pt_2 demanda ogni valutazione anche di opportunità del loro svolgimento, tenuto conto degli impegni e dell'interesse preminente della minore.
L'assegno divorzile
Va anche posto a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge CP
.
[...]
Non vi sono agli atti elementi nuovi per ipotizzare un mutamento del divario economico esistente tra le parti ed attestato dalla sentenza di separazione che qui si richiama, avendo ampiamente motivato sul punto.
Pertanto, ritiene il Collegio che debba versare a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 250 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda del ricorrente, quale assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970.
Le spese del presente procedimento
Quanto alle spese di lite il ricorrente pur rinunciando alle domande formulate nel ricorso (salvo quella di divorzio) senza opporsi a quelle della resistente di fatto non ha formulato conclusioni congiunte con la stessa, costringendola a difendersi sino alle note di trattazione scritta della causa e, pertanto, va condannato al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 suddette che si liquidano in complessivi euro 2906, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 in data 08.03.2015, presso il Comune di Crispiano (TA), che veniva registrato al Controparte_1
n. 10, parte II, serie C, anno 2015.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile l'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
CONFERMA l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, con Pt_2 Controparte_1 residenza e collocamento stabile e permanente presso la stessa.
DISPONE a carico del padre a favore di un contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore di euro 350,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato.
DISPONE, quanto agli incontri padre-figlia, che il resistente, quando potrà e vorrà farlo, possa vedere e tenere con sé solo in luoghi protetti ed alla presenza di personale del CISAS di Santhià al quale si Pt_2 demanda ogni valutazione anche di opportunità del loro svolgimento, tenuto conto degli impegni e dell'interesse preminente della minore.
DISPONE che debba versare a la somma di euro 250 Parte_1 Controparte_1 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda del ricorrente, quale assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5, comma 6, L. n.
898/1970.
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi euro 2906, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 27 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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