Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della comunicazione di irregolarità

    Il giudice ha ritenuto la comunicazione di irregolarità regolare, poiché la contribuente ha ammesso di aver commesso un errore in buona fede nell'inserimento di crediti nel modello 730 del coniuge e ha effettuato il primo versamento oltre i termini previsti.

  • Rigettato
    Illegittimità diniego sospensione legale della riscossione

    Il giudice ha ritenuto il diniego legittimo poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riscontrato la richiesta, comunicando che l'istanza non era completa di provvedimento di sgravio parziale, che è stato successivamente prodotto. L'annullamento parziale del carico era già stato acquisito a sistema e comunicato alla contribuente. La cartella resta valida ed efficace per la parte non sgravata.

  • Rigettato
    Illegittimità per calcolo in eccesso dell'Irpef dovuta

    Il giudice ha ritenuto le sanzioni corrette, poiché determinate sulla base del minore tra i righi differenza per gli anni 2021 e 2022. Gli acconti per l'anno 2022 risultano omessi, dato che non risultano trattenuti dai sostituti d'imposta né versati dalla contribuente tramite modello F24.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno
    Numero : 11
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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