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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Rappresentata Dalla Figlia Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120250000230927000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120250000230927000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 Rappresentata Dalla Figlia Rappresentante_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Della Fortezza, 8 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 50660062311 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/07/2025 la Sig.ra Ricorrente_2 (CF_Ricorrente_2) ha ricevuto in notifica la cartella esattoriale n. 6120250000230927 per l'anno d'imposta 2021, a seguito della liquidazione del modello 730/22 ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73. Il totale complessivo dovuto è pari ad € 813,75. In data 4/07/2025 ha ricevuto inoltre, per l'anno d'imposta 2022, la comunicazione di irregolarità n. 50660062311 per tardivo acconto Irpef relativo alla dichiarazione 730/23, per un totale complessivo dovuto di € 116,10. Con ricorso sono stati impugnati i predetti atti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP di Livorno e per la sola cartella esattoriale anche nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione DR Toscana, in base ai seguenti motivi: 1)
Per la cartella esattoriale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP di Livorno: - Illegittimità della comunicazione di irregolarità n. 53705472214. 2) Per la cartella esattoriale nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione DR Toscana: - Illegittimità diniego sospensione legale della riscossione. 3) Per la comunicazione di irregolarità n. 50660062311 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP di Livorno: -
Illegittimità per calcolo in eccesso dell'Irpef dovuta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno replicando alle argomentazioni della ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio. Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali replica alle argomentazioni dell'Ufficio e ribadisce quanto già evidenziato nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione.
La stessa ricorrente ammette di aver erroneamente in buona fede inserito crediti del de cuis Nominativo_3 nel 730 2018 del coniuge Ricorrente_2, e conseguentemente di aver inoltrato alcune dichiarazioni integrative a favore e che non disponeva delle competenze tecniche per riportare nel 730 2022 dati contabili risalenti nel tempo. Di conseguenza la comunicazione di irregolarità n 537005472214, notificata per raccomandata in data 2.10.2024 risulta regolare. In base alla normativa ratione temporis vigente, gli importi a debito, o la prima rata in caso di versamento rateale delle somme, dovevano essere versati entro trenta giorni successivi dalla data di notifica della comunicazione, oltre il computo di eventuali ulteriori sette giorni in caso di lieve ritardo (scadenza ultima 08/11/2024). Il primo versamento effettuato dalla contribuente con codice 9001 è datato 30/11/2024; per tale motivo, le somme a debito sono state legittimamente iscritte a ruolo determinando la formazione della cartella n. 06120250000230927000. A seguito di istanza di autotutela di parte, l'Ufficio territoriale di Piombino ha provveduto allo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo abbinando al modello
730/2022 i versamenti effettuati in data 30/11/2024, 28/02/2025 e 14/04/2025 con codice tributo 9001, comunicando alla contribuente che non era possibile procedere allo sgravio totale in quanto il primo versamento rateale risultava tardivo. Pertanto l'iter seguito dall'Ufficio è pienamente legittimo con conseguente correttezza dell'importo contestato in cartella. Anche la richiesta della contribuente riguardante l'annullamento del credito per rifiuto di sospensione legale a fronte di istanza presentata ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 544 l. 228/2012 non può essere accolta. Ciò in considerazione del fatto che ADER ha prontamente riscontrato la richiesta, facendo presente che all'istanza non era stato allegato il provvedimento di sgravio, sgravio parziale pari a € 203,45 che è stato successivamente prodotto con pec in data 16/07/2024.
Presa visione del contenuto del provvedimento, l'Ente di riscossione verificava che l'annullamento parziale del carico invocato dalla contribuente era già stato acquisito a sistema e ne dava pronta comunicazione alla stessa. Pertanto non può essere accolta la richiesta della ricorrente che pretenderebbe di ottenere l'annullamento totale della cartella, a fronte di un'istanza, tempestivamente riscontrata e basata su uno sgravio parziale del ruolo portato dalla cartella medesima, che resta valida ed efficace, anche in ossequio al principio di conservazione degli effetti dell'atto amministrativo, per la parte del ruolo non sgravata e quindi tuttora dovuta. Con riferimento alla comunicazione n. 50660062311, relativa al modello 730/2023 (a.i. 2022), si rileva che le sanzioni per omesso versamento degli acconti irpef sono corrette in quanto determinate sulla base del minore tra i righi differenza per l'anno 2021 e 2022. Per l'anno d'imposta 2021 il rigo differenza ammonta ad euro 1.067,00, mentre per l'anno d'imposta 2022 ammonta ad euro 920,00; pertanto gli acconti per l'anno 2022 erano dovuti nelle seguenti misure: I ACCONTO IRPEF 2022 euro 368,00 (40% di € 920,00 -
II ACCONTO IRPEF euro 552,00 (60% di € 920,00). Considerato che dalle CU tramesse dal sostituto INPS
e dal sostituto Cassa di Previdenza non risultano trattenuti acconti Irpef e che la contribuente non ha provveduto al versamento delle somme tramite modello F24, gli acconti risultano omessi con conseguente legittima sanzione determinata correttamente dall'Ufficio. Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso.
La particolarità della controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il Giudice rigetta il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Rappresentata Dalla Figlia Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120250000230927000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120250000230927000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 Rappresentata Dalla Figlia Rappresentante_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Della Fortezza, 8 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 50660062311 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/07/2025 la Sig.ra Ricorrente_2 (CF_Ricorrente_2) ha ricevuto in notifica la cartella esattoriale n. 6120250000230927 per l'anno d'imposta 2021, a seguito della liquidazione del modello 730/22 ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73. Il totale complessivo dovuto è pari ad € 813,75. In data 4/07/2025 ha ricevuto inoltre, per l'anno d'imposta 2022, la comunicazione di irregolarità n. 50660062311 per tardivo acconto Irpef relativo alla dichiarazione 730/23, per un totale complessivo dovuto di € 116,10. Con ricorso sono stati impugnati i predetti atti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP di Livorno e per la sola cartella esattoriale anche nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione DR Toscana, in base ai seguenti motivi: 1)
Per la cartella esattoriale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP di Livorno: - Illegittimità della comunicazione di irregolarità n. 53705472214. 2) Per la cartella esattoriale nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione DR Toscana: - Illegittimità diniego sospensione legale della riscossione. 3) Per la comunicazione di irregolarità n. 50660062311 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP di Livorno: -
Illegittimità per calcolo in eccesso dell'Irpef dovuta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno replicando alle argomentazioni della ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio. Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali replica alle argomentazioni dell'Ufficio e ribadisce quanto già evidenziato nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione.
La stessa ricorrente ammette di aver erroneamente in buona fede inserito crediti del de cuis Nominativo_3 nel 730 2018 del coniuge Ricorrente_2, e conseguentemente di aver inoltrato alcune dichiarazioni integrative a favore e che non disponeva delle competenze tecniche per riportare nel 730 2022 dati contabili risalenti nel tempo. Di conseguenza la comunicazione di irregolarità n 537005472214, notificata per raccomandata in data 2.10.2024 risulta regolare. In base alla normativa ratione temporis vigente, gli importi a debito, o la prima rata in caso di versamento rateale delle somme, dovevano essere versati entro trenta giorni successivi dalla data di notifica della comunicazione, oltre il computo di eventuali ulteriori sette giorni in caso di lieve ritardo (scadenza ultima 08/11/2024). Il primo versamento effettuato dalla contribuente con codice 9001 è datato 30/11/2024; per tale motivo, le somme a debito sono state legittimamente iscritte a ruolo determinando la formazione della cartella n. 06120250000230927000. A seguito di istanza di autotutela di parte, l'Ufficio territoriale di Piombino ha provveduto allo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo abbinando al modello
730/2022 i versamenti effettuati in data 30/11/2024, 28/02/2025 e 14/04/2025 con codice tributo 9001, comunicando alla contribuente che non era possibile procedere allo sgravio totale in quanto il primo versamento rateale risultava tardivo. Pertanto l'iter seguito dall'Ufficio è pienamente legittimo con conseguente correttezza dell'importo contestato in cartella. Anche la richiesta della contribuente riguardante l'annullamento del credito per rifiuto di sospensione legale a fronte di istanza presentata ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 544 l. 228/2012 non può essere accolta. Ciò in considerazione del fatto che ADER ha prontamente riscontrato la richiesta, facendo presente che all'istanza non era stato allegato il provvedimento di sgravio, sgravio parziale pari a € 203,45 che è stato successivamente prodotto con pec in data 16/07/2024.
Presa visione del contenuto del provvedimento, l'Ente di riscossione verificava che l'annullamento parziale del carico invocato dalla contribuente era già stato acquisito a sistema e ne dava pronta comunicazione alla stessa. Pertanto non può essere accolta la richiesta della ricorrente che pretenderebbe di ottenere l'annullamento totale della cartella, a fronte di un'istanza, tempestivamente riscontrata e basata su uno sgravio parziale del ruolo portato dalla cartella medesima, che resta valida ed efficace, anche in ossequio al principio di conservazione degli effetti dell'atto amministrativo, per la parte del ruolo non sgravata e quindi tuttora dovuta. Con riferimento alla comunicazione n. 50660062311, relativa al modello 730/2023 (a.i. 2022), si rileva che le sanzioni per omesso versamento degli acconti irpef sono corrette in quanto determinate sulla base del minore tra i righi differenza per l'anno 2021 e 2022. Per l'anno d'imposta 2021 il rigo differenza ammonta ad euro 1.067,00, mentre per l'anno d'imposta 2022 ammonta ad euro 920,00; pertanto gli acconti per l'anno 2022 erano dovuti nelle seguenti misure: I ACCONTO IRPEF 2022 euro 368,00 (40% di € 920,00 -
II ACCONTO IRPEF euro 552,00 (60% di € 920,00). Considerato che dalle CU tramesse dal sostituto INPS
e dal sostituto Cassa di Previdenza non risultano trattenuti acconti Irpef e che la contribuente non ha provveduto al versamento delle somme tramite modello F24, gli acconti risultano omessi con conseguente legittima sanzione determinata correttamente dall'Ufficio. Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso.
La particolarità della controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il Giudice rigetta il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.