Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/02/2026, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11192 del 2023, proposto da
Aptar Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Mario IAno e Luigi Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Zoppini, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo e Alice Turchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio del primo in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l'annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. prot. GSEWEB/P20230384073 del 16/05/2023, notificato in pari data, con cui è stata respinta la richiesta di PT AL S.p.a. prot. GSE/RCG2A16/03/202300171500 del 16/03/2023, volta ad ottenere il riconoscimento del funzionamento della unità denominata “PT COGE MANOP”, codice “BZ18”, codice CENSIMP IM_1192444, sita in Manoppello (PE), Viale Giacomo Matteotti n. 59, come cogenerativa ad alto rendimento (CAR), ai sensi del d.lgs. 20/2007, come integrato dal d.m. 4 agosto 2011, nonché l’accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011, per la produzione anno 2022;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, correlato o consequenziale anche di data ed estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa CA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15/07/2023 (dep. il 05/08/2023), PT AL S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. prot. GSEWEB/P20230384073 del 16/05/2023, notificato in pari data, con cui è stata respinta la richiesta di PT AL S.p.a. prot. GSE/RCG2A16/03/202300171500 del 16/03/2023, volta ad ottenere il riconoscimento del funzionamento della unità denominata “PT COGE MANOP”, codice “BZ18”, codice CENSIMP IM_1192444, sita in Manoppello (PE), Viale Giacomo Matteotti n. 59, come cogenerativa ad alto rendimento (CAR), ai sensi del d.lgs. 20/2007, come integrato dal d.m. 4 agosto 2011, e l’accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011, per la produzione anno 2022; nonché ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.
1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha lamentato la “violazione art. 10 bis legge n. 241/1990 – omessa comunicazione preavviso di rigetto - violazione norme del procedimento e del principio del contraddittorio - eccesso di potere per difetto di istruttoria” , non avendo il GSE provveduto a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, così violando le garanzie partecipative della richiedente. La società ha, inoltre, censurato la “violazione falsa o erronea interpretazione dell'art. 4, comma 2, lett. a), dm 5 settembre 2011 - irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. violazione del principio di legittimità ed imparzialità dell'agire amministrativo - sviamento di potere - violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 cost. - illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione” , giacché il GSE continuerebbe erroneamente a considerare il nuovo impianto realizzato da PT AL (“PT COGE MANOP”, ECOMAX 9 NGS, codice CENSIMP IM_1192444) come mero “ammodernamento”, anziché come “nuova unità di cogenerazione”.
2. Il GSE si è costituito in resistenza, insistendo nella correttezza del provvedimento impugnato alla luce della disciplina di settore.
3. Ad esito della camera di consiglio del 12.09.2023, l’istanza cautelare è stata rigettata, sul presupposto della carenza del presupposto del periculum in mora , attesa la natura meramente patrimoniale dell’interesse azionato.
4. Con memoria depositata in data 22.01.2026, la società ricorrente ha rappresentato che, medio tempore , il Gestore, con provvedimento notificato in data 18.07.2025, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5974/2025, ha comunicato l’accoglimento della richiesta CAR, ai sensi del d.lgs. 20/07 come integrato dal d.m. 4 agosto 2011, l’annullamento in autotutela del provvedimento in questa sede impugnato ed il consequenziale accoglimento delle richieste CB-CAR relative alla produzione dell’anno 2022. Ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna di parte resistente alla refusione delle spese processuali in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
5. All’udienza pubblica del 26.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce di quanto da ultimo rappresentato dalla difesa ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l’istante ottenuto il bene della vita cui aspirava mediante la proposizione del presente contenzioso (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, 18 maggio 2023, n. 8533).
7. Le spese di lite sono poste a carico di GSE S.p.A., in considerazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che la nuova determinazione è stata assunta in via di autotutela solo in seguito all’introduzione del presente giudizio ed in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5974/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna GSE S.p.A. a corrispondere alla società ricorrente, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento//00), oltre iva e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IA LE, Presidente FF
NAlisa Tricarico, Referendario
CA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RA | NA IA LE |
IL SEGRETARIO