Art. 7.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato del Ministero, di un delegato di ciascuno degli altri enti indicati all'art. 2 del presente decreto; e di' un delegato delle associazioni commerciali cittadine, designate dalla camera di commercio.
Il direttore della scuola fa parte di diritto della giunta.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 3,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato del Ministero, di un delegato di ciascuno degli altri enti indicati all'art. 2 del presente decreto; e di' un delegato delle associazioni commerciali cittadine, designate dalla camera di commercio.
Il direttore della scuola fa parte di diritto della giunta.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 3,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.