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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa PA GA, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6073/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
NN IS (congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Aniello IS e Stabilito Concetta IS), come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente – Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: di aver presentato in data 02/11/2023 domanda all' al fine di ottenere la pensione di vecchiaia CP_1 anticipata, respinta in data 05/12/2023 per carenza del requisito sanitario;
di aver proposto in data 23/02/2024 ricorso al Comitato Provinciale, senza esito.
1 Tanto dedotto ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “2) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente invalido in misura non inferiore all'80%, con conseguente abbassamento dell'età pensionabile, così come previsto dal D.lgs. n. 503/1992 nonché dalla L. n. 724/94 e successive modificazioni;
3) Condannare al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.lgs n. 503/92, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio o dalla data in cui l'assicurato ha maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione, oltre gli interessi legali come per legge;
4) Condannare esso al Pt_2 pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio, con attribuzione separata agli enti procuratori per averne fatto anticipo.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza del CP_1 requisito sanitario;
in subordine la decorrenza dell'emolumento solo dopo il dodicesimo mese dalla data di perfezionamento dei requisiti, in base al disposto di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del DL n. 78/2010. Espletata consulenza medico legale sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono.
Va premesso che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. I requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992; art. 12 d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011; art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2011) sono:
2 - un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (oppure di 15 anni, pari a 780 settimane, se maturati entro il 31/12/1992);
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 503 del 1992,
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”) e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009; art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; art. 18, comma 4, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24 commi 9 e 13 d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia"; D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio 2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, e, in riferimento al triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne.
Da ultimo è previsto un requisito (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 1, co. 7, del D. Lgs. n. 503/1992, secondo cui “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”: a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione)
Con riguardo al caso concreto in esame, deve osservarsi che non è contestata la sussistenza del requisito anagrafico nè di quello
3 contributivo (che comunque trova riscontro nella produzione documentale di parte ricorrente ed in particolare dall'estratto contributivo da cui il ricorrente risulta disoccupato dal 2011); ciò che l' contesta è la sussistenza del requisito sanitario. CP_1
Con riferimento al requisito sanitario, alla luce degli accertamenti medico legali svolti dal CTU, condotti sulla base di ragionamento scientifico che questo GdL condivide, va osservato che difformemente da quanto eccepito dall' sussiste il CP_1 requisito sanitario ma dal mese di novembre 2024; invero il CTU ha accertato che “il ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura dell'80% e comunque non inferiore all'80% per il conseguimento della pensione di vecchiaia, pur non avendone i requisiti di età, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503. Tale diritto del ricorrente alla concessione della pensione di vecchiaia, secondo la documentazione sanitaria agli atti e quella consegnata in sede di CTU può essere concesso a decorrere da Novembre 2024.”
Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche e su una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante e poste alla base del proprio convincimento;
peraltro va osservato che non risultano presentate osservazioni o censure. Deve precisarsi che la giurisprudenza di merito in tema di tipologia di invalidità (generica o specifica) da prendere in considerazione ai fini della prestazione invocata in questa sede non aveva assunto un orientamento univoco;
invero in alcuni casi si riteneva di dover applicare il criterio dell'invalidità pensionistica (in quanto la prestazione di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992 ha natura previdenziale) mentre in altri il criterio dell'invalidità civile;
con la Sentenza 9081 del 2013 la Cass. ha aderito al secondo orientamento, ormai prevalente, secondo cui ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia va applicato il criterio dell'invalidità civile (cf. Cass. 9081 del 2013 “...la normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto
4 dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”).
Tanto premesso il consulente ha considerato la complessità delle patologie da cui il ricorrente è affetto evidentemente idonee ad incidere sulla capacità lavorativa.
Ciò posto e ribadito che non vi è contestazione alcuna sul requisito contributivo assicurativo va affrontata la questione della data di decorrenza dell'emolumento economico richiesto. Invero, l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. La regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Difatti, la pensione anticipata è un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80 %.
La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità previsti dalla legge 222/1984).
5 Pertanto, " In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre " previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015; ord. n. 2382/2020; ord. 1931/2021).
Anche di recente, i Giudici Supremi hanno affermato che: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cass. ord. n. 24617del 14/08/2023).
Pertanto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia di cui all'art. 1 comma 8 deve essere postergata di un anno rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti dalla legge, con la conseguenza che la pensione può essere liquidata solo dal mese di novembre 2025 (un anno dopo al riconoscimento del requisito sanitario da parte del CTU), con condanna dell' al Pt_2
6 pagamento dei ratei di pensione maturati oltre interessi legali, come per legge.
Le spese di giudizio sono compensate della metà in ragione della peculiarità della questione e della decorrenza del requisito sanitario in corso di giudizio
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede: condanna l' a corrispondere al ricorrente la pensione di CP_1 vecchiaia a decorrere dal mese di novembre 2025, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento della metà delle spese di giudizio CP_1 liquidate in complessivi euro 800,00, oltre spese generali IVA e CPA con attribuzione e compensa per la restante parte le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
PA GA
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa PA GA, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6073/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
NN IS (congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Aniello IS e Stabilito Concetta IS), come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente – Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: di aver presentato in data 02/11/2023 domanda all' al fine di ottenere la pensione di vecchiaia CP_1 anticipata, respinta in data 05/12/2023 per carenza del requisito sanitario;
di aver proposto in data 23/02/2024 ricorso al Comitato Provinciale, senza esito.
1 Tanto dedotto ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “2) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente invalido in misura non inferiore all'80%, con conseguente abbassamento dell'età pensionabile, così come previsto dal D.lgs. n. 503/1992 nonché dalla L. n. 724/94 e successive modificazioni;
3) Condannare al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.lgs n. 503/92, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio o dalla data in cui l'assicurato ha maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione, oltre gli interessi legali come per legge;
4) Condannare esso al Pt_2 pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio, con attribuzione separata agli enti procuratori per averne fatto anticipo.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza del CP_1 requisito sanitario;
in subordine la decorrenza dell'emolumento solo dopo il dodicesimo mese dalla data di perfezionamento dei requisiti, in base al disposto di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del DL n. 78/2010. Espletata consulenza medico legale sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono.
Va premesso che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. I requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992; art. 12 d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011; art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2011) sono:
2 - un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (oppure di 15 anni, pari a 780 settimane, se maturati entro il 31/12/1992);
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 503 del 1992,
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”) e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009; art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; art. 18, comma 4, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24 commi 9 e 13 d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia"; D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio 2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, e, in riferimento al triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne.
Da ultimo è previsto un requisito (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 1, co. 7, del D. Lgs. n. 503/1992, secondo cui “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”: a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione)
Con riguardo al caso concreto in esame, deve osservarsi che non è contestata la sussistenza del requisito anagrafico nè di quello
3 contributivo (che comunque trova riscontro nella produzione documentale di parte ricorrente ed in particolare dall'estratto contributivo da cui il ricorrente risulta disoccupato dal 2011); ciò che l' contesta è la sussistenza del requisito sanitario. CP_1
Con riferimento al requisito sanitario, alla luce degli accertamenti medico legali svolti dal CTU, condotti sulla base di ragionamento scientifico che questo GdL condivide, va osservato che difformemente da quanto eccepito dall' sussiste il CP_1 requisito sanitario ma dal mese di novembre 2024; invero il CTU ha accertato che “il ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura dell'80% e comunque non inferiore all'80% per il conseguimento della pensione di vecchiaia, pur non avendone i requisiti di età, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503. Tale diritto del ricorrente alla concessione della pensione di vecchiaia, secondo la documentazione sanitaria agli atti e quella consegnata in sede di CTU può essere concesso a decorrere da Novembre 2024.”
Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche e su una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante e poste alla base del proprio convincimento;
peraltro va osservato che non risultano presentate osservazioni o censure. Deve precisarsi che la giurisprudenza di merito in tema di tipologia di invalidità (generica o specifica) da prendere in considerazione ai fini della prestazione invocata in questa sede non aveva assunto un orientamento univoco;
invero in alcuni casi si riteneva di dover applicare il criterio dell'invalidità pensionistica (in quanto la prestazione di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992 ha natura previdenziale) mentre in altri il criterio dell'invalidità civile;
con la Sentenza 9081 del 2013 la Cass. ha aderito al secondo orientamento, ormai prevalente, secondo cui ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia va applicato il criterio dell'invalidità civile (cf. Cass. 9081 del 2013 “...la normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto
4 dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”).
Tanto premesso il consulente ha considerato la complessità delle patologie da cui il ricorrente è affetto evidentemente idonee ad incidere sulla capacità lavorativa.
Ciò posto e ribadito che non vi è contestazione alcuna sul requisito contributivo assicurativo va affrontata la questione della data di decorrenza dell'emolumento economico richiesto. Invero, l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. La regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Difatti, la pensione anticipata è un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80 %.
La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità previsti dalla legge 222/1984).
5 Pertanto, " In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre " previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015; ord. n. 2382/2020; ord. 1931/2021).
Anche di recente, i Giudici Supremi hanno affermato che: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cass. ord. n. 24617del 14/08/2023).
Pertanto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia di cui all'art. 1 comma 8 deve essere postergata di un anno rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti dalla legge, con la conseguenza che la pensione può essere liquidata solo dal mese di novembre 2025 (un anno dopo al riconoscimento del requisito sanitario da parte del CTU), con condanna dell' al Pt_2
6 pagamento dei ratei di pensione maturati oltre interessi legali, come per legge.
Le spese di giudizio sono compensate della metà in ragione della peculiarità della questione e della decorrenza del requisito sanitario in corso di giudizio
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede: condanna l' a corrispondere al ricorrente la pensione di CP_1 vecchiaia a decorrere dal mese di novembre 2025, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento della metà delle spese di giudizio CP_1 liquidate in complessivi euro 800,00, oltre spese generali IVA e CPA con attribuzione e compensa per la restante parte le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
PA GA
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