TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17474 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/1626
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile contenzioso, instaurato con ricorso ex art. 281-decies e sgg. c.p.c., iscritto al n. r.g. 1626/2020, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERNAFELLI MAURO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARINELLI FRANCESCA ( ) Piazza I Maggio, 4 00042 Fiume C.F._1 Italia;
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), (CF/ Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS SAMUELE P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, da qui intendersi trascritto.
Fatto e diritto
Il con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma la , la e la per Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e diritto: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto, la responsabilità contrattuale delle parti convenute, il grave inadempimento delle stesse e la risoluzione dei contratti di accollo e, per l'effetto: - Condannare e la garante in solido tra loro, alla restituzione di Euro 8.336,59 Controparte_1 Controparte_4 (ottomilatrecentotrentasei/59) il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Condannare e la garante in solido tra loro, alla restituzione di complessivi Controparte_2 Controparte_4 Euro 32.268,11 (trentaduemiladuecentosessanto/11) il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Condannare in solido tra loro e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 persona dei loro legali rapp.ti pro tempore al risarcimento del danno subito e subendo pari, ad oggi, ad Euro 184.547,44 (centottantaquattromilacinquecentoquarantasette/44) a causa di fatture non
Pagina 1 pagate per mancato rilascio del DURC così come documentato, nonché ad Euro 7.295,60 per le spese sino ad ora sopportate dalla parte istante per la propria difesa in giudizio pari o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
In via subordinata: condannare la garante per tutte le causali di cui in narrativa, alla restituzione di Euro Controparte_4 16.061,18 (sedicimilasessantuno/18) a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per il pagamento della fattura n. 126 del 24.07.2019 alla quale non è seguito alcun versamento in compensazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o di giustizia;
Sempre in via subordinata: condannare le parti convenute, in solido tra loro ovvero, in subordine, ciascuna per la sua parte, per tutte le causali di cui in narrativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di Euro 40.604,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o di giustizia. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge. Con salvezza di ogni diritto e riserva di ogni ulteriore azione all'esito di eventuali successivi accertamenti.”.
Si costituivano ritualmente in giudizio le società convenute, le quali così concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti, in fatto ed in diritto, svolti nel corso di giudizio, contrariis reiectis: 1) in via principale: rigettare le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte, accertando l'esatto adempimento da parte la CP_1
, la e la con conseguente condanna alle spese di lite. 2)
[...] Controparte_4 Controparte_2 in via subordinata: attraverso perizia contabile verificare il saldo costi/benefici. 3) in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte le domande di parte attrice ridurre le avverse pretese al giusto ed al dovuto o, comunque nella misura che risulterà di giustizia.”. All'udienza del 29.10.2020, il Giudice ha ritenuto che la causa richiedesse un'istruttoria non sommaria ed ha disposto il mutamento del rito rinviando all'udienza del 09.12.2020 per gli incombenti di prima udienza e trattazione ex art. 183 c.p.c.. A tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Depositate tempestivamente le predette memorie, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni fino all'udienza del 09.04.2025 laddove la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è solo in parte fondata, nei limiti e per le motivazioni che di seguito saranno espresse.
Il attore lamenta l'inadempimento da parte delle società convenute ed Parte_1 CP_1 CP_2
dei contratti di accollo di obbligazioni tributarie stipulati nella prospettiva di una loro
[...] compensazione tributaria e previdenziale “orizzontale” ed eterogenea con alcuni crediti di varia natura che le accollanti dichiaravano di vantare nei confronti dell'Erario, sul presupposto che esse, in quanto titolari dei crediti da compensare, fossero tenute a garantire la loro esistenza e la loro compensabilità.
In effetti, a norma dell'art.
4.2 e 4.3 e degli artt. 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 dei contratti, accollante e garante garantivano esplicitamente l'esistenza dei crediti di imposta da opporre in compensazione per il pagamento dei tributi (e, deve intendersi, dei contributi previdenziali) e assumevano a proprio ed esclusivo carico l'onere della piena ammissibilità dei pagamenti dei tributi dell'accollato dando ogni più ampia manleva per ogni rivalsa che dovesse reclamare l'Agenzia delle entrate. Nel successivo articolo l'accollante si impegnava a restituire in tali ipotesi tutti i rimborsi incamerati nonché alla rifusione di tutti gli oneri accessori (sanzioni, mora).
Pagina 2 In tale disposizione di prevede pure che tali obblighi seguono all'esaurimento delle attività difensive indicate nel punto 9.5, impegnandosi il Garante a prestare la propria esperienza professionale per l'impugnazione. Tale disposizione, tuttavia, non sembra venire in gioco nella presente fattispecie, nella quale le inammissibilità accertate della compensazione hanno riguardato debiti contributivi dell'accollato . Parte_1
Pertanto, pur avendo le parti esplicitamente contemplato l'ipotesi, non certo a loro remota, dell'insorgere di ostacoli all'utilizzabilità dei crediti e alla ammissibilità della compensazione, attesa la riferita incertezza del quadro interpretativo a causa del contrasto tra l'orientamento dell'Agenzia delle entrate e quello della Corte di cassazione, è evidente che i rischi connessi a tale incertezza erano addossati interamente alla parte accollante, che, oltre a essere la diretta titolare delle posizioni soggettive vantate e da offrire in compensazione, aveva il vantaggio di ricevere denaro liquido in cambio della promessa per compensazione di un evento estintivo incerto e aleatorio.
Deve dunque ritenersi pienamente fondata la domanda di condanna delle accollanti e della garante i solido al pagamento a titolo di restituzione delle somme dalle stesse ricevute in esecuzione dei contratti di accollo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa deve essere accolta solo in parte.
Quanto al rimborso delle spese legali, parte garante – e non l'accollante - si era impegnata a mettere a disposizione le sue risorse legali in caso di notificazioni di cartelle esattoriali, non già a sopportare l'onere economico di spese relative ad iniziative legali non concordate con la controparte ed evidentemente non ben ponderate.
Quanto al presunto danno conseguente alla mancata riscossione dei crediti di cui alle allegate fatture, tale danno non è stato provato se non in minima parte, dato che la mancanza del DURC – della quale è in parte responsabile anche il che, visto l'esito infausto delle compensazioni, avrebbe Parte_1 potuto e dovuto provvedere di tasca propria, salvo poi rivalersi verso l'accollante – non ha certo determinato la definitiva perdita dei crediti ma solo la loro temporanea inesigibilità, co conseguente riduzione del danno ad una percentuale che pare equo fissare equitativamente al 5% dell'importo di tali crediti, in ragione delle spese e delle perdite connesse all'indisponibilità protratta di tale somma, e quindi complessivamente nella misura di € 9.227,37. Tale somma tuttavia dovrà esser posta unicamente a carico della e della dato che l'obbligazione di CP_1 Controparte_2 garanzia assunta dalla CGD non riguarda anche le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo, in base alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
1. Dichiara la risoluzione dei contratti di accollo e, per l'effetto:
- Condanna e la garante in solido tra loro, al pagamento di € Controparte_1 Controparte_4
8.336,50, oltre interessi nella misura legale dalla notificazione del ricorso al saldo;
- Condanna e la garante in solido tra loro, al pagamento di Controparte_2 Controparte_4 complessivi € 32.268,11 oltre interessi come per legge;
- Condannare in solido tra loro e la in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno subito, pari ad € 9.227,37, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al saldo.
2. Condanna la la e la in persona dei legali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 rappresentanti pro tempore, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per spese, € 5.860,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pagina 3 Si comunichi.
Roma, 12 dicembre 2025
Pagina 4
Il Giudice
dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile contenzioso, instaurato con ricorso ex art. 281-decies e sgg. c.p.c., iscritto al n. r.g. 1626/2020, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERNAFELLI MAURO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARINELLI FRANCESCA ( ) Piazza I Maggio, 4 00042 Fiume C.F._1 Italia;
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), (CF/ Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS SAMUELE P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, da qui intendersi trascritto.
Fatto e diritto
Il con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma la , la e la per Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e diritto: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto, la responsabilità contrattuale delle parti convenute, il grave inadempimento delle stesse e la risoluzione dei contratti di accollo e, per l'effetto: - Condannare e la garante in solido tra loro, alla restituzione di Euro 8.336,59 Controparte_1 Controparte_4 (ottomilatrecentotrentasei/59) il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Condannare e la garante in solido tra loro, alla restituzione di complessivi Controparte_2 Controparte_4 Euro 32.268,11 (trentaduemiladuecentosessanto/11) il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Condannare in solido tra loro e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 persona dei loro legali rapp.ti pro tempore al risarcimento del danno subito e subendo pari, ad oggi, ad Euro 184.547,44 (centottantaquattromilacinquecentoquarantasette/44) a causa di fatture non
Pagina 1 pagate per mancato rilascio del DURC così come documentato, nonché ad Euro 7.295,60 per le spese sino ad ora sopportate dalla parte istante per la propria difesa in giudizio pari o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
In via subordinata: condannare la garante per tutte le causali di cui in narrativa, alla restituzione di Euro Controparte_4 16.061,18 (sedicimilasessantuno/18) a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per il pagamento della fattura n. 126 del 24.07.2019 alla quale non è seguito alcun versamento in compensazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o di giustizia;
Sempre in via subordinata: condannare le parti convenute, in solido tra loro ovvero, in subordine, ciascuna per la sua parte, per tutte le causali di cui in narrativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di Euro 40.604,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o di giustizia. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge. Con salvezza di ogni diritto e riserva di ogni ulteriore azione all'esito di eventuali successivi accertamenti.”.
Si costituivano ritualmente in giudizio le società convenute, le quali così concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti, in fatto ed in diritto, svolti nel corso di giudizio, contrariis reiectis: 1) in via principale: rigettare le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte, accertando l'esatto adempimento da parte la CP_1
, la e la con conseguente condanna alle spese di lite. 2)
[...] Controparte_4 Controparte_2 in via subordinata: attraverso perizia contabile verificare il saldo costi/benefici. 3) in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte le domande di parte attrice ridurre le avverse pretese al giusto ed al dovuto o, comunque nella misura che risulterà di giustizia.”. All'udienza del 29.10.2020, il Giudice ha ritenuto che la causa richiedesse un'istruttoria non sommaria ed ha disposto il mutamento del rito rinviando all'udienza del 09.12.2020 per gli incombenti di prima udienza e trattazione ex art. 183 c.p.c.. A tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Depositate tempestivamente le predette memorie, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni fino all'udienza del 09.04.2025 laddove la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è solo in parte fondata, nei limiti e per le motivazioni che di seguito saranno espresse.
Il attore lamenta l'inadempimento da parte delle società convenute ed Parte_1 CP_1 CP_2
dei contratti di accollo di obbligazioni tributarie stipulati nella prospettiva di una loro
[...] compensazione tributaria e previdenziale “orizzontale” ed eterogenea con alcuni crediti di varia natura che le accollanti dichiaravano di vantare nei confronti dell'Erario, sul presupposto che esse, in quanto titolari dei crediti da compensare, fossero tenute a garantire la loro esistenza e la loro compensabilità.
In effetti, a norma dell'art.
4.2 e 4.3 e degli artt. 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 dei contratti, accollante e garante garantivano esplicitamente l'esistenza dei crediti di imposta da opporre in compensazione per il pagamento dei tributi (e, deve intendersi, dei contributi previdenziali) e assumevano a proprio ed esclusivo carico l'onere della piena ammissibilità dei pagamenti dei tributi dell'accollato dando ogni più ampia manleva per ogni rivalsa che dovesse reclamare l'Agenzia delle entrate. Nel successivo articolo l'accollante si impegnava a restituire in tali ipotesi tutti i rimborsi incamerati nonché alla rifusione di tutti gli oneri accessori (sanzioni, mora).
Pagina 2 In tale disposizione di prevede pure che tali obblighi seguono all'esaurimento delle attività difensive indicate nel punto 9.5, impegnandosi il Garante a prestare la propria esperienza professionale per l'impugnazione. Tale disposizione, tuttavia, non sembra venire in gioco nella presente fattispecie, nella quale le inammissibilità accertate della compensazione hanno riguardato debiti contributivi dell'accollato . Parte_1
Pertanto, pur avendo le parti esplicitamente contemplato l'ipotesi, non certo a loro remota, dell'insorgere di ostacoli all'utilizzabilità dei crediti e alla ammissibilità della compensazione, attesa la riferita incertezza del quadro interpretativo a causa del contrasto tra l'orientamento dell'Agenzia delle entrate e quello della Corte di cassazione, è evidente che i rischi connessi a tale incertezza erano addossati interamente alla parte accollante, che, oltre a essere la diretta titolare delle posizioni soggettive vantate e da offrire in compensazione, aveva il vantaggio di ricevere denaro liquido in cambio della promessa per compensazione di un evento estintivo incerto e aleatorio.
Deve dunque ritenersi pienamente fondata la domanda di condanna delle accollanti e della garante i solido al pagamento a titolo di restituzione delle somme dalle stesse ricevute in esecuzione dei contratti di accollo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa deve essere accolta solo in parte.
Quanto al rimborso delle spese legali, parte garante – e non l'accollante - si era impegnata a mettere a disposizione le sue risorse legali in caso di notificazioni di cartelle esattoriali, non già a sopportare l'onere economico di spese relative ad iniziative legali non concordate con la controparte ed evidentemente non ben ponderate.
Quanto al presunto danno conseguente alla mancata riscossione dei crediti di cui alle allegate fatture, tale danno non è stato provato se non in minima parte, dato che la mancanza del DURC – della quale è in parte responsabile anche il che, visto l'esito infausto delle compensazioni, avrebbe Parte_1 potuto e dovuto provvedere di tasca propria, salvo poi rivalersi verso l'accollante – non ha certo determinato la definitiva perdita dei crediti ma solo la loro temporanea inesigibilità, co conseguente riduzione del danno ad una percentuale che pare equo fissare equitativamente al 5% dell'importo di tali crediti, in ragione delle spese e delle perdite connesse all'indisponibilità protratta di tale somma, e quindi complessivamente nella misura di € 9.227,37. Tale somma tuttavia dovrà esser posta unicamente a carico della e della dato che l'obbligazione di CP_1 Controparte_2 garanzia assunta dalla CGD non riguarda anche le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo, in base alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
1. Dichiara la risoluzione dei contratti di accollo e, per l'effetto:
- Condanna e la garante in solido tra loro, al pagamento di € Controparte_1 Controparte_4
8.336,50, oltre interessi nella misura legale dalla notificazione del ricorso al saldo;
- Condanna e la garante in solido tra loro, al pagamento di Controparte_2 Controparte_4 complessivi € 32.268,11 oltre interessi come per legge;
- Condannare in solido tra loro e la in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno subito, pari ad € 9.227,37, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al saldo.
2. Condanna la la e la in persona dei legali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 rappresentanti pro tempore, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per spese, € 5.860,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pagina 3 Si comunichi.
Roma, 12 dicembre 2025
Pagina 4
Il Giudice
dott. Ettore Favara