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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1790/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 1790/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sonia Ticciati
- attrice/opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mezzetti CP_1 C.F._2
- convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note scritte depositate in data 12/9/2024, “- In via istruttoria ammettersi le prove richieste;
- Nel merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di efficacia e di conseguenza revocare il DI opposto n. 231/2021 - R.G. 406/2021 emesso in data 31.03.2021, perché infondato in fatto ed in diritto essendo basato su una fideiussione nulla e/o inefficace e/o annullabile
o comunque priva di effetto. - Nel merito in ipotesi dichiararsi cessata la materia del contendere;
-
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”; per il convenuto/opposta: come da note depositate in data 16/9/2024, “rigettare l'opposizione proposta dalla SI.ra avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2021 – n. Parte_1
406/2021 RG reso da questo Tribunale di Pisa in data 6-23.2.2021, emesso in suo danno ed in favore del Dott. per il pagamento della somma di € 43.045,23, oltre interessi come da domanda CP_1 ed oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi professionali, in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP e successive occorrende, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge e con condanna della opponente ex art. 96 c.p.c. anche al risarcimento dei danni ovvero al pagamento in favore del convenuto opposto di quella somma da determinare nel suo ammontare in via equitativa da parte del giudicante a detto titolo”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 231/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 23/2/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 43.045,23, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nei confronti del SI. in ragione della fideiussione omnibus CP_1 rilasciata da quest'ultimo in favore dell'attrice.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'invalidità della fideiussione, sostenendone la nullità per contrasto con gli artt. 2, co. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE, e, di conseguenza, la nullità della clausola che prevedeva il diritto di regresso del fideiussore nei confronti della debitrice principale.
2. Si è costituito in giudizio il SI. deducendo: CP_1
- di aver rilasciato, in data 28/11/2003, alla Banca OL di JA una fideiussione omnibus in favore della SI.ra per un importo massimo garantito di € 280.000,00; Parte_1
- di aver ricevuto, in data 8/10/2020, un telegramma dall'istituto di credito con il quale gli veniva richiesto il pagamento del debito dell'opponente “nella sua qualità di garante in ordine alla fideiussione rilasciata in data 27/02/2004 in relazione al mutuo n. 2000950922, nonché alla fideiussione specifica a suo tempo rilasciata in data 3/11/2005 in relazione al mutuo n. 2000030022, nonché alla fideiussione omnibus rilasciata in data 28/11/2003 sino all'importo di € 280.000,00 a garanzia della SI.ra ” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte opposta;
v. anche Parte_1
docc. 2, 9 e 10);
- di aver versato alla banca la somma di € 43.045,23 per evitare trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'assenza di legittimazione e/o di interesse dell'opponente a contestare la validità della fideiussione e, comunque, la non essenzialità delle clausole contrarie alla normativa antitrust; ha, inoltre, spiegato domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. La causa è stata istruita documentalmente.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha dedotto che, nelle more del giudizio, la
Banca OL di JA ha proposto pignoramento nei suoi confronti per il medesimo credito oggetto del presente procedimento, che nella procedura è intervenuto anche l'opposto e che, pertanto, deve, in subordine, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/9/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
4. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, stante la loro irrilevanza ai fini del decidere alla luce delle argomentazioni dedotte a sostegno dell'opposizione.
5. Va, inoltre, premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico delle questioni dedotte dalle parti qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”; cfr. Cass. civ. n. 12002/2014).
Ne consegue, nel caso di specie, la possibilità per il giudicante di analizzare immediatamente il merito della controversia, atteso che il rigetto dell'opposizione assorbe le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opposto.
6. Tanto premesso, con l'unico motivo di opposizione la SI.ra ha eccepito l'invalidità Parte_1
della fideiussione rilasciata dal SI. per contrasto con gli artt. 2, co. 2, lett. a) L. n. 287/1990 CP_1
e 101 TFUE, per conformità delle stesse rispetto allo schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005.
Tale motivo non può trovare accoglimento.
Contr
6.1. Invero, entrambi i provvedimenti da ultimo richiamati – quello dell' quello della Banca
d'Italia – non sono stati prodotti in giudizio nei termini di formazione del thema probandum, impedendo in tal modo l'accertamento anche d'ufficio della contestata nullità (Cass. civ. n.
4175/2020).
Al riguardo, recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “il collegio non ignora gli approdi della giurisprudenza di legittimità che, "con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche", hanno affermato l'elevata attitudine" del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia anche prima della modifica di cui alla L. n. 262 del
2005, art. 19, comma 11 (al pari di quelli emessi dalla Autorità Garante per la Concorrenza), a provare la condotta anticoncorrenziale giudizialmente denunciata, evidenziando l'importanza che il giudice di merito, per un verso, apprezzi il contenuto complessivo della garanzia e, per altro verso,
"valuti se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa" (Cass. civ. 22 maggio 2019, n. 13846); rileva tuttavia la Corte che la censura è svolta in patente violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, in ragione della mancata trascrizione, allegazione o individuazione all'interno del fascicolo di ufficio dei tre contratti di fideiussione menzionati dai ricorrenti e del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 (in relazione al quale, trattandosi di atto regolamentare, non opera il principio iura novit curia)” (Cass. civ. n. 9679/2020).
La Suprema Corte ha, quindi, precisato che, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e grado del giudizio, è necessario che i presupposti di fatto della nullità siano stati allegati dalle parti o comunque emergano ex actis.
Nella specie, non è stato prodotto il predetto provvedimento, né il modello ABI, sicché non emergono dagli atti i presupposti di fatto dell'invocata nullità (in termini analoghi, C.d.A. Venezia n.
1282/2021).
6.2. In ogni caso, anche laddove si volesse prescindere dalle menzionate carenze documentali e si ritenesse la garanzia rilasciata conforme al modello ABI, l'invocata nullità potrebbe in astratto essere accertata limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata dal SI. in favore CP_1 dell'istituto di credito.
Come chiarito dall'organo di nomofilachia con pronuncia resa a Sezioni Unite, la tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle conforme a un'intesa a monte anticoncorrenziale ex art. 2, co. 2, lett. a) L. n, 287/1990 deve essere individuata nella declaratoria di
“nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005”, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Considerato, dunque, che, nella specie, parte opponente non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare una “correlazione inscindibile” tra le clausole censurate e le restanti clausole del negozio, non si potrebbe in ogni caso addivenire alla pronuncia di nullità invocata dalla fideiussione. Di conseguenza, in assenza di una declaratoria di invalidità dell'intera fideiussione, il diritto di regresso del fideiussore nei confronti della debitrice principale non viene meno, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento.
7. Parimenti, deve essere respinta la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata, in via subordinata, da parte opponente. Infatti, dalla documentazione prodotta non emerge alcun elemento idoneo a comprovare l'avvenuta soddisfazione del credito vantato dall'opposto, risultando insufficiente, a tal fine, il mero intervento del creditore nel procedimento esecutivo.
8. Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi sufficienti che consentano di affermare che la SI.ra abbia agito con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia Parte_1
abusato dello strumento processuale.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in misura minore rispetto alla nota spese depositata, applicando i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), riducendo ai minimi la fase istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 231/2021, emesso al Tribunale di Pisa in data 31/3/2021 e, per l'effetto, lo dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 8/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 1790/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sonia Ticciati
- attrice/opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mezzetti CP_1 C.F._2
- convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note scritte depositate in data 12/9/2024, “- In via istruttoria ammettersi le prove richieste;
- Nel merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di efficacia e di conseguenza revocare il DI opposto n. 231/2021 - R.G. 406/2021 emesso in data 31.03.2021, perché infondato in fatto ed in diritto essendo basato su una fideiussione nulla e/o inefficace e/o annullabile
o comunque priva di effetto. - Nel merito in ipotesi dichiararsi cessata la materia del contendere;
-
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”; per il convenuto/opposta: come da note depositate in data 16/9/2024, “rigettare l'opposizione proposta dalla SI.ra avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2021 – n. Parte_1
406/2021 RG reso da questo Tribunale di Pisa in data 6-23.2.2021, emesso in suo danno ed in favore del Dott. per il pagamento della somma di € 43.045,23, oltre interessi come da domanda CP_1 ed oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi professionali, in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP e successive occorrende, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge e con condanna della opponente ex art. 96 c.p.c. anche al risarcimento dei danni ovvero al pagamento in favore del convenuto opposto di quella somma da determinare nel suo ammontare in via equitativa da parte del giudicante a detto titolo”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 231/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 23/2/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 43.045,23, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nei confronti del SI. in ragione della fideiussione omnibus CP_1 rilasciata da quest'ultimo in favore dell'attrice.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'invalidità della fideiussione, sostenendone la nullità per contrasto con gli artt. 2, co. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE, e, di conseguenza, la nullità della clausola che prevedeva il diritto di regresso del fideiussore nei confronti della debitrice principale.
2. Si è costituito in giudizio il SI. deducendo: CP_1
- di aver rilasciato, in data 28/11/2003, alla Banca OL di JA una fideiussione omnibus in favore della SI.ra per un importo massimo garantito di € 280.000,00; Parte_1
- di aver ricevuto, in data 8/10/2020, un telegramma dall'istituto di credito con il quale gli veniva richiesto il pagamento del debito dell'opponente “nella sua qualità di garante in ordine alla fideiussione rilasciata in data 27/02/2004 in relazione al mutuo n. 2000950922, nonché alla fideiussione specifica a suo tempo rilasciata in data 3/11/2005 in relazione al mutuo n. 2000030022, nonché alla fideiussione omnibus rilasciata in data 28/11/2003 sino all'importo di € 280.000,00 a garanzia della SI.ra ” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte opposta;
v. anche Parte_1
docc. 2, 9 e 10);
- di aver versato alla banca la somma di € 43.045,23 per evitare trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'assenza di legittimazione e/o di interesse dell'opponente a contestare la validità della fideiussione e, comunque, la non essenzialità delle clausole contrarie alla normativa antitrust; ha, inoltre, spiegato domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. La causa è stata istruita documentalmente.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha dedotto che, nelle more del giudizio, la
Banca OL di JA ha proposto pignoramento nei suoi confronti per il medesimo credito oggetto del presente procedimento, che nella procedura è intervenuto anche l'opposto e che, pertanto, deve, in subordine, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/9/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
4. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, stante la loro irrilevanza ai fini del decidere alla luce delle argomentazioni dedotte a sostegno dell'opposizione.
5. Va, inoltre, premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico delle questioni dedotte dalle parti qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”; cfr. Cass. civ. n. 12002/2014).
Ne consegue, nel caso di specie, la possibilità per il giudicante di analizzare immediatamente il merito della controversia, atteso che il rigetto dell'opposizione assorbe le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opposto.
6. Tanto premesso, con l'unico motivo di opposizione la SI.ra ha eccepito l'invalidità Parte_1
della fideiussione rilasciata dal SI. per contrasto con gli artt. 2, co. 2, lett. a) L. n. 287/1990 CP_1
e 101 TFUE, per conformità delle stesse rispetto allo schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005.
Tale motivo non può trovare accoglimento.
Contr
6.1. Invero, entrambi i provvedimenti da ultimo richiamati – quello dell' quello della Banca
d'Italia – non sono stati prodotti in giudizio nei termini di formazione del thema probandum, impedendo in tal modo l'accertamento anche d'ufficio della contestata nullità (Cass. civ. n.
4175/2020).
Al riguardo, recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “il collegio non ignora gli approdi della giurisprudenza di legittimità che, "con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche", hanno affermato l'elevata attitudine" del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia anche prima della modifica di cui alla L. n. 262 del
2005, art. 19, comma 11 (al pari di quelli emessi dalla Autorità Garante per la Concorrenza), a provare la condotta anticoncorrenziale giudizialmente denunciata, evidenziando l'importanza che il giudice di merito, per un verso, apprezzi il contenuto complessivo della garanzia e, per altro verso,
"valuti se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa" (Cass. civ. 22 maggio 2019, n. 13846); rileva tuttavia la Corte che la censura è svolta in patente violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, in ragione della mancata trascrizione, allegazione o individuazione all'interno del fascicolo di ufficio dei tre contratti di fideiussione menzionati dai ricorrenti e del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 (in relazione al quale, trattandosi di atto regolamentare, non opera il principio iura novit curia)” (Cass. civ. n. 9679/2020).
La Suprema Corte ha, quindi, precisato che, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e grado del giudizio, è necessario che i presupposti di fatto della nullità siano stati allegati dalle parti o comunque emergano ex actis.
Nella specie, non è stato prodotto il predetto provvedimento, né il modello ABI, sicché non emergono dagli atti i presupposti di fatto dell'invocata nullità (in termini analoghi, C.d.A. Venezia n.
1282/2021).
6.2. In ogni caso, anche laddove si volesse prescindere dalle menzionate carenze documentali e si ritenesse la garanzia rilasciata conforme al modello ABI, l'invocata nullità potrebbe in astratto essere accertata limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata dal SI. in favore CP_1 dell'istituto di credito.
Come chiarito dall'organo di nomofilachia con pronuncia resa a Sezioni Unite, la tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle conforme a un'intesa a monte anticoncorrenziale ex art. 2, co. 2, lett. a) L. n, 287/1990 deve essere individuata nella declaratoria di
“nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005”, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Considerato, dunque, che, nella specie, parte opponente non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare una “correlazione inscindibile” tra le clausole censurate e le restanti clausole del negozio, non si potrebbe in ogni caso addivenire alla pronuncia di nullità invocata dalla fideiussione. Di conseguenza, in assenza di una declaratoria di invalidità dell'intera fideiussione, il diritto di regresso del fideiussore nei confronti della debitrice principale non viene meno, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento.
7. Parimenti, deve essere respinta la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata, in via subordinata, da parte opponente. Infatti, dalla documentazione prodotta non emerge alcun elemento idoneo a comprovare l'avvenuta soddisfazione del credito vantato dall'opposto, risultando insufficiente, a tal fine, il mero intervento del creditore nel procedimento esecutivo.
8. Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi sufficienti che consentano di affermare che la SI.ra abbia agito con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia Parte_1
abusato dello strumento processuale.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in misura minore rispetto alla nota spese depositata, applicando i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), riducendo ai minimi la fase istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 231/2021, emesso al Tribunale di Pisa in data 31/3/2021 e, per l'effetto, lo dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 8/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella